Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 10/11/2023, n. 16801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16801 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 16801/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10190/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10190 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Campagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza-OMISSIS-emessa dal TAR Lazio sede di Roma e pubblicata -OMISSIS-;
nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.5.2022, il ricorrente ha adito questo TAR al fine di chiedere l’annullamento del provvedimento emesso in data 7.10.2021 dall'Ambasciata di Italia ad Accra in Ghana, con cui era stato disposto il diniego di visto di ingresso in Italia per motivi di studio.
2. Il Tribunale ha, dapprima, accolto, ai fini del riesame, l’istanza cautelare di parte ricorrente, ordinando all’amministrazione di “comunicare preventivamente al ricorrente gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento della domanda, secondo quanto prescritto dal citato art. 10 bis, ad essa rimanendo riservata l’adozione degli atti conseguenziali”. L’amministrazione è rimasta inerte.
3. Con sentenza -OMISSIS-il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90 e annullando il provvedimento di diniego.
4. Il ricorrente ha trasmesso la sentenza - a mezzo PEC - all’Amministrazione resistente il 23.2.2023, con contestuale invito ad ottemperare; successivamente sono stati inviati solleciti, non riscontrati dall’amministrazione.
5. Con il presente ricorso viene quindi chiesto di ordinare all’Amministrazione intimata di ottemperare alla sentenza-OMISSIS-e, per l’effetto, di provvedere al rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
6. Si è costituito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contestando la ricostruzione di parte ricorrente e rilevando che l’Ambasciata ha comunicato di aver dato esecuzione alla sentenza, avendo provveduto a notificare, lo scorso 27 marzo 2023, un nuovo provvedimento di diniego a seguito del nuovo preavviso di rigetto già notificato in data 23 febbraio 2023; tali provvedimenti non risultano essere stati impugnati.
7. Alla camera di consiglio dell’8.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
9. Occorre al riguardo rilevare, in primo luogo, che il giudicato di cui si chiede l’ottemperanza in questa sede non implicava l’obbligo dell’amministrazione di disporre positivamente rispetto alla richiesta di visto. La sentenza, infatti, si è limitata ad accertare il mancato rispetto dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, con conseguente salvezza, con i vincoli di cui alla predetta norma, dei successivi provvedimenti dell’amministrazione.
10. In secondo luogo, il Ministero ha prodotto documentazione attestante che l’Ambasciata ha in effetti proceduto alla riedizione del potere, previamente inviando il preavviso di rigetto e, quindi, adottando un nuovo provvedimento di diniego già in data anteriore alla proposizione del presente ricorso.
11. Non sussiste, pertanto, la pretesa inottemperanza alla sentenza del Tribunale.
12. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di procedura, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Chiara Cavallari, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.