CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/09/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1079/2025 promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA DI PANICO, 72 00186 ROMA presso lo studio dell'avv. MONACO
EUTIMIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Attrice in riassunzione
CONTRO
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
Convenuta in riassunzione rilevato che:
pagina 1 di 2 -la parte attrice in riassunzione indicata in epigrafe ha depositato in data 7.8.2025 dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., notificata alla controparte, non costituita;
-in data 15/16.9.2025 è stata depositata una “istanza congiunta di estinzione o rinvio” ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio risulti regolare, in quanto proviene dal difensore munito di procura speciale a rinunciare;
-non sia necessaria l'accettazione della controparte, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione (e, in ogni caso, la convenuta in riassunzione ha qui dichiarato, per mezzo dei suoi difensori, di aver accettato la rinuncia);
-ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi statuire sulle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione debba essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Milano il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1079/2025 promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA DI PANICO, 72 00186 ROMA presso lo studio dell'avv. MONACO
EUTIMIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Attrice in riassunzione
CONTRO
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
Convenuta in riassunzione rilevato che:
pagina 1 di 2 -la parte attrice in riassunzione indicata in epigrafe ha depositato in data 7.8.2025 dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., notificata alla controparte, non costituita;
-in data 15/16.9.2025 è stata depositata una “istanza congiunta di estinzione o rinvio” ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio risulti regolare, in quanto proviene dal difensore munito di procura speciale a rinunciare;
-non sia necessaria l'accettazione della controparte, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione (e, in ogni caso, la convenuta in riassunzione ha qui dichiarato, per mezzo dei suoi difensori, di aver accettato la rinuncia);
-ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi statuire sulle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione debba essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Milano il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 2 di 2