Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00702/2026REG.PROV.COLL.
N. 09693/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9693 del 2023, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocata Emma Galiero, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
-OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Emilio Longobardi, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocata Anita Gallo, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS--OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere AL RI CO e uditi per le parti gli avvocati Emma Galero, Emilio Longobardi e Anita Gallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado la società appellata ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto la demolizione di opere consistenti nella « chiusura con strutture precarie della terrazza a servizio dell’attività commerciale di ristorazione » da questa esercitata, in modo da creare « un nuovo locale, ampliando la volumetria dell’immobile esistente », dunque da qualificare quali interventi di nuova costruzione soggetti al previo rilascio del permesso di costruire.
2. Con sentenza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la Campania ha accolto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le opere, costituite da “pergotende”, pedane in legno e divisori, fossero state assentite mediante varie segnalazioni e comunicazioni presentate nel corso del tempo, che non sono stati annullate o revocate dall’amministrazione.
3. Il Comune ha presentato appello contro la decisione.
3.1. Con atto notificato e depositato il -OMISSIS- sono intervenuti a sostegno del gravame dell’amministrazione i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, riferendo di essere proprietari di un’immobile confinante con il ristorante dell’appellata.
3.2. Con memoria depositata il-OMISSIS- si è costituita la società appellata, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
3.3. Nel corso del processo la società ha depositato una memoria difensiva, cui ha replicato il Comune.
3.4. All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello si fonda su due motivi.
4.1. Con il primo si deduce: « ERROR IN JUDICANDO ET IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE ART. 88 DEL D.LGS. N. 104 DEL 2 LUGLIO 2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 10, 22, 27 E 33 DEL DPR N. 380/2001; D.LGS. N. 42/2004; ARTT. 2 E 17 DELL’ALLEGATO “A” AL DPR N. 31/2017; DM 2.03.2018, L. N. 241 DEL 07.08.1990. ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITÀ MANIFESTA – IRREALIZZABILITÀ DELLA STATUIZIONE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ».
In particolare, il Comune sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., l’istruttoria ha accertato che la terrazza è stata chiusa stabilmente con strutture precarie, creando un ambiente chiuso e ampliando la volumetria dell’immobile, pertanto la struttura installata non può considerarsi una “pergotenda”, perché presenta caratteristiche di fissità, stabilità e permanenza, incompatibili con la natura temporanea che invece dovrebbe avere.
4.2. Con il secondo motivo si deduce: « ERROR IN JUDICANDO ET IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE ART. 88 DEL D.LGS. N. 104 DEL 2 LUGLIO 2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 10, 22, 27 E 33 DEL DPR N. 380/2001; D.LGS. N. 42/2004; ARTT. 2 E 17 DELL’ALLEGATO “A” AL DPR N. 31/2017; DM 2.03.2018, L. N. 241 DEL 07.08.1990. ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITÀ MANIFESTA – IRREALIZZABILITÀ DELLA STATUIZIONE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ».
In particolare, si sostiene che il T.a.r. non abbia ben compreso come il Comune non abbia contestato la legittimità dei titoli abilitativi che hanno legittimato le singole opere, quanto piuttosto il fatto che la pergotenda, inizialmente autorizzata come struttura temporanea e aperta, è stata trasformata in un ambiente chiuso e stabile, creando di fatto un nuovo locale destinato alla somministrazione permanente di cibi e bevande, con aumento volumetrico e una modifica dell’assetto urbanistico, in assenza del necessario permesso di costruire.
5. L’appello è fondato.
La giurisprudenza ha chiarito che « la pergotenda è un’opera che per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determina la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico, ma a condizione che: - l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; - la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa - gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale”. Tale opera quindi si differenzia dalla tettoia per presentare una struttura più leggera, non stabilmente infissa al suolo e con una funzione meramente accessoria, consistente nel sostegno e nell’estensione della tenda stessa, presentando elementi di copertura e chiusura facilmente amovibili e completamente retraibili » (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2025, n. 8199, e sez. VII, 2 aprile 2025, n. 2-OMISSIS-4).
Nel caso di specie, l’opera non può considerarsi una vera e propria “pergotenda” perché comporta uno spazio stabilmente chiuso, come si evince dalla relazione del consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- prodotta in primo grado, nella quale, sulla base della descrizione dello stato dei luoghi corroborata da numerose fotografie, si attesta che il manufatto « ancorché costituito da copertura retrattile con chiusure perimetrali in mantovane in PVC, non risulta essere mero elemento di arredo atto a consentire la migliore fruizione dello spazio scoperto, ma struttura necessaria a confinare uno spazio a garanzia della offerta permanente (non stagionale) di posti a sedere per la clientela e quindi necessario all’attività stessa, atteso che dei tre locali che prospettano su-OMISSIS-, le quote di superficie per somministrazione interna sono poca parte dei locali a ovest e a est, mentre quello centrale è adibito a cucina ».
Diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., poi, le varie segnalazioni e comunicazioni presentate nel corso del tempo per l’esecuzione delle singole opere (tenda di copertura, pedana lignea, pannellature verticali aventi funzioni di “separé”, mantovane perimetrale in PVC) non escludono la sussistenza dell’abuso, il quale va accertato seguendo « un approccio globale e non atomistico, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni » (tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9724): nel caso di specie, infatti, è proprio l’interazione tra le varie opere a comportare quello spazio chiuso stabilmente configurato la cui realizzazione rappresenta un intervento di nuova costruzione.
In riforma della sentenza, deve quindi essere respinto il ricorso di primo grado.
6. La particolarità della vicenda e l’esistenza di diversi orientamenti sul titolo necessario per realizzare una “pergotenda” – questione la cui soluzione dipende, a ben vedere, dalle caratteristiche dell’opera in concreto – giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN Di CA, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
AL RI CO, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL RI CO | AN Di CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.