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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/07/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
82/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentato dall'avv. Giorgia Parte_1
Chimenz come da procura allegata alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 CP_2 rappresentato dall'avv. Edi Spinelli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATI
E CONTRO
Controparte_3 difesa dall'avv. Raffaele Francesco Capuano, per procura allegata alla comparsa di appello
APPELLATA
E CONTRO
in persona Controparte_4 del legale rappresentante, difesa dall'Avv.
Daniela Piliego per procura allegata alla comparsa di appello
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa eventuale estromissione di Controparte_5 liquidazione dal giudizio, cui l'Avv.
[...] Pt_1 ribadisce di non opporsi, nonché previa eventuale rimessione in istruttoria perl'espletamento delle prove richieste da parte appellante e non ammesse
(ritrascritte in calce), in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata (sentenza
n. 871/2024 pubbl. il 30/12/2024, resa inter partes dal Tribunale della Spezia, in persona del
Giudice Dott.ssa Nella Mori, nel procedimento RG
n. 2571/2019 datata 27/12/2024, pubblicata il
30/12/2024): A) in via preliminare, accertato il mancato esperimento, da parte dei ricorrenti, del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 (come conv.
D a L. n. 162/2014) dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
B) nel merito, RESPINGERE poiché infondate e non provate le domande dei ricorrenti, Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
C) condannare i Sigg.ri e
[...] Controparte_1
a restituire all'Avv. CP_2 Parte_1
l'importo ricevuto in adempimento alla sentenza di primo grado, e quindi CONDANNARE il Sig. CP_2
a restituire all'avv. l'importo
[...] Parte_1 di euro 12.328,44 oltre in teressi dal pagamento
(15/1/2025) al saldo e condannare il Sig.
[...]
a restituire all'Avv. CP_1 Parte_1
l'importo di euro 15.247,33 oltre interessi dal pagamento (16/1/2025) al saldo. D) respingere la domanda di richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. proposta dagli appellati in quanto inammissibile e/o infondata E) con vittoria di compensi professionali, sia del primo sia del secondo grado di giudizio, nonché spese forfettarie, cpa e iva, come per legge”
PER “Voglia l'Ecc.ma Parte_2
Corte d'Appello adita, respinto ogni contrario avverso ed estendendo espressamente tutte le proprie conclusioni anche nei confronti di
[...]
Controparte_6
- In via preliminare, dichiarare
[...]
l'inammissibilità dell'appello, principale e incidentale, anche ai sensi dell'art 348 bis c.p.c non ravvisandosi alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione per le motivazioni espresse e narrativa e nel presente atto;
- In via principale, nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi, rigettare l'appello principale proposto da
perché infondato in fatto e in diritto Parte_1 per le motivazioni esposte in narrativa e rigettare
l'appello incidentale proposto da
[...]
e per l'effetto, confermare Controparte_6 integralmente la sentenza n. 871/2024 del 30 dicembre 2024 pronunciata dal Tribunale della
Spezia ed accogliere le domande formulate in primo grado con puntuale riproposizione delle stess e unitamente a tutte le contestazioni ed eccezione avanzate in primo grado;
Accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e a trattenere CP_1 CP_2 le somme già versate da parte dell'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado per e motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda restitutoria formulata dall'appellante per mancanza di presupposti e per assenza di errori di giudizio nel provvedimento impugnato;
- in subordine, ove ritenuta fondata, in ipotesi di una eventuale condanna solidale, i sigg.ri e , ferme restando tutte le CP_1 CP_2 domande e difese già svolte, dichiarano di non opporsi, per quanto di ragione e fatti salvi i propri diritti, all'accoglimento della domanda di manleva/rivalsa proposta da nei CP_7 confronti di , Controparte_6 restando comunque salvi i diritti degli stessi alla piena soddisfazione delle proprie pretese risarcitorie nei confronti di tutti i soggetti responsabili, in via solidale o alternativa secondo quanto sarà accertato dall'Ecc.ma Corte;
- in ogni caso, Condannare parte appellante, e/o
[...]
Controparte_8
in solido ovvero per quanto di
[...] ragione, ex articolo 96 comma 3 cpc al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria per le motivazioni esposte in narrativa e Condannare parte appellante, e/o Controparte_6
e/o
[...] Controparte_6
in solido ovvero per quanto di ragione, alla
[...] rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. In ipotesi di eventuale soccombenza si chiede che i due appellati rispondano delle spese legali ciascuno per le rispettive responsabilità escludendo la solidarietà tra loro”.
PER DOMUS MEA: “disporre l'estromissione immediata dal presente giudizio della
[...]
, in persona del Controparte_9
Commissario Liquidatore Rag. Controparte_10 dichiarando l'intervenuto giudicato sull'improcedibilità delle domande di risarcimento danno e di rivalsa avanzate nei suoi confronti, come dichiarata dal Tribunale della Spezia, in persona del Giudice dott.ssa Nella Mori con la sentenza 871/2024, R.G. 2571/2019 del
27.12.2024 pubblicata il 30.01.2025, confermandola. Nel merito dichiarare improponibile, inammissibile, e comunque infondata la domanda in estensione dei sigg.
e con la difesa Controparte_1 CP_2 dell'avv. Edi Spinelli nei confronti della comparente, rigettandola. Dichiarare, altresì, nei confronti della comparente improponibile inammissibile, e comunque infondato l'assunto appello incidentale tardivo svolto da
[...]
per l'effetto Controparte_6 improponibile inammissibile, e comunque infondata la domanda manleva/rivalsa, rigettandole.
Rigettare tutte le avverse istruttorie ed in caso di ammissione di queste, ammettere tutte le proprie richieste istruttorie come specificate ed articolate in comparsa che abbiansi qui per integralmente trascritte e ripetute. Vittoria di spese”.
PER CONSULTING: “Respingere le domande proposte dai Sigg.ri e nonché in CP_1 CP_2 accoglimento dell'appello indidentale: I. in via pregiudiziale, accertare il mancato esperimento da parte dei ricorrenti del procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L.
n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014. e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità del giudizio;
II. nel merito, in via principale, respingere le domande tutte formulate dai ricorrenti ( e ) in quanto generiche, CP_1 CP_2 indeterminate e/o infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in premessa;
III. sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa
[...]
unica responsabile dei danni Controparte_6 rappresentati da parte ricorrente e, per l'effetto, condannarla al risarcimento ai sensi dell'art. 2051
c.c. o dell'art. 2043 c.c. per i danni sofferti;
IV. sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare Controparte_6
tenuta a manlevare per
[...] CP_7 tutti i danni sofferti dai ricorrenti. V. comunque, condannare alla restituzione in favore CP_6
Contr di ell'importo di € 4.186,00, oltre interessi dal pagamento (3.3.2025) al saldo. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, nonché spese generali, Iva e C.P.A. come per legge di tutti e due
i gradi di giudizio”.
