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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 31/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), CP_1 Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GULLO STEFANIA e elettivamente domiciliati in VIA SAN
GAETANO, 38 89015 PALMI presso lo studio dell'avv. GULLO STEFANIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, pronunciare di separazione personale e l'omologazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Non sussiste alcuna casa familiare da assegnare;
3. I coniugi provvedono ciascuno autonomamente al proprio mantenimento senza alcuna pretesa reciproca. pagina 1 di 3 I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 22 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da:
nato in [...] il [...] C.F. Parte_3
C.F._3
e pagina 2 di 3 nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._4
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto l'11 luglio 2018 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Pollein al n. 2 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLLEIN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), CP_1 Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GULLO STEFANIA e elettivamente domiciliati in VIA SAN
GAETANO, 38 89015 PALMI presso lo studio dell'avv. GULLO STEFANIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, pronunciare di separazione personale e l'omologazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Non sussiste alcuna casa familiare da assegnare;
3. I coniugi provvedono ciascuno autonomamente al proprio mantenimento senza alcuna pretesa reciproca. pagina 1 di 3 I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 22 gennaio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da:
nato in [...] il [...] C.F. Parte_3
C.F._3
e pagina 2 di 3 nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._4
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto l'11 luglio 2018 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Pollein al n. 2 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLLEIN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3