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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8729 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 26/11/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17505 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Scippa presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Nunzio Rizzo presso il quale elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, con sede in Napoli alla Via Marino
Turchi, n° 21/23/25 in qualità di operaio;
di aver espletato la propria attività lavorativa con decorrenza giugno - settembre 2021 senza essere inquadrato né ai fini contributivi, né previdenziali;
di aver successivamente prestato la propria attività lavorativa, senza essere inquadrato, e precisamente nel periodo ottobre 2021 – gennaio 2022; di aver lavorato nei suindicati periodi per otto ore giornaliere su cinque giorni settimanali senza percepire le dovute retribuzioni e contribuzioni;
di aver dunque maturato una differenza retributiva pari ad €.2.069,52 oltre il trattamento di fine rapporto, per un totale pari ad €.2.975,56 nonché una contribuzione pari ad €.834,84; di aver sottoscritto con la società convenuta in data
21.02.2022, un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con la qualifica di “Aiutante factotum” e con sede di lavoro presso la sede della società; di aver lavorato 8/9 ore al giorno per sei giorni settimanali diversamente da quanto previsto dal formale inquadramento ovvero per sei ore al giorno per cinque giorni settimanali;
di aver maturato, per questo periodo lavorativo, una differenza retributiva pari ad €.12.660,54, oltre il trattamento di fine rapporto, per un totale di €.13.371,70, nonché una contribuzione pari ad €.5.107,26; di essere stato assunto dalla società convenuta per svolgere le mansioni sopra indicate;
di aver provveduto, presso la sede della società resistente, a svolgere lavori di manutenzione e/o ristrutturazione, lavori di pitturazione e lavori e/o riparazioni elettriche, nonché commissioni esterne;
di aver incassato denaro e supervisionato lo stato dei luoghi durante gli eventi organizzati all'interno della sede della resistente;
di aver lavorato osservando il seguente orario di lavoro, così come imposto dalla resistente, e precisamente:
- nel periodo giugno - settembre 2021, per otto ore giornaliere su cinque giorni settimanali,
- nel periodo ottobre 2021 – gennaio 2022, per otto ore giornaliere su cinque giorni settimanali, - nel periodo dal 21.02.2022 al 21.02.2023, per 8/9 ore al giorno per sei giorni settimanali;
di non aver percepito le dovute retribuzioni, la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità, le ferie non godute ed il T.F.R., a seguito della cessazione del rapporto avvenuta in data 21.02.2023 con le sue dimissioni;
che, per quanto risulta, non sono stati versati i dovuti contributi previdenziali ed assicurativi per tutto la durata del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, rappresentando che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata;
lamentando di non essere stato correttamente retribuito in base alla quantità
e qualità del lavoro prestato, ha concluso chiedendo di “ Accertare e dichiarare
l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente, e la Controparte_1 per il periodo dal ottobre 2021 – gennaio 2022 e per il periodo ottobre 2021 e gennaio 2022, così come indicato in premessa, poiché in data 21.02.2022 sottoscriveva con la medesima resistente un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, per aver svolto attività di operaio presso la sede della resistente sita in Napoli alla via Marino Turchi
n°21/23/25;
2) Per l'effetto, condannare la resistente in persona del leg. Rapp.te pro Controparte_1 tempore, sita in Napoli alla via Marino Turchi 21/23/25, al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui al ricorso, della differenza retributiva pari ad €.2.069,52 oltre il trattamento di fine rapporto, per un totale pari ad €.2.975,56 nonché una contribuzione pari ad €.834,84 per il periodo giugno 2021 a gennaio 2022, nonché la differenza retributiva pari ad €.12.660,54, oltre il trattamento di fine rapporto, per un totale di €.13.371,70, nonché una contribuzione pari ad €.5.107,26, per il periodo
21.02.2022 – 21.02.2023, quindi alla complessiva somma di Euro 16.347,26 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata come per legge, con provvisoria esecuzione, o a quella somma ritenuta giusta ed equa, derivante anche a seguito di CTU che sin da ora si richiede in caso di contestazione;
3) Ordinare alla resistente in persona del leg. Rapp.te pro tempore, sita Controparte_1 in Napoli alla via Marino Turchi n° 21/23/25, ut supra, di pagare immediatamente in favore della ricorrente tutte le somme di denaro non contestate, e comunque a titolo provvisorio una somma pari al T.F.R. maturato e non corrisposto;
4) Condannare la resistente, in persona del leg. Rapp.te pro tempore, Controparte_1 sita in Napoli alla via Marino Turchi n° 21/23/25, ut supra, previa autorizzazione all'integrazione del contradditorio con gli Enti preposti, al versamento degli omessi contributi assicurativi e previdenziali;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, la convenuta IN ne ha dedotto la nullità Controparte_1
e inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto, rilevando altresì l'assenza di prova in ordine ai fatti ivi dedotti, concludendo per l'integrale rigetto.
Ha rappresentato, in particolare, che il ricorrente ha lavorato per un primo periodo nel mese di luglio 2021, poi in ottobre 2021, per un altro periodo ancora in novembre 2021, infine in dicembre 2021 e gennaio 2022; ha precisato che negli ultimi due mesi l'attività è stata prestata in suo favore, mentre nei precedenti mesi di luglio 2021, ottobre 2021 e novembre CP_
ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il Controparte_3 periodo precedente l'assunzione, precisando che il ricorrente è figlio di Persona_1 soggetto che ha effettuato piccoli lavori in economia nel locale condotto in fitto dalla società, coadiuvato dal ricorrente;
che per tali attività, il ricorrente ha rilasciato cinque ricevute per compenso forfettario versato, di € 1.250,00 mensili, facendo riferimento ad una attività di segretariato;
di aver provveduto, su insistenza del predetto ad assumere Persona_1
l'odierno ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e per trenta ore settimanali di cui al CCNL settore pubblici esercizi minori FIPE;
che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente non ha mai superato le trenta ore settimanali;
che considerata la giovane età e l'assenza di qualunque professionalità specifica, il ricorrente si è limitato a svolgere piccoli lavori manuali, con sistemazione di suppellettili, riordino del locale ed altri simili;
che il ricorrente ha arrecato danni ad attrezzature e suppellettili per disattenzione e/o negligenza;
che per quanto riguarda le differenze retributive ed altre indennità richieste, il ricorrente ha percepito quanto allo stesso spettante, con riguardo al lavoro reso in part-time prestato, senza prestazioni di lavoro supplementare.
Ha rilevato che il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento di fine rapporto, laddove ma che è tenuto a corrispondere la indennità sostitutiva del preavviso non dato, nonché a risarcire il danno nella misura di € 2.000,00, per i danni causati durante il rapporto di lavoro.
Ha pertanto formulato domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento del predetto danno quantificato in € 2.000,00 e della indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 597,28, evidenziando in ogni caso che, tali importi, vanno a compensarsi con il TFR e le altre competenze di fine rapporto di cui allo statino finale di febbraio 2023.
*****
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine va evidenziato che sono circostanze contestate: la durata del rapporto di lavoro, l'orario osservato durante la sua esecuzione. Risultano invece pacifiche le mansioni svolte e l'inquadramento contrattuale che la società ha riconosciuto al momento dell'assunzione, secondo il CCNL di settore.
Il ricorrente, nel prospettare la propria versione dei fatti, ha rivendicato differenze retributive asserendo di aver lavorato da giugno a settembre 2021 e da ottobre 2021 a gennaio 2022
'a nero'; di essere stato assunto a tempo indeterminato il 21.02.2022 con contratto di lavoro in part-time di 30 ore alla settimana, con la qualifica di “Aiutante factotum”, pur avendo in concreto osservato un orario di lavoro superiore e, precisamente, di aver sempre lavorato per 8/9 ore al giorno per sei giorni a settimana.
Ciò posto, devono rilevarsi le evidenti carenze assertive e asseverative dl ricorso introduttivo, quanto alle modalità attuative della prestazione di lavoro che il ricorrente ha dedotto di avere svolto, in favore della convenuta società, nei due distinti periodi in cui – in tesi – la relazione lavorativa non è stata formalizzata come rapporto si lavoro subordinato.
Com'è noto, il lavoratore che agisca per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna alla corresponsione della equa retribuzione ha l'onere di provare (ex art. 2697 primo comma cod. civ.) i fatti costitutivi del proprio diritto.
In particolare, l'attore ha l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente significativi, altri utilizzabili semplicemente come indici sintomatici, che consentano la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
Ebbene, nell'ambito dell'indagine orientata alla verifica dell'esistenza e della natura del rapporto intercorso tra le parti, condotta sulla base dei dati fattuali e delle prospettazioni offerte, i fatti allegati, anche ove in tesi provati, non possono dare luogo all'accertamento richiesto, considerato - elemento che nella fattispecie concreta assume una assai rilevante portata – che la società resistente non ha negato in assoluto la sussistenza di una seppure occasionale collaborazione lavorativa, ma ne ha decisamente contestato la natura subordinata. Circostanza quanto meno plausibile per il tipo di attività economica gestita dall'impresa in questione, sensibilmente influenzata – per come emerso anche dall'istruttoria orale – da esigenze contingenti, legate ad eventi e ai variabili afflussi di clientela.
In definitiva l'atto introduttivo, per un verso, non offre alcuna chiave di lettura delle Co circostanze dedotte con la memoria di costituzione della convenuta e supportate dalla documentazione versata agli atti ( cfr doc 1 prod srl), per rendere plausibile un assetto di interessi tra le parti diverso da quello che si evince dalla documentazione depositata;
per altro verso, non contiene alcuna significativa descrizione dell'assoggettamento della prestazione lavorativa al controllo e alle 'direttive' specifiche provenienti da persone – neppure menzionate - che abbiano esercitato poteri gestionali nel periodo in contestazione.
Il ricorrente infatti si è limitato a descrivere gli orari di lavoro che avrebbe osservato, che tuttavia, ove consistenti in un unico elemento di giudizio da valutare, non sono sufficienti per qualificare la prestazione come 'subordinata' ossia assoggettata al potere direttivo , organizzativo e se del caso disciplinare del datore di lavoro. Ed infatti l'osservanza di orari di lavoro che debbano necessariamente tenere conto di quelli di aperura della struttura o più in generale delle esigenze organizzative della stessa è senz'altro compatibile anche con forme di collaborazione di natura cd 'parasubordinata'
Questo capo di domanda pertanto va rigettato.
Allo stesso modo risultano poco circostanziate le allegazioni fattuali sull'asserito danno patrimoniale che la società ha dedotto di aver subito per comportamento poco diligente del proprio dipendente. Connotazione che preclude la verifica giudiziale sia sull'an che sul quantum della pretesa, che, in assenza di istruttoria ( inammissibile per tali ragioni), rende infondata in parte qua la domanda riconvenzionale allo stato degli atti. Passando quindi ad esaminare le modalità attuative della prestazione nel corso del rapporto di lavoro intrapreso a seguito dell'assunzione del 21.2.2022, deve rilevarsi che le circostanze dedotte non sono state confermate dall'istruttoria orale espletata con l'escussione di tutti i testi indicati dalle parti processuali.
In particolare le dichiarazioni acquisite, che risultano tra di esse non del tutto concordanti, hanno evidenziato dei difetti mnemonici o comunque una ridotta conoscenza diretta dei fatti di causa da parte dei testi, che non hanno confermato quanto dedotto in ricorso in ordine all'osservanza costante di un orario di lavoro di 8/9 ore al giorno per sei giorni alla settimana.
In primo luogo deve osservarsi che sia il teste che la teste Testimone_1 Tes_2 hanno riportato circostanze fattuali prevalentemente acquisite de relato actoris e
[...] pertanto non utilizzabili ai fini della prova.
In particolare il , che ha dichiarato di aver frequentato il luogo di lavoro dello Tes_1
suo amico, perché andava a fargli visita a fine giornata lavorativa, non ha, in primo Per_1 luogo, una conoscenza diretta dell'orario in cui l'amico cominciava a lavorare, pur senza considerare la saltuarietà con cui i due amici erano soliti incontrarsi. Aspetti che non consentono di ritenere provato il prolungamento costante e quotidiano dell'orario di lavoro.
Non da ultimo deve evidenziarsi che il ha dichiarato di aver lavorato nel periodo Tes_1 qui di interesse a Ponticelli e poi a Barra, con orario fino alle ore 15.00.
