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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2024, n. 28015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28015 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21648/2019 R.G. proposto da: BALDI ENIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI, 5, presso lo studio dell’avvocato MANTELLI GRAZIA IA ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato PERSIANI AN ([...]) -ricorrente- contro BALDI LIDO, elettivamente domiciliato in PIETRASANTA VIA AURELIA SUD, 14, presso lo studio dell’avvocato TARABELLA LE ([...]) -controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 28015 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 30/10/2024 2 di 12 nonchè contro BALDI NILO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato SI IO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MUSSI GUIDO ([...]), PAGLIUCA BE ([...]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 272/2019 depositata il 22/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Udite le conclusioni della Procura Generale nella persona del Dottor LD OL che ha chiesto rigettarsi il ricorso FATTI DELLA CAUSA 1.La Corte di Appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento delle originarie domande di LO e LI BA, eredi, unitamente al fratello EN, di ED BA, riteneva, in forza di prova presuntiva, simulato il contratto stipulato dal de cuius con il figlio EN, mediante il quale il primo aveva trasferito al secondo un immobile ad uso alberghiero, riservandosene l’usufrutto, e questi si era impegnato a mantenere il padre, dichiarava nullo per difetto di requisiti di forma il contratto di donazione dissimulato dietro l’apparente vitalizio, dichiarava che LO e LI BA avevano diritto di ricevere da EN BA la quota di 1/3, ciascuno, del valore dell’immobile nonché la quota di 1/3, ciascuno, sul valore di 124.801,16 euro pari alla somma tra il saldo dei due conti correnti intestati al de cuis e due movimentazioni effettuate su uno dei conti da EN BA e risultate prive di giustificazione, condannava EN BA a pagare 180.000,00 euro a ciascuno dei fratelli a titolo di quota dell’utile netto della gestione dell’albergo nel periodo successivo alla morte di ED BA. 3 di 12 2. EN BA impugna la sentenza della Corte di Appello con sei motivi avversati da LO e LI BA con controricorsi. 3. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la “violazione degli artt. 1417 e seguenti del Codice civile e dei principi in materia di prova della simulazione” per avere la Corte di Appello ammesso gli allora appellanti alla prova presuntiva della simulazione sull’erroneo presupposto che gli stessi avessero proposto una domanda di riduzione delle disposizioni lesive della loro quota di legittima e fossero pertanto assimilabili a terzi rispetto al contratto concluso dal dante causa, laddove invece gli stessi, nell’atto di citazione, si erano posti come meri eredi del de cuius. Si afferma (v. pagina 15 del ricorso) che nell’atto di citazione LI e LO BA non avevano dedotto che l’atto simulato aveva determinato una riduzione della loro quota di legittima, né avevano quantificato tale quota né avevano dedotto che la loro quota di legittima avrebbe dovuto essere calcolata tenendo conto dell’immobile oggetto del contratto di vitalizio ma si erano limitati a dedurre che il contratto era simulato e dissimulava una donazione nulla, a dedurre genericamente che vi era stata una violazione dei loro “legittimi diritti” “anche in relazione alla reintegra della quota legittima” loro “riservata” e a chiedere, oltre alla dichiarazione di simulazione del contratto di vitalizio e di nullità della donazione dissimulata, l’accertamento del diritto a “ricevere la quota successoria loro spettante ex lege” e la riduzione “delle donazioni effettuate dal de cuius”. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la “violazione dell’art.112 del Codice di procedura civile e dei principi in materia di interpretazione della domanda giudiziale”. Si ribadisce quanto affermato e si ripropone la doglianza avanzata con il primo motivo. 4 di 12 3. I due motivi vanno esaminati in modo congiunto. Essi, al di là del riferimento contenuto nelle rubriche agli artt. 1417 e ss. c.c. e all’art. 112 c.p.c., non veicolano censure di violazione degli uni né dell’altro. Non si prospetta che la Corte di Appello abbia errato nella ricognizione della fattispecie astratta recata dagli artt. 1417 e ss. c.c. risolvendo un problema interpretativo degli stessi né che la Corte di Appello abbia pronunciato oltre i limiti della domanda sottoposta al suo esame. I motivi mirano invece a porre in discussione l’interpretazione data dalla Corte di Appello dell’atto di citazione siccome contenente “un chiaro riferimento al contratto di vitalizio alimentare … al fatto che detto contratto fosse simulato e dissimulasse una donazione nulla … al fatto che il convenuto avesse utilizzato illegittimamente somme liquide da un conto corrente che vedeva cointestataria anche parte attrice” e così la indicazione dei due soli cespiti dei quali era composto l’asse ereditario, e, ancora “al fatto che gli attori si rivolgevano alla autorità giudiziaria per tutelare i loro diritti di legittimari in relazione all’eredità morendo dismessa dal padre BA ED” (v. sentenza impugnata p.6). La Corte di Appello ha anche affermato che, in comparsa di costituzione, il convenuto non aveva sollevato eccezioni alle allegazioni, poi confermate in sede di CTU, circa la consistenza della massa ereditaria indicata dagli attori. Il ricorrente dà conto del fatto che gli originari attori avevano proposto una “domanda di lesione delle quote successorie e di riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius a favore del convenuto”. Pone tuttavia l’accento sul fatto che gli attori avevano dedotto che vi era stata una violazione dei loro “legittimi diritti” e avevano chiesto di “ricevere la quota successoria loro spettante ex lege”, per sostenere che la citazione deve essere intesa nel senso che gli attori si erano posti quali meri eredi di ED BA. I 5 di 12 controricorrenti (v. pagina 32 del controricorso) riproducono il testo della domanda sub 5 della citazione: “Accertarsi e dichiararsi che le quote successorie spettanti a BA LO e BA LI sono state lese e procedersi alla riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius a favore del convenuto”. La struttura dei motivi in esame è la seguente: poiché i giudici di merito hanno interpretato l’atto di citazione in un certo modo ossia a tutela del loro personale diritto alla quota di riserva e tale interpretazione è errata, allora è stato violato l’art. 1417 c.c. Si ricorda preliminarmente che l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva quand’anche non proponga contestualmente l'azione di riduzione della donazione dissimulata (Cass., n.11659 del 4/05/2023). I motivi che, come detto, al di là della formale denuncia, si riducono alla sovrapposizione dell’interpretazione dell’atto di citazione da parte del ricorrente, all’interpretazione dei giudici di merito espressa in una motivazione che non è censurata, sono inammissibili alla luce della principio per cui l'interpretazione della domanda giudiziale, non involgendo l'accertamento di un vizio in procedendo, costituisce attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione (v., tra altre, Cass. n.29609 del 16/11/2018; Cass. n.27789 del 16/12/2005; Cass. n.11667 del 29/07/2003). 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la “violazione o falsa applicazione dell’art.2729 del Codice civile per avere la Corte di Appello tenuto conto di prove presuntive prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza in merito alla natura simulata del negozio”. La Corte di Appello ha desunto il carattere simulato del contratto di vitalizio alimentare dai seguenti elementi: la 6 di 12 sproporzione tra il prezzo pattuito per la nuda proprietà, pari a 30.000 euro e il valore dell’immobile accertato dal CTU, pari a 795.000,00 euro;
l’assenza di documentazione bancaria circa il versamento effettivo del prezzo suddetto;
l’assenza, a fronte della riserva da parte di ED BA di usufrutto sull’immobile trasferito, di documentazione bancaria relativa o a proventi dell’attività alberghiera a cui l’immobile era destinato o al pagamento di canoni di locazione per l’esercizio dell’attività alberghiera da parte di terzi;