Parole chiave: comodato non registrato – incendio
– danni- custode
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
e con ricorso ex Controparte_1 CP_2 art. 702 bis c.p.c. notificato a e Pt_1 Pt_1 depositato presso il Tribunale della Spezia, hanno sostenuto:
• di essere, il primo, proprietario del terreno ubicato alla Spezia alla via San Venerio Civico
61/63 catastalmente identificato al NCT del
Comune della Spezia al foglio 46 mappale n. 1097
e, il secondo, comproprietario al 50% del terreno sito alla Spezia Via San Venerio n. 59 identificato al NCT al foglio 46 mappale n. 614;
• Che detti terreni erano entrambi confinanti con il terreno identificato catastalmente al foglio 46 mappale n. 1894 di 2985 mq di proprietà per ½ della società e Controparte_6 per ½ di;
Parte_1
• che l'11/8/2017, alle ore 12,00 circa, si era sviluppato un incendio che aveva percorso il mappale n. 1894 ed aveva raggiunto i loro terreni, causando i danni meglio descritti nella consulenza ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. depositata;
• che i proprietari del terreno 1894 erano responsabili dei danni subiti a causa dell'incendio della loro proprietà ex art. 2043 e 2051 c.c.;
I ricorrenti hanno, quindi chiesto la condanna di al risarcimento dei danni. Pt_1
si è costituito in giudizio ed ha Parte_1 chiesto di dichiarare improcedibile il giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e di respingere le domande proposte nei suoi confronti, in quanto il terreno mapp. n. 1894 era stato dato in comodato all'altro comproprietario, Controparte_6
che ha chiesto di chiamare in causa. I n via
[...] subordinata, il resistente ha chiesto di dichiarare
(che ha chiesto Controparte_6 essere autorizzato a chiamare), proprietaria del terreno da cui era partito l'incendio, unica responsabile dei danni subiti dai ricorrenti.
Quest'ultima si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti per mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti. si è costituita in giudizio ed ha chiesto CP_6 di respingere ogni domanda.
Disposto il mutamento del rito in ordinario, la causa è stata istruita con prove documentali ed è stata decisa con la sentenza n. 871 del 27 dicembre 2024, che, in dispositivo, ha così statuito: “dichiara improcedibili ex artt. 201, 207 e
209 l.fall. le domande di risarcimento danno e di regresso formulate nei confronti di CP_11 in l.c.a. dichiara e
[...] Parte_1 [...] responsabili, ex art 2051 cc, Controparte_6 dei danni causati ai ricorrenti dall'incendio dell'11/8/2017. Condanna e Parte_1
in solido, a Controparte_6 rifondere ai ricorrenti, a titolo risarcitorio i seguenti importi: • euro 6.983,97 a , oltre Controparte_1 interessi dalla domanda giudiziale;
• euro
4.303,49 a e , CP_2 Parte_3 oltre interessi dalla domanda giudiziale. Condanna
Parte_4 Controparte_6 in solido, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite relative a questo giudizio d i merito ed a quello di
ATP che liquida come segue: per il presente giudizio: euro 145,50 per esborsi, euro 6.092,4 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. per il procedimento di ATP: euro 145,50 per esborsi;
euro 2.804,4 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Pone la spesa della relazione di ATP a carico solidale di Pt_1
e
[...] Controparte_6
Condanna Parte_4 Controparte_6
in solido, a rifondere a
[...] [...]
l.c.a le spese di lite che liquida in euro CP_12 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
La sentenza ha dichiarato improcedibile le domande proposte nei confronti di in CP_6 quanto sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per cui tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili (l'incendio si era sviluppato dopo l'apertura di tale procedura), sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201,
207 e 209 l. fall.
L'eccezione di improcedibilità proposta da
, per non essere stato il presente CP_6 giudizio anticipato dalla negoziazione assistita, è stata, invece, respinta, in quanto i ricorrenti, prima di intraprendere il presente giudizio, avevano esperito il procedimento ex art . 696 bis c.p.c., che aveva anch'essa una finalità deflattiva come la negoziazione assistita e “non è […] esigibile che per fare valere in giudizio un proprio diritto un soggetto, a pena di improcedibilità, debba sottostare all'esperimento di plurimi strumenti preventivi/deflattivi”.
Nel merito, il Tribunale, dopo aver affermato che, sulla base della ctu, il più probabile punto di innesco del fuoco era da identificarsi nel terreno di e che, da qui, il fuoco si era poi CP_6 propagato prima nella proprietà
[...]
e da questa ai fondi dei ricorrenti, ha, Parte_4 comunque, riconosciuto la responsabilità dei resistenti ex art. 2051 c.c., in quanto, nelle parti a confine con i terreni dei ricorrenti, tale fondo era caratterizzato, al tempo dell'incendio, da uno stato colturale ad alta infiammabilità (era ricoperto di rovi e di arundo donax ovvero canna comune) e, quindi, ad alto rischio incendio , ragion per cui sarebbero stati necessari interventi frequenti e mirati per contenere la sua velocità di crescita ed il connesso rischio di essere veicolo di trasmissione di incendio.
I resistenti, per andare esenti da responsabilità, avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza del caso fortuito, “che non è certamente il fatto che
l'incendio si è sviluppato a valle del loro terreno;
avrebbe dovuto essere un accadimento e/o condotta inerente la loro proprietà tale da fare escludere che la (avvenuta) propagazione dell'incendio verso la proprietà dei ricorrenti era del tutto imprevedibile ed inevitabile”.
Il Tribunale ha, poi, escluso che il sig. Pt_1 fosse esonerato da oneri di custodia, per essere il terreno, all'epoca dell'incendio, condotto in comodato dalla comproprietaria
[...] in forza di contratto di Controparte_6 comodato datato 15/1/2011, con datazione attestata da timbro postale . Infatti, il contratto in esame era stato prodotto in copia e non in originale (e così il timbro) ed era stato disconosciuto ex art. 2719 c.c.; dall'esame della copia, sembrava emergere che una piccola parte del timbro era sotto la scrittura, laddove, invece, avrebbe dovuto essere ad essa sovrapposto;
inoltre, il testo della scrittura era molto “sceso” rispetto al margine superiore per cui solo il confronto con il testo originale avrebbe consentito di escludere che la copia fosse frutto di un assemblaggio di parti di documenti diversi;
non era neppure spiegabile per quale ragione di tale documento non si fosse fatto cenno nella fase dell'atp. Tali elementi escludevano la certezza della prova in merito alla datazione del contratto, onere incombente sulla parte resistente.
Conclusivamente, il Tribunale ha liquidato i danni sulla base delle indicazioni della ctu , che aveva riscontrato “de visu” i danni subiti.
2 Il giudizio di appello
ha impugnato la sentenza in esame Parte_1 ed ha chiesto, in riforma del provvedimento, che la Corte di Appello respingesse ogni domanda proposta nei suoi confronti o, comunque, riducesse gli importi che era stato condannato a pagare, con conseguente restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Mentre e e CP_6 Controparte_1 CP_2
si sono costituiti in giudizio ed hanno
[...] chiesto di confermare la sentenza impugnata
(inoltre, gli originari ricorrenti hanno chiesto la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.) , ha chiesto, con Controparte_6 diversi motivi di appello incidentale , di respingere le domande proposte o, in via subordinata, di condannare a manlevarla. CP_6
3 I motivi di appello
3.1 L'appello principale
Con il primo motivo di appello, ha Parte_1 ribadito l'autenticità del contratto di comodato, che ha prodotto, in originale, in appello .
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “erroneità della sentenza nella parte in cui afferma la tempestività e la rilevanza della contestazione di conformità all'originale del contratto di comodato (prodotto in copia informatica quale doc. 3 dalla difesa dell'avv. di maio) svolta in primo grado dalla difesa dei ricorrenti e nella parte in cui non tiene conto della assoluta assenza di contestazioni sul contratto di comodato registrato e munito di attestazione di conformità all'originale”. La contestazione dei ricorrenti in merito alla conformità all'originale della copia del contratto prodotta era tardiva, in quanto proposta solo con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. e non nella prima difesa utile successiva alla produzione. Inoltre, le contestazioni sulla conformità all'originale del documento erano inconsistenti e nessuna contestazione era stata svolta rispetto alla prod. 8, consistente nella copia del contratto in questione munita di relativa attestazione di conformità sottoscritta dal commercialista incaricato della registrazione .
Infine, a fronte della disponibilità manifestata dalla parte appellante di produrre il documento, il
Tribunale avrebbe dovuto consentire di produrre il documento e non ingenerare, con il proprio silenzio, l'affidamento sulla non necessità dell'originale medesimo.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la “erroneità del ragionamento svolto dal tribunale che ha condotto a ritenere l'incertezza della data e l'inutilizzabilità del contratto di comodato. validità del contratto di comodato e conseguente esclusione di responsabilit à in capo all'avv. ”. Il ragionamento posto alla base Pt_1 del convincimento del Tribunale, secondo cui non c'era prova della datazione del documento, non era condivisibile: infatti, dall'esame dell'originale e della copia non risultava affatto che il timbro fosse sotto la scrittura;
il fatto che il testo fosse molto “sceso” rispetto al margine superiore usualmente rispettato, si spiegava proprio con il fatto che era stato lo lasciato lo spazio per la richiesta di apposizione del timbro per data certa;
infine, il fatto che il documento non fosse stato prodotto nel procedimento per atp era irrilevante, perché già nella comparsa di costituzione di tale procedimento aveva evidenziato di Parte_1 non avere la disponibilità del bene ed inoltre,
l'appellante in quella sede mirava alla declaratoria di inammissibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Di conseguenza, dal momento che questi si era spogliato degli oneri di custodia con il contratto di comodato, nessuna responsabilità era configurabile a suo carico.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato la
“erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabili i principi giurisprudenziali maturati sull'art. 2051 c.c. in caso di incendio alla situazione de quo”. Le canne, se anche sono ritenute ad alta infiammabilità, sono piante che normalmente si trovano sui terreni . Sul terreno, oltre alle canne e all'altra vegetazione, non vi erano rifiuti o materiali che non fossero naturali.
Nella specie, il terreno di era stato Pt_1 attraversato da un fuoco presumibilmente appiccato da terzi e la sua diffusione era stata favorita da piante normalmente presenti su ogni terreno, per cui ricorrevano gli estremi del fortuito.
Con il quinto motivo, l'appellante ha lamentato la “erronea ritenuta procedibilità del giudizio in difetto di previo esperimento della procedura di negoziazione assistita”. I ricorrenti avrebbero dovuto dar corso al procedimento di negoziazione , prima di instaurare il giudizio. L'atp non era causa di esclusione della suddetta procedura e nel corso dello stesso non era stato svolto alcun concreto tentativo di conciliazione.
Con l'ultimo motivo, proposto subordinatamente rispetto agli altri, la parte appellante ha lamentato la “eccessiva quantificazione del danno, anche fronte della dichiarata insussistenza di documentazione a supporto delle spese sostenute”.
Il Tribunale aveva liquidato, sulla base delle indicazioni della ctu, tanto il danno emergente
(consistente nelle spese per sostituire la recinzione e le piante morte) che il lucro cessante patito dai ricorrenti. Tuttavia, non c'era prova che, prima dell'incendio, le piante asseritamente deteriorate producessero frutti o raccolti destinati a costituire una fonte di guadagno per i Sigg.ri e . Sotto tale profilo, non era CP_1 CP_2 stato allegato, né tantomeno provato il numero e la tipologia di piante che gli attori assumono danneggiate, né tanto meno che i terreni in questione avessero una destinazione produttiva e che a seguito dell'incendio i ricorrenti avessero subito un danno da lucro cessante come indicato dalla dottoressa Inoltre, il verbale dei Per_1
VVFF aveva escluso che l'incendio avesse provocato danni a cose e gli stessi ricorrenti avevano dichiarato di non essere in grado di dimostrare le spese per i ripristini di piante e recinzioni, perché svolti in economia, optando per la ben più remunerativa, ma inutile, stima peritale.
Infine, parte appellante ha insistito per le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
3.2 L'appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale,
ha lamentato la “Erroneità della CP_6 sentenza per aver ritenuto procedibile il giudizio in mancanza di esperimento del procedimento di negoziazione assistita”. Secondo l'appellante, in particolare, l'esperimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non escludeva l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, dal momento che i due istituti non sono in rapporto di alternatività.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “Erroneità della sentenza per erronea interpretazione delle pronunce giurisprudenziali in punto di improcedibilità della domanda, ex artt.
201, 207 e 209 L.F., nei confronti di ”. CP_6
La giurisprudenza aveva sottolineato la sua
“temporanea improcedibilità” in sede di cognizione ordinaria e ciò “fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi dell'art. 201 ss. L.F.” Successivamente a tale fase, la cognizione torna ad essere quella del Giudice ordinario. Il sinistro risale all'11.8.2017, ovvero ben 5 anni dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di CP_6 avvenuta con decreto ministeriale del 8.10.2012, allorquando la fase di accertamento dello stato passivo era evidentemente co nclusa, ai sensi ai sensi dell'art. 201 e ss. L.F.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la mancata ammissione della testimonianza del teste e di una CTU che determinasse con Tes_1 certezza i confini catastali tra i mappali 1894 (di proprietà e 1097 (di proprietà Persona_2
e 614 (di proprietà ). Tali prove CP_1 CP_2 non erano state ammesse, senza che il Tribunale avesse motivato le ragioni del diniego .
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabili al caso di specie principi giurisprudenziali circa la responsabilità ex art.
2051 c.c.”. Nessuna responsabilità era configurabile a carico di , dal momento CP_6 che l'incendio non si era sviluppato dal terreno degli appellanti e non c'era prova che il mappale
1894 presentava caratteristiche tali da renderne pericolosa la normale utilizzazione. Le prove testimoniali avrebbero dimostrato, invece, che la parte appellante aveva sempre attuato l'ordinaria manutenzione del terreno.
Infine, sussisteva una responsabilità anche da parte degli appellati, tenuto conto del fatto che l'incendio aveva raggiunto i confini delle proprietà dei ricorrenti in pochi minuti e ciò in quanto le piante colpite dalle fiamme si trovavano ad una distanza inferiore a quella per legge fissata dall'art. 892 c.c
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Violazione del principio di formazione della prova.
Violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.”.
e non avevano offerto prova del CP_1 CP_2 danno asseritamente subito, tanto da ammettere di non essere in grado di dimostrare le spese fatte per il ripristino perché svolte in economia . Tale lacuna probatoria non poteva essere colmata dalla consulenza di ufficio, che sarebbe esplorativa . I ricorrenti non avevano dimostrato i) il numero e la tipologia di piante;
ii) la rovina delle recinzioni (a dire il vero neanche lo stato ante sinistro); iii) la perdita di guadagno derivante dalla mancata produzione degli alberi da frutto. La consulenza era in contrasto con la forza fidefacente del
Verbale Pubblico redatto dai Vigili del Fuoco, che intervenuti sui luoghi nell'immediatezza dei fatti, avevano escluso che il fuoco avesse cagionato danni alla e . CP_1 CP_2
In relazione ai danni alla proprietà CP_1 non c'era prova di quale fosse lo stato della recinzione prima dell'incendio; in ogni caso, il fuoco non poteva aver danneggiato una recinzione composta da solo materiale ferroso non ricoperto da guaina. Infine, non vi era alcun riscontro fotografico del consulente di ufficio che 20 piante siano state danneggiate.
In relazione alla proprietà , non c'era prova CP_2 del fatto che la recinzione fosse stata danneggiata.
Infine, la società ha chiesto la restituzione di quanto pagato a CP_13
4 L'improcedibilità del giudizio di primo grado
Per ragioni logiche, deve essere esaminato per primo il quinto motivo dell'appello principale, unitamente al primo motivo di appello incidentale proposto da . CP_6
Entrambe le parti appellanti, all'atto della costituzione in giudizio, hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio di primo grado per non essere stato esperito preliminarmente il procedimento di negoziazione assistita. Secondo il Tribunale, questo era “surrogabile” dal procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., così come, del resto, sostenuto da parte della giurisprudenza di merito.
Tale conclusione, a giudizio della Corte di Appello, non è, però, condivisibile.
Ai sensi dell'art. 3, co. 1 del DL 132/14, “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro” “deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Non è dubbio che la causa in esame ha ad oggetto il pagamento di un importo inferiore a quanto sopra indicato. Si legge, infatti, nelle conclusioni di parte ricorrente: “… Condannare il convenuto a risarcimento, in favore dei ricorrenti della somma di € 9.309,77 in favore del sig. Controparte_1
e della somma di € 7.009,77 in favore del sig.
oltre interessi legali e rivalutazione CP_2 monetaria fino al soddisfo come per legge per le motivazioni esposte in narrativa…”.
Ci si deve, quindi, domandare se l'aver fatto precedere il giudizio di merito dal ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. esoneri la parte dall'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.
La risposta è negativa. A tali conclusioni, conduce sia un'interpretazione letterale che un'interpretazione teleologica.
Sotto il primo profilo, si osserva che l'art. 3 della normativa sopra richiamata prosegue precisando, al comma 3, quali sono i procedimenti esclusi dall'obbligatorietà della negoziazione assistita.
Si legge, infatti, nella dispo sizione in esame:
“La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696 bis del codice di procedura civile”;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
Non c'è alcuna esclusione per i procedimenti preceduti dalla consulenza preventiva. La norma precisa, infatti, che la negoziazione assistita non
è condizione di procedibilità dei procedimenti ex art. 696 bis c.p.c., ma tale esenzione non si estende anche ai successivi ed eventuali giudizi di merito, che rispetto ai primi presentano evidenti caratteri di autonomia. Del resto, è sufficiente leggere la diversa previsione espressamente disposta al punto immediatamente precedente, laddove al punto a) viene prevista l'esclusione della procedura di negoziazione assistita nei procedimenti per ingiunzione e qui si specifica che ciò vale anche per l'opposizione. In materia di decreti ingiuntivi la norma estende espressamente l'esclusione della necessità della negoziazione assistita anche alla eventuale fase di opposizione, mentre analoga estensione non risulta disposta nei confronti della eventuale fase di merito successiva all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.
Inoltre, il legislatore ha ulteriormente rimarcato quali sono i procedimenti conciliativi alternativi rispetto alla negoziazione assistita.
Lo si legge nel co. 1 dell'art. 3, che prevede espressamente che la negoziazione assistita è condizione di procedibilità, per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, “fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28” e nel co. 5 del medesimo articolo, che specifica che “Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”.
Né la consulenza preventiva, né l'atp sono obbligatori, e non esonerano, quindi, dal procedimento di negoziazione.
Quando, invece, il legislatore ha inteso identificare un rapporto di alternatività tra la consulenza preventiva ed altra procedura conciliativa, lo ha previsto espressamente: sul punto, si veda l'art. 8 della L 24/17, secondo cui, al co. 1, “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'art. 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”, mentre, al co. 2, si precisa che è fatta salva la possibilità di esperire, in alternativa, il procedimento di mediazione ai sensi dell' art. 5 co.
1 del Dlgs 28/10. In tali casi non trova invece applicazione l'art. 3 del DL 132/14.
La scelta del legislatore di non considerare la negoziazione assistita alternativa rispetto alla consulenza preventiva risponde, del resto, ad una logica. La negoziazione assistita, così come, ad es., la mediazione (che, infatti, è alternativa alla prima, come detto) sono istituti diretti a favorire la conciliazione in una prospettiva alternativa al contenzioso giurisdizionale ponendosi all'esterno del processo contenzioso;
all'opposto, la consulenza preventiva non costituisce un'alternativa alla tutela giurisdizionale, ma una diversa forma con la quale la giurisdizione realizza la propria funzione. Essa, quindi, non ha quella medesima ratio deflattiva che, invece, è tipica della negoziazione. Lo scopo della negoziazione, infatti, è quello di “evitare l'accesso al giudice, attraverso un accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite
l'assistenza dei propri avvocati” (Corte Cost.
162/16, par. 3.1).
Né, d'altra parte, tale soluzione finisce con l'aggravare eccessivamente la posizione della parte, rallentando eccessivamente l'accesso al giudizio. In primo luogo, come si è detto, è la parte che ha scelto di ricorrere all'istituto dell'art. 696 bis c.p.c.; in secondo luogo, tale istituto consente di non partire da 0 nel successivo giudizio di merito instaurato, costituendone una sorta di anticipazione, avendo anche una funzione, oltre che conciliativa, anche di tipo probatorio.
Si tratta di valutare quali sono le conseguenze derivanti dal mancato rilievo dell'improcedibilità.
Al riguardo, la giurisprudenza, con riferimento ad un istituto affine alla negoziazione (mediazione) e con principi che ben possono essere trasfusi nel presente giudizio, afferma che “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentaz ione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare
l'improcedibilità della domanda giudiziale. (Cass.
28695/23; in termini analoghi, Cass. Cass.
12896/21).
Da quanto precede, discende che la causa deve essere rimessa in istruttoria, onde consentire l'espletamento della procedura di negoziazione.
Spese alla sentenza non definitiva.
PQM
In accoglimento del quinto motivo di appello proposto da e del primo motivo di Parte_1 appello proposto da Controparte_4
[...] non definitivamente pronunciando Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale della Spezia n. 871 del 27 dicembre 2024;
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
Genova 15 luglio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentato dall'avv. Giorgia Parte_1
Chimenz come da procura allegata alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 CP_2 rappresentato dall'avv. Edi Spinelli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATI
E CONTRO
Controparte_3 difesa dall'avv. Raffaele Francesco Capuano, per procura allegata alla comparsa di appello
APPELLATA
E CONTRO
in persona Controparte_4 del legale rappresentante, difesa dall'Avv.
Daniela Piliego per procura allegata alla comparsa di appello
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa eventuale estromissione di Controparte_5 liquidazione dal giudizio, cui l'Avv.
[...] Pt_1 ribadisce di non opporsi, nonché previa eventuale rimessione in istruttoria perl'espletamento delle prove richieste da parte appellante e non ammesse
(ritrascritte in calce), in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata (sentenza
n. 871/2024 pubbl. il 30/12/2024, resa inter partes dal Tribunale della Spezia, in persona del
Giudice Dott.ssa Nella Mori, nel procedimento RG
n. 2571/2019 datata 27/12/2024, pubblicata il
30/12/2024): A) in via preliminare, accertato il mancato esperimento, da parte dei ricorrenti, del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 (come conv.
D a L. n. 162/2014) dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
B) nel merito, RESPINGERE poiché infondate e non provate le domande dei ricorrenti, Sigg.ri e Controparte_1 CP_2
C) condannare i Sigg.ri e
[...] Controparte_1
a restituire all'Avv. CP_2 Parte_1
l'importo ricevuto in adempimento alla sentenza di primo grado, e quindi CONDANNARE il Sig. CP_2
a restituire all'avv. l'importo
[...] Parte_1 di euro 12.328,44 oltre in teressi dal pagamento
(15/1/2025) al saldo e condannare il Sig.
[...]
a restituire all'Avv. CP_1 Parte_1
l'importo di euro 15.247,33 oltre interessi dal pagamento (16/1/2025) al saldo. D) respingere la domanda di richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. proposta dagli appellati in quanto inammissibile e/o infondata E) con vittoria di compensi professionali, sia del primo sia del secondo grado di giudizio, nonché spese forfettarie, cpa e iva, come per legge”
PER “Voglia l'Ecc.ma Parte_2
Corte d'Appello adita, respinto ogni contrario avverso ed estendendo espressamente tutte le proprie conclusioni anche nei confronti di
[...]
Controparte_6
- In via preliminare, dichiarare
[...]
l'inammissibilità dell'appello, principale e incidentale, anche ai sensi dell'art 348 bis c.p.c non ravvisandosi alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione per le motivazioni espresse e narrativa e nel presente atto;
- In via principale, nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi, rigettare l'appello principale proposto da
perché infondato in fatto e in diritto Parte_1 per le motivazioni esposte in narrativa e rigettare
l'appello incidentale proposto da
[...]
e per l'effetto, confermare Controparte_6 integralmente la sentenza n. 871/2024 del 30 dicembre 2024 pronunciata dal Tribunale della
Spezia ed accogliere le domande formulate in primo grado con puntuale riproposizione delle stess e unitamente a tutte le contestazioni ed eccezione avanzate in primo grado;
Accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e a trattenere CP_1 CP_2 le somme già versate da parte dell'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado per e motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda restitutoria formulata dall'appellante per mancanza di presupposti e per assenza di errori di giudizio nel provvedimento impugnato;
- in subordine, ove ritenuta fondata, in ipotesi di una eventuale condanna solidale, i sigg.ri e , ferme restando tutte le CP_1 CP_2 domande e difese già svolte, dichiarano di non opporsi, per quanto di ragione e fatti salvi i propri diritti, all'accoglimento della domanda di manleva/rivalsa proposta da nei CP_7 confronti di , Controparte_6 restando comunque salvi i diritti degli stessi alla piena soddisfazione delle proprie pretese risarcitorie nei confronti di tutti i soggetti responsabili, in via solidale o alternativa secondo quanto sarà accertato dall'Ecc.ma Corte;
- in ogni caso, Condannare parte appellante, e/o
[...]
Controparte_8
in solido ovvero per quanto di
[...] ragione, ex articolo 96 comma 3 cpc al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria per le motivazioni esposte in narrativa e Condannare parte appellante, e/o Controparte_6
e/o
[...] Controparte_6
in solido ovvero per quanto di ragione, alla
[...] rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. In ipotesi di eventuale soccombenza si chiede che i due appellati rispondano delle spese legali ciascuno per le rispettive responsabilità escludendo la solidarietà tra loro”.
PER DOMUS MEA: “disporre l'estromissione immediata dal presente giudizio della
[...]
, in persona del Controparte_9
Commissario Liquidatore Rag. Controparte_10 dichiarando l'intervenuto giudicato sull'improcedibilità delle domande di risarcimento danno e di rivalsa avanzate nei suoi confronti, come dichiarata dal Tribunale della Spezia, in persona del Giudice dott.ssa Nella Mori con la sentenza 871/2024, R.G. 2571/2019 del
27.12.2024 pubblicata il 30.01.2025, confermandola. Nel merito dichiarare improponibile, inammissibile, e comunque infondata la domanda in estensione dei sigg.
e con la difesa Controparte_1 CP_2 dell'avv. Edi Spinelli nei confronti della comparente, rigettandola. Dichiarare, altresì, nei confronti della comparente improponibile inammissibile, e comunque infondato l'assunto appello incidentale tardivo svolto da
[...]
per l'effetto Controparte_6 improponibile inammissibile, e comunque infondata la domanda manleva/rivalsa, rigettandole.
Rigettare tutte le avverse istruttorie ed in caso di ammissione di queste, ammettere tutte le proprie richieste istruttorie come specificate ed articolate in comparsa che abbiansi qui per integralmente trascritte e ripetute. Vittoria di spese”.
PER CONSULTING: “Respingere le domande proposte dai Sigg.ri e nonché in CP_1 CP_2 accoglimento dell'appello indidentale: I. in via pregiudiziale, accertare il mancato esperimento da parte dei ricorrenti del procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L.
n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014. e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità del giudizio;
II. nel merito, in via principale, respingere le domande tutte formulate dai ricorrenti ( e ) in quanto generiche, CP_1 CP_2 indeterminate e/o infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in premessa;
III. sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa
[...]
unica responsabile dei danni Controparte_6 rappresentati da parte ricorrente e, per l'effetto, condannarla al risarcimento ai sensi dell'art. 2051
c.c. o dell'art. 2043 c.c. per i danni sofferti;
IV. sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare Controparte_6
tenuta a manlevare per
[...] CP_7 tutti i danni sofferti dai ricorrenti. V. comunque, condannare alla restituzione in favore CP_6
Contr di ell'importo di € 4.186,00, oltre interessi dal pagamento (3.3.2025) al saldo. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, nonché spese generali, Iva e C.P.A. come per legge di tutti e due
i gradi di giudizio”.
Parole chiave: comodato non registrato – incendio
– danni- custode
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
e con ricorso ex Controparte_1 CP_2 art. 702 bis c.p.c. notificato a e Pt_1 Pt_1 depositato presso il Tribunale della Spezia, hanno sostenuto:
• di essere, il primo, proprietario del terreno ubicato alla Spezia alla via San Venerio Civico
61/63 catastalmente identificato al NCT del
Comune della Spezia al foglio 46 mappale n. 1097
e, il secondo, comproprietario al 50% del terreno sito alla Spezia Via San Venerio n. 59 identificato al NCT al foglio 46 mappale n. 614;
• Che detti terreni erano entrambi confinanti con il terreno identificato catastalmente al foglio 46 mappale n. 1894 di 2985 mq di proprietà per ½ della società e Controparte_6 per ½ di;
Parte_1
• che l'11/8/2017, alle ore 12,00 circa, si era sviluppato un incendio che aveva percorso il mappale n. 1894 ed aveva raggiunto i loro terreni, causando i danni meglio descritti nella consulenza ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. depositata;
• che i proprietari del terreno 1894 erano responsabili dei danni subiti a causa dell'incendio della loro proprietà ex art. 2043 e 2051 c.c.;
I ricorrenti hanno, quindi chiesto la condanna di al risarcimento dei danni. Pt_1
si è costituito in giudizio ed ha Parte_1 chiesto di dichiarare improcedibile il giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e di respingere le domande proposte nei suoi confronti, in quanto il terreno mapp. n. 1894 era stato dato in comodato all'altro comproprietario, Controparte_6
che ha chiesto di chiamare in causa. I n via
[...] subordinata, il resistente ha chiesto di dichiarare
(che ha chiesto Controparte_6 essere autorizzato a chiamare), proprietaria del terreno da cui era partito l'incendio, unica responsabile dei danni subiti dai ricorrenti.
Quest'ultima si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti per mancato esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti. si è costituita in giudizio ed ha chiesto CP_6 di respingere ogni domanda.
Disposto il mutamento del rito in ordinario, la causa è stata istruita con prove documentali ed è stata decisa con la sentenza n. 871 del 27 dicembre 2024, che, in dispositivo, ha così statuito: “dichiara improcedibili ex artt. 201, 207 e
209 l.fall. le domande di risarcimento danno e di regresso formulate nei confronti di CP_11 in l.c.a. dichiara e
[...] Parte_1 [...] responsabili, ex art 2051 cc, Controparte_6 dei danni causati ai ricorrenti dall'incendio dell'11/8/2017. Condanna e Parte_1
in solido, a Controparte_6 rifondere ai ricorrenti, a titolo risarcitorio i seguenti importi: • euro 6.983,97 a , oltre Controparte_1 interessi dalla domanda giudiziale;
• euro
4.303,49 a e , CP_2 Parte_3 oltre interessi dalla domanda giudiziale. Condanna
Parte_4 Controparte_6 in solido, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite relative a questo giudizio d i merito ed a quello di
ATP che liquida come segue: per il presente giudizio: euro 145,50 per esborsi, euro 6.092,4 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. per il procedimento di ATP: euro 145,50 per esborsi;
euro 2.804,4 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Pone la spesa della relazione di ATP a carico solidale di Pt_1
e
[...] Controparte_6
Condanna Parte_4 Controparte_6
in solido, a rifondere a
[...] [...]
l.c.a le spese di lite che liquida in euro CP_12 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
La sentenza ha dichiarato improcedibile le domande proposte nei confronti di in CP_6 quanto sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per cui tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili (l'incendio si era sviluppato dopo l'apertura di tale procedura), sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201,
207 e 209 l. fall.
