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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO AR TO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2682 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Corsica n. 6, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Marco Bielli, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Controparte_1
Responsabile Atti Successivi del Giudizio Lazio, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma via Conca d'Oro n. 285, presso lo studio del procuratore Avv. David Giuseppe Apolloni, che la rappresenta e difende
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_3 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Massimiliano Morelli
NONCHE'
, con sede in Roma, in persona del Regionale pro-tempore, elettivamente CP_4 CP_5 domiciliato in Roma piazza delle Cinque Giornate n. 5, presso il procuratore Avv. Sandra Maria
Colombino, che la rappresenta e difende
OPPOSTI FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18 maggio 2022, ha rappresentato di aver Parte_1 ricevuto il 9 aprile 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720219006600841/000, relativa a diversi avvisi di addebito e cartelle esattoriali emessi per contributi previdenziali e premi assicurativi CP_4
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, limitatamente alle cartelle nn.
09720110018725001000, 09720130098284540000 e 09720180071163324000 e agli avvisi di addebito nn. 39720112005197409000, 39720120000994117000, 39720120001064570000,
39720120004807319000, 39720120010169270000, 39720120012521665000,
39720120014512976000, 39720120017306923000, 39720120022185274000,
39720130005040711000, 39720130009042438000 e 39720140035397308000. affermando la omissione o la nullità della notifica degli atti presupposti, la prescrizione del debito e la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 7 statuto del contribuente. CP_ ha quindi convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_1
chiedendo che il giudice annulli l'intimazione di pagamento. CP_4 CP_
1.1. Si è costituito in giudizio che ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Si è altresì costituito in giudizio che ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso. CP_4
1.3. Si è infine costituita in giudizio , che ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso.
2. Con ordinanza del 13 agosto 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 5 novembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente, e hanno depositato Controparte_1 CP_4 tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti da ciascuno.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023. CP_
3. e hanno eccepito il difetto della rispettiva CP_4 Controparte_1 legittimazione passiva, mentre l' ha altresì eccepito la tardività Controparte_6 dell'opposizione proposta.
3.1. In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass.. SS.UU. 8 febbraio 2022, n.
7514); e infatti sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs.49 del 1999-
l'agente della riscossione resta estraneo. Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (Cass. ord. 21 novembre 2022, n. 34256).
3.2. Ritiene l'Ufficio, sulla base dell'insegnamento della Corte di Cassazione, cui ritiene di uniformarsi, che in relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione dei crediti proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ad avviso di addebito e a cartella, che attiene al merito della pretesa, devono essere affermati da un lato la tempestività dell'opposizione e il difetto di legittimazione passiva di , essendo legittimati passivi solo i Controparte_1 titolari del credito.
Deve invece essere affermata la legittimazione passiva dell'opposta in relazione CP_1 alla nullità della intimazione e al sostenuto difetto di notifica delle cartelle esattoriali, atti propri dell'ente di riscossione.
4. Parte ricorrente affermato da un lato la prescrizione del debito e dall'altro la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito in relazione ai quali l'intimazione è stata impugnata.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
4.1. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito previdenziale, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_3 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_6
2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397).
Anche i contributi si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del CP_4
1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio (Cass. 26 aprile 2024,
n. 11218).
4.2. Nel caso di specie, ha depositato, quali atti Controparte_1 interruttivi della prescrizione: il preavviso di fermo n. 09780201400027558000, notificato a Parte_1 personalmente, il 19 luglio 2014, all'indirizzo in Roma via Rosina Anselmi n. 75 (doc. 8 della memoria di costituzione); il preavviso di fermo n. 09780201500125998000, notificato mediante deposito presso la casa comunale a causa dell'irreperibilità assoluta del debitore in data 3 maggio 2016, all'indirizzo in Roma via Rosina Anselmi n. 75 (doc. 9 della memoria); la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09776201600008628000 notificata mediante deposito presso la casa comunale a causa dell'irreperibilità assoluta del debitore in data 6 luglio 2016, all'indirizzo in Roma via Rosina Anselmi n. 75 (doc. 10 della memoria); la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09776201900004695000 notificata mediante deposito presso la casa comunale a causa dell'irreperibilità assoluta del debitore in data 10 dicembre 2019, all'indirizzo in Roma via Rosina Anselmi n. 75 (doc. 11 della memoria);
l'avviso di intimazione n. 09720199025681849000, notificato mediante deposito presso la casa comunale a causa dell'irreperibilità assoluta del debitore in data 1° febbraio 2020, all'indirizzo in Roma via Rosina Anselmi n. 75 (doc. 12 della memoria di costituzione).
su autorizzazione del giudice, ha depositato, il 9 febbraio 2023, il proprio Parte_1 certificato anagrafico, da cui risulta la propria residenza in Anzio stradone Sant'Anastasio n. 210 loc. Lavinio, dal 17 luglio 2015.
