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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19970/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19970/2024 promossa da:
(C.F. , nella persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASOTTO Parte_2 C.F._2
ALESSIA, elettivamente domiciliato in GALLERIA TRIESTE, 5 35121 PADOVA presso il difensore avv. CASOTTO ALESSIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZERINI Controparte_1 C.F._3
FRANCESCO e elettivamente domiciliato in VIA MARCHE 27 58100 GROSSETO presso lo studio dell'avv. LENZERINI FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria 171 ter n. 1 c.p.c., il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa e hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra rappresentata dall'amministratore Parte_1
di sostegno avv. , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il sig. Parte_2 [...]
chiedendo di accertare che il pagamento eseguito dal conto corrente dell'attrice in Controparte_1
favore del convenuto non era dovuto, e di condannare il convenuto al pagamento a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., o in via subordinata ex art. 2041 c.c., dell'importo di euro 71.700,00, oltre pagina 1 di 4 interessi dal giorno del pagamento, e comunque al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. comma 4 dal giorno della domanda, oltre rivalutazione monetaria;
precisando la domanda nella memoria ex art. 171 ter n. 1) chiedendo, nell'ipotesi in cui lo spostamento patrimoniale dalla sig.ra in favore del Convenuto Pt_1
venga qualificato come donazione, sia diretta che indiretta, accertare e dichiarare la nullità del negozio, per difetto di forma ex art. 782 c.c., immutata la richiesta di condanna;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto dedotto dall'attrice e chiedeva di rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale all'udienza del 9.4.2023 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In data 21.9.2022 la sig.ra disponeva la chiusura del conto a lei intestato in via esclusiva Parte_1
ed al contempo disponeva il bonifico del saldo pari ad euro 70.710,42 in favore di altro conto presso CP_ Banco Poste cointestato con il figlio (v. contabile di bonifico doc. 5 att.). Dall'estratto conto (doc.
8 fasc. att.) risulta altresì che ha eseguito 5 bonifici tra il 29.9.2022 ed il 5.10.2022 Controparte_1
“per giroconto provvisorio” in favore di un proprio conto personale, ciascuno dell'importo rispettivamente di euro 15.000, di euro 14.900, di euro 14.950,00 (in numero di due) e l'ultimo di euro
11.900,00 per complessivi euro 71.7000,00, la cui provvista era stata dunque integralmente versata dalla in data 21.9.2022 (le evidenze contabili vincendo la presunzione di proprietà al 50% del Pt_1
cointestatario della somma transitata sul conto); si tratta appunto della somma per la quale parte attrice agisce in ripetizione, allegando che trattasi di pagamenti privi di idonea causa.
Benché l'onere della prova della mancanza di giustificazione dei pagamenti eseguiti gravi su colui che agisce ex art. 2033 c.c., spetta pur sempre all'accipiens quanto meno l'onere di allegazione del rapporto fondamentale in esecuzione del quale ha ricevuto i pagamenti.
Nella fattispecie parte convenuta allegava in via stragiudiziale nella corrispondenza con l'amministratore di sostegno (doc. 10 fasc. att.) che la somma complessivamente da lui trasferita dal conto cointestato ad altro conto intestato esclusivamente a sé stesso sarebbe stata in passato oggetto di un prestito in favore di sua madre a copertura dei debiti asseritamente contratti nella gestione delle
“proprietà e attività” della durante gli anni in cui la stessa non viveva più a Milano. Pt_1
Costituendosi in giudizio ha invece allegato che la sig.ra avrebbe Controparte_1 Pt_1
pagina 2 di 4 acconsentito al trasferimento di denaro in parola in virtù nel naturale affetto nascente dal rapporto madre figlio.
Orbene si ritiene che nessuna delle giustificazioni addotte sia idonea a sorreggere lo spostamento patrimoniale.
La prima per la sua assoluta genericità (essendo carente per es. di riferimenti temporali, del tipo di attività svolte nell'interesse della madre, dell'identità dei terzi creditori, dell'ammontare dei debiti, ecc.) che la rende del tutto priva di verosimiglianza ed esonera parte attrice dalla prova contraria.
Mentre con riguardo alla seconda si osserva quanto segue.
