Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2024, n. 20004
CASS
Sentenza 12 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, emessa il 12 marzo 2024. Le parti coinvolte sono un indagato, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia minorenne, e il Pubblico Ministero. L'indagato ha presentato ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Lecce, che aveva accolto l'appello del P.M. e disposto un divieto di avvicinamento alle vittime. Le pretese giuridiche del ricorrente si basano sulla presunta assenza di esigenze cautelari, sostenendo di avere un buon rapporto con la figlia e di non rappresentare un pericolo.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Lecce avesse correttamente valutato il rischio di reiterazione del reato, evidenziando la continuità e l'aggravamento della violenza domestica dopo la separazione. La Corte ha sottolineato l'importanza di tutelare l'interesse superiore della minore, richiamando principi di diritto internazionale e giurisprudenza della Corte EDU. La decisione finale ha confermato la necessità di proteggere le vittime di violenza domestica, stabilendo che le esigenze di sicurezza prevalgono sui diritti di visita del genitore maltrattante.

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Massime1

In tema di maltrattamenti in famiglia, è legittimo il provvedimento cautelare che disponga il divieto di avvicinamento dell'indagato al figlio minore vittima di violenza domestica, anche solo assistita, nonostante il diritto di visita riconosciuto dal giudice civile della separazione, dovendo ritenersi prevalenti, in funzione del "best interest of the child", le ragioni di tutela del minore da ogni pregiudizio su quelle del soggetto maltrattante ad esercitare le prerogative genitoriali.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2024, n. 20004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20004
Data del deposito : 12 marzo 2024

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