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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
18
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa ES DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1751 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Salemi, elettivamente domiciliata come Parte_1 in atti;
Appellante
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Folliero, elettivamente Parte_2 domiciliata come in atti
Appellata
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso all'avv. Claudia Ruperto CP_1
ES, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 661/2023 del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, depositata in data 7/6/2023.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di aver lavorato dal 20 luglio 2007 al 20 ottobre 2018 alle dipendenze Parte_2 della ditta individuale “N UM , inizialmente senza alcuna regolarizzazione e CP_2 poi con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, svolgendo le mansioni di estetista oltre a quelle attinenti attività amministrative, inquadrata al terzo livello del CCNL di settore;
di essere stata destinataria di due contestazioni disciplinari in data 8 ottobre 2018 e 13 ottobre 2018 e di essere stata licenziata in data 18 ottobre 2018, senza previa contestazione;
di essersi dimessa per giusta causa in data 20 ottobre 2018, non essendo stata integralmente retribuita avendo percepito un trattamento economico inferiore al lavoro prestato, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 in proprio e quale titolare della ditta individuale datrice di lavoro, chiedendo “ In via principale:
Condannare la sig.ra , in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale New Parte_1
Solarium, al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di € 70.853,07, di cui 11.337,44
a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre il mancato preavviso, ovvero ad altra somma ritenuta di giustizia, valutata ance con critrio equitativo, per spettanze connesse al rapporto di lavoro, meglio descritte nell'elaborato contabile allegato, oltre gli interessi dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione come per legge. In via principale: Condannare la sig.ra in proprio e nella Parte_1 qualità di titolare della ditta individuale New solarium, alla completa regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale connessa al rapporto di lavoro de quo Sempre in via principale:
Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'indotto licenziamento- Pt_1 dimissionario”, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto: “condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 14.541,17 per differenze retributive e Parte_2
CP_ della somma di € 6.748,81 per trattamento di fine rapporto e al versamento presso l' dei contributi, delle sanzioni e degli interessi relativi, per i quali non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna al pagamento, in favore Parte_1 di dei compensi di lite, liquidati in € 3.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa;
Parte_2
CP_ compensa i compensi di lite tra e . Parte_1
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento argomentando che: i) i documenti in atti e l'istruttoria orale avevano dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, come anche l'orario svolto dalla ricorrente dal martedì al sabato dalle
10:00 fino alle 14:00 per un totale di 20 ore settimanali;
ii) in applicazione del procedimento
“trifasico”, richiamate le risultanze istruttorie ed il contratto del 30 settembre 2009, era fondata la richiesta di inquadramento al III livello c.c.n.l. applicato sin dal contratto del 20 luglio 2007; iii) in mancanza di prova, della quale la ricorrente era onerata, non potevano trovare accoglimento le domande di condanna della datrice di lavoro al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute, delle festività, della somma di € 462,50 a titolo di “una tantum”, del risarcimento dei danni subiti a causa della cessazione del rapporto di lavoro;
iv) alla luce dei nuovi conteggi depositati, la resistente doveva essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 14.541,17 per differenze retributive, di cui € 6.504,05 per tredicesima mensilità, e della somma di € 6.748,81 per CP_ trattamento di fine rapporto, nonché al versamento presso l' dei contributi, delle sanzioni ed interessi relativi, per i quali non fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la decisione impugnata per Parte_1 erronea interpretazione e valutazione delle evidenze istruttorie;
per errata compensazione tra le somme indicate nel Decreto Ingiuntivo n. 39/2022 emesso dal Tribunale di Velletri e quelle relative ai conteggi depositati in giudizio;
per avere liquidato le spese di lite in misura eccessiva rispetto all'esito del giudizio.
Si è costituita resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Parte_2
Si è costituito anche l' rimettendosi, quanto al merito della domanda, alle determinazioni del CP_1 giudice, chiedendo comunque di essere esentato dalle spese di lite.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa, all'odierna udienza, è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente deve darsi atto che non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato le domande della ricorrente di condanna al pagamento in suo favore delle somme rivendicate a titolo di indennità per ferie non godute, per festività, per “una tantum” e per risarcimento dei danni, in difetto della relativa prova di cui la lavoratrice era onerata. Aspetti che, dunque, esulano dalla cognizione del presente giudizio di appello.
Tanto premesso, l'appello non è fondato essendo le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado meritevoli di conferma anche nella presente fase di gravame.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure per non avere correttamente valutato le prove testimoniali e, quindi, per avere ritenuto provato lo svolgimento da parte della di un'attività lavorativa di 20 ore settimanali anche per il periodo Pt_2 compreso fra il 29 dicembre 2012 e il 20 ottobre 2018, essendo stato invece l'orario di lavoro ridotto contrattualmente, da settembre 2012, a nove ore settimanali. Rileva il Collegio che, contrariamente da quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure ha correttamente valutato le risultanze istruttorie giungendo alla conclusione di ritenere provato non solo il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti in causa, comunque non contestato, ma anche l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
La testimone ha, infatti, dichiarato “ho frequentato il New Solarium a Testimone_1
Nettuno dal 2007 al 2018. Essendo la dipendente una mia conoscente io andavo per tale motivo nel centro estetico…Quando io andavo trovavo sempre la sig.ra , nonché la proprietaria, Pt_2 [...]
