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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2024, n. 27410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27410 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) CA ON, nato a [...] il [...] 2) OR ON CA, nato a [...] il [...] 3) RA AE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 21/02/2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pierluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Renato Jappelli (per OR), avv. Claudio Botti (per RA) e avv. Elisabetta Canfora (per CA), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/02/2024, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi - per quanto qui rileva - sulle richieste di riesame proposte da CA ON, OR ON CA e RA AE, ha parzialmente riformato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere (applicata al CA e allo OR) e degli arresti domiciliari (applicati al RA), in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti: quanto allo OR e al RA, ai reati di dichiarazione fraudolenta, autoriciclaggio e intestazione fittiizia, aggravati dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 27410 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 10/06/2024 finalità di agevolare la fazione AG del clan dei SI, ascritti - in concorso tra loro - ai capi da 1) a 3) della rubrica;
quanto al CA, ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 4, aggravato dalla finalità di agevolazione della fazione AG del clan dei SI), autoriciclaggio (capo 5), intestazione fittizia (capi da 6 a 10), a lui ascritti in concorso con altri soggetti meglio specificati in ciascun capo di accusa. In particolare, il Tribunale ha annullato l'ordinanza, quanto al CA, limitatamente al capo 10 e, quanto agli altri due odierni ricorrenti, limitatamente al capo 2, confermando nel resto (il Collegio napoletano ha altresì annullato il titolo cautelare emesso nei confronti degli altri indagati, ad eccezione di ER LA, concorrente con il CA nei reati di cui ai capi da 4 a 7 della rubrica). 2. Ricorre per cassazione il CA, a mezzo dei propri difensori, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante mafiosa al reato di cui al capo 4. Si censura la motivazione dell'ordinanza sul punto, che aveva fatto leva su eventuali rapporti tra il ricorrente e HI LA cl. '78, nonché su quelli dimostrati) tra il padre del ricorrente e HI ES detto Sandokan, trattandosi di elementi del tutto inidonei a comprovare il fine specifico di agevolare il clan attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti destinate ad essere utilizzare alla AMBIENTA s.r.I., società riconducibile alla famiglia OR. La difesa evidenzia che analogo errore valutativo era presente nell'ordinanza genetica, in cui non si era tenuto conto che la famiglia OR non era in alcun modo riconducibile al clan dei SI. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si censura l'ordinanza per non aver tenuto conto - oltre che del tempo trascorso dai fatti - della piena ammissione di responsabilità del CA (che aveva consentito di ritenere sussistenti anche le contestazioni rivolte agli OR), mai condannato per fatti analoghi, valorizzando una asserita professionalità nello svolgimento dell'attività delittuosa. Si lamenta, in altri termini, la mancata indicazione dei dati che non consentivano di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. Ricorre per cassazione lo OR, a mezzo dei propri difensori e di due distinti atti di impugnazione. 3.1. Con il ricorso datato 01/04/2024, i difensori deducono: 3.1.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si censura l'ordinanza per aver applicato l'aggravante in ragione di fatti pregressi, relativi a società (AS UP s.r.I.) diversa dalla AMBIENTA s.r.l. che aveva utilizzato le false fatture, 2 e al coinvolgimento nella AS UP di BB NC, soggetto estraneo al presente procedimento. Si evidenzia altresì che il generico "orbitare" in un contesto mafioso non poteva tener luogo del necessario, specifico fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa: allo stesso modo, il rapporto di dare- avere con il CA, conseguente alla emissione di f.o.i. da parte di quest'ultimo, non poteva fondare l'applicazione dell'aggravante (essendo tra l'altro il coimputato "vicino" a fazione diversa da quella che, secondo l'accusa, lo OR avrebbe inteso agevolare), in totale assenza di atti concreti dimostrativi della finalità agevolativa. Sotto altro profilo, la difesa censura la valorizzazione dei provvedimenti prefettizi emessi nei confronti della AS UP, sia perchè tutti fondati sulla cointeressenza in tale società dell'BB, peraltro risolta sin dal 2007, sia perché operanti sul diverso piano amministrativo concernente il pericolo di infiltrazione mafiosa. 3.1.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni. Si richiamano le argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata in sede di riesame, in cui erano state evidenziate le ragioni a sostegno dell'applicabilità delle disposizioni precedenti la riforma introdotta dal d.l. n. 161 del 2019, essendo il presente procedimento stato iscritto prima del 31/08/2020, con conseguente applicabilità delle previgenti disposizioni, come interpretate dalle Sezioni Unite nella sentenza "Cavallo". 3.2. Con il ricorso depositato in data 08/04/2024, i difensori tornano a censurare l'applicazione dell'aggravante mafiosa, evidenziando la confusione operata tra i provvedimenti di interdittiva antimafia e gli elementi fondanti la sussistenza dell'aggravante, che il Tribunale aveva individuato nella stabile relazione d'affari con il CA. Al riguardo, si ribadisce che la prospettata "vicinanza" di quest'ultimo ad altra fazione - addirittura "in guerra" con quella degli AG - non poteva ritenersi idonea a comprovare la gravità indiziaria quanto alla posizione OR. Si censura inoltre la motivazione, ritenuta apodittica, con cui il Tribunale aveva sostenuto l'insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen.: richiamandosi, al riguardo, l'assenza di rapporti con il CA dal 2021 e il fatto che la AMBIENTA s.r.l. era stata costituita da dieci anni. Altrettanto apodittico, per la difesa, era il passaggio in cui il pericolo di reiterazione veniva correlato alla possibilità che lo OR continuasse ad operare anche dagli arresti domiciliari, avvalendosi di moderne tecnologie. 4. Ricorre per cassazione il RA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3 4.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni. La difesa richiama la questione - devoluta alle Sezioni Unite - oggetto di opposte valutazioni quanto alla necessità, per poter applicare l'art. 270 nella versione anteriore alla riforma del 2019, e nell'interpretazione offerta dal Supremo Consesso, del fatto che entrambi i procedimenti (sia quello in cui sono state disposte le intercettazioni, sia quello "diverso") siano stati iscritti in data anteriore al 31/08/2020. Nel respingere l'interpretazione accolta dal Tribunale (secondo cui era necessario che solo il procedimento diverso fosse successivo al 31/08/2020), e nel sottolineare l'assenza di profili di connessione "sostanziale" tra i due procedimenti, la difesa evidenzia le importanti ricadute della diversa opzione interpretativa sostenuta dalla difesa, dal momento che i decreti intercettativi emessi nel primo procedimento erano tutti anteriori all'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., avvenuta dopo il 31/08/2020. 4.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa e alla sua applicabilità al RA. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale fatto leva sulla consapevolezza del ricorrente in ordine alle interdittive antimafia che avevano colpito la AS UP, essendo tale circostanza inidonea a comprovare che egli intendesse agevolare non già lo OR, ma la fazione AG del clan dei SI. Si deduce altresì l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare che il RA fosse consapevole del fatto che lo OR fosse animato da quella finalità agevolativa, avuto riguardo alla sua incensuratezza e alla risalenza al 2007 dei suoi rapporti con l'BB, la cui cointeressenza nella AS UP era alla base delle interdittive antimafia emesse nei confronti di tale società, oltre che della CALES e della VITTORIA. La difesa censura altresì l'impropria estensione alla fazione HI dell'aggravante, contestata unicamente con riferimento alla fazione AG. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e all'inadeguatezza di misure gradate, nonché in relazione alla mancata risposta alle questioni dedotte al riguardo nella memoria difensiva. Si evidenzia che i fatti risalivano al 2022 e che - come rilevabile anche dalle ultime informative - non erano emerse ulteriori condotte illecite: tali elementi, uniti all'assenza di altre cariche societarie, al venir meno di quella relativa all'AMBIENTA (ormai sottoposta ad amministrazione giudiziaria), nonché al ruolo "assolutamente subordinato" agli OR (come riconosciuto dallo stesso Collegio), doveva indurre il Tribunale - tenuto conto anche dell'annullamento del titolo cautelare quanto al capo 2 - ad una decisione opposta, non potendo condividersi quanto osservato nell'ordinanza in ordine alla effettiva partecipazione del RA alle vicende societarie. 4 5. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, osservando, quanto alla questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni, che la questione riguardava solo quelle autorizzate nel proc. pen. n. 29594/18, che non costituivano l'unico elemento a sostegno della decisione, con conseguente necessità della c.d. prova di resistenza rispetto al complessivo quadro indiziario. In ordine all'aggravante mafiosa, si osserva che l'ordinanza aveva risposto a tutte le questioni riproposte con i ricorsi, in termini immuni da censure deducibili in sede di legittimità. 6. Con motivi nuovi trasmessi in data 24/05/2024, la difesa dello OR deduce che la recente modifica dell'art. 512-bis cod. pen. comprovava la tesi difensiva secondo cui la finalità di eludere le disposizioni del codice antimafia non era in precedenza ricompresa nella fattispecie incriminatrice di cui al primo comma, dal momento che il secondo comma, introdotto dalla novella, fa riferimento al "fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia", determinando quindi un "ampiliamento delle finalità punibili". In tale contesto, si deduce che l'insussistenza dell'elemento psicologico, alla luce della novella, può essere autonomamente rilevata in sede di legittimità: nè la questione poteva ritenersi tardiva, dovendo applicarsi i principi elaborati in tema di pena illegale. La difesa richiama infine, a sostegno della fondatezza delle proprie doglianze relative alle intercettazioni, il contenuto dell'informazione provvisoria diffusa dalle Sezioni Unite all'esito dell'udienza del 18/04/2024. 7. Con motivi nuovi trasmessi il 24/05/2024, la difesa del RA deduce: 7.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 512-bis cod. pen., anche alla luce del secondo comma introdotto dalla recente novella. Si deducono rilievi sostanzialmente analoghi a quelli della difesa OR, volti a sostenere che, al momento dell'intestazione delle quote, il RA aveva tenuto una condotta penalmente irrilevante, non potendo evidentemente giungersi a conclusioni diverse sulla base della nuova norma incriminatrice. 7.2. Violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. alla luce dell'informazione provvisoria diffusa dalle Sezioni Unite. Si ribadisce che la data di iscrizione del proc. pen. 9300/2020 era quella del 26/05/2020, una data dunque anteriore al 31/08/2020, come confermato dalla risposta delle Procura della Repubblica ad una istanza difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. 5 2. Come già evidenziato nell'esposizione che precede, gli odierni ricorrenti non hanno inteso contestare - salvo quanto si dirà in ordine ai motivi aggiunti presentati dalle difese OR e RA - la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai residui reati ai quali - dopo il parziale annullamento operato dal Tribunale - si riferisce il titolo cautelare (emissione di fatture per operazioni inesistenti, autoriclaggio, intestazione fittizia quanto al CA;
dichiarazione fraudolenta, intestazione fittizia quanto allo OR e al RA). Le censure difensive hanno invece riguardato sia la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (a tutti contestata, nei vari capi di accusa, in relazione "al fine di agevolare la fazione AG del clan dei SI"), sia la sussistenza delle esigenze cautelari e l'inadeguatezza di misure gradate. È peraltro evidente la centralità del primo ordine di censure, anche per l'assoluta rilevanza che assume - nell'individuazione del regime cautelare personale (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) la questione della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. I rilievi articolati dalle difese si sviluppano su una duplicità di piani. Da un lato, i difensori hanno eccepito l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni acquisite al fascicolo processuale, essendo il procedimento ad quem stato iscritto prima del 31/08/2020, con conseguente inapplicabilità - per la disposizione transitoria dallo stesso legislatore della riforma delle intercettazioni - dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal d.l. n. 161 del 2019, conv., dalla I. n. 7 del 2020 (testo che, prima delle ulteriori modifiche intervenute con il d.l. n. 105 del 2023, consentiva l'utilizzo delle intercettazioni anche in procedimenti diversi in cui era contestato uno dei reati di cui all'art. 266 del codice di rito, e non solo in quelli relativi a reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ovvero - secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Cavallo - in quelli, rientranti nel novero dell'art. 266, per i quali è configurabile una delle ragioni di connessione ex art.. 12). D'altro lato, i difensori - pur con varietà di impostazioni e di accenti - hanno concordemente sostenuto che in ogni caso, ovvero anche a voler in ipotesi prescindere dalla denunciata inutilizzabilità delle risultanze captative, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non poteva comunque essere ritenuta sussistente nella fattispecie in esame, non solo per il difetto di prova della contiguità dello OR e del RA alla fazione AG, ma anche - se non soprattutto - perché la complessa operazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti, successivamente utilizzate nelle dichiarazioni della AMBIENTA s.r.l. (della quale il RA era il rappresentante legale, mentre lo OR viene indicato dall'accusa come amministratore di fatto), era imperniata sulla figura del 6 CA, che la stessa ipotesi accusatoria considerava vicino ad una fazione diversa del clan, quella degli HI. Entrambi i profili verranno presi in considerazione nei paragrafi seguenti. 3. La questione relativa all'utilizzabilità delle risultanze captative, dedotta in sede di riesame, è stata analiticamente affrontata dal Tribunale, alla cui diffusa esposizione può farsi rinvio anche per il richiamo del contrasto interpretativo emerso con riferimento alla locuzione "procedimenti iscritti dopo il 31/08/2020", contenuto nella norma transitoria. È pertanto possibile, in questa sede, limitarsi ad un richiamo del quesito sottoposto alle Sezioni Unite («Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 2 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data»), e della risposta a tale quesito contenuta nell'informazione provvisoria diffusa all'esito dell'udienza tenuta dal Supremo Consesso in data 18/04/2024 («La suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020»). Pur essendo ovviamente necessario attendere il deposito delle motivazioni, per una piena comprensione del percorso argomentativo tracciato dalle Sezioni Unite, l'informazione provvisoria sembra senz'altro orientare per la fondatezza delle eccezioni difensive, essendo pacifico che il procedimento in cui le intercettazioni sono state utilizzate (n. 9320/2020) è stato iscritto in data anteriore al 31/08/2020 (cfr. da ultimo il provvedimento del Pubblico Ministero prodotto dalla difesa RA, in allegato ai motivi aggiunti). 4. Il Tribunale di Napoli, nell'aderire all'indirizzo non condiviso dalle Sezioni Unite, ha comunque evidenziato la necessità di apprezzare gli ulteriori elementi a carico, nella prospettiva della c.d. prova di resistenza (cfr. pag. 29 dell'ordinanza impugnata). Ritiene peraltro il Collegio di dover evidenziare che coglie nel segno anche l'ulteriore ordine di osservazioni critiche, che sono state formulate - indipendentemente dalla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni - nei confronti del percorso argomentativo tracciato dal Tribunale con riferimento alla configurabilità dell'aggravante speciale, contestata a tutti i ricorrenti per aver inteso agevolare, con la propria condotta, la fazione AG del clan dei SI. 7 Emerge con chiarezza, dalla lettura dell'ordinanza, che il Tribunale si è fatto carico di ricostruire, da un lato, le ragioni della costituzione della AMBIENTA s.r.I., partendo dalla precedente compagine societaria AS UP, costituita nel 2003 dallo OR e da BB NC (personaggio vicino ad espoenti apicali del clan AG, tratto in arresto pochi anni dopo ed uscito dalla compagine societaria), proseguendo con la costituzione nel 2012 della CALES AMBIENTE, colpita due anni dopo da interdittiva prefettizia come già la AS UP, per finire con la costituzione nel 2014 di AMBIENTA, occasione in cui lo OR aveva avuto "l'ulteriore cautela" di intestare le quote al RA e alla moglie DE GA (cfr. pag. 28 dell'ordinanza impugnata). D'altro lato, il Tribunale si è soffermato sui rapporti intrattenuti dal CA, già da epoca risalente, con HI LA cl. '78, e con altri esponenti di spicco della fazione omonima del clan dei SI (rapporti confermati da recenti intercettazioni: cfr. pagg. 9 e 29 dell'ordinanza impugnata). La motivazione dell'ordinanza appare invece carente nel successivo, fondamentale passaggio dedicato alla effettiva configurabilità del fine specifico di favorire il clan AG: finalità che sarebbe alla base, anzitutto, dell'intensa attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti (fatture poi utilizzate nelle dichiarazioni fraudolente di cui al capo 1) posta in essere dal CA attraverso le società fittiziamente intestate a propri familiari. Un'attività seguita da cospicui bonifici erogati dalla AMBIENTA (destinataria delle fatture) alle società cartiere, volti a giustificare l'apparente regolarità delle operazioni, e dal successivo ulteriore trasferimento di parte delle somme, ad opera dello stesso CA, su conti correnti esteri (cfr. pag. 11). In particolare, il Tribunale ha osservato (pag 26 seg.) che la costituzione di AMBIENTA era finalizzata a consentire alla fazione AG la possibilità di continuare a disporre di una delle sue articolazioni imprenditoriali, e che "in questo quadro, l'intesa con CA ON circa l'emissione di fatture per operazioni inesistenti destinate ad essere utilizzate da AMBIENTA fornirebbe la prova della sussistenza e dell'attualità dell'ipotizzato scenario, tenuto conto della contiguità fra il CA e un'altra fazione dello stesso clan, quella facente capo alla famiglia HI" (pag. 27). Appaiono evidenti, ad avviso di questo Collegio, le connotazioni marcatamente elusive di questo passaggio motivazionale: anziché individuare ed illustrare gli elementi probatori idonei a sostenere che il CA avrebbe posto in essere una complessa attività illecita allo specifico scopo di favorire il gruppo AG, ovvero una fazione concorrente o comunque diversa da quella di riferimento, il Tribunale ha senz'altro ritenuto sufficiente, allo scopo, evidenziare la "contiguità" del CA alla fazione HI: un dato che, in sé 8 considerato, risulta del tutto inidoneo ai fini che qui specificamente rilevano. Allo stesso modo, non possono non ritenersi apodittiche le conclusioni del Tribunale secondo cui la "forte connotazione mafiosa" della AMBIENTA sarebbe sufficiente a fondare la contestazione dell'aggravante ex art. 416.1 cod. 'pen. per i capi 1 e 3, mentre per l'emissione di fatture "si stimano sufficienti i rapporti tra i CA e gli HI" (pag. 30). Tali conclusioni appaiono avvalorate anche da un passaggio motivazionale contenuto nell'ordinanza applicativa della misura, nella quale (pag. 215) si valorizzano le dichiarazioni del collaboratore D'LO. Questi ha tra l'altro escluso l'attuale esistenza di una cassa comune del clan, dato che ogni famiglia percepisce gli utili da alcuni canali di finanziamento, e ha ribadito la ripartizione del clan in tre gruppi distinti (il gruppo HI, il gruppo AG e il gruppo BIDOGNETTI). 5. Solo un cenno conclusivo deve essere dedicato alla prospettazione contenuta nei motivi nuovi depositati dalle difese OR e RA, secondo cui dovrebbe conferirsi un rilievo liberatorio alla recentissima entrata in vigore del secondo comma 512-bis cod. pen. (ad opera del d.l. n. 19 del 2024), ai sensi del quale la stessa pena prevista per il primo comma "si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni". Appare evidente, ad avviso di questo Collegio, che la novella amplia la portata della rilevanza penale della intestazione fittizia prendendo in considerazione una specifica fattispecie, che non modifica in nulla l'ipotesi base di cui al primo comma dell'art. 512-bis cod. pen. - contestata ai ricorrenti nei capi rispettivamente ascritti - commessa al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di agevolare la commissione di reati di riciclaggio e di reimpiego. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, che tenga conto sia delle ricadute dell'intervento delle Sezioni Unite sul complesso delle risultanze legittimamente utilizzabili a sostegno dell'ipotesi accusatoria, sia della discrasia motivazionale rilevata, nell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato, con riferimento alla finalità di favorire la fazione AG. Restano evidentemente assorbite, in tale quadro, le ulteriori censure formulate dai ricorrenti con riferimento alle esigenze cautelari. Non derivando dal presente provvedimento la remissione in libertà degli indagati OR e CA, cui è applicata la misura custodiale in carcere, la 9 Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata nei confronti di CA ON, OR ON CA e RA AE, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 giugno 2024 n
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pierluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Renato Jappelli (per OR), avv. Claudio Botti (per RA) e avv. Elisabetta Canfora (per CA), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/02/2024, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi - per quanto qui rileva - sulle richieste di riesame proposte da CA ON, OR ON CA e RA AE, ha parzialmente riformato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere (applicata al CA e allo OR) e degli arresti domiciliari (applicati al RA), in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti: quanto allo OR e al RA, ai reati di dichiarazione fraudolenta, autoriciclaggio e intestazione fittiizia, aggravati dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 27410 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 10/06/2024 finalità di agevolare la fazione AG del clan dei SI, ascritti - in concorso tra loro - ai capi da 1) a 3) della rubrica;
quanto al CA, ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 4, aggravato dalla finalità di agevolazione della fazione AG del clan dei SI), autoriciclaggio (capo 5), intestazione fittizia (capi da 6 a 10), a lui ascritti in concorso con altri soggetti meglio specificati in ciascun capo di accusa. In particolare, il Tribunale ha annullato l'ordinanza, quanto al CA, limitatamente al capo 10 e, quanto agli altri due odierni ricorrenti, limitatamente al capo 2, confermando nel resto (il Collegio napoletano ha altresì annullato il titolo cautelare emesso nei confronti degli altri indagati, ad eccezione di ER LA, concorrente con il CA nei reati di cui ai capi da 4 a 7 della rubrica). 2. Ricorre per cassazione il CA, a mezzo dei propri difensori, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante mafiosa al reato di cui al capo 4. Si censura la motivazione dell'ordinanza sul punto, che aveva fatto leva su eventuali rapporti tra il ricorrente e HI LA cl. '78, nonché su quelli dimostrati) tra il padre del ricorrente e HI ES detto Sandokan, trattandosi di elementi del tutto inidonei a comprovare il fine specifico di agevolare il clan attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti destinate ad essere utilizzare alla AMBIENTA s.r.I., società riconducibile alla famiglia OR. La difesa evidenzia che analogo errore valutativo era presente nell'ordinanza genetica, in cui non si era tenuto conto che la famiglia OR non era in alcun modo riconducibile al clan dei SI. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si censura l'ordinanza per non aver tenuto conto - oltre che del tempo trascorso dai fatti - della piena ammissione di responsabilità del CA (che aveva consentito di ritenere sussistenti anche le contestazioni rivolte agli OR), mai condannato per fatti analoghi, valorizzando una asserita professionalità nello svolgimento dell'attività delittuosa. Si lamenta, in altri termini, la mancata indicazione dei dati che non consentivano di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. Ricorre per cassazione lo OR, a mezzo dei propri difensori e di due distinti atti di impugnazione. 3.1. Con il ricorso datato 01/04/2024, i difensori deducono: 3.1.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si censura l'ordinanza per aver applicato l'aggravante in ragione di fatti pregressi, relativi a società (AS UP s.r.I.) diversa dalla AMBIENTA s.r.l. che aveva utilizzato le false fatture, 2 e al coinvolgimento nella AS UP di BB NC, soggetto estraneo al presente procedimento. Si evidenzia altresì che il generico "orbitare" in un contesto mafioso non poteva tener luogo del necessario, specifico fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa: allo stesso modo, il rapporto di dare- avere con il CA, conseguente alla emissione di f.o.i. da parte di quest'ultimo, non poteva fondare l'applicazione dell'aggravante (essendo tra l'altro il coimputato "vicino" a fazione diversa da quella che, secondo l'accusa, lo OR avrebbe inteso agevolare), in totale assenza di atti concreti dimostrativi della finalità agevolativa. Sotto altro profilo, la difesa censura la valorizzazione dei provvedimenti prefettizi emessi nei confronti della AS UP, sia perchè tutti fondati sulla cointeressenza in tale società dell'BB, peraltro risolta sin dal 2007, sia perché operanti sul diverso piano amministrativo concernente il pericolo di infiltrazione mafiosa. 3.1.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni. Si richiamano le argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata in sede di riesame, in cui erano state evidenziate le ragioni a sostegno dell'applicabilità delle disposizioni precedenti la riforma introdotta dal d.l. n. 161 del 2019, essendo il presente procedimento stato iscritto prima del 31/08/2020, con conseguente applicabilità delle previgenti disposizioni, come interpretate dalle Sezioni Unite nella sentenza "Cavallo". 