A tale riguardo lo stesso teste ha precisato che, le volte in cui si è recato presso la sede della società per far visita allo dopo aver finito di lavorare alle 15,00, era solito Per_1 trattenersi con l'amico presso circa 3/4 ore. Tuttavia, considerato il tempo Controparte_1 necessario per coprire il tragitto da percorrere da Ponticelli o Barra fino a via Marino Turchi
e aggiungendo a questo 3 o 4 ore, lo 3 o 4 volte a settimana ( questo mediamente Per_1 il numero delle visite ricevute dal ) avrebbe lavorato fino alle 19,30/20,00 e non Tes_1 fino alle 18,00 come dichiarato dallo stesso testimone.
L'incongruenza evidenziata rende manifesti i difetti mnemonici del teste sugli orari di lavoro dello evidentemente appresi soprattutto de relato actoris, come già rilevato. Per_1
Anche la testimonianza resa da ha evidenziato le medesime carenze e Tes_2 un'assai limitata conoscenza diretta dei fatti. Basti considerare che la teste ha dichiarato di essere stata solo una decina di volte presso il luogo di lavoro del fidanzato nel corso di un anno. Dato che oggettivamente priva di valore l'affermazione per cui lo avrebbe Per_1 lavorato da febbraio 2022 a febbraio 2023 per sei giorni a settimana - la teste ha incluso anche alcune domeniche, giorno della settimana che invece non è menzionata nel ricorso C
– dal momento che la ha frequentato ' Arte troppo poco per affermare, Tes_2 CP_1 con un ragionevole grado di certezza, che la versione dei fatti data dal lavoratore corrisponda alla realtà.
Entrambi i testi indicati inoltre non hanno fatto alcun cenno al giorno di chiusura settimanale della struttura, indicato nel lunedì dagli altri due testi escussi, salvo lo svolgimento di eventi prenotati proprio in detto giorno.
La teste ha dichiarato che l'apertura della struttura gestita da Testimone_3 CP_1
è variabile a seconda dell'afflusso della clientela e della tipologia di committenza.
[...]
Inoltre ha precisato che il ricorrente non lavorava nel fine settimana.
Anche la testimonianza di non offre elementi di giudizio che consentano Testimone_4 di ritenere provato l'orario di lavoro dedotto in ricorso. In particolare, il ha affermato Tes_4 con sicurezza che il ricorrente non si tratteneva oltre le 18,00, non essendo direttamente coinvolto, per il tipo di mansioni svolte e diversamente dal teste medesimo ( prima barista e poi cuoco), nell'organizzazione degli eventi serali , confermando altresì che lo non Per_1 lavorava nel fine settimana. Inoltre il non ha saputo precisare a che ora avesse inizio Tes_4 la giornata lavorativa del ricorrente, avendo riferito con precisione solo il momento in cui la stessa aveva normalmente termine ( ore 18,00 circa)
Ad ogni modo il ha messo in evidenza come la struttura non fosse sempre aperta, Tes_4 come normalmente accade per i locali commerciali aperti al pubblico, trattandosi di un locale destinato ad eventi artistici e culturali. Circostanza che consente di ritenere con un adeguato grado di certezza che la presenza del ricorrente non fosse necessaria con gli orari rigidamente indicati nell'atto introduttivo, in considerazione delle mansioni esecutive e complementari assegnate.
In definitiva dalle testimonianze esaminate non sono emerse circostanze che consentono di ritenere sussistente una giusta causa a base delle dimissioni date dal ricorrente, che ha lamentato un trattamento economico non adeguato e proporzionato all'impegno lavorativo richiestogli che non è stato provato.
Conclusivamente il ricorso va accolto solo per quanto di ragione, in quanto al ricorrente competono le spettanze di cui allo statino paga di febbraio 2023 pari a € 3.718,51 ( importo lordo), così come ivi calcolate dal datore di lavoro - compresi i ratei di fine rapporto – che non sono state corrisposte, per come risulta pacifico in causa – da cui va sottratta l'indennità sostitutiva del termine di preavviso ( € 597,28) , per le anzidette ragioni, che la società resistente ha chiesto in ogni caso di portare in compensazione con il maggior credito eventualmente accertato in corso di giudizio. Le spese vanno interamente compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la a Controparte_1 corrispondere al ricorrente € 3.718,51 -importo lordo- per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito al SF .
b) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e condanna il ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 597,28
c) compensa interamente le spese di giudizio
Napoli 26.11.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 26/11/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17505 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Scippa presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Nunzio Rizzo presso il quale elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, con sede in Napoli alla Via Marino
Turchi, n° 21/23/25 in qualità di operaio;
di aver espletato la propria attività lavorativa con decorrenza giugno - settembre 2021 senza essere inquadrato né ai fini contributivi, né previdenziali;
di aver successivamente prestato la propria attività lavorativa, senza essere inquadrato, e precisamente nel periodo ottobre 2021 – gennaio 2022; di aver lavorato nei suindicati periodi per otto ore giornaliere su cinque giorni settimanali senza percepire le dovute retribuzioni e contribuzioni;
di aver dunque maturato una differenza retributiva pari ad €.2.069,52 oltre il trattamento di fine rapporto, per un totale pari ad €.2.975,56 nonché una contribuzione pari ad €.834,84; di aver sottoscritto con la società convenuta in data
21.02.2022, un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con la qualifica di “Aiutante factotum” e con sede di lavoro presso la sede della società; di aver lavorato 8/9 ore al giorno per sei giorni settimanali diversamente da quanto previsto dal formale inquadramento ovvero per sei ore al giorno per cinque giorni settimanali;
di aver maturato, per questo periodo lavorativo, una differenza retributiva pari ad €.12.660,54, oltre il trattamento di fine rapporto, per un totale di €.13.371,70, nonché una contribuzione pari ad €.5.107,26; di essere stato assunto dalla società convenuta per svolgere le mansioni sopra indicate;
di aver provveduto, presso la sede della società resistente, a svolgere lavori di manutenzione e/o ristrutturazione, lavori di pitturazione e lavori e/o riparazioni elettriche, nonché commissioni esterne;
di aver incassato denaro e supervisionato lo stato dei luoghi durante gli eventi organizzati all'interno della sede della resistente;
di aver lavorato osservando il seguente orario di lavoro, così come imposto dalla resistente, e precisamente:
- nel periodo giugno - settembre 2021, per otto ore giornaliere su cinque giorni settimanali,
- nel periodo ottobre 2021 – gennaio 2022, per otto ore giornaliere su cinque giorni settimanali, - nel periodo dal 21.02.2022 al 21.02.2023, per 8/9 ore al giorno per sei giorni settimanali;
di non aver percepito le dovute retribuzioni, la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità, le ferie non godute ed il T.F.R., a seguito della cessazione del rapporto avvenuta in data 21.02.2023 con le sue dimissioni;
che, per quanto risulta, non sono stati versati i dovuti contributi previdenziali ed assicurativi per tutto la durata del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, rappresentando che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata;
lamentando di non essere stato correttamente retribuito in base alla quantità
e qualità del lavoro prestato, ha concluso chiedendo di “ Accertare e dichiarare
l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente, e la Controparte_1 per il periodo dal ottobre 2021 – gennaio 2022 e per il periodo ottobre 2021 e gennaio 2022, così come indicato in premessa, poiché in data 21.02.2022 sottoscriveva con la medesima resistente un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, per aver svolto attività di operaio presso la sede della resistente sita in Napoli alla via Marino Turchi
n°21/23/25;
2) Per l'effetto, condannare la resistente in persona del leg. Rapp.te pro Controparte_1 tempore, sita in Napoli alla via Marino Turchi 21/23/25, al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui al ricorso, della differenza retributiva pari ad €.2.069,52 oltre il trattamento di fine rapporto, per un totale pari ad €.2.975,56 nonché una contribuzione pari ad €.834,84 per il periodo giugno 2021 a gennaio 2022, nonché la differenza retributiva pari ad €.12.660,54, oltre il trattamento di fine rapporto, per un totale di €.13.371,70, nonché una contribuzione pari ad €.5.107,26, per il periodo
21.02.2022 – 21.02.2023, quindi alla complessiva somma di Euro 16.347,26 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata come per legge, con provvisoria esecuzione, o a quella somma ritenuta giusta ed equa, derivante anche a seguito di CTU che sin da ora si richiede in caso di contestazione;
3) Ordinare alla resistente in persona del leg. Rapp.te pro tempore, sita Controparte_1 in Napoli alla via Marino Turchi n° 21/23/25, ut supra, di pagare immediatamente in favore della ricorrente tutte le somme di denaro non contestate, e comunque a titolo provvisorio una somma pari al T.F.R. maturato e non corrisposto;
4) Condannare la resistente, in persona del leg. Rapp.te pro tempore, Controparte_1 sita in Napoli alla via Marino Turchi n° 21/23/25, ut supra, previa autorizzazione all'integrazione del contradditorio con gli Enti preposti, al versamento degli omessi contributi assicurativi e previdenziali;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, la convenuta IN ne ha dedotto la nullità Controparte_1
e inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto, rilevando altresì l'assenza di prova in ordine ai fatti ivi dedotti, concludendo per l'integrale rigetto.
Ha rappresentato, in particolare, che il ricorrente ha lavorato per un primo periodo nel mese di luglio 2021, poi in ottobre 2021, per un altro periodo ancora in novembre 2021, infine in dicembre 2021 e gennaio 2022; ha precisato che negli ultimi due mesi l'attività è stata prestata in suo favore, mentre nei precedenti mesi di luglio 2021, ottobre 2021 e novembre CP_
ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il Controparte_3 periodo precedente l'assunzione, precisando che il ricorrente è figlio di Persona_1 soggetto che ha effettuato piccoli lavori in economia nel locale condotto in fitto dalla società, coadiuvato dal ricorrente;
che per tali attività, il ricorrente ha rilasciato cinque ricevute per compenso forfettario versato, di € 1.250,00 mensili, facendo riferimento ad una attività di segretariato;
di aver provveduto, su insistenza del predetto ad assumere Persona_1
l'odierno ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e per trenta ore settimanali di cui al CCNL settore pubblici esercizi minori FIPE;
che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente non ha mai superato le trenta ore settimanali;
che considerata la giovane età e l'assenza di qualunque professionalità specifica, il ricorrente si è limitato a svolgere piccoli lavori manuali, con sistemazione di suppellettili, riordino del locale ed altri simili;
che il ricorrente ha arrecato danni ad attrezzature e suppellettili per disattenzione e/o negligenza;
che per quanto riguarda le differenze retributive ed altre indennità richieste, il ricorrente ha percepito quanto allo stesso spettante, con riguardo al lavoro reso in part-time prestato, senza prestazioni di lavoro supplementare.
Ha rilevato che il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento di fine rapporto, laddove ma che è tenuto a corrispondere la indennità sostitutiva del preavviso non dato, nonché a risarcire il danno nella misura di € 2.000,00, per i danni causati durante il rapporto di lavoro.
Ha pertanto formulato domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento del predetto danno quantificato in € 2.000,00 e della indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 597,28, evidenziando in ogni caso che, tali importi, vanno a compensarsi con il TFR e le altre competenze di fine rapporto di cui allo statino finale di febbraio 2023.
*****
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine va evidenziato che sono circostanze contestate: la durata del rapporto di lavoro, l'orario osservato durante la sua esecuzione. Risultano invece pacifiche le mansioni svolte e l'inquadramento contrattuale che la società ha riconosciuto al momento dell'assunzione, secondo il CCNL di settore.
Il ricorrente, nel prospettare la propria versione dei fatti, ha rivendicato differenze retributive asserendo di aver lavorato da giugno a settembre 2021 e da ottobre 2021 a gennaio 2022
'a nero'; di essere stato assunto a tempo indeterminato il 21.02.2022 con contratto di lavoro in part-time di 30 ore alla settimana, con la qualifica di “Aiutante factotum”, pur avendo in concreto osservato un orario di lavoro superiore e, precisamente, di aver sempre lavorato per 8/9 ore al giorno per sei giorni a settimana.
Ciò posto, devono rilevarsi le evidenti carenze assertive e asseverative dl ricorso introduttivo, quanto alle modalità attuative della prestazione di lavoro che il ricorrente ha dedotto di avere svolto, in favore della convenuta società, nei due distinti periodi in cui – in tesi – la relazione lavorativa non è stata formalizzata come rapporto si lavoro subordinato.
Com'è noto, il lavoratore che agisca per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna alla corresponsione della equa retribuzione ha l'onere di provare (ex art. 2697 primo comma cod. civ.) i fatti costitutivi del proprio diritto.