, lavoravano entrambe. Io andavo lì per i servizi da estetista ed era la sig.ra che me Pt_1 Pt_2 li effettuava ad esempio sopracciglia, pulizia viso, ceretta. Io potevo andare sia la mattina che il pomeriggio. Normalmente andavo il mercoledì ed il giovedì. Il centro mi sembra fosse aperto dal martedì al sabato”, ed ancora “la prestazione da me effettuata la pagavo alla sig.ra Parte_2 che mi rilasciava lo scontrino. Solo a volte mi sono recata al momento della apertura e
[...] chiusura del negozio ed ho visto la stessa che vi provvedeva, in queste occasioni non l'ho Pt_2 vista la sig.ra ”. Deposizione da cui emerge la presenza della lavoratrice sia in orario di Pt_1 apertura che di chiusura del centro, a conferma delle deduzioni attoree relative ai giorni di lavoro e agli orari rivendicati.
Anche dalle dichiarazioni rese dalla teste , indicata dalla parte resistente, si evince Testimone_2 che la ricorrente lavorava presso il centro estetico dal martedì al sabato, avendo la teste riferito: “io frequento il centro con una media di due volte a settimana, d'estate anche tre. Normalmente mi reco di mattina verso le 11,00 – 12,00 e potevo recarmi qualsiasi giorno tra il martedì ed il sabato. Io quando mi recavo trovavo sempre la sig.ra perché chiedevo sempre di lei…so che la Pt_2 ricorrente svolgeva anche lavoro presso il proprio domicilio…”. Infine la teste Tes_3
anche lei cliente del negozio, ha riferito di recarsi presso il centro estetico dal 2012, anche
[...] ogni due settimane, in orario pausa pranzo, dalle 13,00 alle 15,00, o nel suo giorno di riposo, variabile nella settimana, di non avervi incontrato di solito a quell'ora la ricorrente, salvo che avesse fatto tardi per qualche cliente e comunque fino alle 14,00 al massimo. Dichiarazioni da cui emerge che la era presente in negozio anche fino alle 14,00 nei giorni, variabili e non fissi, in cui la cliente Pt_2 vi si recava, ovviamente nei giorni di apertura del centro, che erano dal martedì al sabato.
Quanto all'orario di lavoro osserva il Collegio che la stessa parte appellante nella memoria di costituzione in primo grado ha riconosciuto che la lavoratrice apriva il negozio alle ore 10,00 e dalle testimonianze sopra riportate risulta confermato che la rimaneva presso il centro estetico Pt_2 sino alle ore 14,00.
Il giudice di prime cure, pertanto, con motivazione esente da censure, ha ritenuto provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal luglio 2007 al 20 ottobre 2018, con un orario di 20 ore settimanali tutti i giorni della settimana, dal martedì al sabato, per tutta la durata del rapporto.
Il primo motivo di appello non è, quindi, meritevole di accoglimento.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea compensazione effettuata dal
Tribunale tra le somme indicate nel Decreto Ingiuntivo n. 66/2022, con cui era stato ingiunto alla il pagamento in favore della della somma di euro 3.764,62 per salario mensile e Pt_1 Pt_2
TFR, e la somma di euro 18.305,79 relativa alle differenze retributive riconosciute alla lavoratrice nel presente giudizio.
La doglianza non è condivisibile.
Il decreto ingiuntivo in parola è stato chiesto per ottenere il pagamento del salario mensile di ottobre
2018 e del TFR calcolato con l'ultima busta , relativi allo rapporto di lavoro intercorso tra le parti, per cui l'importo indicato nel decreto ingiuntivo è stato detratto dalla somma riconosciuta alla lavoratrice a titolo di differenze retributive, oggetto di richiesta in giudizio, su cui è stato calcolato il maggior importo del TFR al cui pagamento la datrice di lavoro è stata condannata. Pertanto, nessun errore materiale di calcolo ha commesso il giudice scorporando dal quantum richiesto le somme portate dal DI non opposto e divenuto esecutivo.
Con il terzo motivo di impugnazione, infine, l'appellante lamenta l'eccessiva liquidazione delle spese processuali in favore della parte appellata, considerato l'esito del giudizio ed il parziale accoglimento dell'originario ricorso.
Anche questo motivo è infondato.
Come noto in base al principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il successivo art. 92 prevede che il giudice possa compensare parzialmente o per intero le spese di lite, se ravvisa una “soccombenza reciproca” oppure la presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Poiché nessuna delle due ipotesi risulta ricorrere nel caso de quo correttamente ha fatto il Tribunale, come conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate dall'appellata sebbene in misura inferiore rispetto alla domanda formulata in ricorso, a condannare la resistente al pagamento delle spese di lite la cui quantificazione, in misura anche inferiore ai valori medi, è conforme alle tariffe forensi applicate in ragione del valore della causa come determinato in sentenza ( scaglione da 5.201
a 26.000).
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado nei confronti di liquidate in dispositivo, seguono la Parte_2 soccombenza. In considerazione dell'esito del giudizio possono essere integralmente compensate le spese nei CP_ confronti dell'
Stante il tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre rimborso forfettario nella misura del Parte_2
CP_ 15% Iva e Cpa come per legge. Spese integralmente compensate tra parte appellante e l'
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa