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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 19 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5491/2023 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, nata a [...] S. NZ (SA) il 17.01.1962, domiciliata in Salerno alla Via Irno n. 11 Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Gianfranco Nunziata dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1
anche disgiuntamente, dal dirigente dott. e dal dott. , elettivamente CP_2 Controparte_3 domiciliati ai fini del presente giudizio presso l' Controparte_4
, via Monticelli-località Fuorni
[...]
Resistente
Avente ad oggetto: pagamento spettanze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
1 Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 6 ottobre 2023, la ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato attività lavorativa come assistente amministrativo presso l'I.C. di Gioi Cilento (SA) dall'11.08.17 al 31.08.17, con contratto a tempo determinato sottoscritto il 14.8.2017; lamentava tuttavia di non aver mai percepito, nonostante diffida del 16.7.2018, il pagamento per il servizio, regolarmente prestato nel periodo sopra indicato per 6 ore al giorno e 36 ore settimanali. Tanto premesso, chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire per il periodo dal 11.08.2017 al 31.08.2017 la retribuzione corrispondente a quella prevista per assistente amministrativo (36 ore settimanali) e, in ogni caso, condannare la resistente, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in proprio favore della somma totale di €. 1.350,73, come risultante da conteggio che allegava al ricorso, oltre contributivi previdenziali e la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore e/o minore, che lo stesso giudice avesse stabilito;
chiedeva altresì di condannare la resistente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale;
chiedeva infine di condannare la resistente al pagamento delle spese, compenso professionale, competenze ed onorari di causa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso ex art. 15 t.p. con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio , il convenuto si costituiva tardivamente in CP_1
giudizio rilevando che non era stato possibile rinvenire inizialmente la documentazione contrattuale oggetto della controversia negli archivi digitali dell'I.C. di Gioi Cilento (SA), benché le registrazioni di protocollo formalmente ne indicassero la presenza;
che aveva potuto visionare tale documentazione solo perché allegata al ricorso introduttivo;
che alla luce di tale analisi si poteva accogliere la domanda ma il quantum della pretesa di parte ricorrente andava rivisto partendo dal fatto che le stesse avevano concordato una retribuzione lorda annuale pari ad € 16.696,06 , sicchè alla ricorrente competeva , in ipotesi , la sola somma di € 942,48 e non di €. 1.350,73, come da lei richiesto. Tanto premesso concludeva chiedendo in primo luogo il rigetto del ricorso, in subordine la rideterminazione del quantum richiesto dalla ricorrente riconoscendo soltanto la somma di € 942,48, con spese di lite compensate.
Il giudice, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, all'odierna udienza decideva la causa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione della sentenza.
Motivi in fatto e in diritto
Il ricorso è fondato e , nei limiti che si diranno , merita accoglimento .
2 Va innanzitutto evidenziato che , sebbene parte ricorrente non abbia documentato l'inoltro della diffida datata 16.7.2018 , la tardiva costituzione del Ministero non ha comunque consentito alla parte convenuta di eccepire l'intervenuta prescrizione del credito nonostante fosse già maturato il termine prescrizionale di cinque anni allorquando la ricorrente promuoveva il tentativo di conciliazione .
Ciò posto , ritiene questo giudicante che la domanda di pagamento di spettanze retributive avanzata dalla ricorrente meriti accoglimento senza necessità di procedere alla prova testimoniale articolata in ricorso .
La documentazione prodotta in atti , infatti , appare sufficiente a provare l'avvenuto svolgimento , da parte della ricorrente , dell'incarico di assistente amministrativo per il periodo dal 11.8.2017 al
2\.8.2017 , in sostituzione della titolare . Parte_2
Se è vero infatti che , come affermato dall'attuale Dirigente Scolastico dell' , non è stato Parte_3
rinvenuto presso l'Istituto alcun documento inerente la vicenda in esame e non è stato possibile acquisire delucidazioni in proposito stante la mancata collaborazione del dirigente dell'epoca , ciò non di meno la documentazione mancante è stata prodotta in giudizio dalla ricorrente e tale documentazione trova corrispondenza nel protocollo dell'Istituto .
Agli atti dell'istituto , infatti , risulta :
Prot. 1982/2017 OGGETTO: Comunicazione assenza per malattia dal Persona_1
08/08/2017al 31/08/2017;
Prot. 1983/2017 OGGETTO: Preavviso di nomina di supplenza temporanea in sostituzione dell'assistente amministrativo Persona_1
Prot. 1994/2017 OGGETTO: Presa di servizio dell'11/08/2022 ATA a tempo determinato;
Prot. 1997/2017 OGGETTO: Contratto di supplenza breve e saltuaria Persona_2
A ciò si aggiunga che la ricorrente ha pure prodotto il certificato di servizio , emesso dall'I.C. di Gioi in data 7.7.2019 , nonché il modello C2 storico del 17.12.2022 , che riportano regolarmente il servizio prestato nel periodo dal 11agosto al 31 agosto 2017 .
E tanto , a parere del giudicante , è sufficiente a confermare l'attività lavorativa resa dalla ricorrente e per la quale , come riconosciuto dallo stesso datore di lavoro , non è avvenuta alcuna remunerazione.
La domanda avanzata dalla ricorrente e volta ad ottenere il pagamento delle giornate lavorative prestate nel periodo sopradetto va dunque accolta .
Per quanto riguarda la quantificazione del credito , tuttavia , questo giudice ritiene parzialmente fondate le eccezione sollevate dal . CP_1
3 Nel contratto stipulato tra le parti , infatti , viene indicata la misura della retribuzione lorda annuale spettante alla lavoratrice e pari ad € 16.696,06 , retribuzione che , del resto , trova conferma nelle tabelle salariali dell'epoca .
La retribuzione mensile , dunque , era all'epoca pari ad € 1.391,33 e poiché la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa per 21 giorni , ella avrà diritto all'importo di € 973,93.
La ricorrente , inoltre , avrà diritto alla quota di tredicesima maturata nel suddetto periodo per € 81,16
, alla indennità sostitutiva delle ferie non godute per € 81,14 e al trattamento di fine rapporto per €
84,16 , per un totale di € 1.220,39 , cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna il convenuto , in persona CP_1
del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.220,39 , al lordo delle ritenute di legge , oltre accessori come per legge;
condanna il convenuto , come rappresentato , al pagamento delle spese del giudizio che si CP_1
liquidano in complessivi € 657,00 , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo.
Salerno 19 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
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