Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LL della UC, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1287 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale , vertente
T R A
( ) elettivamente domiciliata in LL Parte_1 C.F._1
Scalo (SA) alla via dei Pini n. 32, presso lo studio dell'avv. Caterina Mastrogiovanni, dalla quale
è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
RICORRENTE
( , elettivamente domiciliato in Salerno Controparte_1 C.F._2 alla via Luigi Guercio n°172 presso lo studio dell'avv. Angelo Tardio, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti;
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LL della UC;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da parere acquisito agli atti.
La sig.ra premesso di aver intrattenuto col sig. una Parte_1 Controparte_1 stabile convivenza dalle quale era nato il [...] e che la convivenza si era interrotta Per_1 dopo circa quattro anni – chiedeva, sul presupposto di un non sufficiente concorso del sig.
alle spese di mantenimento del figlio e più in generale alla crescita dello Controparte_1 stesso, al Tribunale di LL della UC di emettere i seguenti provvedimenti: “1) Affidare il minore in via esclusiva alla madre, disponendo che il padre lo possa vedere e tenere soltanto Persona_2 dal sabato alla domenica a settimana alterne;
2) Disporre per il mantenimento del minore un Persona_2 assegno mensile a carico del padre di € 500,00 (cinquecento/00) mensili oltre al 70% del Controparte_1 rimborso delle spese straordinarie a rendiconto, da versare -il tutto- entro il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento:
3) Disporre che la somma di € 500,00 (cinquecento/00) e le somme dovute a titolo di rimborso per le spese straordinarie siano versate alla ricorrente su un conto corrente o una postapay indicate per lo scopo. 4) Disporre idonea C.T.U. Medico-Legale e/o Psicologica al fine di valutare la personalità di e la sua Controparte_1 capacità genitoriale”.
Il sig. si costituiva, contestava la ricostruzione contenuta nel ricorso Controparte_1 introduttivo e formulava le seguenti conclusioni: contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: “- accertare e dichiarare la sussistenza della capacità genitoriale del sig. CP_1
nato a [...] il [...], cod. fisc.: residente in
[...] C.F._2
CA (Sa) alla via Matteo Mazziotti n°13, nei confronti del figlio minore nato ad [...]_2
(Sa) il 18.11.2014, cod. fisc.: , residente in [...], C.F._3 nonché, l'assoluta idoneità del sig. nell'esercizio della potestà genitoriale per le motivazioni Controparte_1 meglio esposte in premessa e, per l'effetto, disporre il rigetto dell'avversa pretesa in ordine alla nomina CTU medico- legale e/o psicologica sulla persona del sig. per infondatezza della stessa in fatto e in diritto;
Controparte_1
- accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa in ordine all'invocata applicazione del regime dell'affidamento esclusivo del minore alla sig.ra per carenza dei Persona_2 Parte_1 presupposti applicativi come meglio argomentato in premessa e per l'effetto disporre l'applicazione dell'istituto dell'affidamento condiviso del minore nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Persona_2
, congiuntamente al sig. e alla sig.ra in C.F._3 Controparte_1 Parte_1 qualità di genitori, con collocamento dello stesso presso la residenza della madre fissata in CA (Sa), frazione
Celso, alla via San Biase n°107 con le modalità di visita e soggiorno del minore presso il padre di cui all'allegato
Piano Genitoriale Individuale, accluso in atti, che ivi si intendono integralmente riportate;
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa in ordine al mantenimento del minore Persona_2 a mezzo assegno mensile pari a €500,00 a carico del sig. nonché, la ripartizione delle spese Controparte_1 straordinarie pari al 70% in danno del resistente per le motivazioni meglio esposte in premessa e, per l'effetto, disporre, a titolo di mantenimento del minore nato ad [...] il [...], cod. Persona_2 fisc.: , a carico del padre, sig. nato a [...] C.F._3 Controparte_1 il 27.05.1980, cod. fisc.: residente in [...], C.F._2 un assegno mensile pari a €350,00 (trecentocinquanta/00) soggetto a rivalutazione come per legge, nonché, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% previa opportuna consultazione circa l'opportunità delle stesse nonché, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa il tutto da versarsi su conto corrente all'uopo dedicato”.
Le parti personalmente e i loro difensori comparivano all'udienza dell'8/2/2025 e dichiaravano di aver raggiunto un accordo;
il Tribunale assumeva la causa in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
Il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto e del piano genitoriale, allegati agli atti e sottoscritti dalle parti, e dell'ulteriore clausola pattuita nel corso dell'udienza dell'8/2/2025; le condizioni non sono contrarie all'interesse della prole e rispondono alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di LL della UC – Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 15/11/2024 dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. sig. , così provvede: Controparte_1
1) dispone in ordine all'affidamento del minore nato ad [...] il Persona_2
18/11/2014, al diritto di visita e al mantenimento dello stesso secondo le condizioni di cui all'accordo e al piano genitoriale sottoscritti dalle parti e prodotti in giudizio in data
8/4/2025 e all'ulteriore clausola, di cui al verbale di udienza dell'8/4/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in LL della UC, 11/04/2025
La Presidente Est. dott.ssa Elvira Bellantoni