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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CO MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5574/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00374766 42 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00374766 42 000 notificata il 22.05.2025 , relativa a raccolta rifiuti anno 2012 dell'importo di € 459,88 , su ruolo consegnato in data
10/5/2024, fondata su intimazione di pagamento n. 290536 del 29/07/2019 notificata il 30/11/2019.
Sollevava eccezioni pregiudiziali e di merito insistendo nella prescrizione quinquennale del credito azionato . Chiedeva l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese di lite con distrazione .Notificava il ricorso sia all' TO me 1 che a IS .Si costituiva l'TO ME 1 e depositava copia dell'intimazione e per relata , una busta bianca non notificata per irreperibilità e una schermata web di Banca_1 italiane.
IS non si costituiva .
La contribuente depositava nota spese .
La Corte in composizione monocratica all'udienza del 12/1/2026 decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto .
Fondata ed assorbente la pretesa prescrizione del diritto.
La norma applicabile alla Tia è l'art. 2948 n.4 c.c. e non la L.296/2006.
L'articolo 2948, n. 4, del codice civile, assoggetta alla prescrizione quinquennale tutto ciò che si paga a fronte di prestazioni «periodiche» o «di durata» ,come gli interessi per un debito di danaro, i canoni di locazione, i corrispettivi della somministrazione di beni o di servizi, e sempre che il corrispettivo maturi con periodicità annuale o infrannuale -a mese, a bimestre, a trimestre, a semestre.
I principi dell'articolo 2948 del codice sono stati applicati anche ad alcune prestazioni coattive ,fra cui quelle tributarie, purchè nascano da un titolo durevole nel tempo (Corte di cassazione, 23 febbraio 2010,
n. 4283).
La prescrizione quinquennale si applica a quei tributi periodici il cui ammontare è collegato a un presupposto stabile, per il quale non è necessario rinnovare annualmente la dichiarazione come nel caso della Tia che è collegata alla superficie dell'immobile ; dichiarazione che peraltro nella Tia - tanto nella versione del Dlgs 22 del 1997 (decreto "Ronchi", articolo 49), quanto nella versione del Dlgs 152 del 2006
("codice ambientale", articolo 238) - non è contemplata quale obbligo , né sono statuiti altri obblighi tipici delle normative tributarie.
Dall' annualità pretesa ( 2012 ) a maggio 2025 , data di notifica della cartella impugnata , sono decorsi ben oltre i 5 anni previsti dalla norma , non risultando provata la notifica di atti intermedi interruttivi non potendo dare per perfezionata la notifica dell'intimazione n 290536, non risultando provate l'effettuazione di ricerche successive all'irreperibilità dichiarata dal notificante. Conseguentemente questo Giudice deve dichiarare prescritto il diritto alla riscossione della TIA pretesa.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€ 400,00 considerata la serialità dell'oggetto del procedimento , oltre accessori di legge e CU se assolto , da porre a carico esclusivo dell'TO ME 1 e in favore dei difensori della contribuente .Spese compensate nei confronti di IS avendo ricevuto i ruoli solo il 10/5/2024.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese liquidate in complessivi euro 400,00 oltre accessori di legge e CU se assolto da porre a carico esclusivo dell'TO me 1 e in favore dei difensori della contribuente. Spese compensate nei confronti di IS.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.01.2026.
Il G.U.
RI LL OP
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CO MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5574/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00374766 42 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00374766 42 000 notificata il 22.05.2025 , relativa a raccolta rifiuti anno 2012 dell'importo di € 459,88 , su ruolo consegnato in data
10/5/2024, fondata su intimazione di pagamento n. 290536 del 29/07/2019 notificata il 30/11/2019.
Sollevava eccezioni pregiudiziali e di merito insistendo nella prescrizione quinquennale del credito azionato . Chiedeva l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese di lite con distrazione .Notificava il ricorso sia all' TO me 1 che a IS .Si costituiva l'TO ME 1 e depositava copia dell'intimazione e per relata , una busta bianca non notificata per irreperibilità e una schermata web di Banca_1 italiane.
IS non si costituiva .
La contribuente depositava nota spese .
La Corte in composizione monocratica all'udienza del 12/1/2026 decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto .
Fondata ed assorbente la pretesa prescrizione del diritto.
La norma applicabile alla Tia è l'art. 2948 n.4 c.c. e non la L.296/2006.
L'articolo 2948, n. 4, del codice civile, assoggetta alla prescrizione quinquennale tutto ciò che si paga a fronte di prestazioni «periodiche» o «di durata» ,come gli interessi per un debito di danaro, i canoni di locazione, i corrispettivi della somministrazione di beni o di servizi, e sempre che il corrispettivo maturi con periodicità annuale o infrannuale -a mese, a bimestre, a trimestre, a semestre.
I principi dell'articolo 2948 del codice sono stati applicati anche ad alcune prestazioni coattive ,fra cui quelle tributarie, purchè nascano da un titolo durevole nel tempo (Corte di cassazione, 23 febbraio 2010,
n. 4283).
La prescrizione quinquennale si applica a quei tributi periodici il cui ammontare è collegato a un presupposto stabile, per il quale non è necessario rinnovare annualmente la dichiarazione come nel caso della Tia che è collegata alla superficie dell'immobile ; dichiarazione che peraltro nella Tia - tanto nella versione del Dlgs 22 del 1997 (decreto "Ronchi", articolo 49), quanto nella versione del Dlgs 152 del 2006
("codice ambientale", articolo 238) - non è contemplata quale obbligo , né sono statuiti altri obblighi tipici delle normative tributarie.
Dall' annualità pretesa ( 2012 ) a maggio 2025 , data di notifica della cartella impugnata , sono decorsi ben oltre i 5 anni previsti dalla norma , non risultando provata la notifica di atti intermedi interruttivi non potendo dare per perfezionata la notifica dell'intimazione n 290536, non risultando provate l'effettuazione di ricerche successive all'irreperibilità dichiarata dal notificante. Conseguentemente questo Giudice deve dichiarare prescritto il diritto alla riscossione della TIA pretesa.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€ 400,00 considerata la serialità dell'oggetto del procedimento , oltre accessori di legge e CU se assolto , da porre a carico esclusivo dell'TO ME 1 e in favore dei difensori della contribuente .Spese compensate nei confronti di IS avendo ricevuto i ruoli solo il 10/5/2024.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese liquidate in complessivi euro 400,00 oltre accessori di legge e CU se assolto da porre a carico esclusivo dell'TO me 1 e in favore dei difensori della contribuente. Spese compensate nei confronti di IS.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.01.2026.
Il G.U.
RI LL OP