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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/10/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 46 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 02/09/2025.
TRA
(c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
15.08.1948, , (c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Sa), il 20.01.1956, , (c.f. ), nato a Parte_3 C.F._3
Campagna (Sa), il 03.04.1973, , (c.f. ), nato a Parte_4 C.F._4
Campagna (Sa) il 06.10.1975, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Grattacaso, giusto mandato in calce all'atto introduttivo PEC: Email_1
pagina 1 di 11 RICORRENTI
E
, (C.F./P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 27360 – Racc. n. 4281 dell'01/06/2023, dall'avv. Franco Marruso, pec: Email_2
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato il 3.01.25, , Parte_1 Parte_2
e – in qualità di eredi del defunto
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
- convenivano in giudizio l' innanzi all'intestato Controparte_1
tribunale, al fine di ottenere il risarcimento di 500.000,00 cadauno, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che il tribunale adito vorrà ritenere di giustizia, dei danni patiti a seguito della morte del loro congiunto, avvenuta il 14 giugno 2023.
Sostenevano i ricorrenti che il decesso fosse conseguenza diretta della condotta negligente dei sanitari del Pronto Soccorso del presidio Ospedaliero di Oliveto Citra.
Esponevano che in data 9 maggio 2023 il signor già portatore di una protesi Pt_1
valvolare aortica, si recava al Pronto Soccorso, il referto medico indicava una grave condizione di anemia e altri sintomi, che avrebbero dovuto allertare i sanitari. Gli esami pagina 2 di 11 ematici mostravano valori anomali di troponina e Pro-BNP, indicatori di un potenziale scompenso cardiaco.
In data 10 maggio 2023 il paziente tornava al Pronto Soccorso con sintomi persistenti, ma, secondo quanto si evince dagli atti, la diagnosi di endocardite infettiva non veniva formulata. L'omissione di una diagnosi tempestiva e di successivi esami specialistici, come un ecocardiogramma transesofageo, avrebbe impedito un trattamento adeguato.
La tesi dei ricorrenti si fonda su una consulenza tecnica espletata nell'ambito di un procedimento penale parallelo (Proc. Pen. n. 9299/2023 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Salerno). Questa perizia avrebbe accertato un "comportamento imprudente e negligente" da parte dei medici, che non avrebbero tenuto conto della complessa storia clinica del paziente. A detta dei ricorrenti, se la diagnosi fosse stata corretta e tempestiva, le chances di sopravvivenza del signor sarebbero state Pt_1
superiori al 60%.
L' di si costituiva in giudizio in data 20/02/2024, impugnando e CP_2 CP_1
contestando le argomentazioni della ricorrente.
La convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda, sostenendo che i ricorrenti non abbiano adempiuto all'obbligo, previsto dall'art 8 della legge 2472017 (Gelli –
) di esperire una consulenza tecnica preventiva o un tentativo di mediazione Pt_5
obbligatoria prima di avviare l'azione civile.
Il giudicante fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 09/04/2024 che si svolgeva in trattazione telematica.
Dopodiché il giudice, ritenendo che la causa potesse essere decisa allo stato degli atti, fissava l'udienza del 23/06/2025 per la discussione, riservando all'esito, visto l'art. 281 sexies c.p.c., il deposito della sentenza nei termini di legge. pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti è fondata e pertanto va accolta.
In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione sollevata dalla resistente Parte_6
relativa al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, in quanto dagli atti di causa risulta che la condizione di procedibilità è stata correttamente adempiuta in corso del giudizio.
Nel merito, la fattispecie in esame rientra nell'ambito della responsabilità della struttura sanitaria di natura extracontrattuale, non essendo i ricorrenti, ed agendo i medesimi iure proprio, legati da alcun contratto cd. di spedalità con la parte resistente.
Il tribunale ritiene sufficientemente provato il nesso causale fra l'operato dei sanitari (o meglio, la condotta omissiva degli stessi) e l'evento morte che ha attinto il Per_1
[...]
A tal fine ben può essere utilizzata la consulenza redatta nel procedimento penale.
A questo riguardo si ritiene opportuno rammentare che nel procedimento penale le prove non costituiscono un numerus clausus, ben potendo il convincimento del giudice formarsi anche per mezzo di prove atipiche, ovvero di matrice indiziaria.
Nel caso di specie, la consulenza – svolta su impulso di una parte (pur sempre) pubblica quale il Pubblico Ministero, ed a carattere collegiale – medico legale a firma dei tre sanitari nominati, ciascuno in possesso delle necessarie qualifiche (il collegio era costituito da un medico legale, uno specialista in cardiochirurgia ed un anatomopatologo) si presenta assolutamente argomentata e basata su precise evidenze di fatto e di carattere scientifico, laddove – ripercorso analiticamente tutto l'excursus clinico del sig. – afferma che l'operato omissivo dei sanitari che ebbero in Persona_1
cura il paziente (in seguito ai diversi accessi al Pronto Soccorso di e di Persona_2
pagina 4 di 11 Battipaglia) abbia avuto una diretta incidenza causale in relazione all'evento morte: più nello specifico, affermano i periti che se fosse stata tempestivamente formulata una esatta diagnosi, le possibilità di sopravvivenza del paziente sarebbero state del 60%, così soddisfacendosi il criterio come applicato in ambito civilistico del “più probabile che non”.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta (in particolare, la richiamata consulenza medico legale espletata nell'ambito del procedimento penale), emerge che l'omissione di accertamenti diagnostici cruciali, come l'ecocardiogramma e la consulenza cardiologica, costituisce un errore diagnostico determinante.
I sanitari, a fronte di valori anomali di troponina, PCR e Pro-BNP, e della storia clinica del paziente (portatore di una protesi valvolare aortica), avrebbero dovuto porre una maggiore attenzione clinica, che avrebbe verosimilmente portato alla tempestiva diagnosi di endocardite infettiva. La mancata diagnosi ha impedito l'instaurazione di una terapia adeguata e tempestiva, portando al distacco della protesi e al successivo decesso.
Pertanto, l'omissione diagnostica ha avuto una efficienza causale significativa nella catena degli eventi che hanno condotto alla morte del paziente, con un'elevata probabilità, stimata pari - come detto - al 60%, che un corretto trattamento avrebbe evitato o posticipato l'evento fatale.
Contr La resistente –impugnando genericamente le conclusioni cui erano giunti i periti della Procura – non ha di fatto dato dimostrazione dell'assenza di colpa dei sanitari, limitandosi ad evidenziare che il sig. avrebbe rifiutato il ricovero, allontanandosi Pt_1
dal P.S. Bisogna, tuttavia, considerare che nelle ore di permanenza del paziente presso il pronto soccorso non è stata posta in essere, né programmata, o consigliata, l'attività diagnostica e terapeutica che avrebbe (molto) probabilmente potuto evitare il decesso. pagina 5 di 11 I ricorrenti, allegando e documentando la propria qualità di parenti stretti del de cuius, hanno diritto al risarcimento dei danni.
Il danno iure proprio spetta ai congiunti della vittima per il pregiudizio non patrimoniale
(danno morale, esistenziale) subito in conseguenza della perdita del proprio caro. Tale danno è autonomo e indipendente da quello sofferto dalla vittima e deve essere liquidato in base ai criteri tabellari di valutazione del danno non patrimoniale.
Per quanto attiene, infatti, al pregiudizio esistenziale “iure proprio” subito dalle parti attrici in conseguenza della perdita del rapporto parentale con la figlia occorre Per_3
considerare, in primo luogo, che, ove un terzo chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da se stesso subito a causa dell'inadempimento della casa di cura nei confronti del proprio congiunto, l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale (Cass. n. 5590/15, n. 6914/12), posto che difetta qualsivoglia rapporto contrattuale, anche in relazione al cd. “contatto sociale”, tra la struttura sanitaria ed i congiunti del paziente.
In linea di principio, poi, non vi è dubbio che la perdita del congiunto, come meglio si dirà in seguito, abbia cagionato alle istanti dolori, sofferenze e patimenti d'animo cui appare opportuno porre rimedio attraverso il ricorso allo strumento sostitutivo dell'equivalente monetario. In proposito, infatti, la giurisprudenza della S.C. ha affermato il principio secondo cui i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto (Cass. n. 4169/88, n. 1704/97).
In effetti, il soggetto che chiede “iure proprio” il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del pagina 6 di 11 quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dell'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. n. 2557/11).
Nel precisarsi che il riconoscimento dei “diritti della famiglia” (art. 29 Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è in giurisprudenza di legittimità al riguardo posto in rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cass. n. 20324/05, n. 8827/03), viene a determinarsi quello “sconvolgimento delle abitudini di vita” che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione. pagina 7 di 11 Esso si sostanzia, invero, in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si concretizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione, ossia della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro.
Con riferimento, in particolare, al danno da uccisione del congiunto, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
Si è, infatti, escluso che tale tipo di danno sia configurabile “in re ipsa”, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche, presunzioni, fatti notori e massime di esperienza, sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato (Cass. n. 901/18). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile.
La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge, figlio, genitore o fratello) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite pagina 8 di 11 quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato rispondere, invero, a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza, laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari.
Pertanto, provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione o di parentela con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione (anzi tempo) di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza “forzata”, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà
“separati in casa”, ecc.), non trattandosi, come già detto, di un'ipotesi di presunzione
“iuris et de iure”.
Anche di recente si è ribadito che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore pagina 9 di 11 prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. n. 28989/19).
Nel caso di specie, in ragione dello stretto rapporto di parentela, è verosimile ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit ed in mancanza di elementi probatori contrari, che gli attori avessero un forte legame affettivo con la vittima, con conseguente configurabilità del danno non patrimoniale subito in conseguenza della menomazione definitiva del predetto vincolo.
Alla luce di quanto prima rilevato, può infatti presumersi che la lesione parentale, ricollegata alla perdita del figlio e fratello sia foriera di un danno risarcibile ex art. 2059
c.c., atteso che la morte di un parente stretto menoma (anche per sempre) la personalità del superstite, incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull'equilibrio e armonia del nucleo familiare.
Né la convenuta ha fornito la prova contraria idonea a vincere la presunzione di sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative, o del modo di relazionarsi con il prossimo, derivante ai ricorrenti dalla perdita dei loro familiare.
Per la quantificazione del danno, atteso che il risarcimento si avrà per equivalente, il tribunale ritiene di poter utilizzare le note tabelle del tribunale di Milano, mediante le quali, tenuti presenti i fattori relativi all'età, al rapporto di convivenza, al grado di parentela, si potrà quantificare la somma dovuta per ciascuno dei genitori in euro
250.00,00, mentre per ciascuno dei fratelli dovrà essere liquidata la somma di euro
88.000,00.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla pagina 10 di 11 data del sinistro, ossia al 14/06/23, e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 14/06/23 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dichiara:
- Accoglie la domanda come proposta dai ricorrenti e condanna l Controparte_1
al risarcimento dei non patrimoniali liquidati in euro 250.000,00 in
[...]
favore di , euro 250.000,00 in favore di euro Parte_1 Parte_2
88.000,00 in favore di euro 88.000,00 in favore di , Parte_3 Parte_4
oltre interessi e rivalutazione nei sensi di cui alla parte motiva.
- Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_1
alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidano in euro 546,50 per esborsi e euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Giovanni Grattacaso.
Così deciso in Salerno, lì 03 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 46 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 02/09/2025.
TRA
(c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
15.08.1948, , (c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Sa), il 20.01.1956, , (c.f. ), nato a Parte_3 C.F._3
Campagna (Sa), il 03.04.1973, , (c.f. ), nato a Parte_4 C.F._4
Campagna (Sa) il 06.10.1975, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Grattacaso, giusto mandato in calce all'atto introduttivo PEC: Email_1
pagina 1 di 11 RICORRENTI
E
, (C.F./P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 27360 – Racc. n. 4281 dell'01/06/2023, dall'avv. Franco Marruso, pec: Email_2
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato il 3.01.25, , Parte_1 Parte_2
e – in qualità di eredi del defunto
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
- convenivano in giudizio l' innanzi all'intestato Controparte_1
tribunale, al fine di ottenere il risarcimento di 500.000,00 cadauno, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che il tribunale adito vorrà ritenere di giustizia, dei danni patiti a seguito della morte del loro congiunto, avvenuta il 14 giugno 2023.
Sostenevano i ricorrenti che il decesso fosse conseguenza diretta della condotta negligente dei sanitari del Pronto Soccorso del presidio Ospedaliero di Oliveto Citra.
Esponevano che in data 9 maggio 2023 il signor già portatore di una protesi Pt_1
valvolare aortica, si recava al Pronto Soccorso, il referto medico indicava una grave condizione di anemia e altri sintomi, che avrebbero dovuto allertare i sanitari. Gli esami pagina 2 di 11 ematici mostravano valori anomali di troponina e Pro-BNP, indicatori di un potenziale scompenso cardiaco.
In data 10 maggio 2023 il paziente tornava al Pronto Soccorso con sintomi persistenti, ma, secondo quanto si evince dagli atti, la diagnosi di endocardite infettiva non veniva formulata. L'omissione di una diagnosi tempestiva e di successivi esami specialistici, come un ecocardiogramma transesofageo, avrebbe impedito un trattamento adeguato.
La tesi dei ricorrenti si fonda su una consulenza tecnica espletata nell'ambito di un procedimento penale parallelo (Proc. Pen. n. 9299/2023 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Salerno). Questa perizia avrebbe accertato un "comportamento imprudente e negligente" da parte dei medici, che non avrebbero tenuto conto della complessa storia clinica del paziente. A detta dei ricorrenti, se la diagnosi fosse stata corretta e tempestiva, le chances di sopravvivenza del signor sarebbero state Pt_1
superiori al 60%.
L' di si costituiva in giudizio in data 20/02/2024, impugnando e CP_2 CP_1
contestando le argomentazioni della ricorrente.
La convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda, sostenendo che i ricorrenti non abbiano adempiuto all'obbligo, previsto dall'art 8 della legge 2472017 (Gelli –
) di esperire una consulenza tecnica preventiva o un tentativo di mediazione Pt_5
obbligatoria prima di avviare l'azione civile.
Il giudicante fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 09/04/2024 che si svolgeva in trattazione telematica.
Dopodiché il giudice, ritenendo che la causa potesse essere decisa allo stato degli atti, fissava l'udienza del 23/06/2025 per la discussione, riservando all'esito, visto l'art. 281 sexies c.p.c., il deposito della sentenza nei termini di legge. pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti è fondata e pertanto va accolta.
In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione sollevata dalla resistente Parte_6
relativa al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, in quanto dagli atti di causa risulta che la condizione di procedibilità è stata correttamente adempiuta in corso del giudizio.
Nel merito, la fattispecie in esame rientra nell'ambito della responsabilità della struttura sanitaria di natura extracontrattuale, non essendo i ricorrenti, ed agendo i medesimi iure proprio, legati da alcun contratto cd. di spedalità con la parte resistente.
Il tribunale ritiene sufficientemente provato il nesso causale fra l'operato dei sanitari (o meglio, la condotta omissiva degli stessi) e l'evento morte che ha attinto il Per_1
[...]
A tal fine ben può essere utilizzata la consulenza redatta nel procedimento penale.
A questo riguardo si ritiene opportuno rammentare che nel procedimento penale le prove non costituiscono un numerus clausus, ben potendo il convincimento del giudice formarsi anche per mezzo di prove atipiche, ovvero di matrice indiziaria.
Nel caso di specie, la consulenza – svolta su impulso di una parte (pur sempre) pubblica quale il Pubblico Ministero, ed a carattere collegiale – medico legale a firma dei tre sanitari nominati, ciascuno in possesso delle necessarie qualifiche (il collegio era costituito da un medico legale, uno specialista in cardiochirurgia ed un anatomopatologo) si presenta assolutamente argomentata e basata su precise evidenze di fatto e di carattere scientifico, laddove – ripercorso analiticamente tutto l'excursus clinico del sig. – afferma che l'operato omissivo dei sanitari che ebbero in Persona_1
cura il paziente (in seguito ai diversi accessi al Pronto Soccorso di e di Persona_2
pagina 4 di 11 Battipaglia) abbia avuto una diretta incidenza causale in relazione all'evento morte: più nello specifico, affermano i periti che se fosse stata tempestivamente formulata una esatta diagnosi, le possibilità di sopravvivenza del paziente sarebbero state del 60%, così soddisfacendosi il criterio come applicato in ambito civilistico del “più probabile che non”.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta (in particolare, la richiamata consulenza medico legale espletata nell'ambito del procedimento penale), emerge che l'omissione di accertamenti diagnostici cruciali, come l'ecocardiogramma e la consulenza cardiologica, costituisce un errore diagnostico determinante.
I sanitari, a fronte di valori anomali di troponina, PCR e Pro-BNP, e della storia clinica del paziente (portatore di una protesi valvolare aortica), avrebbero dovuto porre una maggiore attenzione clinica, che avrebbe verosimilmente portato alla tempestiva diagnosi di endocardite infettiva. La mancata diagnosi ha impedito l'instaurazione di una terapia adeguata e tempestiva, portando al distacco della protesi e al successivo decesso.
Pertanto, l'omissione diagnostica ha avuto una efficienza causale significativa nella catena degli eventi che hanno condotto alla morte del paziente, con un'elevata probabilità, stimata pari - come detto - al 60%, che un corretto trattamento avrebbe evitato o posticipato l'evento fatale.
Contr La resistente –impugnando genericamente le conclusioni cui erano giunti i periti della Procura – non ha di fatto dato dimostrazione dell'assenza di colpa dei sanitari, limitandosi ad evidenziare che il sig. avrebbe rifiutato il ricovero, allontanandosi Pt_1
dal P.S. Bisogna, tuttavia, considerare che nelle ore di permanenza del paziente presso il pronto soccorso non è stata posta in essere, né programmata, o consigliata, l'attività diagnostica e terapeutica che avrebbe (molto) probabilmente potuto evitare il decesso. pagina 5 di 11 I ricorrenti, allegando e documentando la propria qualità di parenti stretti del de cuius, hanno diritto al risarcimento dei danni.