L'eccezione di improcedibilità proposta da
, per non essere stato il presente CP_6 giudizio anticipato dalla negoziazione assistita, è stata, invece, respinta, in quanto i ricorrenti, prima di intraprendere il presente giudizio, avevano esperito il procedimento ex art . 696 bis c.p.c., che aveva anch'essa una finalità deflattiva come la negoziazione assistita e “non è […] esigibile che per fare valere in giudizio un proprio diritto un soggetto, a pena di improcedibilità, debba sottostare all'esperimento di plurimi strumenti preventivi/deflattivi”.
Nel merito, il Tribunale, dopo aver affermato che, sulla base della ctu, il più probabile punto di innesco del fuoco era da identificarsi nel terreno di e che, da qui, il fuoco si era poi CP_6 propagato prima nella proprietà
[...]
e da questa ai fondi dei ricorrenti, ha, Parte_4 comunque, riconosciuto la responsabilità dei resistenti ex art. 2051 c.c., in quanto, nelle parti a confine con i terreni dei ricorrenti, tale fondo era caratterizzato, al tempo dell'incendio, da uno stato colturale ad alta infiammabilità (era ricoperto di rovi e di arundo donax ovvero canna comune) e, quindi, ad alto rischio incendio , ragion per cui sarebbero stati necessari interventi frequenti e mirati per contenere la sua velocità di crescita ed il connesso rischio di essere veicolo di trasmissione di incendio.
I resistenti, per andare esenti da responsabilità, avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza del caso fortuito, “che non è certamente il fatto che
l'incendio si è sviluppato a valle del loro terreno;
avrebbe dovuto essere un accadimento e/o condotta inerente la loro proprietà tale da fare escludere che la (avvenuta) propagazione dell'incendio verso la proprietà dei ricorrenti era del tutto imprevedibile ed inevitabile”.
Il Tribunale ha, poi, escluso che il sig. Pt_1 fosse esonerato da oneri di custodia, per essere il terreno, all'epoca dell'incendio, condotto in comodato dalla comproprietaria
[...] in forza di contratto di Controparte_6 comodato datato 15/1/2011, con datazione attestata da timbro postale . Infatti, il contratto in esame era stato prodotto in copia e non in originale (e così il timbro) ed era stato disconosciuto ex art. 2719 c.c.; dall'esame della copia, sembrava emergere che una piccola parte del timbro era sotto la scrittura, laddove, invece, avrebbe dovuto essere ad essa sovrapposto;
inoltre, il testo della scrittura era molto “sceso” rispetto al margine superiore per cui solo il confronto con il testo originale avrebbe consentito di escludere che la copia fosse frutto di un assemblaggio di parti di documenti diversi;
non era neppure spiegabile per quale ragione di tale documento non si fosse fatto cenno nella fase dell'atp. Tali elementi escludevano la certezza della prova in merito alla datazione del contratto, onere incombente sulla parte resistente.
Conclusivamente, il Tribunale ha liquidato i danni sulla base delle indicazioni della ctu , che aveva riscontrato “de visu” i danni subiti.
2 Il giudizio di appello
ha impugnato la sentenza in esame Parte_1 ed ha chiesto, in riforma del provvedimento, che la Corte di Appello respingesse ogni domanda proposta nei suoi confronti o, comunque, riducesse gli importi che era stato condannato a pagare, con conseguente restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Mentre e e CP_6 Controparte_1 CP_2
si sono costituiti in giudizio ed hanno
[...] chiesto di confermare la sentenza impugnata
(inoltre, gli originari ricorrenti hanno chiesto la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.) , ha chiesto, con Controparte_6 diversi motivi di appello incidentale , di respingere le domande proposte o, in via subordinata, di condannare a manlevarla. CP_6
3 I motivi di appello
3.1 L'appello principale
Con il primo motivo di appello, ha Parte_1 ribadito l'autenticità del contratto di comodato, che ha prodotto, in originale, in appello .
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “erroneità della sentenza nella parte in cui afferma la tempestività e la rilevanza della contestazione di conformità all'originale del contratto di comodato (prodotto in copia informatica quale doc. 3 dalla difesa dell'avv. di maio) svolta in primo grado dalla difesa dei ricorrenti e nella parte in cui non tiene conto della assoluta assenza di contestazioni sul contratto di comodato registrato e munito di attestazione di conformità all'originale”. La contestazione dei ricorrenti in merito alla conformità all'originale della copia del contratto prodotta era tardiva, in quanto proposta solo con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. e non nella prima difesa utile successiva alla produzione. Inoltre, le contestazioni sulla conformità all'originale del documento erano inconsistenti e nessuna contestazione era stata svolta rispetto alla prod. 8, consistente nella copia del contratto in questione munita di relativa attestazione di conformità sottoscritta dal commercialista incaricato della registrazione .
Infine, a fronte della disponibilità manifestata dalla parte appellante di produrre il documento, il
Tribunale avrebbe dovuto consentire di produrre il documento e non ingenerare, con il proprio silenzio, l'affidamento sulla non necessità dell'originale medesimo.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la “erroneità del ragionamento svolto dal tribunale che ha condotto a ritenere l'incertezza della data e l'inutilizzabilità del contratto di comodato. validità del contratto di comodato e conseguente esclusione di responsabilit à in capo all'avv. ”. Il ragionamento posto alla base Pt_1 del convincimento del Tribunale, secondo cui non c'era prova della datazione del documento, non era condivisibile: infatti, dall'esame dell'originale e della copia non risultava affatto che il timbro fosse sotto la scrittura;
il fatto che il testo fosse molto “sceso” rispetto al margine superiore usualmente rispettato, si spiegava proprio con il fatto che era stato lo lasciato lo spazio per la richiesta di apposizione del timbro per data certa;
infine, il fatto che il documento non fosse stato prodotto nel procedimento per atp era irrilevante, perché già nella comparsa di costituzione di tale procedimento aveva evidenziato di Parte_1 non avere la disponibilità del bene ed inoltre,
l'appellante in quella sede mirava alla declaratoria di inammissibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Di conseguenza, dal momento che questi si era spogliato degli oneri di custodia con il contratto di comodato, nessuna responsabilità era configurabile a suo carico.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato la
“erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabili i principi giurisprudenziali maturati sull'art. 2051 c.c. in caso di incendio alla situazione de quo”. Le canne, se anche sono ritenute ad alta infiammabilità, sono piante che normalmente si trovano sui terreni . Sul terreno, oltre alle canne e all'altra vegetazione, non vi erano rifiuti o materiali che non fossero naturali.
