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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6930 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Giovanna Palmieri all'udienza del 13 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 39396 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
Tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TINO Parte_1
GE e ME PL per procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola Scarlato, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. Persona_1
37590, Racc. 37975 prodotta in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ad iscrizione alla gestione previdenziale commercianti
Motivi in fatto e diritto 1.Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver ricevuto in data 22 maggio 2024 comunicazione dall' ( doc. 3 fascicolo di parte ) di avvenuta sua iscrizione CP_1
nella gestione previdenziale commercianti con inizio attività dal 21 dicembre
1995 e decorrenza di obbligo contributivo dal 1 maggio 2019, di aver inutilmente esperito la via amministrativa, ha chiesto al Tribunale di Roma, sez.
Lavoro di accertare l'insussistenza di obbligo contributivo.
2.Ha in particolare esposto di essere socia al 90% ed amministratrice della società e di aver sempre svolto Controparte_2
esclusivamente funzioni di supervisione amministrativa tipiche del ruolo di amministratrice ricoperto e mai attività lavorativa con abitualità e prevalenza all'interno della stessa società, atteso che all'attività di gestione, organizzazione e direzione dell'impresa provvedeva fin dal 9 febbraio 2007 la Dott.sa
[...]
assunta con inquadramento nel livello 6 CCNL applicato ( doc. 9 ) e che Per_2
il restante 10% del capitale sociale era detenuto dal socio con la Persona_3 conseguenza che la presunzione operata dall' di suo coinvolgimento nella CP_1
direzione e gestione e dell'attività societaria non era fondata.
In subordine parte ricorrente, premesso di essere pensionata dal 1998 e di aver 69 anni di età, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 59, comma 15, della
Legge n. 449/1997, recante disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità, secondo cui “ Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale CP_1
può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà” ed ha allegato di avere diritto “al ricomputo delle somme addebitate” in virtù dell'esenzione al 50% . Ha prodotto pronuncia di questo Tribunale favorevole alla prospettazione offerta.
Pag. 2 di 7 3. Si è tempestivamente costituito l che ha chiesto il rigetto delle domande, CP_1
deducendo che dai documenti prodotti non risultava la presenza in azienda di dipendenti assunti con funzione direttive o di preposto e che la dipendente risultava assunta con qualifica di impiegata e contratto di lavoro part- Per_2
time orizzontale, che anche il risultava assunto con qualifica di impiegato Per_4
ed orario di lavoro part- time 30% e che lo stesso risultava altresì socio di capitale della ( al.. 3 e 4 del fascicolo di parte), con la Controparte_2
conseguenza che in assenza di stringenti elementi offerti da parte ricorrente, non era stata superata la presunzione di partecipazione diretta della ricorrente alla direzione dell'impresa, in assenza di figure lavorative a ciò deputate e della qualità della ricorrente di socia di maggioranza.
Parte ha richiamato indirizzo della Suprema Corte in materia secondo cui : CP_1
““Stante l'ampiezza delle dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non solo l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. n. 5360/12)” e più recente indirizzo del Tribunale di Roma ( doc. da 7 a 10) favorevole alla prospettazione offerta. Parte si è inoltre opposta all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti CP_1
ex adverso perché generici e non circostanziati sui compiti concretamente svolti dai dipendenti su indicati
4. Discussa oralmente la causa all'odierna udienza e respinte le istanze istruttorie reciprocamente avanzate, la causa è stata decisa, con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
5. In via preliminare si osserva che le deduzioni svolte da parte ricorrente in via subordinata non possono essere esaminate per difetto di conclusioni rassegnate nel ricorso nel senso preteso ed, in ogni caso per assenza, allo stato, di
Pag. 3 di 7 quantificazione dell'obbligo contributivo in capo alla ricorrente, atteso che oggetto del giudizio è esclusivamente la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione previdenziale commercianti.
6. In relazione al dedotto difetto di partecipazione diretta all'attività di impresa ed iscrizione nella gestione previdenziale commercianti, si osserva che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia ( fra le altre
Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018 ) è nel senso che: “ In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo,
l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. “
Ne consegue che i soci non sono come tali tenuti a contribuire nella gestione se non in quanto prestino nell'impresa collettiva lavoro Controparte_3
personale abituale e prevalente (Cass SU n. 3240/2010; Cass. 11804/2012,
2139/2014, 9873/2014, 3835/2016, 5210/2017, 4440/2017, 19273/2018,
31286/2019, 1684/2021,. 2665/2021); a tal fine non rileva nemmeno che siano amministratori , dovendosi distinguere tra l'attività di organizzazione dei fattori produttivi e quella di partecipazione abituale al ciclo produttivo. Si è infatti condivisibilmente rimarcato che “….detta assicurazione (ossia l'AGO
Commercianti) è posta a protezione, sin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo…….ma per il fatto che….siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo….”. (Cass. SU n.3240/2010;
Cass. 4440/2017).