Se astrattamente sarebbe ben possibile che un trasferimento di liquidità sia animato esclusivamente dall'affetto materno al solo scopo di beneficiare il proprio figlio, nel caso che ci occupa la sig.ra si era già privata dell'unico bene immobile di sua proprietà in Milano via dei Canzi donando l'usufrutto al figlio e la nuda proprietà al nipote con rogito stipulato in data 25 gennaio 2021, poco più di un anno prima dello “svuotamento” del conto e la tesi attorea appare pertanto meno probabile. Ma quand'anche la sig.ra avesse inteso davvero rinunciare in favore del figlio anche il proprio denaro per puro Pt_1
spirito di liberalità (come sembrerebbe dalla lettera della prodotta in atti dal convenuto), Pt_1
trattandosi di una somma affatto modica, avrebbe dovuto provvedervi mediante atto pubblico, in mancanza del quale, la donazione deve ritenersi nulla per difetto di forma prescritta ad substantiam ex art. 782 c.p.c. Val la pena osservare, sotto il profilo processuale, che parte attrice ben poteva precisare nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. le proprie domande eccependo tale nullità, peraltro rilevabile anche d'ufficio, nascendo la necessità della difesa dalle allegazioni svolte dal convenuto nella propria comparsa di costituzione.
Si tratta dunque di uno spostamento patrimoniale privo di valida causa negoziale e l'importo di euro
71.700,00 deve essere integralmente restituito, maggiorato degli interessi legali dal pagamento ed al tasso di cui all'art. 1284 co.4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
La doglianza del convenuto relativa alla violazione del cd. principio di affiancamento, per avere l'amministratore di sostegno agito senza previamente consultare la sig.ra ed anzi Pt_1
apparentemente contro la volontà di lei, è questione irrilevante in questo giudizio in quanto la presente domanda giudiziale è stata espressamente autorizzata dal Giudice Tutelare con provvedimento del 27 giugno 2023, così rispettando le condizioni dell'azione, mentre le questioni inerenti alle modalità di esecuzione dell'incarico di amministratore di sostegno dovevano essere fatte valere nel procedimento
ADS con i rimedi e le modalità ivi previste e non possono trovare validamente ingresso in questa sede.
Resta altresì assorbita ogni altra doglianza, atteso che l'eventuale esistenza di ulteriori disponibilità
pagina 3 di 4 finanziarie così come l'asserita mancanza di un danno in concreto derivante alla madre dall'elargizione al figlio non costituiscono presupposti fondanti la ripetizione dell'indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta, (al valore minimo per la fase decisionale tenutasi nelle forme semplificate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna ex art. 2033 c.c. il convenuto a restituire all'attrice l'importo di euro 71.700,00 oltre interessi legali dal pagamento ed al tasso di cui all'art. 1284 co.4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 11.977,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19970/2024 promossa da:
(C.F. , nella persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASOTTO Parte_2 C.F._2
ALESSIA, elettivamente domiciliato in GALLERIA TRIESTE, 5 35121 PADOVA presso il difensore avv. CASOTTO ALESSIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZERINI Controparte_1 C.F._3
FRANCESCO e elettivamente domiciliato in VIA MARCHE 27 58100 GROSSETO presso lo studio dell'avv. LENZERINI FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria 171 ter n. 1 c.p.c., il procuratore di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa e hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra rappresentata dall'amministratore Parte_1
di sostegno avv. , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il sig. Parte_2 [...]
chiedendo di accertare che il pagamento eseguito dal conto corrente dell'attrice in Controparte_1
favore del convenuto non era dovuto, e di condannare il convenuto al pagamento a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., o in via subordinata ex art. 2041 c.c., dell'importo di euro 71.700,00, oltre pagina 1 di 4 interessi dal giorno del pagamento, e comunque al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. comma 4 dal giorno della domanda, oltre rivalutazione monetaria;
precisando la domanda nella memoria ex art. 171 ter n. 1) chiedendo, nell'ipotesi in cui lo spostamento patrimoniale dalla sig.ra in favore del Convenuto Pt_1
venga qualificato come donazione, sia diretta che indiretta, accertare e dichiarare la nullità del negozio, per difetto di forma ex art. 782 c.c., immutata la richiesta di condanna;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto dedotto dall'attrice e chiedeva di rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale all'udienza del 9.4.2023 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In data 21.9.2022 la sig.ra disponeva la chiusura del conto a lei intestato in via esclusiva Parte_1
ed al contempo disponeva il bonifico del saldo pari ad euro 70.710,42 in favore di altro conto presso CP_ Banco Poste cointestato con il figlio (v. contabile di bonifico doc. 5 att.). Dall'estratto conto (doc.
8 fasc. att.) risulta altresì che ha eseguito 5 bonifici tra il 29.9.2022 ed il 5.10.2022 Controparte_1
“per giroconto provvisorio” in favore di un proprio conto personale, ciascuno dell'importo rispettivamente di euro 15.000, di euro 14.900, di euro 14.950,00 (in numero di due) e l'ultimo di euro
11.900,00 per complessivi euro 71.7000,00, la cui provvista era stata dunque integralmente versata dalla in data 21.9.2022 (le evidenze contabili vincendo la presunzione di proprietà al 50% del Pt_1
cointestatario della somma transitata sul conto); si tratta appunto della somma per la quale parte attrice agisce in ripetizione, allegando che trattasi di pagamenti privi di idonea causa.