In particolare, l'attore ha l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente significativi, altri utilizzabili semplicemente come indici sintomatici, che consentano la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
Ebbene, nell'ambito dell'indagine orientata alla verifica dell'esistenza e della natura del rapporto intercorso tra le parti, condotta sulla base dei dati fattuali e delle prospettazioni offerte, i fatti allegati, anche ove in tesi provati, non possono dare luogo all'accertamento richiesto, considerato - elemento che nella fattispecie concreta assume una assai rilevante portata – che la società resistente non ha negato in assoluto la sussistenza di una seppure occasionale collaborazione lavorativa, ma ne ha decisamente contestato la natura subordinata. Circostanza quanto meno plausibile per il tipo di attività economica gestita dall'impresa in questione, sensibilmente influenzata – per come emerso anche dall'istruttoria orale – da esigenze contingenti, legate ad eventi e ai variabili afflussi di clientela.
In definitiva l'atto introduttivo, per un verso, non offre alcuna chiave di lettura delle Co circostanze dedotte con la memoria di costituzione della convenuta e supportate dalla documentazione versata agli atti ( cfr doc 1 prod srl), per rendere plausibile un assetto di interessi tra le parti diverso da quello che si evince dalla documentazione depositata;
per altro verso, non contiene alcuna significativa descrizione dell'assoggettamento della prestazione lavorativa al controllo e alle 'direttive' specifiche provenienti da persone – neppure menzionate - che abbiano esercitato poteri gestionali nel periodo in contestazione.
Il ricorrente infatti si è limitato a descrivere gli orari di lavoro che avrebbe osservato, che tuttavia, ove consistenti in un unico elemento di giudizio da valutare, non sono sufficienti per qualificare la prestazione come 'subordinata' ossia assoggettata al potere direttivo , organizzativo e se del caso disciplinare del datore di lavoro. Ed infatti l'osservanza di orari di lavoro che debbano necessariamente tenere conto di quelli di aperura della struttura o più in generale delle esigenze organizzative della stessa è senz'altro compatibile anche con forme di collaborazione di natura cd 'parasubordinata'
Questo capo di domanda pertanto va rigettato.
Allo stesso modo risultano poco circostanziate le allegazioni fattuali sull'asserito danno patrimoniale che la società ha dedotto di aver subito per comportamento poco diligente del proprio dipendente. Connotazione che preclude la verifica giudiziale sia sull'an che sul quantum della pretesa, che, in assenza di istruttoria ( inammissibile per tali ragioni), rende infondata in parte qua la domanda riconvenzionale allo stato degli atti. Passando quindi ad esaminare le modalità attuative della prestazione nel corso del rapporto di lavoro intrapreso a seguito dell'assunzione del 21.2.2022, deve rilevarsi che le circostanze dedotte non sono state confermate dall'istruttoria orale espletata con l'escussione di tutti i testi indicati dalle parti processuali.
In particolare le dichiarazioni acquisite, che risultano tra di esse non del tutto concordanti, hanno evidenziato dei difetti mnemonici o comunque una ridotta conoscenza diretta dei fatti di causa da parte dei testi, che non hanno confermato quanto dedotto in ricorso in ordine all'osservanza costante di un orario di lavoro di 8/9 ore al giorno per sei giorni alla settimana.
In primo luogo deve osservarsi che sia il teste che la teste Testimone_1 Tes_2 hanno riportato circostanze fattuali prevalentemente acquisite de relato actoris e
[...] pertanto non utilizzabili ai fini della prova.
In particolare il , che ha dichiarato di aver frequentato il luogo di lavoro dello Tes_1
suo amico, perché andava a fargli visita a fine giornata lavorativa, non ha, in primo Per_1 luogo, una conoscenza diretta dell'orario in cui l'amico cominciava a lavorare, pur senza considerare la saltuarietà con cui i due amici erano soliti incontrarsi. Aspetti che non consentono di ritenere provato il prolungamento costante e quotidiano dell'orario di lavoro.
Non da ultimo deve evidenziarsi che il ha dichiarato di aver lavorato nel periodo Tes_1 qui di interesse a Ponticelli e poi a Barra, con orario fino alle ore 15.00.