Il danno iure proprio spetta ai congiunti della vittima per il pregiudizio non patrimoniale
(danno morale, esistenziale) subito in conseguenza della perdita del proprio caro. Tale danno è autonomo e indipendente da quello sofferto dalla vittima e deve essere liquidato in base ai criteri tabellari di valutazione del danno non patrimoniale.
Per quanto attiene, infatti, al pregiudizio esistenziale “iure proprio” subito dalle parti attrici in conseguenza della perdita del rapporto parentale con la figlia occorre Per_3
considerare, in primo luogo, che, ove un terzo chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da se stesso subito a causa dell'inadempimento della casa di cura nei confronti del proprio congiunto, l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale (Cass. n. 5590/15, n. 6914/12), posto che difetta qualsivoglia rapporto contrattuale, anche in relazione al cd. “contatto sociale”, tra la struttura sanitaria ed i congiunti del paziente.
In linea di principio, poi, non vi è dubbio che la perdita del congiunto, come meglio si dirà in seguito, abbia cagionato alle istanti dolori, sofferenze e patimenti d'animo cui appare opportuno porre rimedio attraverso il ricorso allo strumento sostitutivo dell'equivalente monetario. In proposito, infatti, la giurisprudenza della S.C. ha affermato il principio secondo cui i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto (Cass. n. 4169/88, n. 1704/97).
In effetti, il soggetto che chiede “iure proprio” il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del pagina 6 di 11 quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dell'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. n. 2557/11).
Nel precisarsi che il riconoscimento dei “diritti della famiglia” (art. 29 Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è in giurisprudenza di legittimità al riguardo posto in rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cass. n. 20324/05, n. 8827/03), viene a determinarsi quello “sconvolgimento delle abitudini di vita” che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione. pagina 7 di 11 Esso si sostanzia, invero, in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si concretizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione, ossia della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro.
Con riferimento, in particolare, al danno da uccisione del congiunto, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
Si è, infatti, escluso che tale tipo di danno sia configurabile “in re ipsa”, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche, presunzioni, fatti notori e massime di esperienza, sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato (Cass. n. 901/18). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile.
La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge, figlio, genitore o fratello) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite pagina 8 di 11 quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato rispondere, invero, a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza, laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari.
Pertanto, provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione o di parentela con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione (anzi tempo) di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza “forzata”, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà
“separati in casa”, ecc.), non trattandosi, come già detto, di un'ipotesi di presunzione
“iuris et de iure”.
Anche di recente si è ribadito che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore pagina 9 di 11 prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. n. 28989/19).
Nel caso di specie, in ragione dello stretto rapporto di parentela, è verosimile ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit ed in mancanza di elementi probatori contrari, che gli attori avessero un forte legame affettivo con la vittima, con conseguente configurabilità del danno non patrimoniale subito in conseguenza della menomazione definitiva del predetto vincolo.
Alla luce di quanto prima rilevato, può infatti presumersi che la lesione parentale, ricollegata alla perdita del figlio e fratello sia foriera di un danno risarcibile ex art. 2059
c.c., atteso che la morte di un parente stretto menoma (anche per sempre) la personalità del superstite, incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull'equilibrio e armonia del nucleo familiare.
Né la convenuta ha fornito la prova contraria idonea a vincere la presunzione di sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative, o del modo di relazionarsi con il prossimo, derivante ai ricorrenti dalla perdita dei loro familiare.
Per la quantificazione del danno, atteso che il risarcimento si avrà per equivalente, il tribunale ritiene di poter utilizzare le note tabelle del tribunale di Milano, mediante le quali, tenuti presenti i fattori relativi all'età, al rapporto di convivenza, al grado di parentela, si potrà quantificare la somma dovuta per ciascuno dei genitori in euro
250.00,00, mentre per ciascuno dei fratelli dovrà essere liquidata la somma di euro
88.000,00.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla pagina 10 di 11 data del sinistro, ossia al 14/06/23, e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 14/06/23 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dichiara:
- Accoglie la domanda come proposta dai ricorrenti e condanna l Controparte_1
al risarcimento dei non patrimoniali liquidati in euro 250.000,00 in
[...]
favore di , euro 250.000,00 in favore di euro Parte_1 Parte_2
88.000,00 in favore di euro 88.000,00 in favore di , Parte_3 Parte_4
oltre interessi e rivalutazione nei sensi di cui alla parte motiva.
- Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., Controparte_1
alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidano in euro 546,50 per esborsi e euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Giovanni Grattacaso.
Così deciso in Salerno, lì 03 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
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