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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/12/2024, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente dagli avv.ti ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 33;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentato e difeso dall' avv. RICCARDO Controparte_1 C.F._2
VANNUCCINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Piazza Guido
Monaco n. 1/A;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 19.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 05.08.2024, la ricorrente ha chiesto Parte_1
che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nato il [...], e nata il [...], dalla Persona_1 Persona_2
relazione more uxorio intrattenuta con il resistente . Controparte_1
Nello specifico, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha rappresentato che dopo la fine della relazione con il resistente lo stesso si sarebbe disinteressato alle questioni familiari e avrebbe cessato di contribuire economicamente alla cura e agli interessi dei figli.
La ha altresì rappresentato che il avrebbe interrotto i rapporti con il figlio Pt_1 CP_1 Per_1
avrebbe privilegiato il rapporto con la figlia Per_2
In merito al rapporto tra il resistente e la figlia la ricorrente ha dedotto che, nei giorni di visita Per_2
padre – figlia, il lascerebbe da sola in casa. CP_1 Per_2
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre della figlia minore il collocamento del figlio presso la ex Per_2 Per_1
casa familiare posta in Civitella in Val di Chiana (Ar), Via Aretina Nord, n. 14.
La ha inoltre chiesto che venisse disposta l'assegnazione della suddetta casa in suo favore. Pt_1
In ordine al regime di visita padre – figli, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto un determinato regime di frequentazione per la figlia e un regime di visita libero per il figlio Per_2 Per_1
In merito alle questioni economiche, la ha chiesto un contributo di mantenimento, a carico Pt_1
del resistente ed in favore dei figli, pari ad € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio) con versamento entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese con accredito diretto in c/c e rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, oltre l'80% delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'assegno unico universale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.2024, il resistente ha Controparte_1
rappresentato che la situazione familiare è peggiorata in quanto la ricorrente avrebbe utilizzato in modo incontrollato le risorse economiche presenti su un conto cointestato ad entrambe le parti.
Sul punto, il resistente ha specificato che la ricorrente avrebbe continuato a pagare le bollette del gas utilizzando il suddetto conto cointestato.
Il resistente ha altresì rappresentato di aver sempre contribuito economicamente alla cura e al benessere dei figli e di avere, al momento, diversi debiti a cui far fronte che non gli permetterebbero di farsi carico del mantenimento dei figli nella misura richiesta dalla ricorrente. Pertanto, il ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso con collocamento CP_1
prevalente presso la madre della figlia minore con contestuale assegnazione temporanea della Per_2
casa familiare in favore della ricorrente, oltre che un determinato regime di frequentazione padre - figlia.
In ordine alle questioni economiche, ha chiesto che venisse stabilito un contributo di mantenimento in favore della figlia pari ad € 300,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie.
In merito al figlio in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente, ha chiesto che Per_1
venisse disposta una libera regolamentazione dei rapporti e del contributo di mantenimento ad opera dei diretti interessati.
Il ha inoltre domandato che venisse disposto il pagamento delle utenze domestiche e di tutti CP_1
i contratti relativi al fabbisogno dell'abitazione a carico della ricorrente.
Infine, il resistente ha chiesto che l'assegno unico universale venisse interamente riscosso dalla ricorrente.
All'udienza del 19.11.2024 le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 19.11.2024).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 19.11.2024, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni:
“1) Il padre contribuirà al pagamento del corso di formazione che verrà scelto dal figlio in Per_1
misura della metà e in ogni caso per una cifra massima di 2.500,00;
2) Il padre provvederà al pagamento delle utenze arretrate per la casa coniugale;
3) Entrambe le parti provvederanno ad estinguere il debito relativo all'insoluto della carta di credito collegata al conto corrente cointestato, riservandosi di valutare la soluzione migliore tra il rateizzo mensile proposto dalla banca o l'estinzione a saldo e stralcio, secondo l'offerta che verrà formulata dalla medesima banca;
4) la figlia minorenne resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione alla medesima madre della casa familiare sita in Civitella Val di Chiana (AR), via Aretina Nord n.144, identificata catastalmente al
Catasto terreni e fabbricati al foglio n.49 p.lla n. 181 sub. 2, cat. C3, classe 5; n.49 p.lla n. 181 sub.
1, cat. C3, classe 5; foglio n.49, p.lla 181, sub. 10, cat. C6, classe 3; 5) Il padre verserà mensilmente con bonifico bancario alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, euro 300,00, rivalutabili annualmente, quale contributo al mantenimento ordinario di oltre il Per_2
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
6)L' assegno unico universale per verrà percepito in via esclusiva dalla madre dalla data del Per_2
presente verbale;
7) Il padre terrà con sé nei seguenti giorni, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e la Per_2
minore:
- uno o due pomeriggi alla settimana, da concordare con la figlia almeno nella settimana precedente, in base agli impegni di entrambi, dall'uscita di scuola con possibilità di pernotto e a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera al lunedì mattina:
- festività alternante di anno in anno con la madre;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare con la figlia e la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
8) spese di lite interamente compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 19.11.2024).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 19.11.2024 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
19.11.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente dagli avv.ti ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Via Petrarca, n. 33;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentato e difeso dall' avv. RICCARDO Controparte_1 C.F._2
VANNUCCINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Piazza Guido
Monaco n. 1/A;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 19.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 05.08.2024, la ricorrente ha chiesto Parte_1
che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nato il [...], e nata il [...], dalla Persona_1 Persona_2
relazione more uxorio intrattenuta con il resistente . Controparte_1
Nello specifico, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha rappresentato che dopo la fine della relazione con il resistente lo stesso si sarebbe disinteressato alle questioni familiari e avrebbe cessato di contribuire economicamente alla cura e agli interessi dei figli.