Benché l'onere della prova della mancanza di giustificazione dei pagamenti eseguiti gravi su colui che agisce ex art. 2033 c.c., spetta pur sempre all'accipiens quanto meno l'onere di allegazione del rapporto fondamentale in esecuzione del quale ha ricevuto i pagamenti.
Nella fattispecie parte convenuta allegava in via stragiudiziale nella corrispondenza con l'amministratore di sostegno (doc. 10 fasc. att.) che la somma complessivamente da lui trasferita dal conto cointestato ad altro conto intestato esclusivamente a sé stesso sarebbe stata in passato oggetto di un prestito in favore di sua madre a copertura dei debiti asseritamente contratti nella gestione delle
“proprietà e attività” della durante gli anni in cui la stessa non viveva più a Milano. Pt_1
Costituendosi in giudizio ha invece allegato che la sig.ra avrebbe Controparte_1 Pt_1
pagina 2 di 4 acconsentito al trasferimento di denaro in parola in virtù nel naturale affetto nascente dal rapporto madre figlio.
Orbene si ritiene che nessuna delle giustificazioni addotte sia idonea a sorreggere lo spostamento patrimoniale.
La prima per la sua assoluta genericità (essendo carente per es. di riferimenti temporali, del tipo di attività svolte nell'interesse della madre, dell'identità dei terzi creditori, dell'ammontare dei debiti, ecc.) che la rende del tutto priva di verosimiglianza ed esonera parte attrice dalla prova contraria.
Mentre con riguardo alla seconda si osserva quanto segue.
Se astrattamente sarebbe ben possibile che un trasferimento di liquidità sia animato esclusivamente dall'affetto materno al solo scopo di beneficiare il proprio figlio, nel caso che ci occupa la sig.ra si era già privata dell'unico bene immobile di sua proprietà in Milano via dei Canzi donando l'usufrutto al figlio e la nuda proprietà al nipote con rogito stipulato in data 25 gennaio 2021, poco più di un anno prima dello “svuotamento” del conto e la tesi attorea appare pertanto meno probabile. Ma quand'anche la sig.ra avesse inteso davvero rinunciare in favore del figlio anche il proprio denaro per puro Pt_1
spirito di liberalità (come sembrerebbe dalla lettera della prodotta in atti dal convenuto), Pt_1
trattandosi di una somma affatto modica, avrebbe dovuto provvedervi mediante atto pubblico, in mancanza del quale, la donazione deve ritenersi nulla per difetto di forma prescritta ad substantiam ex art. 782 c.p.c. Val la pena osservare, sotto il profilo processuale, che parte attrice ben poteva precisare nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. le proprie domande eccependo tale nullità, peraltro rilevabile anche d'ufficio, nascendo la necessità della difesa dalle allegazioni svolte dal convenuto nella propria comparsa di costituzione.
Si tratta dunque di uno spostamento patrimoniale privo di valida causa negoziale e l'importo di euro
71.700,00 deve essere integralmente restituito, maggiorato degli interessi legali dal pagamento ed al tasso di cui all'art. 1284 co.4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
La doglianza del convenuto relativa alla violazione del cd. principio di affiancamento, per avere l'amministratore di sostegno agito senza previamente consultare la sig.ra ed anzi Pt_1
apparentemente contro la volontà di lei, è questione irrilevante in questo giudizio in quanto la presente domanda giudiziale è stata espressamente autorizzata dal Giudice Tutelare con provvedimento del 27 giugno 2023, così rispettando le condizioni dell'azione, mentre le questioni inerenti alle modalità di esecuzione dell'incarico di amministratore di sostegno dovevano essere fatte valere nel procedimento
ADS con i rimedi e le modalità ivi previste e non possono trovare validamente ingresso in questa sede.
Resta altresì assorbita ogni altra doglianza, atteso che l'eventuale esistenza di ulteriori disponibilità
pagina 3 di 4 finanziarie così come l'asserita mancanza di un danno in concreto derivante alla madre dall'elargizione al figlio non costituiscono presupposti fondanti la ripetizione dell'indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta, (al valore minimo per la fase decisionale tenutasi nelle forme semplificate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna ex art. 2033 c.c. il convenuto a restituire all'attrice l'importo di euro 71.700,00 oltre interessi legali dal pagamento ed al tasso di cui all'art. 1284 co.4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 11.977,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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