il limitato importo presente al momento del decesso di ED BA sul conto corrente bancario n.14379/51 a lui intestato, a fronte dell’importo maggiore che avrebbe dovuto essere presente se il vitaliziante avesse adempiuto all’obbligo di mantenimento “teoricamente assunto”. Il ricorrente sostiene che la sproporzione tra prezzo e valore dell’immobile non era elemento univoco dovendosi considerare, accanto al prezzo, l’obbligazione di mantenimento, che era “praticamente impossibile” provare il pagamento del prezzo atteso il lasso di tempo trascorso tra la data della stipula del contratto (1988) e la data della domanda di accertamento della simulazione (2003), che, quanto all’assenza di prova di proventi dell’attività alberghiera, la Corte di Appello non aveva considerato che BA ED aveva esercitato l’usufrutto “vivendo nell’immobile”, che il saldo del conto era elemento privo di “efficacia inferenziale” in quanto, come accertato dalla stessa Corte, nel 1999 sul conto era stata accreditata una somma di 156.300.000 lire e questa somma “poteva ragionevolmente ritenersi il risultato dell’accumulo da parte di BA ED degli importi ricevuti negli anni a titolo di pensione” cosicché non vi era “dubbio che in prossimità del decesso di BA ED, vi fossero disponibilità sufficienti a far ritenere che lo stesso fosse stato mantenuto dal figlio”. 5. Il motivo è inammissibile. 7 di 12 5.1. A norma dell’art. 2729, comma 1, c.c., il giudice è tenuto ad ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti. Il requisito della ”precisione“ è riferito al fatto noto, che non deve essere vago, ma al contrario ben determinato nella realtà storica, quello della ”gravità“ attiene al grado di probabilità del fatto ignoto indotto dal fatto noto, mentre quello della ”concordanza“, rilevante nel solo caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola- desunto da più indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 23737/2020, Cass. n. 2482/2019). In base al consolidato indirizzo di questa Corte, il procedimento logico da seguire ai fini dell’ammissione della prova presuntiva si articola in due distinti momenti valutativi: il primo consiste nell’analisi di tutti gli elementi indiziari, in modo da scartare quelli irrilevanti;
il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile attraverso un’analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 3643/2019). E’ stato reiteratamente affermato che per la configurabilità di una presunzione giuridicamente valida non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull’id quod plerumque accidit, essendo la deduzione logica una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (cfr. Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 24643/2021, Cass. n. 22366/2021, Cass. n. 14762/2019, Cass. n. 22909/2012). 8 di 12 In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la denuncia in sede di legittimità della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729, comma 1, c.c., formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo dei suddetti caratteri, ma non anche quando la critica si concreti in una differente ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice, senza che risultino spiegati i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. Cass. n. 8829/2023, Cass. n. 29412/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 18611/2021, Cass. n. 3541/2020, Cass. n. 29635/2018, Cass. n. 19485/2017). Del resto, dal momento che le presunzioni semplici sono lasciate alla valutazione del giudice, spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole di esperienza -fra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società- tramite le quali dedurre il fatto ignoto, nonché verificare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (cfr. Cass. n. 19472/2023, Cass. n. 9626/2023, Cass. n. 6143/2023, Cass. n. 27066/2022, Cass. n. 18611/2021). Trattandosi di apprezzamento discrezionale, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 2724/2023, Cass. n. 101/2015, Cass. n. 8023/2009); con la precisazione che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà dell’iter decisorio (cfr. Cass. n. 20066/2023, Cass. n. 12874/2023, Cass. n. 11357/2023, Cass. n. 7635/2023, Cass. n. 9 di 12 5091/2022, Cass. n. 41132/2021). Va rimarcato che la censura di violazione dell’art. 2729 c.c. non può essere legata alla prospettazione alla Corte di circostanze non dedotte nelle fasi di merito. 5.2. Così impostata la questione, l’inammissibilità del motivo in esame emerge dal fatto che il ricorrente, per un verso, si limita a contrapporre alla affermazione della Corte di Appello della sproporzione tra prezzo e valore dell’immobile una propria valutazione di proporzione tra l’uno e l’altro senza che risulti automaticamente la violazione dei paradigmi normativi invocati e, per altro verso, cerca di svalutare la “gravità” delle circostanze valorizzate dalla Corte di Appello attraverso allegazioni di fatti di cui non viene neppure indicata l’allegazione nel merito (allegazione di impossibilità di fornire la prova del pagamento del prezzo;