Pag. 4 di 7 L'onere della prova grava sull' (Cass. 3835/2016, 2665/2021, 24439/23). CP_1
In precedenza la Suprema Corte con l'ordinanza del 19 dicembre 2012 n. 20268 aveva chiarito che “l'assicurazione Commercianti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010) che fa capo a speciale gestione era regolata in un primo CP_1
tempo dalla L. n. 1397 del 1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971 e dalla L.
n. 160 del 1975, art. 29; indi la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che l' iscrizione alla gestione commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale". Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale.
Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio
Pag. 5 di 7 unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.”
7. Ciò premesso si osserva che, nel caso concreto, gli elementi indiziari offerti da parte da cui desumere abitualità e prevalenza della partecipazione CP_1
personale della ricorrente diretta all'attività di direzione dell'impresa ed organizzazione dei mezzi produttivi sono desumibili dalla rilevante partecipazione al capitale sociale della ricorrente ( socia di maggioranza della società, nella misura del 90% ) , dall'assenza di indicazioni specifiche contenute in ricorso sull'attività di “ collaborazione” prestata dalla ricorrente dal
2007 al 2024, come da estratto contributivo prodotto sub. doc.12 del fascicolo di parte, a favore della stessa società e dall'assenza di Controparte_2
allegazioni circostanziate e del pari di circostanziate offerte di prova orale sui compiti svolti dai dipendenti della società indicati in ricorso, tale che possa desumersi la loro effettiva preposizione a compiti di organizzazione dell'attività di servizi di formazione e consulenza linguistica, costituente lo scopo sociale della società.Si osserva inoltre che non risulta allegato e provato da parte ricorrente chi e come si occupava e si occupa di dirigere i dipendenti assunti, restando pertanto sul punto non contestata la deduzione svolta dall' di CP_1
assenza di figure aziendali a ciò deputate, circostanza che è del pari convergente con il quadro indiziario offerto dall' di coinvolgimento delle ricorrente CP_1
nell'attività di natura intellettuale di organizzazione e direzione dell'impresa.
Le domande non si prospettano pertanto suscettibili di accoglimento ed alla soccombenza di parte ricorrente segue sua condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo in relazione alla natura del giudizio, al valore indeterminato della controversia e all'attività processuale svolta, priva di istruttoria orale.
P . Q . M .
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 , ogni diversa istanza disattesa, così provvede :
1.Accerta e dichiara la sussistenza di obbligo di iscrizione della ricorrente nella gestione previdenziale commerciale come contenuto nella comunicazione dell' del 9 maggio 2024 ; CP_1
2.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 2143 ;
Roma, 13 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Giovanna Palmieri all'udienza del 13 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 39396 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
Tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TINO Parte_1
GE e ME PL per procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paola Scarlato, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. Persona_1
37590, Racc. 37975 prodotta in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ad iscrizione alla gestione previdenziale commercianti
Motivi in fatto e diritto 1.Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver ricevuto in data 22 maggio 2024 comunicazione dall' ( doc. 3 fascicolo di parte ) di avvenuta sua iscrizione CP_1
nella gestione previdenziale commercianti con inizio attività dal 21 dicembre
1995 e decorrenza di obbligo contributivo dal 1 maggio 2019, di aver inutilmente esperito la via amministrativa, ha chiesto al Tribunale di Roma, sez.
Lavoro di accertare l'insussistenza di obbligo contributivo.
2.Ha in particolare esposto di essere socia al 90% ed amministratrice della società e di aver sempre svolto Controparte_2
esclusivamente funzioni di supervisione amministrativa tipiche del ruolo di amministratrice ricoperto e mai attività lavorativa con abitualità e prevalenza all'interno della stessa società, atteso che all'attività di gestione, organizzazione e direzione dell'impresa provvedeva fin dal 9 febbraio 2007 la Dott.sa
[...]
assunta con inquadramento nel livello 6 CCNL applicato ( doc. 9 ) e che Per_2
il restante 10% del capitale sociale era detenuto dal socio con la Persona_3 conseguenza che la presunzione operata dall' di suo coinvolgimento nella CP_1
direzione e gestione e dell'attività societaria non era fondata.
In subordine parte ricorrente, premesso di essere pensionata dal 1998 e di aver 69 anni di età, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 59, comma 15, della
Legge n. 449/1997, recante disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità, secondo cui “ Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale CP_1
può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà” ed ha allegato di avere diritto “al ricomputo delle somme addebitate” in virtù dell'esenzione al 50% . Ha prodotto pronuncia di questo Tribunale favorevole alla prospettazione offerta.
Pag. 2 di 7 3. Si è tempestivamente costituito l che ha chiesto il rigetto delle domande, CP_1
deducendo che dai documenti prodotti non risultava la presenza in azienda di dipendenti assunti con funzione direttive o di preposto e che la dipendente risultava assunta con qualifica di impiegata e contratto di lavoro part- Per_2
time orizzontale, che anche il risultava assunto con qualifica di impiegato Per_4
ed orario di lavoro part- time 30% e che lo stesso risultava altresì socio di capitale della ( al.. 3 e 4 del fascicolo di parte), con la Controparte_2
conseguenza che in assenza di stringenti elementi offerti da parte ricorrente, non era stata superata la presunzione di partecipazione diretta della ricorrente alla direzione dell'impresa, in assenza di figure lavorative a ciò deputate e della qualità della ricorrente di socia di maggioranza.
Parte ha richiamato indirizzo della Suprema Corte in materia secondo cui : CP_1
““Stante l'ampiezza delle dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non solo l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. n. 5360/12)” e più recente indirizzo del Tribunale di Roma ( doc. da 7 a 10) favorevole alla prospettazione offerta. Parte si è inoltre opposta all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti CP_1
ex adverso perché generici e non circostanziati sui compiti concretamente svolti dai dipendenti su indicati
4. Discussa oralmente la causa all'odierna udienza e respinte le istanze istruttorie reciprocamente avanzate, la causa è stata decisa, con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
5. In via preliminare si osserva che le deduzioni svolte da parte ricorrente in via subordinata non possono essere esaminate per difetto di conclusioni rassegnate nel ricorso nel senso preteso ed, in ogni caso per assenza, allo stato, di
Pag. 3 di 7 quantificazione dell'obbligo contributivo in capo alla ricorrente, atteso che oggetto del giudizio è esclusivamente la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione previdenziale commercianti.
6. In relazione al dedotto difetto di partecipazione diretta all'attività di impresa ed iscrizione nella gestione previdenziale commercianti, si osserva che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia ( fra le altre
Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018 ) è nel senso che: “ In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo,
l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. “
Ne consegue che i soci non sono come tali tenuti a contribuire nella gestione se non in quanto prestino nell'impresa collettiva lavoro Controparte_3
personale abituale e prevalente (Cass SU n. 3240/2010; Cass. 11804/2012,
2139/2014, 9873/2014, 3835/2016, 5210/2017, 4440/2017, 19273/2018,
31286/2019, 1684/2021,. 2665/2021); a tal fine non rileva nemmeno che siano amministratori , dovendosi distinguere tra l'attività di organizzazione dei fattori produttivi e quella di partecipazione abituale al ciclo produttivo. Si è infatti condivisibilmente rimarcato che “….detta assicurazione (ossia l'AGO
Commercianti) è posta a protezione, sin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo…….ma per il fatto che….siano accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo….”. (Cass. SU n.3240/2010;
Cass. 4440/2017).
Pag. 4 di 7 L'onere della prova grava sull' (Cass. 3835/2016, 2665/2021, 24439/23). CP_1
In precedenza la Suprema Corte con l'ordinanza del 19 dicembre 2012 n. 20268 aveva chiarito che “l'assicurazione Commercianti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010) che fa capo a speciale gestione era regolata in un primo CP_1
tempo dalla L. n. 1397 del 1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971 e dalla L.
n. 160 del 1975, art. 29; indi la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che l' iscrizione alla gestione commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale". Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale.
Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio
Pag. 5 di 7 unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.”
7. Ciò premesso si osserva che, nel caso concreto, gli elementi indiziari offerti da parte da cui desumere abitualità e prevalenza della partecipazione CP_1
personale della ricorrente diretta all'attività di direzione dell'impresa ed organizzazione dei mezzi produttivi sono desumibili dalla rilevante partecipazione al capitale sociale della ricorrente ( socia di maggioranza della società, nella misura del 90% ) , dall'assenza di indicazioni specifiche contenute in ricorso sull'attività di “ collaborazione” prestata dalla ricorrente dal
2007 al 2024, come da estratto contributivo prodotto sub. doc.12 del fascicolo di parte, a favore della stessa società e dall'assenza di Controparte_2
allegazioni circostanziate e del pari di circostanziate offerte di prova orale sui compiti svolti dai dipendenti della società indicati in ricorso, tale che possa desumersi la loro effettiva preposizione a compiti di organizzazione dell'attività di servizi di formazione e consulenza linguistica, costituente lo scopo sociale della società.Si osserva inoltre che non risulta allegato e provato da parte ricorrente chi e come si occupava e si occupa di dirigere i dipendenti assunti, restando pertanto sul punto non contestata la deduzione svolta dall' di CP_1
assenza di figure aziendali a ciò deputate, circostanza che è del pari convergente con il quadro indiziario offerto dall' di coinvolgimento delle ricorrente CP_1
nell'attività di natura intellettuale di organizzazione e direzione dell'impresa.
Le domande non si prospettano pertanto suscettibili di accoglimento ed alla soccombenza di parte ricorrente segue sua condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo in relazione alla natura del giudizio, al valore indeterminato della controversia e all'attività processuale svolta, priva di istruttoria orale.
P . Q . M .
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 , ogni diversa istanza disattesa, così provvede :
1.Accerta e dichiara la sussistenza di obbligo di iscrizione della ricorrente nella gestione previdenziale commerciale come contenuto nella comunicazione dell' del 9 maggio 2024 ; CP_1
2.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 2143 ;
Roma, 13 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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