Articolo 1 della Legge 12 giugno 1955, n. 510
Articolo 2
Versione
15 luglio 1955
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3600 milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi per fare fronte alle spese occorrenti per ampliamenti, nuove costruzioni e attrezzature di locali destinati alle scuole centrali antincendi e alle caserme dei vigili del fuoco, nonche' per provvedere al rinnovamento dei natanti del servizio antincendi nei porti.
Entrata in vigore il 15 luglio 1955