3.2. Con il ricorso depositato in data 08/04/2024, i difensori tornano a censurare l'applicazione dell'aggravante mafiosa, evidenziando la confusione operata tra i provvedimenti di interdittiva antimafia e gli elementi fondanti la sussistenza dell'aggravante, che il Tribunale aveva individuato nella stabile relazione d'affari con il CA. Al riguardo, si ribadisce che la prospettata "vicinanza" di quest'ultimo ad altra fazione - addirittura "in guerra" con quella degli AG - non poteva ritenersi idonea a comprovare la gravità indiziaria quanto alla posizione OR. Si censura inoltre la motivazione, ritenuta apodittica, con cui il Tribunale aveva sostenuto l'insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen.: richiamandosi, al riguardo, l'assenza di rapporti con il CA dal 2021 e il fatto che la AMBIENTA s.r.l. era stata costituita da dieci anni. Altrettanto apodittico, per la difesa, era il passaggio in cui il pericolo di reiterazione veniva correlato alla possibilità che lo OR continuasse ad operare anche dagli arresti domiciliari, avvalendosi di moderne tecnologie. 4. Ricorre per cassazione il RA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3 4.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni. La difesa richiama la questione - devoluta alle Sezioni Unite - oggetto di opposte valutazioni quanto alla necessità, per poter applicare l'art. 270 nella versione anteriore alla riforma del 2019, e nell'interpretazione offerta dal Supremo Consesso, del fatto che entrambi i procedimenti (sia quello in cui sono state disposte le intercettazioni, sia quello "diverso") siano stati iscritti in data anteriore al 31/08/2020. Nel respingere l'interpretazione accolta dal Tribunale (secondo cui era necessario che solo il procedimento diverso fosse successivo al 31/08/2020), e nel sottolineare l'assenza di profili di connessione "sostanziale" tra i due procedimenti, la difesa evidenzia le importanti ricadute della diversa opzione interpretativa sostenuta dalla difesa, dal momento che i decreti intercettativi emessi nel primo procedimento erano tutti anteriori all'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., avvenuta dopo il 31/08/2020. 4.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa e alla sua applicabilità al RA. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale fatto leva sulla consapevolezza del ricorrente in ordine alle interdittive antimafia che avevano colpito la AS UP, essendo tale circostanza inidonea a comprovare che egli intendesse agevolare non già lo OR, ma la fazione AG del clan dei SI. Si deduce altresì l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare che il RA fosse consapevole del fatto che lo OR fosse animato da quella finalità agevolativa, avuto riguardo alla sua incensuratezza e alla risalenza al 2007 dei suoi rapporti con l'BB, la cui cointeressenza nella AS UP era alla base delle interdittive antimafia emesse nei confronti di tale società, oltre che della CALES e della VITTORIA. La difesa censura altresì l'impropria estensione alla fazione HI dell'aggravante, contestata unicamente con riferimento alla fazione AG. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e all'inadeguatezza di misure gradate, nonché in relazione alla mancata risposta alle questioni dedotte al riguardo nella memoria difensiva. Si evidenzia che i fatti risalivano al 2022 e che - come rilevabile anche dalle ultime informative - non erano emerse ulteriori condotte illecite: tali elementi, uniti all'assenza di altre cariche societarie, al venir meno di quella relativa all'AMBIENTA (ormai sottoposta ad amministrazione giudiziaria), nonché al ruolo "assolutamente subordinato" agli OR (come riconosciuto dallo stesso Collegio), doveva indurre il Tribunale - tenuto conto anche dell'annullamento del titolo cautelare quanto al capo 2 - ad una decisione opposta, non potendo condividersi quanto osservato nell'ordinanza in ordine alla effettiva partecipazione del RA alle vicende societarie. 4 5. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, osservando, quanto alla questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni, che la questione riguardava solo quelle autorizzate nel proc. pen. n. 29594/18, che non costituivano l'unico elemento a sostegno della decisione, con conseguente necessità della c.d. prova di resistenza rispetto al complessivo quadro indiziario. In ordine all'aggravante mafiosa, si osserva che l'ordinanza aveva risposto a tutte le questioni riproposte con i ricorsi, in termini immuni da censure deducibili in sede di legittimità. 6. Con motivi nuovi trasmessi in data 24/05/2024, la difesa dello OR deduce che la recente modifica dell'art. 512-bis cod. pen. comprovava la tesi difensiva secondo cui la finalità di eludere le disposizioni del codice antimafia non era in precedenza ricompresa nella fattispecie incriminatrice di cui al primo comma, dal momento che il secondo comma, introdotto dalla novella, fa riferimento al "fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia", determinando quindi un "ampiliamento delle finalità punibili". In tale contesto, si deduce che l'insussistenza dell'elemento psicologico, alla luce della novella, può essere autonomamente rilevata in sede di legittimità: nè la questione poteva ritenersi tardiva, dovendo applicarsi i principi elaborati in tema di pena illegale. La difesa richiama infine, a sostegno della fondatezza delle proprie doglianze relative alle intercettazioni, il contenuto dell'informazione provvisoria diffusa dalle Sezioni Unite all'esito dell'udienza del 18/04/2024. 7. Con motivi nuovi trasmessi il 24/05/2024, la difesa del RA deduce: 7.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 512-bis cod. pen., anche alla luce del secondo comma introdotto dalla recente novella. Si deducono rilievi sostanzialmente analoghi a quelli della difesa OR, volti a sostenere che, al momento dell'intestazione delle quote, il RA aveva tenuto una condotta penalmente irrilevante, non potendo evidentemente giungersi a conclusioni diverse sulla base della nuova norma incriminatrice. 