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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 9981/2023, vertente: TRA
(c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 di Stabia (NA) il 02/08/1969 e residente in [...], al C.so Europa n. 19, rappresentato e difeso giusta mandato in atti dagli avv.ti Giulio Gomez d'Ayala (c.f. ) ed Emanuele Antonio Natale (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
) con i quali elettivamente domicilia in Napoli Stendhal 23 C.F._3
ATTORE
E
(Amministrazione Giudiziaria –GIP – Rg. 21350/2017), con CP_1 sede in Mugnano di Napoli (NA), via Pietro Nenni n. 11, in persona del legale rapp.te p.t. Dott. (c.f. ) e Controparte_2 C.F._4 dell'Amministratore Giudiziario nominato nel procedimento penale n. 21350/2017 Dott. (c.f. ), rappresentata e CP_3 C.F._5 difesa, giusta autorizzazione del GIP del 30/11/2023 e giusta procura resa su separato foglio da intendersi in calce al pre-sente atto, dall'Avv. Nicola Palladino (c.f. ), presso cui elettiva-mente è domiciliata C.F._6 in Napoli, Centro Direzionale Is. E/5
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1. accerti e dichiari che dal 01/01/2023 il contratto professionale continuativo tra l' ed il dott. , si è risolto per effetto CP_1 Parte_1 della revoca espressa del dott. ;
2. accerti e dichiari, Controparte_2 subordinatamente, l'intempestività del pagamento della fattura n. 2 del 30/01/2023; l'inadempimento di per violazione degli artt. 2/3 del CP_1 contratto, dichiarandone la risoluzione;
3. condanni l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento di € 54.298,74 a titolo di indennizzo/penale e di
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compenso per gli adempimenti previdenziali e fiscali di marzo 2021, ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali;
4. condanni la società convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai procuratori antistatari;
Per la convenuta: 1) Dichiarare improcedibili, inammissibili e comunque infondate le domande attoree e quindi rigettarle per tutti i motivi esposti;
2) condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite e degli onorari di causa così come per Legge.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.11.2023, il dott. Parte_1
esponeva che (dal 2021 sottoposta a sequestro penale), con
[...] CP_1 scrittura del 22/02/2021 gli conferì un incarico professionale quinquennale (tacitamente rinnovabile alla scadenza) per l'assistenza e consulenza nell'amministrazione del personale e nella materia di lavoro;
che le parti, in deroga all'art. 2337 c.c., convennero (art. 3) la rinuncia della cliente al recesso ad nutum, in quanto “i compensi professionali … hanno tenuto conto del carattere duraturo dell'incarico”; che i contraenti, inoltre, definirono a favore del professionista, per l'ipotesi di inadempienza della società, un indennizzo “pari a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolato in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi”; altresì che a dicembre del 2022, improvvisamente, il dott. (amministratore della società) Controparte_2 comunicò verbalmente all'attore che dal 01/01/2023 il rapporto professionale sarebbe cessato;
che, dunque, a decorrere dal mese di gennaio e fino al mede di aprile 2023 tutte le richieste avanzate da , dipendente di e Parte_2 CP_1 addetto all'Ufficio personale nonché dell'amministratore dott. Controparte_2 di espletare ulteriori prestazioni professionali venivano disattese dallo studio con trasmissione di tutta la documentazione necessaria e invito a Pt_1 rivolgersi ad un nuovo consulente essendo cessato il rapporto di assistenza dal 01/01/2023; ancora che veniva per le medesime ragioni disatteso l'invito risalente al mese di aprile 2023 da parte dell'amministratore giudiziario (dott.
[...]
a fissare un incontro visto che il rapporto era cessato dall'inizio del CP_3
2023 ribadendo il rifiuto di sottoscrivere la risoluzione consensuale sollecitata dal dott. richiedendo il saldo delle fatture inevase da oltre due mesi;
infine, CP_2 che con e-mail del 03/05/2023, rinnovava le proprie richieste mentre CP_1
i difensori dell'attore, ribadite le responsabilità dell' per la risoluzione CP_1 dell'incarico professionale e l'intempestivo pagamento del compenso, diffidavano al versamento della penale di € 49.273,46 e la controparte riscontrava la missiva invocando l'exceptio inadimplenti contractus a giustificazione della condotta della propria assistita.
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Poste tali premesse in fatto, l'istante osservava che nel contratto di prestazione d'opera professionale le parti pattuirono una durata quinquennale del rapporto con espressa esclusione della facoltà di recesso ad nutum e la previsione di un indennizzo/penale per l'ipotesi di inosservanza, da parte della cliente, delle modalità e dei termini del recesso;
che in violazione delle dette pattuizioni, nel dicembre 2022 il dott. comunicava la revoca dell'incarico a Controparte_2 decorrere dal mese di gennaio 2023 con conseguente diritto ad incamerare l'indennizzo previsto dall'art 3 ultimo comma del contratto;
che in ogni caso il ritardato pagamento della fattura del 30/01/2023 n. 4, costituirebbe autonomo fattore risolutivo del contratto, legittimante la richiesta del professionista di pagamento dell'indennizzo/penalità; che l'importo dovuto a titolo di indennizzo/penale al dott. è pari ad 49.273,46 (media aritmetica dei Pt_1 compensi degli ultimi sei mesi: € 1.296,67 per i residui 38 mesi di vigenza contrattuale, oltre accessori di legge) oltre € 1.530,00 (e accessori di legge), quale corrispettivo per l'elaborazione dei prospetti relativi agli adempimenti previdenziali e fiscali del mese di marzo 2021. Si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità e/o CP_1 inammissibilità delle domande attoree nonché la loro infondatezza nel merito. Deduceva la società convenuta che dopo solo cinque mesi dalla conclusione del contratto di prestazione professionale la società veniva sottoposta a sequestro preventivo;
che non rispondeva al vero la circostanza che il dott.
[...]
, amministratore della società avrebbe comunicato verbalmente nel mese CP_2 di dicembre 2022 il recesso dal contratto a decorrere dal 1.1.2023; che le comunicazioni a mezzo mail dalle quali l'attore pretenderebbe di trarre la prova della revoca dall'incarico non sono mai intervenute con l'amministratore giudiziario o l'amministrazione della società ma con semplici dipendenti della stessa;
che ai sensi dell'art 56 del D.Lgs 159/2011, il rapporto tra le parti dal momento del sequestro doveva intendersi sospeso ipso iure per il termine di sei mesi e decorso il suddetto termine di sei mesi - senza che l'amministratore giudiziario abbia dichiarato il subentro nel contratto e in mancanza di iniziativa dell'attore diretta ad ottenere un termine per far rendere tale dichiarazione all'amministratore – il contratto doveva considerarsi certamente risolto;
altresì che le prestazioni professionali svolte dal dott. successivamente al sequestro Pt_1 sono state rese in ragione di specifici incarichi non operando le pattuizioni del contratto del 28.2.2021 tra cui quella relativa al recesso ad nutum e in ogni caso eventuali le domande di pagamento ai sensi dell'art. 56 co. 4 c.am. andavano fatte proposte secondo la specifica procedura prevista dal Co-dice Antimafia di cui agli art. 57 ss in tema di “verifica dei crediti”. Argomentava, ancora, la società convenuta che l'amministratore della società non disponeva dei poteri di revocare un incarico che si era già risolto per decorso del termine di cui al richiamato art 56 dlgs 159/2011 e spettando tale facoltà unicamente all'amministratore giudiziario;
che pertanto doveva ritenersi infondata
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la domanda di risoluzione del contratto per violazione degli artt 2 e 3 per il tardivo pagamento della fattura 4/2023 relativa a prestazioni rese non nel vigore del richiamato contratto e in ogni caso, pur volendo ritenere il contratto ancora vigente non integrante un grave inadempimento essendo il pagamento avvenuto il 21.4.2023 il giorno successivo alla richiesta di pagamento;
infine, che al dedotto inadempimento non poteva farsi conseguire il diritto al pagamento della penale, prevista per il solo caso della violazione delle norme sul recesso e comunque non era stata fornita alcuna prova della corretta quantificazione della penale la quale era da considerarsi manifestamente eccessiva e neppure delle prestazioni ulteriori di cui è stato richiesto il pagamento in misura di € 1530,00. Svolte le rispettive difese e ritenuta la causa matura per la decisione perché documentalmente provata, la causa sulle conclusioni rese dalle parti, veniva introitata in decisione. In via del tutto preliminare, occorre soffermarsi sulla qualificazione giuridica delle domande proposte da parte attrice. Dal chiaro tenore della parte motiva e delle conclusioni rese nell'atto introduttivo, l'attore ha proposto in via principale una domanda di accertamento della risoluzione del contratto di incarico professionale del 28.2.2021 per effetto della revoca dell'incarico operata dal dott. a decorrere dal 1.1.2023 Controparte_2
e gradatamente una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di consulenza per la violazione della disciplina pattizia del recesso (art. 2) e per l'intervenuto pagamento tardivo della fattura del 30.1.2023 (art. 3); nonché una domanda di condanna di al pagamento di somme di denaro (a titolo CP_1 di penale contrattuale e di pagamento di compensi professionali maturati per adempimenti fiscali del marzo 2021). Ora, deve darsi atto di come sia pacifica (e in ogni caso comprovata dal decreto di sequestro del GIP del Tribunale di Napoli del 9.7.2021) la sottoposizione a sequestro preventivo ex art 321 c.p.p. e 240 bis c.p.p. delle quote e dei beni di ai danni di nonché la circostanza che il contratto di CP_1 Parte_3 incarico professionale continuativo sia antecedente (28.2.2021) al detto sequestro e ancora in corso al momento dell'esecuzione della detta misura preventiva. A riguardo, va ricordato che ai sensi dell'art 104 bis delle disp. Att. al c.p.p. al sequestro preventivo ex art 321 e 240 bis c.p.p. si applicano le disposizioni del libro I, titolo III, del codice di cui al Dlgs 159/2011 e succ. mod. nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'art 321 comma 2 c.p.p. ai fini della tutela dei terzi si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo IV del libro I del citato decreto legislativo (comma 1bis). Occorre pertanto, richiamare la disciplina dell'art. 56, comma primo, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione) che
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regola la sorte dei rapporti pendenti, vale a dire non ancora esauriti, al momento dell'esecuzione del sequestro. Ebbene il D.Lgs. n. 159/2011 stabilisce all'art. 56, rubricato 'Rapporti pendenti', quanto segue: “1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso.
2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1. 4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo (…)”. La portata della norma è inequivoca, stante il suo chiaro tenore, nel senso che i contratti, di cui è parte un soggetto colpito dal sequestro ex D.Lgs. n. 159/2011 e che sono in corso di esecuzione al momento dell'adozione di tale misura, rimangono sospesi ope legis fino a un dies ben determinato, rappresentato dal momento in cui l'amministratore giudiziario, previa conforme autorizzazione del Giudice delegato, dichiara di subentrare ovvero di risolvere il rapporto. Ne consegue quindi che la funzionalità del sinallagma riprende, a quegli effetti, soltanto ove e nel momento in cui intervenga la dichiarazione di subentro dell'amministrazione giudiziaria, dichiarazione che si fonda in modo imprescindibile su un atto autorizzativo del Giudice delegato alla sua prosecuzione. Ciò posto, in base a quanto chiarito, dunque, è evidente che, sin dalla sottoposizione della convenuta a sequestro preventivo (09.07.2021), anche CP_4
l'esecuzione del contratto di incarico professionale è rimasta sospesa e non ha prodotto, dunque e a partire da quel momento, alcun effetto ulteriore. E ciò in quanto, soltanto l'apposita autorizzazione del Giudice per il subingresso della convenuta nel citato contratto di incarico professionale, infatti, avrebbe potuto determinare una riattivazione degli effetti del contratto, autorizzazione, nondimeno, che nella specie è pacifico che non sia mai intervenuta, così come è
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incontestato che il non abbia inteso attivare il meccanismo di cui al Pt_1 comma secondo del medesimo art. 56, D.Lgs. 159/2011, in forza del quale “…il contraente può' mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto….”. A riguardo, è stato condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza in fattispecie relativa a rapporti di lavoro con datore sottoposto a sequestro di prevenzione che non è ipotizzabile - in assenza della espressa dichiarazione di subentro dell'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato - un subentro o prosecuzione del contratto di lavoro per facta concludentia poiché a questo punto non avrebbe senso prevedere il diritto del contraente-lavoratore, interessato dalla sospensione ope legis del contratto, di mettere in mora l'amministratore giudiziario che non abbia formalmente adottato l'atto di subentro o di recesso dal rapporto, facendosi assegnare dal Giudice delegato un termine decorso il quale il contratto s'intende risolto. Nello stesso senso, è stato ancora osservato che anche nel caso di messa in mora dell'amministratore giudiziario, conseguenza del passaggio del tempo è per legge la risoluzione del contratto e non certo la sua reviviscenza;
ciò ad ulteriore conferma che soltanto l'autorizzazione del Giudice Delegato può determinare che il contratto sospeso produca nuovamente i suoi effetti. L'interpretazione, che si sostiene, è altresì confermata dal comma 3 dell'art. 56, che infatti, nell'attribuire al Giudice delegato il potere di disporre l'esecuzione in via provvisoria dei rapporti pendenti nel caso in cui dalla loro sospensione ex comma 1 possa derivare un danno grave al bene o all'azienda, prevede comunque e in modo aperto che l'efficacia di questa autorizzazione venga meno al momento della 'dichiarazione' circa l'autorizzazione al subentro, con ciò evidenziando che l'elemento costitutivo della fattispecie della prosecuzione del rapporto è, sempre e in ogni caso, l'atto formale volto a tanto (cfr. in tal senso Corte di Appello sez. lav. - Roma, 24/02/2022, n. 531). In altri termini, è proprio la previsione di un apposito procedimento, volto a superare l'incertezza data dal ritardo o dall'inerzia dell'organo della procedura nel formalizzare la dichiarazione di volontà sulla sorte del contratto, a escludere che il legislatore possa aver ritenuto rilevante la mera condotta dell'amministratore giudiziario a provocare la prosecuzione, a pieni effetti giuridici, del rapporto. Ciò posto, va allora certamente escluso - in assenza della dichiarazione ex art 56 dlgs 159/2011 da parte dell'amministratore giudiziario su CP_3 autorizzazione del giudice delegato – per un verso che possa ipotizzarsi un subentro automatico o per fatti concludenti nel contratto del 28.2.2021 per il semplice fatto che il abbia continuato a svolgere prestazioni per Pt_1 CP_1
e per altro verso che la presunta revoca operata dal dott.
[...] Controparte_2
(che non riveste il ruolo di amministratore giudiziario) avrebbe potuto comportare lo scioglimento del rapporto.
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Ebbene, ad avviso di questo Tribunale, in virtù dell'esegesi dell'art 56 D.lgs. 159/2011 l'esecuzione del contratto del 28.2.2021 è ancora sospesa, dal momento che il silenzio dell'amministratore giudiziario, nel caso in esame non sollecitato ex parte creditoris (cfr. comma 2 dell'art. 56 D.Lgs 159/11), non potrà di certo essere qualificato come implicita risoluzione del rapporto per infruttuoso decorso del termine, in mancanza di un'espressa previsione legislativa in tal senso. Né del resto potrebbe ritenersi che siffatta sospensione del contratto protrattasi dal momento del sequestro fino alla adozione della dichiarazione determinerebbe la violazione del principio di certezza del diritto (l'art. 56 del D.Lgs 159/11 impone che l'amministratore giudiziario renda la dichiarazione entro sei mesi dall'immissione in possesso) posto che l'altro contraente per dissipare l'incertezza sulla prosecuzione del rapporto dispone di una actio interrogatoria. Alla luce di quanto osservato, è evidente che lo stato di sospensione in cui versa il contratto del 28.2.2021 impedisce l'accoglimento delle domande che presuppongono la vigenza del contratto, come la domanda di risoluzione per violazione delle clausole contrattuali o di accertamento del diritto di recesso e pagamento della penale. Quanto, infine, alla domanda di pagamento dell'importo di € 1530,00 per adempimenti fiscali del mese di marzo 2021, la stessa deve ritenersi improcedibile. Ebbene, la domanda in parola, ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un diritto di credito dell'attore antecedente al sequestro. Deve considerarsi, che ai sensi dell'art. 52 comma 1 d.lgs. 159/2011 “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro” ma anche che, allo stesso tempo, in forza dell'art. 52 comma 2 d.lgs. 159/2011, “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”; ipotesi, questa, simile a quella prevista nel settore fallimentare. Gli artt. 57 ss. d.lgs. 159/2011, poi, prescrivono un'articolata procedura di accertamento da svolgersi dinanzi al giudice delegato del Tribunale, sezione misure di prevenzione, avente, pertanto, una competenza esclusiva proprio in virtù delle diverse esigenze, di carattere pubblicistico, che vertono attorno all'accertamento del credito. Sussiste dunque una competenza funzionale del giudice delegato all'accertamento di crediti sorti anteriormente al sequestro, restando preclusa la possibilità di agire dinanzi al giudice civile. La particolarità della materia trattata, in uno con la complessità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale, integrano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del GU dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) Rigetta le domande proposte da parte attrice;
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2) Dichiara improcedibile la domanda di pagamento dei compensi professionali;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 23/9/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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