allegazione per cui BA ED avrebbe usufruito dell’immobile vivendovi) ovvero attraverso affermazioni apodittiche (affermazione secondo cui sul conto corrente del deceduto vi sarebbero state disponibilità tali da far ritenere che lo stesso fosse stato mantenuto dal figlio). 6. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione della applicazione dell’art.1414 e s. del Codice civile per avere la Corte di Appello ritenuto che la prova del pagamento del prezzo dell’immobile avrebbe dovuto essere data dal ricorrente. 7. Il motivo è inammissibile in quanto tendente a far venir meno uno degli elementi posti dalla Corte di Appello a base del ragionamento presuntivo senza tuttavia che risulti neppure allegato che senza quell’elemento le conclusioni del ragionamento presuntivo non potrebbero comunque rimanere ferme sulla base degli altri elementi esposti dalla Corte di Appello. Si aggiunge per completezza che la tesi al fondo del motivo contrasta con il rilievo per cui, qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un 10 di 12 contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio della alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.5236 del 02/03/2017). 7. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 1102 c.c. per avere la Corte di Appello riconosciuto agli odierni controricorrenti i frutti civili derivanti dall’uso esclusivo dell’immobile “senza distinguere tra facoltà d’uso del singolo condomino ed uso illegittimo”. 8.Il motivo è infondato. La Corte di Appello ha tenuto conto del valore stimato dal CTU dell’immobile oggetto del contratto simulato di vitalizio alimentare e di contratto dissimulato nullo di donazione e ha liquidato agli allora appellanti i frutti civili con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato. Il ricorrente invoca il principio per cui l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco. L’uso esclusivo diventa invece causa di pregiudizio da risarcire se supera quei limiti e si rivela impeditivo del diritto di godimento della cosa manifestato dagli altri partecipanti (v., tra altre, Cass. n.31105 del 08/11/2023; Cass. n.2423 del 09/02/2015). Nel caso di specie, tuttavia, mancano i presupposti per invocare detto principio atteso che non si trattava di gestione di un bene da parte del ricorrente come comproprietario ma di acquisizione in via esclusiva da parte del ricorrente di frutti di un bene attratto alla massa ereditaria, data 11 di 12 l’accertata simulazione e l’accertata nullità del contratto dissimulato, e quindi spettanti pro quota anche agli altri coeredi. 9. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta “la violazione dell’art.210 c.p.c. e degli artt. 115 e 2697 c.c.”. Si sostiene che il Tribunale di Massa, giudice di primo grado, aveva ordinato alla banca presso la quale erano stati aperti i due conti intestati al de cuius di esibire la documentazione relativa senza che ricorressero i presupposti richiesti dall’ art. 210 c.p.c. e si imputa alla Corte di Appello di “aver preso in considerazione la documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado” a seguito di tali ordini. 10. Il motivo è inammissibile in quanto la lamentata violazione dell’art. 210 c.p.c. sarebbe stata commessa, a detta dello stesso ricorrente, non dalla Corte di Appello ma da giudice di primo grado. In sostanza, con il proporre il motivo di ricorso in esame, il ricorrente tenta di far valere in questa sede ciò che avrebbe dovuto far valere come motivo di appello. Questa Corte ha in più occasioni precisato che “In materia di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame” (Cass. 10172/2015; Cass. SU 15277/2001). La precisazione vale evidentemente a maggior ragione in riferimento al motivo in esame. 11. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 12. Le spese seguono la soccombenza. 13. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 12 di 12
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno, in € 24.000,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 24 settembre 2024. Il Consigliere est. Il Presidente AN DI CE NN
l’assenza di documentazione bancaria circa il versamento effettivo del prezzo suddetto;
l’assenza, a fronte della riserva da parte di ED BA di usufrutto sull’immobile trasferito, di documentazione bancaria relativa o a proventi dell’attività alberghiera a cui l’immobile era destinato o al pagamento di canoni di locazione per l’esercizio dell’attività alberghiera da parte di terzi;
il limitato importo presente al momento del decesso di ED BA sul conto corrente bancario n.14379/51 a lui intestato, a fronte dell’importo maggiore che avrebbe dovuto essere presente se il vitaliziante avesse adempiuto all’obbligo di mantenimento “teoricamente assunto”. Il ricorrente sostiene che la sproporzione tra prezzo e valore dell’immobile non era elemento univoco dovendosi considerare, accanto al prezzo, l’obbligazione di mantenimento, che era “praticamente impossibile” provare il pagamento del prezzo atteso il lasso di tempo trascorso tra la data della stipula del contratto (1988) e la data della domanda di accertamento della simulazione (2003), che, quanto all’assenza di prova di proventi dell’attività alberghiera, la Corte di Appello non aveva considerato che BA ED aveva esercitato l’usufrutto “vivendo nell’immobile”, che il saldo del conto era elemento privo di “efficacia inferenziale” in quanto, come accertato dalla stessa Corte, nel 1999 sul conto era stata accreditata una somma di 156.300.000 lire e questa somma “poteva ragionevolmente ritenersi il risultato dell’accumulo da parte di BA ED degli importi ricevuti negli anni a titolo di pensione” cosicché non vi era “dubbio che in prossimità del decesso di BA ED, vi fossero disponibilità sufficienti a far ritenere che lo stesso fosse stato mantenuto dal figlio”. 5. Il motivo è inammissibile. 7 di 12 5.1. A norma dell’art. 2729, comma 1, c.c., il giudice è tenuto ad ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti. Il requisito della ”precisione“ è riferito al fatto noto, che non deve essere vago, ma al contrario ben determinato nella realtà storica, quello della ”gravità“ attiene al grado di probabilità del fatto ignoto indotto dal fatto noto, mentre quello della ”concordanza“, rilevante nel solo caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola- desunto da più indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 23737/2020, Cass. n. 2482/2019). In base al consolidato indirizzo di questa Corte, il procedimento logico da seguire ai fini dell’ammissione della prova presuntiva si articola in due distinti momenti valutativi: il primo consiste nell’analisi di tutti gli elementi indiziari, in modo da scartare quelli irrilevanti;
il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile attraverso un’analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 24950/2020, Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 3643/2019). E’ stato reiteratamente affermato che per la configurabilità di una presunzione giuridicamente valida non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull’id quod plerumque accidit, essendo la deduzione logica una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (cfr. Cass. n. 22824/2022, Cass. n. 24643/2021, Cass. n. 22366/2021, Cass. n. 14762/2019, Cass. n. 22909/2012). 8 di 12 In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la denuncia in sede di legittimità della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729, comma 1, c.c., formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo dei suddetti caratteri, ma non anche quando la critica si concreti in una differente ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice, senza che risultino spiegati i motivi della violazione dei paradigmi della norma (cfr. Cass. n. 8829/2023, Cass. n. 29412/2022, Cass. n. 9054/2022, Cass. n. 18611/2021, Cass. n. 3541/2020, Cass. n. 29635/2018, Cass. n. 19485/2017). Del resto, dal momento che le presunzioni semplici sono lasciate alla valutazione del giudice, spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole di esperienza -fra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società- tramite le quali dedurre il fatto ignoto, nonché verificare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (cfr. Cass. n. 19472/2023, Cass. n. 9626/2023, Cass. n. 6143/2023, Cass. n. 27066/2022, Cass. n. 18611/2021). Trattandosi di apprezzamento discrezionale, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 2724/2023, Cass. n. 101/2015, Cass. n. 8023/2009); con la precisazione che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà dell’iter decisorio (cfr. Cass. n. 20066/2023, Cass. n. 12874/2023, Cass. n. 11357/2023, Cass. n. 7635/2023, Cass. n. 9 di 12 5091/2022, Cass. n. 41132/2021). Va rimarcato che la censura di violazione dell’art. 2729 c.c. non può essere legata alla prospettazione alla Corte di circostanze non dedotte nelle fasi di merito. 5.2. Così impostata la questione, l’inammissibilità del motivo in esame emerge dal fatto che il ricorrente, per un verso, si limita a contrapporre alla affermazione della Corte di Appello della sproporzione tra prezzo e valore dell’immobile una propria valutazione di proporzione tra l’uno e l’altro senza che risulti automaticamente la violazione dei paradigmi normativi invocati e, per altro verso, cerca di svalutare la “gravità” delle circostanze valorizzate dalla Corte di Appello attraverso allegazioni di fatti di cui non viene neppure indicata l’allegazione nel merito (allegazione di impossibilità di fornire la prova del pagamento del prezzo;
