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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/07/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 419/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis 49 e 51 c.p.c. da:
(C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Rosa
Bevilacqua (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Bologna alla via Carlo Farini nr.35
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta CP_1 C.F._3 procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Andrea Salomone
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
AL ON (SA) alla via San Marco n. 14
RICORRENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per le parti, come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/07/2025 depositate per in data 11/07/2025 e per Parte_1 in data 14/07/2025; per il P.M. “Nulla oppone” in data CP_1
09/05/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., depositato in data
26/04/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati deducevano: di avere contratto matrimonio con rito civile in data 29/05/2004 in AL ON (Sa); che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AL
ON (Sa) dell'anno 2004, Atto n. 1, Parte I;
che dall'unione non nascevano figli;
che i coniugi vivevano separati da tempo essendosi il SI. , da quasi 10 Pt_1
anni, trasferito in Svizzera per lavoro;
che nel corso della vita matrimoniale erano venuti a mancare l'unione spirituale e materiale e che, nonostante il tentativo di ricostruire tale unione, erano giunti alla decisione di separarsi consensualmente;
che la SI.ra disoccupata, non aveva reddito imponibile annuo né era CP_1 titolare di rapporti di conto corrente bancario. Ricorrevano, quindi, all'adito
Tribunale chiedendo di omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) Stabilire che il IG. versi a titolo di Parte_1
mantenimento personale alla SI.ra , quale coniuge con minore CP_1
capacità reddituale, la somma di Euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo versamento su conto che verrà comunicato dalla SI.ra , CP_1
oltre alla somma di Euro 7.336,54, quale volontario contributo di pagamento al
50%, del debito esistente a nome della IG.ra , presso l'Agenzia delle CP_1
Entrate. Il versamento di Euro 7.336,54, avverrà, entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza, a mezzo versamento sul conto che verrà comunicato dalla SI.ra ; 3) Dichiarare le spese compensate tra le parti;
4) CP_1
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dalla Legge n. 898/1970 art.
3, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni stabilite pagina 2 di 5 per la separazione e dunque stabilendo che il SI. versi Parte_1
a titolo di assegno divorzile alla SI.ra Euro 400,00 mensili, CP_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni.”
Le parti chiedevano, altresì, all'adito Tribunale, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dalla Legge n. 898/1970 art. 3, di: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni stabilite per la separazione e dunque stabilendo che il SI. versi a titolo di assegno divorzile Parte_1
alla SI.ra Euro 400,00 mensili, anticipatamente entro il giorno CP_1
5 di ciascun mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.”
Gli atti del procedimento venivano comunicati al P.M. in sede, il quale, in data
09/05/2024, emetteva il proprio visto nulla opponendo in ordine alle richieste formulate dalle parti.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 54/2024 del 30/10/2024, il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione dei coniugi e e, con Parte_1 CP_1
separata ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del
17/06/2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare attestando il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Con ordinanza del
18/06/2025, il Tribunale onerava le parti al deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 54/2024 resa, nel presente procedimento, dal Tribunale di Lagonegro in data 30/10//2024.
La causa veniva rinviava per la verifica dell'incombente, nonché per l'eventuale rimessione in decisione, all'udienza del 15/09/2025, con termine per il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
Con successive note scritte, le parti producevano la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale n. 54/2024, confermando la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 3 di 5 La trattazione del giudizio veniva anticipata, su istanza congiunta delle parti, all'udienza cartolare del 14/07/2025.
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione della suindicata udienza, le parti chiedevano all'adito Tribunale, atteso il decorso dei termini previsti dalla
Legge n. 898/1970 n. 3 dalla sentenza parziale di separazione personale tra i coniugi, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti alle medesime condizioni indicate nel ricorso introduttivo e stabilite nella sentenza non definitiva n. 54/2024 del 30.10.2024.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data
07/07/2025.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Le parti hanno inoltre dichiarato di voler regolare i loro rapporti di natura economico/patrimoniale alle condizioni concordate.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti in conformità agli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
pagina 4 di 5 - dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL ON (SA) in data 29/05/2004 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto agli atti di matrimonio del CP_1
Comune di AL ON (SA) al N. 1, P. I;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conSIlio del 17/07/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis 49 e 51 c.p.c. da:
(C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Rosa
Bevilacqua (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Bologna alla via Carlo Farini nr.35
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta CP_1 C.F._3 procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Andrea Salomone
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
AL ON (SA) alla via San Marco n. 14
RICORRENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per le parti, come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/07/2025 depositate per in data 11/07/2025 e per Parte_1 in data 14/07/2025; per il P.M. “Nulla oppone” in data CP_1
09/05/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., depositato in data
26/04/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati deducevano: di avere contratto matrimonio con rito civile in data 29/05/2004 in AL ON (Sa); che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AL
ON (Sa) dell'anno 2004, Atto n. 1, Parte I;
che dall'unione non nascevano figli;
che i coniugi vivevano separati da tempo essendosi il SI. , da quasi 10 Pt_1
anni, trasferito in Svizzera per lavoro;
che nel corso della vita matrimoniale erano venuti a mancare l'unione spirituale e materiale e che, nonostante il tentativo di ricostruire tale unione, erano giunti alla decisione di separarsi consensualmente;
che la SI.ra disoccupata, non aveva reddito imponibile annuo né era CP_1 titolare di rapporti di conto corrente bancario. Ricorrevano, quindi, all'adito
Tribunale chiedendo di omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) Stabilire che il IG. versi a titolo di Parte_1
mantenimento personale alla SI.ra , quale coniuge con minore CP_1
capacità reddituale, la somma di Euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo versamento su conto che verrà comunicato dalla SI.ra , CP_1
oltre alla somma di Euro 7.336,54, quale volontario contributo di pagamento al
50%, del debito esistente a nome della IG.ra , presso l'Agenzia delle CP_1
Entrate. Il versamento di Euro 7.336,54, avverrà, entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza, a mezzo versamento sul conto che verrà comunicato dalla SI.ra ; 3) Dichiarare le spese compensate tra le parti;
4) CP_1
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dalla Legge n. 898/1970 art.
3, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni stabilite pagina 2 di 5 per la separazione e dunque stabilendo che il SI. versi Parte_1
a titolo di assegno divorzile alla SI.ra Euro 400,00 mensili, CP_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni.”
Le parti chiedevano, altresì, all'adito Tribunale, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dalla Legge n. 898/1970 art. 3, di: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni stabilite per la separazione e dunque stabilendo che il SI. versi a titolo di assegno divorzile Parte_1
alla SI.ra Euro 400,00 mensili, anticipatamente entro il giorno CP_1
5 di ciascun mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.”
Gli atti del procedimento venivano comunicati al P.M. in sede, il quale, in data
09/05/2024, emetteva il proprio visto nulla opponendo in ordine alle richieste formulate dalle parti.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 54/2024 del 30/10/2024, il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione dei coniugi e e, con Parte_1 CP_1
separata ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del
17/06/2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare attestando il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Con ordinanza del
18/06/2025, il Tribunale onerava le parti al deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 54/2024 resa, nel presente procedimento, dal Tribunale di Lagonegro in data 30/10//2024.
La causa veniva rinviava per la verifica dell'incombente, nonché per l'eventuale rimessione in decisione, all'udienza del 15/09/2025, con termine per il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
Con successive note scritte, le parti producevano la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale n. 54/2024, confermando la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 3 di 5 La trattazione del giudizio veniva anticipata, su istanza congiunta delle parti, all'udienza cartolare del 14/07/2025.
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione della suindicata udienza, le parti chiedevano all'adito Tribunale, atteso il decorso dei termini previsti dalla
Legge n. 898/1970 n. 3 dalla sentenza parziale di separazione personale tra i coniugi, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i ricorrenti alle medesime condizioni indicate nel ricorso introduttivo e stabilite nella sentenza non definitiva n. 54/2024 del 30.10.2024.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data
07/07/2025.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Le parti hanno inoltre dichiarato di voler regolare i loro rapporti di natura economico/patrimoniale alle condizioni concordate.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti in conformità agli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
pagina 4 di 5 - dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL ON (SA) in data 29/05/2004 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto agli atti di matrimonio del CP_1
Comune di AL ON (SA) al N. 1, P. I;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conSIlio del 17/07/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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