La ha altresì rappresentato che il avrebbe interrotto i rapporti con il figlio Pt_1 CP_1 Per_1
avrebbe privilegiato il rapporto con la figlia Per_2
In merito al rapporto tra il resistente e la figlia la ricorrente ha dedotto che, nei giorni di visita Per_2
padre – figlia, il lascerebbe da sola in casa. CP_1 Per_2
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre della figlia minore il collocamento del figlio presso la ex Per_2 Per_1
casa familiare posta in Civitella in Val di Chiana (Ar), Via Aretina Nord, n. 14.
La ha inoltre chiesto che venisse disposta l'assegnazione della suddetta casa in suo favore. Pt_1
In ordine al regime di visita padre – figli, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto un determinato regime di frequentazione per la figlia e un regime di visita libero per il figlio Per_2 Per_1
In merito alle questioni economiche, la ha chiesto un contributo di mantenimento, a carico Pt_1
del resistente ed in favore dei figli, pari ad € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio) con versamento entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese con accredito diretto in c/c e rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, oltre l'80% delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'assegno unico universale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.2024, il resistente ha Controparte_1
rappresentato che la situazione familiare è peggiorata in quanto la ricorrente avrebbe utilizzato in modo incontrollato le risorse economiche presenti su un conto cointestato ad entrambe le parti.
Sul punto, il resistente ha specificato che la ricorrente avrebbe continuato a pagare le bollette del gas utilizzando il suddetto conto cointestato.
Il resistente ha altresì rappresentato di aver sempre contribuito economicamente alla cura e al benessere dei figli e di avere, al momento, diversi debiti a cui far fronte che non gli permetterebbero di farsi carico del mantenimento dei figli nella misura richiesta dalla ricorrente. Pertanto, il ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso con collocamento CP_1
prevalente presso la madre della figlia minore con contestuale assegnazione temporanea della Per_2
casa familiare in favore della ricorrente, oltre che un determinato regime di frequentazione padre - figlia.
In ordine alle questioni economiche, ha chiesto che venisse stabilito un contributo di mantenimento in favore della figlia pari ad € 300,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese oltre Per_2
al 50% delle spese straordinarie.
In merito al figlio in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente, ha chiesto che Per_1
venisse disposta una libera regolamentazione dei rapporti e del contributo di mantenimento ad opera dei diretti interessati.
Il ha inoltre domandato che venisse disposto il pagamento delle utenze domestiche e di tutti CP_1
i contratti relativi al fabbisogno dell'abitazione a carico della ricorrente.
Infine, il resistente ha chiesto che l'assegno unico universale venisse interamente riscosso dalla ricorrente.
All'udienza del 19.11.2024 le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 19.11.2024).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 19.11.2024, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni:
“1) Il padre contribuirà al pagamento del corso di formazione che verrà scelto dal figlio in Per_1
misura della metà e in ogni caso per una cifra massima di 2.500,00;
2) Il padre provvederà al pagamento delle utenze arretrate per la casa coniugale;
3) Entrambe le parti provvederanno ad estinguere il debito relativo all'insoluto della carta di credito collegata al conto corrente cointestato, riservandosi di valutare la soluzione migliore tra il rateizzo mensile proposto dalla banca o l'estinzione a saldo e stralcio, secondo l'offerta che verrà formulata dalla medesima banca;
4) la figlia minorenne resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione alla medesima madre della casa familiare sita in Civitella Val di Chiana (AR), via Aretina Nord n.144, identificata catastalmente al
Catasto terreni e fabbricati al foglio n.49 p.lla n. 181 sub. 2, cat. C3, classe 5; n.49 p.lla n. 181 sub.
1, cat. C3, classe 5; foglio n.49, p.lla 181, sub. 10, cat. C6, classe 3; 5) Il padre verserà mensilmente con bonifico bancario alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, euro 300,00, rivalutabili annualmente, quale contributo al mantenimento ordinario di oltre il Per_2
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
6)L' assegno unico universale per verrà percepito in via esclusiva dalla madre dalla data del Per_2
presente verbale;
7) Il padre terrà con sé nei seguenti giorni, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e la Per_2
minore:
- uno o due pomeriggi alla settimana, da concordare con la figlia almeno nella settimana precedente, in base agli impegni di entrambi, dall'uscita di scuola con possibilità di pernotto e a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera al lunedì mattina:
- festività alternante di anno in anno con la madre;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare con la figlia e la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
8) spese di lite interamente compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 19.11.2024).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 19.11.2024 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
19.11.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni