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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/10/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Cristina Carminati parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] CP_1
(c.f. ) C.F._2 on il patrocinio dell'avv. Cristina Bazzola parte resistente e
con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in RD (CR) il
28.07.2012. Dalla loro unione sono nati a Cremona il 13.10.2013 la figlia Per_1
[...
e il 02.11.2017 il figlio . Per_2
Con ricorso del 30.05.2024 la ha introdotto il presente giudizio, Pt_1 chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, avanzando domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questo Tribunale, con sentenza n. 3/2025, ha dichiarato la separazione personale delle parti, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio per la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 19/09/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto, sicché la causa è stata trattenuta in decisione
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata di separazione, passata in giudicato;
dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 12 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 938/2024
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
, matrimonio contratto in
[...] CP_1
RD (CR) il 28.07.2012 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RD (CR) al n. 1 Parte II Serie A anno 2012; dispone
- l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Parte_1
e diritto per il padre di tenere presso di sé i
[...] CP_1 figli secondo i seguenti tempi: martedì dalle ore 16,30 alle ore 21 mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 21 dal venerdì dalle ore 16,30 al sabato alle ore 18.
Per quanto riguarda le festività, i figli staranno con il padre e la madre, ad anni alterni, la Vigilia e il giorno di Natale, ugualmente a Pasqua e
Pasquetta, oltre ad un periodo di due settimane da trascorrere nel periodo estivo e da comunicare all'altro genitore entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
- l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente Parte_1
inclusi arredi e corredi;
[...]
- dato atto che la Sig.ra si è impegnata a Parte_1 pagare, in via esclusiva e fino alla sua integrale estinzione, il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, cointestato ai coniugi, con rata mensile di € 750,00, e che il Sig. si è CP_1 obbligato ad onorare, in via esclusiva e fino alla sua integrale estinzione, il finanziamento (pratica n. 066240966 dell'3.8.2021 con rata Pt_2 mensile di euro 290,00) intestato alla sig.ra che il sig. Pt_1 CP_1 versi mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento per i figli minori ed , la somma di € Per_1 Per_2
375,00 (€ 187,50 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a condizione che la Sig.ra si impegni a fornire il cambio del Pt_1 vestiario e di quanto necessario per i figli relativamente ai giorni in cui i medesimi sono presso il padre. Il sig. dovrà inoltre rimborsare il CP_1
50% delle spese straordinarie per i figli come previste e disciplinate dal
Protocollo d'Intesa n. 1425 del 14/12/2015 tra il Tribunale di Cremona, il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cremona, A.I.A.F. Lombardia –
Sezione di Cremona. Rimane fermo il riconoscimento dell'intero importo dell'Assegno Unico Universale a favore della sig.ra
[...]
; Parte_1 Si dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e riconoscono che nessuna somma debba essere reciprocamente versata a titolo di assegno divorzile;
DICHIARA
le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, 10.10.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RD;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Cristina Carminati parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] CP_1
(c.f. ) C.F._2 on il patrocinio dell'avv. Cristina Bazzola parte resistente e
con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in RD (CR) il
28.07.2012. Dalla loro unione sono nati a Cremona il 13.10.2013 la figlia Per_1
[...
e il 02.11.2017 il figlio . Per_2
Con ricorso del 30.05.2024 la ha introdotto il presente giudizio, Pt_1 chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, avanzando domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questo Tribunale, con sentenza n. 3/2025, ha dichiarato la separazione personale delle parti, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio per la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 19/09/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto, sicché la causa è stata trattenuta in decisione
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata di separazione, passata in giudicato;
dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 12 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 938/2024
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
, matrimonio contratto in
[...] CP_1
RD (CR) il 28.07.2012 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RD (CR) al n. 1 Parte II Serie A anno 2012; dispone
- l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Parte_1
e diritto per il padre di tenere presso di sé i
[...] CP_1 figli secondo i seguenti tempi: martedì dalle ore 16,30 alle ore 21 mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 21 dal venerdì dalle ore 16,30 al sabato alle ore 18.
Per quanto riguarda le festività, i figli staranno con il padre e la madre, ad anni alterni, la Vigilia e il giorno di Natale, ugualmente a Pasqua e
Pasquetta, oltre ad un periodo di due settimane da trascorrere nel periodo estivo e da comunicare all'altro genitore entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
- l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente Parte_1
inclusi arredi e corredi;
[...]
- dato atto che la Sig.ra si è impegnata a Parte_1 pagare, in via esclusiva e fino alla sua integrale estinzione, il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, cointestato ai coniugi, con rata mensile di € 750,00, e che il Sig. si è CP_1 obbligato ad onorare, in via esclusiva e fino alla sua integrale estinzione, il finanziamento (pratica n. 066240966 dell'3.8.2021 con rata Pt_2 mensile di euro 290,00) intestato alla sig.ra che il sig. Pt_1 CP_1 versi mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento per i figli minori ed , la somma di € Per_1 Per_2
375,00 (€ 187,50 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a condizione che la Sig.ra si impegni a fornire il cambio del Pt_1 vestiario e di quanto necessario per i figli relativamente ai giorni in cui i medesimi sono presso il padre. Il sig. dovrà inoltre rimborsare il CP_1
50% delle spese straordinarie per i figli come previste e disciplinate dal
Protocollo d'Intesa n. 1425 del 14/12/2015 tra il Tribunale di Cremona, il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cremona, A.I.A.F. Lombardia –
Sezione di Cremona. Rimane fermo il riconoscimento dell'intero importo dell'Assegno Unico Universale a favore della sig.ra
[...]
; Parte_1 Si dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e riconoscono che nessuna somma debba essere reciprocamente versata a titolo di assegno divorzile;
DICHIARA
le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, 10.10.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RD;