TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 44
TAR
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della delibera per difetto assoluto di attribuzione

    La ASL ha agito nell'ambito delle proprie competenze, applicando le disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto che prevedeva la decurtazione dell'8% per spese di organizzazione e amministrazione, in aggiunta alla quota di locazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Regionale n. 11/2008 e delle DGR 1085/2021 e 1490/2022

    La ASL ha applicato correttamente il Capitolato Speciale d'appalto, che prevedeva tale decurtazione, non essendo la normativa regionale specifica su questo punto.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.Lgs. 231/2002

    La ASL non ha potuto procedere alla liquidazione e pagamento delle somme dovute a causa della mancata collaborazione della ricorrente nell'emissione delle fatture corrette e nella fornitura delle informazioni necessarie.

  • Rigettato
    Impugnazione atti consequenziali

    Poiché la delibera impugnata è stata ritenuta legittima, anche gli atti consequenziali sono confermati.

  • Rigettato
    Nullità della delibera commissariale

    La delibera commissariale è stata ritenuta legittima in quanto conforme alla normativa applicabile e al contratto.

  • Rigettato
    Diritto alla corretta revisione del prezzo d'appalto

    Le pretese della ricorrente sono state rigettate in quanto la determinazione delle tariffe da parte della ASL è stata ritenuta legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 44
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 44
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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