7.2. Violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. alla luce dell'informazione provvisoria diffusa dalle Sezioni Unite. Si ribadisce che la data di iscrizione del proc. pen. 9300/2020 era quella del 26/05/2020, una data dunque anteriore al 31/08/2020, come confermato dalla risposta delle Procura della Repubblica ad una istanza difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. 5 2. Come già evidenziato nell'esposizione che precede, gli odierni ricorrenti non hanno inteso contestare - salvo quanto si dirà in ordine ai motivi aggiunti presentati dalle difese OR e RA - la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai residui reati ai quali - dopo il parziale annullamento operato dal Tribunale - si riferisce il titolo cautelare (emissione di fatture per operazioni inesistenti, autoriclaggio, intestazione fittizia quanto al CA;
dichiarazione fraudolenta, intestazione fittizia quanto allo OR e al RA). Le censure difensive hanno invece riguardato sia la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (a tutti contestata, nei vari capi di accusa, in relazione "al fine di agevolare la fazione AG del clan dei SI"), sia la sussistenza delle esigenze cautelari e l'inadeguatezza di misure gradate. È peraltro evidente la centralità del primo ordine di censure, anche per l'assoluta rilevanza che assume - nell'individuazione del regime cautelare personale (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) la questione della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. I rilievi articolati dalle difese si sviluppano su una duplicità di piani. Da un lato, i difensori hanno eccepito l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni acquisite al fascicolo processuale, essendo il procedimento ad quem stato iscritto prima del 31/08/2020, con conseguente inapplicabilità - per la disposizione transitoria dallo stesso legislatore della riforma delle intercettazioni - dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal d.l. n. 161 del 2019, conv., dalla I. n. 7 del 2020 (testo che, prima delle ulteriori modifiche intervenute con il d.l. n. 105 del 2023, consentiva l'utilizzo delle intercettazioni anche in procedimenti diversi in cui era contestato uno dei reati di cui all'art. 266 del codice di rito, e non solo in quelli relativi a reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ovvero - secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Cavallo - in quelli, rientranti nel novero dell'art. 266, per i quali è configurabile una delle ragioni di connessione ex art.. 12). D'altro lato, i difensori - pur con varietà di impostazioni e di accenti - hanno concordemente sostenuto che in ogni caso, ovvero anche a voler in ipotesi prescindere dalla denunciata inutilizzabilità delle risultanze captative, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non poteva comunque essere ritenuta sussistente nella fattispecie in esame, non solo per il difetto di prova della contiguità dello OR e del RA alla fazione AG, ma anche - se non soprattutto - perché la complessa operazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti, successivamente utilizzate nelle dichiarazioni della AMBIENTA s.r.l. (della quale il RA era il rappresentante legale, mentre lo OR viene indicato dall'accusa come amministratore di fatto), era imperniata sulla figura del 6 CA, che la stessa ipotesi accusatoria considerava vicino ad una fazione diversa del clan, quella degli HI. Entrambi i profili verranno presi in considerazione nei paragrafi seguenti. 3. La questione relativa all'utilizzabilità delle risultanze captative, dedotta in sede di riesame, è stata analiticamente affrontata dal Tribunale, alla cui diffusa esposizione può farsi rinvio anche per il richiamo del contrasto interpretativo emerso con riferimento alla locuzione "procedimenti iscritti dopo il 31/08/2020", contenuto nella norma transitoria. È pertanto possibile, in questa sede, limitarsi ad un richiamo del quesito sottoposto alle Sezioni Unite («Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 2 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data»), e della risposta a tale quesito contenuta nell'informazione provvisoria diffusa all'esito dell'udienza tenuta dal Supremo Consesso in data 18/04/2024 («La suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020»). Pur essendo ovviamente necessario attendere il deposito delle motivazioni, per una piena comprensione del percorso argomentativo tracciato dalle Sezioni Unite, l'informazione provvisoria sembra senz'altro orientare per la fondatezza delle eccezioni difensive, essendo pacifico che il procedimento in cui le intercettazioni sono state utilizzate (n. 9320/2020) è stato iscritto in data anteriore al 31/08/2020 (cfr. da ultimo il provvedimento del Pubblico Ministero prodotto dalla difesa RA, in allegato ai motivi aggiunti). 4. Il Tribunale di Napoli, nell'aderire all'indirizzo non condiviso dalle Sezioni Unite, ha comunque evidenziato la necessità di apprezzare gli ulteriori elementi a carico, nella prospettiva della c.d. prova di resistenza (cfr. pag. 29 dell'ordinanza impugnata). Ritiene peraltro il Collegio di dover evidenziare che coglie nel segno anche l'ulteriore ordine di osservazioni critiche, che sono state formulate - indipendentemente dalla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni - nei confronti del percorso argomentativo tracciato dal Tribunale con riferimento alla configurabilità dell'aggravante speciale, contestata a tutti i ricorrenti per aver inteso agevolare, con la propria condotta, la fazione AG del clan dei SI. 7 Emerge con chiarezza, dalla lettura dell'ordinanza, che il Tribunale si è fatto carico di ricostruire, da un lato, le ragioni della costituzione della AMBIENTA s.r.I., partendo dalla precedente compagine societaria AS UP, costituita nel 2003 dallo OR e da BB NC (personaggio vicino ad espoenti apicali del clan AG, tratto in arresto pochi anni dopo ed uscito dalla compagine societaria), proseguendo con la costituzione nel 2012 della CALES AMBIENTE, colpita due anni dopo da interdittiva prefettizia come già la AS UP, per finire con la costituzione nel 2014 di AMBIENTA, occasione in cui lo OR aveva avuto "l'ulteriore cautela" di intestare le quote al RA e alla moglie DE GA (cfr. pag. 28 dell'ordinanza impugnata). D'altro lato, il Tribunale si è soffermato sui rapporti intrattenuti dal CA, già da epoca risalente, con HI LA cl. '78, e con altri esponenti di spicco della fazione omonima del clan dei SI (rapporti confermati da recenti intercettazioni: cfr. pagg. 9 e 29 dell'ordinanza impugnata). La motivazione dell'ordinanza appare invece carente nel successivo, fondamentale passaggio dedicato alla effettiva configurabilità del fine specifico di favorire il clan AG: finalità che sarebbe alla base, anzitutto, dell'intensa attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti (fatture poi utilizzate nelle dichiarazioni fraudolente di cui al capo 1) posta in essere dal CA attraverso le società fittiziamente intestate a propri familiari. Un'attività seguita da cospicui bonifici erogati dalla AMBIENTA (destinataria delle fatture) alle società cartiere, volti a giustificare l'apparente regolarità delle operazioni, e dal successivo ulteriore trasferimento di parte delle somme, ad opera dello stesso CA, su conti correnti esteri (cfr. pag. 11). In particolare, il Tribunale ha osservato (pag 26 seg.) che la costituzione di AMBIENTA era finalizzata a consentire alla fazione AG la possibilità di continuare a disporre di una delle sue articolazioni imprenditoriali, e che "in questo quadro, l'intesa con CA ON circa l'emissione di fatture per operazioni inesistenti destinate ad essere utilizzate da AMBIENTA fornirebbe la prova della sussistenza e dell'attualità dell'ipotizzato scenario, tenuto conto della contiguità fra il CA e un'altra fazione dello stesso clan, quella facente capo alla famiglia HI" (pag. 27). Appaiono evidenti, ad avviso di questo Collegio, le connotazioni marcatamente elusive di questo passaggio motivazionale: anziché individuare ed illustrare gli elementi probatori idonei a sostenere che il CA avrebbe posto in essere una complessa attività illecita allo specifico scopo di favorire il gruppo AG, ovvero una fazione concorrente o comunque diversa da quella di riferimento, il Tribunale ha senz'altro ritenuto sufficiente, allo scopo, evidenziare la "contiguità" del CA alla fazione HI: un dato che, in sé 8 considerato, risulta del tutto inidoneo ai fini che qui specificamente rilevano. Allo stesso modo, non possono non ritenersi apodittiche le conclusioni del Tribunale secondo cui la "forte connotazione mafiosa" della AMBIENTA sarebbe sufficiente a fondare la contestazione dell'aggravante ex art. 416.1 cod. 'pen. per i capi 1 e 3, mentre per l'emissione di fatture "si stimano sufficienti i rapporti tra i CA e gli HI" (pag. 30). Tali conclusioni appaiono avvalorate anche da un passaggio motivazionale contenuto nell'ordinanza applicativa della misura, nella quale (pag. 215) si valorizzano le dichiarazioni del collaboratore D'LO. Questi ha tra l'altro escluso l'attuale esistenza di una cassa comune del clan, dato che ogni famiglia percepisce gli utili da alcuni canali di finanziamento, e ha ribadito la ripartizione del clan in tre gruppi distinti (il gruppo HI, il gruppo AG e il gruppo BIDOGNETTI). 5. Solo un cenno conclusivo deve essere dedicato alla prospettazione contenuta nei motivi nuovi depositati dalle difese OR e RA, secondo cui dovrebbe conferirsi un rilievo liberatorio alla recentissima entrata in vigore del secondo comma 512-bis cod. pen. (ad opera del d.l. n. 19 del 2024), ai sensi del quale la stessa pena prevista per il primo comma "si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni". Appare evidente, ad avviso di questo Collegio, che la novella amplia la portata della rilevanza penale della intestazione fittizia prendendo in considerazione una specifica fattispecie, che non modifica in nulla l'ipotesi base di cui al primo comma dell'art. 512-bis cod. pen. - contestata ai ricorrenti nei capi rispettivamente ascritti - commessa al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di agevolare la commissione di reati di riciclaggio e di reimpiego. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, che tenga conto sia delle ricadute dell'intervento delle Sezioni Unite sul complesso delle risultanze legittimamente utilizzabili a sostegno dell'ipotesi accusatoria, sia della discrasia motivazionale rilevata, nell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato, con riferimento alla finalità di favorire la fazione AG. Restano evidentemente assorbite, in tale quadro, le ulteriori censure formulate dai ricorrenti con riferimento alle esigenze cautelari. Non derivando dal presente provvedimento la remissione in libertà degli indagati OR e CA, cui è applicata la misura custodiale in carcere, la 9 Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata nei confronti di CA ON, OR ON CA e RA AE, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 giugno 2024 n