allegazione per cui BA ED avrebbe usufruito dell’immobile vivendovi) ovvero attraverso affermazioni apodittiche (affermazione secondo cui sul conto corrente del deceduto vi sarebbero state disponibilità tali da far ritenere che lo stesso fosse stato mantenuto dal figlio). 6. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione della applicazione dell’art.1414 e s. del Codice civile per avere la Corte di Appello ritenuto che la prova del pagamento del prezzo dell’immobile avrebbe dovuto essere data dal ricorrente. 7. Il motivo è inammissibile in quanto tendente a far venir meno uno degli elementi posti dalla Corte di Appello a base del ragionamento presuntivo senza tuttavia che risulti neppure allegato che senza quell’elemento le conclusioni del ragionamento presuntivo non potrebbero comunque rimanere ferme sulla base degli altri elementi esposti dalla Corte di Appello. Si aggiunge per completezza che la tesi al fondo del motivo contrasta con il rilievo per cui, qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un 10 di 12 contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio della alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.5236 del 02/03/2017). 7. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 1102 c.c. per avere la Corte di Appello riconosciuto agli odierni controricorrenti i frutti civili derivanti dall’uso esclusivo dell’immobile “senza distinguere tra facoltà d’uso del singolo condomino ed uso illegittimo”. 8.Il motivo è infondato. La Corte di Appello ha tenuto conto del valore stimato dal CTU dell’immobile oggetto del contratto simulato di vitalizio alimentare e di contratto dissimulato nullo di donazione e ha liquidato agli allora appellanti i frutti civili con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato. Il ricorrente invoca il principio per cui l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco. L’uso esclusivo diventa invece causa di pregiudizio da risarcire se supera quei limiti e si rivela impeditivo del diritto di godimento della cosa manifestato dagli altri partecipanti (v., tra altre, Cass. n.31105 del 08/11/2023; Cass. n.2423 del 09/02/2015). Nel caso di specie, tuttavia, mancano i presupposti per invocare detto principio atteso che non si trattava di gestione di un bene da parte del ricorrente come comproprietario ma di acquisizione in via esclusiva da parte del ricorrente di frutti di un bene attratto alla massa ereditaria, data 11 di 12 l’accertata simulazione e l’accertata nullità del contratto dissimulato, e quindi spettanti pro quota anche agli altri coeredi. 9. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta “la violazione dell’art.210 c.p.c. e degli artt. 115 e 2697 c.c.”. Si sostiene che il Tribunale di Massa, giudice di primo grado, aveva ordinato alla banca presso la quale erano stati aperti i due conti intestati al de cuius di esibire la documentazione relativa senza che ricorressero i presupposti richiesti dall’ art. 210 c.p.c. e si imputa alla Corte di Appello di “aver preso in considerazione la documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado” a seguito di tali ordini. 10. Il motivo è inammissibile in quanto la lamentata violazione dell’art. 210 c.p.c. sarebbe stata commessa, a detta dello stesso ricorrente, non dalla Corte di Appello ma da giudice di primo grado. In sostanza, con il proporre il motivo di ricorso in esame, il ricorrente tenta di far valere in questa sede ciò che avrebbe dovuto far valere come motivo di appello. Questa Corte ha in più occasioni precisato che “In materia di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame” (Cass. 10172/2015; Cass. SU 15277/2001). La precisazione vale evidentemente a maggior ragione in riferimento al motivo in esame. 11. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 12. Le spese seguono la soccombenza. 13. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 12 di 12
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuno, in € 24.000,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 24 settembre 2024. Il Consigliere est. Il Presidente AN DI CE NN