A tale riguardo lo stesso teste ha precisato che, le volte in cui si è recato presso la sede della società per far visita allo dopo aver finito di lavorare alle 15,00, era solito Per_1 trattenersi con l'amico presso circa 3/4 ore. Tuttavia, considerato il tempo Controparte_1 necessario per coprire il tragitto da percorrere da Ponticelli o Barra fino a via Marino Turchi
e aggiungendo a questo 3 o 4 ore, lo 3 o 4 volte a settimana ( questo mediamente Per_1 il numero delle visite ricevute dal ) avrebbe lavorato fino alle 19,30/20,00 e non Tes_1 fino alle 18,00 come dichiarato dallo stesso testimone.
L'incongruenza evidenziata rende manifesti i difetti mnemonici del teste sugli orari di lavoro dello evidentemente appresi soprattutto de relato actoris, come già rilevato. Per_1
Anche la testimonianza resa da ha evidenziato le medesime carenze e Tes_2 un'assai limitata conoscenza diretta dei fatti. Basti considerare che la teste ha dichiarato di essere stata solo una decina di volte presso il luogo di lavoro del fidanzato nel corso di un anno. Dato che oggettivamente priva di valore l'affermazione per cui lo avrebbe Per_1 lavorato da febbraio 2022 a febbraio 2023 per sei giorni a settimana - la teste ha incluso anche alcune domeniche, giorno della settimana che invece non è menzionata nel ricorso C
– dal momento che la ha frequentato ' Arte troppo poco per affermare, Tes_2 CP_1 con un ragionevole grado di certezza, che la versione dei fatti data dal lavoratore corrisponda alla realtà.
Entrambi i testi indicati inoltre non hanno fatto alcun cenno al giorno di chiusura settimanale della struttura, indicato nel lunedì dagli altri due testi escussi, salvo lo svolgimento di eventi prenotati proprio in detto giorno.
La teste ha dichiarato che l'apertura della struttura gestita da Testimone_3 CP_1
è variabile a seconda dell'afflusso della clientela e della tipologia di committenza.
[...]
Inoltre ha precisato che il ricorrente non lavorava nel fine settimana.
Anche la testimonianza di non offre elementi di giudizio che consentano Testimone_4 di ritenere provato l'orario di lavoro dedotto in ricorso. In particolare, il ha affermato Tes_4 con sicurezza che il ricorrente non si tratteneva oltre le 18,00, non essendo direttamente coinvolto, per il tipo di mansioni svolte e diversamente dal teste medesimo ( prima barista e poi cuoco), nell'organizzazione degli eventi serali , confermando altresì che lo non Per_1 lavorava nel fine settimana. Inoltre il non ha saputo precisare a che ora avesse inizio Tes_4 la giornata lavorativa del ricorrente, avendo riferito con precisione solo il momento in cui la stessa aveva normalmente termine ( ore 18,00 circa)
Ad ogni modo il ha messo in evidenza come la struttura non fosse sempre aperta, Tes_4 come normalmente accade per i locali commerciali aperti al pubblico, trattandosi di un locale destinato ad eventi artistici e culturali. Circostanza che consente di ritenere con un adeguato grado di certezza che la presenza del ricorrente non fosse necessaria con gli orari rigidamente indicati nell'atto introduttivo, in considerazione delle mansioni esecutive e complementari assegnate.
In definitiva dalle testimonianze esaminate non sono emerse circostanze che consentono di ritenere sussistente una giusta causa a base delle dimissioni date dal ricorrente, che ha lamentato un trattamento economico non adeguato e proporzionato all'impegno lavorativo richiestogli che non è stato provato.
Conclusivamente il ricorso va accolto solo per quanto di ragione, in quanto al ricorrente competono le spettanze di cui allo statino paga di febbraio 2023 pari a € 3.718,51 ( importo lordo), così come ivi calcolate dal datore di lavoro - compresi i ratei di fine rapporto – che non sono state corrisposte, per come risulta pacifico in causa – da cui va sottratta l'indennità sostitutiva del termine di preavviso ( € 597,28) , per le anzidette ragioni, che la società resistente ha chiesto in ogni caso di portare in compensazione con il maggior credito eventualmente accertato in corso di giudizio. Le spese vanno interamente compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la a Controparte_1 corrispondere al ricorrente € 3.718,51 -importo lordo- per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito al SF .
b) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e condanna il ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 597,28
c) compensa interamente le spese di giudizio
Napoli 26.11.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)