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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/12/2024, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC
Addì 4/12/024, dinanzi al GI dott. Nella Mori è presente: Avv. De Lisi che precisa come in atto di appello;
si riporta alla nota conclusiva e contesta la nota conclusiva di parte appellata.
Il Giudice, si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori delle parti, il Giudice dà lettura della presente sentenza che deposita in Cancelleria.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori
nella causa n. 1058/2022 RG promossa da
Parte_1
APPELLANTE
Avv. Manuela De Lisi
CONTRO
1 rappresentata e difesa ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova ivi domiciliata in
Genova via Brigate Partigiane 2
APPELLATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Per quanto attiene allo svolgimento dal processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Trattasi di appello proposto avverso la sentenza n. 548/2021 del
Giudice di Pace della Spezia con cui è stata respinta l'opposizione proposta da avverso i seguenti Parte_1 verbali elevati in data 28/1/2021 dai Carabinieri Stazione di
Lerici: verbale n. 104769234 con cui è stata contestata a la violazione dell'art 146, comma 3 CdS;
Parte_1 verbale n. 104769136 con cui è stata contestata a Parte_1
la violazione dell'art 148 commi 11 e 16 CdS.
[...]
Parte appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
1. Errore del Giudice di Pace laddove ha ritenuto che il contenuto della deposizione resa in giudizio dal IN Tes_1
fa fede fino a querela di falso;
[...]
2. Omessa e/o erronea valutazione della documentazione di parte opponente e delle risultanze del teste intimato da tale parte;
L'appellante ha concluso chiedendo che, in integrale riforma della sentenza di primo grado, vengano annullati e/o dichiarati invalidi i
2 verbali n. 104769234 e n. 104769136 elevati dai Carabinieri della
Stazione dei Lerici.
Ha resistito la , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
L'appello è infondato per i seguenti motivi: Sul motivo di gravame sub 1): è vero che la sentenza di primo grado non è tecnicamente corretta laddove attribuisce il particolare valore probatorio ex art 2700 cc alla deposizione del IN;
è vero, infatti, che tale deposizione è soggetta Testimone_1 alle ordinarie valutazioni concernenti la prova per testi, essendo comunque evidente che la deposizione di un pubblico ufficiale pacificamente avulso da rapporti di conoscenza/parentela con le parti astrattamente offre un più elevato grado di attendibilità; nello specifico, la deposizione dell'AP scelto è Testimone_1 immune da censure essendo del tutto logica, coerente, proveniente, si è detto, da soggetto pacificamente indifferente;
tali caratteristiche non sono intaccate per il fatto che la deposizione contenga maggiori particolari del fatto rispetto al verbale di contestazione, documento, quest'ultimo, che deve essere necessariamente sintetico trattandosi di modulo con spazi prestampati. In realtà ciò che, in sostanza, intendeva dire il Giudice di prime cure (e che, comunque, deve dire questo Giudice di appello) è che il particolare valore probatorio di cui all'art 2700 cc deve, invece, essere necessariamente riconosciuto al contenuto dei verbali di accertamento e contestazione oggetto di questo contenzioso. Infatti, come già indicato negli atti difensivi della nel CP_1 giudizio di primo grado e confermato in sede di deposizione testimoniale da parte dell'AP EL , l'auto Testimone_1 dei Carabinieri - con a bordo il predetto e l'AP Per_1
- si trovava sul luogo ove sono state CP_2 CP_3 commesse le infrazioni al CdS e, precisamente, era incolonnata dietro l'auto dell' da essa separata da due veicoli. Pt_1
Pertanto, le infrazioni descritte nei due verbali di accertamento per cui è causa si sono perfezionate “sotto gli occhi” dei due
3 Carabinieri che, senza soluzione di continuità temporale, si sono messi all'inseguimento dell'auto dell l'hanno fermata ed Pt_1 hanno direttamente predisposto il verbale di contestazione.
Pertanto, i due verbali di accertamento e contestazione sono documenti fidefacenti in quanto provenienti da Pubblici Ufficiali che hanno descritto fatti/condotte dell' avvenute allo loro Pt_1 presenza;
ai sensi dell'art 2700 cc il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, tra altro, dei fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Contro i predetti verbali non è stata fatta querela di falso: pertanto, deve considerarsi accertato in atti che “il conducente del veicolo sopra indicato proseguiva la marcia nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo provvisorio sito in Arcola, via Provinciale”; ancora, “…effettuava il superamento di veicoli fermi al semaforo provvisorio, sito in Arcola via Provinciale, che era di colore rosso, sorpassando altri veicoli incolonnati spostandosi nella carreggiata destinata al senso opposto di marcia”. Sebbene quanto sopra ritenuto sia decisivo ai fini del rigetto del presente gravame, deve darsi conto dell'infondatezza anche del secondo motivo di gravame: contrariamente agli assunti difensivi di parte appellante, le foto prodotte - scattate dai Carabinieri e pacificamente riproducenti lo stato dei luoghi - evidenziano che il cantiere cui accedeva il semaforo disatteso dall' era Pt_1 opportunamente segnalato essendo in loco, in successione, plurimi cartelli verticali: di inizio cantiere;
di limitazione di velocità (30); di restringimento della carreggiata ed altro che indicava la presenza di semaforo;
a ciò si aggiunga la considerazione che la totale assenza di visibilità per la presenza di curva sinistrorsa (rispetto alla direzione di marcia dell' da Lerici verso Pt_1
Sarzana) imponeva in ogni caso all' di tenere una velocità Pt_1 limitata sì da potersi fermare ove si fosse presentato un qualsiasi ostacolo (anche non segnalato, e cioè, diverso da un semaforo) dopo detta curva. Ancora, è documentato che i lavori erano in essere da qualche mese (come si ricava dalla documentazione versata in atti dalla Prefettura); che il tratto di strada interessato è la strada provinciale
4 in direzione Lerici–Sarzana ed risulta essere Parte_1 soggetto residente a [...]. Infine, del tutto inconferente ai fini di causa è la deposizione del teste , soggetto non presente ai fatti oggetto del Testimone_2 verbale di contestazione, peraltro cimentatosi in affermazioni valutative non richieste ad un testimone.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorre la fattispecie di cui all'art 13 quater dpr n. 115/2002 di talchè parte appellante è tenuta al versamento dell'importo di € 64,50 a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'appello.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: respinge l'appello e conferma la sentenza n. 548/2021 emessa dal Giudice di Pace della Spezia.
Condanna parte appellante a rifondere le spese di lite a parte appellata che liquida in euro 500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo di € 64,50 a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'appello, mandando alla Cancelleria per il recupero di tale somma. La Spezia 4/12/2024 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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Addì 4/12/024, dinanzi al GI dott. Nella Mori è presente: Avv. De Lisi che precisa come in atto di appello;
si riporta alla nota conclusiva e contesta la nota conclusiva di parte appellata.
Il Giudice, si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori delle parti, il Giudice dà lettura della presente sentenza che deposita in Cancelleria.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori
nella causa n. 1058/2022 RG promossa da
Parte_1
APPELLANTE
Avv. Manuela De Lisi
CONTRO
1 rappresentata e difesa ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova ivi domiciliata in
Genova via Brigate Partigiane 2
APPELLATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Per quanto attiene allo svolgimento dal processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Trattasi di appello proposto avverso la sentenza n. 548/2021 del
Giudice di Pace della Spezia con cui è stata respinta l'opposizione proposta da avverso i seguenti Parte_1 verbali elevati in data 28/1/2021 dai Carabinieri Stazione di
Lerici: verbale n. 104769234 con cui è stata contestata a la violazione dell'art 146, comma 3 CdS;
Parte_1 verbale n. 104769136 con cui è stata contestata a Parte_1
la violazione dell'art 148 commi 11 e 16 CdS.
[...]
Parte appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
1. Errore del Giudice di Pace laddove ha ritenuto che il contenuto della deposizione resa in giudizio dal IN Tes_1
fa fede fino a querela di falso;
[...]
2. Omessa e/o erronea valutazione della documentazione di parte opponente e delle risultanze del teste intimato da tale parte;
L'appellante ha concluso chiedendo che, in integrale riforma della sentenza di primo grado, vengano annullati e/o dichiarati invalidi i
2 verbali n. 104769234 e n. 104769136 elevati dai Carabinieri della
Stazione dei Lerici.
Ha resistito la , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
L'appello è infondato per i seguenti motivi: Sul motivo di gravame sub 1): è vero che la sentenza di primo grado non è tecnicamente corretta laddove attribuisce il particolare valore probatorio ex art 2700 cc alla deposizione del IN;
è vero, infatti, che tale deposizione è soggetta Testimone_1 alle ordinarie valutazioni concernenti la prova per testi, essendo comunque evidente che la deposizione di un pubblico ufficiale pacificamente avulso da rapporti di conoscenza/parentela con le parti astrattamente offre un più elevato grado di attendibilità; nello specifico, la deposizione dell'AP scelto è Testimone_1 immune da censure essendo del tutto logica, coerente, proveniente, si è detto, da soggetto pacificamente indifferente;
tali caratteristiche non sono intaccate per il fatto che la deposizione contenga maggiori particolari del fatto rispetto al verbale di contestazione, documento, quest'ultimo, che deve essere necessariamente sintetico trattandosi di modulo con spazi prestampati. In realtà ciò che, in sostanza, intendeva dire il Giudice di prime cure (e che, comunque, deve dire questo Giudice di appello) è che il particolare valore probatorio di cui all'art 2700 cc deve, invece, essere necessariamente riconosciuto al contenuto dei verbali di accertamento e contestazione oggetto di questo contenzioso. Infatti, come già indicato negli atti difensivi della nel CP_1 giudizio di primo grado e confermato in sede di deposizione testimoniale da parte dell'AP EL , l'auto Testimone_1 dei Carabinieri - con a bordo il predetto e l'AP Per_1
- si trovava sul luogo ove sono state CP_2 CP_3 commesse le infrazioni al CdS e, precisamente, era incolonnata dietro l'auto dell' da essa separata da due veicoli. Pt_1
Pertanto, le infrazioni descritte nei due verbali di accertamento per cui è causa si sono perfezionate “sotto gli occhi” dei due
3 Carabinieri che, senza soluzione di continuità temporale, si sono messi all'inseguimento dell'auto dell l'hanno fermata ed Pt_1 hanno direttamente predisposto il verbale di contestazione.
Pertanto, i due verbali di accertamento e contestazione sono documenti fidefacenti in quanto provenienti da Pubblici Ufficiali che hanno descritto fatti/condotte dell' avvenute allo loro Pt_1 presenza;
ai sensi dell'art 2700 cc il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, tra altro, dei fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Contro i predetti verbali non è stata fatta querela di falso: pertanto, deve considerarsi accertato in atti che “il conducente del veicolo sopra indicato proseguiva la marcia nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo provvisorio sito in Arcola, via Provinciale”; ancora, “…effettuava il superamento di veicoli fermi al semaforo provvisorio, sito in Arcola via Provinciale, che era di colore rosso, sorpassando altri veicoli incolonnati spostandosi nella carreggiata destinata al senso opposto di marcia”. Sebbene quanto sopra ritenuto sia decisivo ai fini del rigetto del presente gravame, deve darsi conto dell'infondatezza anche del secondo motivo di gravame: contrariamente agli assunti difensivi di parte appellante, le foto prodotte - scattate dai Carabinieri e pacificamente riproducenti lo stato dei luoghi - evidenziano che il cantiere cui accedeva il semaforo disatteso dall' era Pt_1 opportunamente segnalato essendo in loco, in successione, plurimi cartelli verticali: di inizio cantiere;
di limitazione di velocità (30); di restringimento della carreggiata ed altro che indicava la presenza di semaforo;
a ciò si aggiunga la considerazione che la totale assenza di visibilità per la presenza di curva sinistrorsa (rispetto alla direzione di marcia dell' da Lerici verso Pt_1
Sarzana) imponeva in ogni caso all' di tenere una velocità Pt_1 limitata sì da potersi fermare ove si fosse presentato un qualsiasi ostacolo (anche non segnalato, e cioè, diverso da un semaforo) dopo detta curva. Ancora, è documentato che i lavori erano in essere da qualche mese (come si ricava dalla documentazione versata in atti dalla Prefettura); che il tratto di strada interessato è la strada provinciale
4 in direzione Lerici–Sarzana ed risulta essere Parte_1 soggetto residente a [...]. Infine, del tutto inconferente ai fini di causa è la deposizione del teste , soggetto non presente ai fatti oggetto del Testimone_2 verbale di contestazione, peraltro cimentatosi in affermazioni valutative non richieste ad un testimone.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorre la fattispecie di cui all'art 13 quater dpr n. 115/2002 di talchè parte appellante è tenuta al versamento dell'importo di € 64,50 a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'appello.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: respinge l'appello e conferma la sentenza n. 548/2021 emessa dal Giudice di Pace della Spezia.
Condanna parte appellante a rifondere le spese di lite a parte appellata che liquida in euro 500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo di € 64,50 a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'appello, mandando alla Cancelleria per il recupero di tale somma. La Spezia 4/12/2024 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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