4.2.1. Devono allora essere affermate la regolarità della notifica del preavviso di fermo n.
09780201400027558000, eseguita il 19 luglio 2014, e la nullità della notifica degli ulteriori atti, in quanto tentati presso un indirizzo diverso da quello di residenza del ricorrente, né a lui riconducibile.
4.3. Pertanto, in assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione, valutata la natura indisponibile dei crediti (ex art. 2115 c.c.), considerato che dalle date di notifica (anche se valida) CP_ indicate dall' per gli avvisi di addebito, e da , per le Controparte_1 cartelle esattoriali, alla intimazione ricevuta il 9 aprile 2022 è trascorso un periodo superiore a cinque anni, si deve affermare la maturata prescrizione dei crediti portati nei seguenti titoli: cartella di pagamento n. 09720110018725001000, notificata il 11 agosto 2011; cartella di pagamento n. 09720130098284540000, notificata il 7 marzo 2013; cartella di pagamento n. 09720180071163324000, notificata il 25 settembre 2018;
avviso di addebito n. 39720112005197409000, notificato il 31 gennaio 2012;
avviso di addebito n. 39720120000994117000, notificato il 23 aprile 2012;
avviso di addebito n. 39720120001064570000, notificato il 23 aprile 2012;
avviso di addebito n. 39720120004807319000, notificato il 3 giugno 2012;
avviso di addebito n. 39720120010169270000, notificato il 26 giugno 2012;
avviso di addebito n. 39720120012521665000. notificato l'8 ottobre 2012;
avviso di addebito n. 39720120014512976000, notificato l'8 novembre 2012; avviso di addebito n. 39720120017306923000, notificato il 7 gennaio 2013;
avviso di addebito n. 39720120022185274000, notificato il 30 gennaio 2013;
avviso di addebito n.39720130005040711000, notificato l'8 maggio 2013;
avviso di addebito n. 39720130009042438000, notificato il 25 ottobre 2013;
avviso di addebito n. 39720140035397308000, notificato il 5 marzo 2015.
4.4. In relazione poi alla cartella n. 09720180071163324000, Controparte_1
ha depositato prova della notifica eseguita il 25 settembre 2018, presso l'indirizzo di
[...] residenza del ricorrente (doc. 6 della memoria) e pertanto, rilevata la notifica dell'intimazione opposta in data 9 aprile 2022, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
5. L'opponente ha affermato il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, con conseguente illegittimità per violazione dell'art. 7 legge 212/2000.
5.1. Sul punto, occorre ricordare che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (Cass. ord. 9 novembre 2018, n.
28689).
5.2. Il motivo di ricorso deve essere respinto, in considerazione della sua genericità e della rispondenza formale dell'intimazione di pagamento ai modelli ministeriali.
6. Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento n.
09720219006600841/000, notificata a in data 9 aprile 2022, deve essere annullata Parte_1 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09720110018725001000, n. 09720130098284540000 e n. 09720180071163324000 e agli avvisi di addebito n. 39720112005197409000, n.
39720120000994117000, n. 39720120001064570000, n. 39720120004807319000, n.
39720120010169270000, n. 39720120012521665000. n. 39720120014512976000, n.
39720120017306923000, n. 39720120022185274000, n. 39720130005040711000, n.
39720130009042438000 e n. 39720140035397308000. CP_
7. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, e soccombenti, devono CP_4 essere condannati al relativo pagamento in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione al valore dei crediti annullati di ciascuna parte.
Nei rapporti tra il ricorrente e l'ente di riscossione, ritenuta l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (Cass. 9 novembre 2016, n. 22857), Parte_1 rilevati il rigetto delle domande proposte e il difetto di legittimazione passiva dell'ente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, in favore di , da Controparte_1 distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.
09720219006600841/000, notificata a in data 9 aprile 2022, deve essere annullata Parte_1 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09720110018725001000, n. 09720130098284540000 e n. 09720180071163324000 e agli avvisi di addebito n. 39720112005197409000, n.
39720120000994117000, n. 39720120001064570000, n. 39720120004807319000, n.
39720120010169270000, n. 39720120012521665000. n. 39720120014512976000, n.
39720120017306923000, n. 39720120022185274000, n. 39720130005040711000, n.
39720130009042438000 e n. 39720140035397308000; rigetta nel resto il ricorso;
CP_
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Pt_1 delle spese di lite, liquidate in € 4.201,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da
[...] distrarsi;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_4 Pt_1 delle spese di lite, liquidate in € 886,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
[...] condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 4.201,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 3 dicembre 2025
Il giudice
RO AR TO