Nella specie, il terreno di era stato Pt_1 attraversato da un fuoco presumibilmente appiccato da terzi e la sua diffusione era stata favorita da piante normalmente presenti su ogni terreno, per cui ricorrevano gli estremi del fortuito.
Con il quinto motivo, l'appellante ha lamentato la “erronea ritenuta procedibilità del giudizio in difetto di previo esperimento della procedura di negoziazione assistita”. I ricorrenti avrebbero dovuto dar corso al procedimento di negoziazione , prima di instaurare il giudizio. L'atp non era causa di esclusione della suddetta procedura e nel corso dello stesso non era stato svolto alcun concreto tentativo di conciliazione.
Con l'ultimo motivo, proposto subordinatamente rispetto agli altri, la parte appellante ha lamentato la “eccessiva quantificazione del danno, anche fronte della dichiarata insussistenza di documentazione a supporto delle spese sostenute”.
Il Tribunale aveva liquidato, sulla base delle indicazioni della ctu, tanto il danno emergente
(consistente nelle spese per sostituire la recinzione e le piante morte) che il lucro cessante patito dai ricorrenti. Tuttavia, non c'era prova che, prima dell'incendio, le piante asseritamente deteriorate producessero frutti o raccolti destinati a costituire una fonte di guadagno per i Sigg.ri e . Sotto tale profilo, non era CP_1 CP_2 stato allegato, né tantomeno provato il numero e la tipologia di piante che gli attori assumono danneggiate, né tanto meno che i terreni in questione avessero una destinazione produttiva e che a seguito dell'incendio i ricorrenti avessero subito un danno da lucro cessante come indicato dalla dottoressa Inoltre, il verbale dei Per_1
VVFF aveva escluso che l'incendio avesse provocato danni a cose e gli stessi ricorrenti avevano dichiarato di non essere in grado di dimostrare le spese per i ripristini di piante e recinzioni, perché svolti in economia, optando per la ben più remunerativa, ma inutile, stima peritale.
Infine, parte appellante ha insistito per le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
3.2 L'appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale,
ha lamentato la “Erroneità della CP_6 sentenza per aver ritenuto procedibile il giudizio in mancanza di esperimento del procedimento di negoziazione assistita”. Secondo l'appellante, in particolare, l'esperimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non escludeva l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, dal momento che i due istituti non sono in rapporto di alternatività.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “Erroneità della sentenza per erronea interpretazione delle pronunce giurisprudenziali in punto di improcedibilità della domanda, ex artt.
201, 207 e 209 L.F., nei confronti di ”. CP_6
La giurisprudenza aveva sottolineato la sua
“temporanea improcedibilità” in sede di cognizione ordinaria e ciò “fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi dell'art. 201 ss. L.F.” Successivamente a tale fase, la cognizione torna ad essere quella del Giudice ordinario. Il sinistro risale all'11.8.2017, ovvero ben 5 anni dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di CP_6 avvenuta con decreto ministeriale del 8.10.2012, allorquando la fase di accertamento dello stato passivo era evidentemente co nclusa, ai sensi ai sensi dell'art. 201 e ss. L.F.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la mancata ammissione della testimonianza del teste e di una CTU che determinasse con Tes_1 certezza i confini catastali tra i mappali 1894 (di proprietà e 1097 (di proprietà Persona_2
e 614 (di proprietà ). Tali prove CP_1 CP_2 non erano state ammesse, senza che il Tribunale avesse motivato le ragioni del diniego .
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabili al caso di specie principi giurisprudenziali circa la responsabilità ex art.
2051 c.c.”. Nessuna responsabilità era configurabile a carico di , dal momento CP_6 che l'incendio non si era sviluppato dal terreno degli appellanti e non c'era prova che il mappale
1894 presentava caratteristiche tali da renderne pericolosa la normale utilizzazione. Le prove testimoniali avrebbero dimostrato, invece, che la parte appellante aveva sempre attuato l'ordinaria manutenzione del terreno.
Infine, sussisteva una responsabilità anche da parte degli appellati, tenuto conto del fatto che l'incendio aveva raggiunto i confini delle proprietà dei ricorrenti in pochi minuti e ciò in quanto le piante colpite dalle fiamme si trovavano ad una distanza inferiore a quella per legge fissata dall'art. 892 c.c
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Violazione del principio di formazione della prova.
Violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.”.
e non avevano offerto prova del CP_1 CP_2 danno asseritamente subito, tanto da ammettere di non essere in grado di dimostrare le spese fatte per il ripristino perché svolte in economia . Tale lacuna probatoria non poteva essere colmata dalla consulenza di ufficio, che sarebbe esplorativa . I ricorrenti non avevano dimostrato i) il numero e la tipologia di piante;
ii) la rovina delle recinzioni (a dire il vero neanche lo stato ante sinistro); iii) la perdita di guadagno derivante dalla mancata produzione degli alberi da frutto. La consulenza era in contrasto con la forza fidefacente del
Verbale Pubblico redatto dai Vigili del Fuoco, che intervenuti sui luoghi nell'immediatezza dei fatti, avevano escluso che il fuoco avesse cagionato danni alla e . CP_1 CP_2
In relazione ai danni alla proprietà CP_1 non c'era prova di quale fosse lo stato della recinzione prima dell'incendio; in ogni caso, il fuoco non poteva aver danneggiato una recinzione composta da solo materiale ferroso non ricoperto da guaina. Infine, non vi era alcun riscontro fotografico del consulente di ufficio che 20 piante siano state danneggiate.
In relazione alla proprietà , non c'era prova CP_2 del fatto che la recinzione fosse stata danneggiata.
Infine, la società ha chiesto la restituzione di quanto pagato a CP_13
4 L'improcedibilità del giudizio di primo grado
Per ragioni logiche, deve essere esaminato per primo il quinto motivo dell'appello principale, unitamente al primo motivo di appello incidentale proposto da . CP_6
Entrambe le parti appellanti, all'atto della costituzione in giudizio, hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio di primo grado per non essere stato esperito preliminarmente il procedimento di negoziazione assistita. Secondo il Tribunale, questo era “surrogabile” dal procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., così come, del resto, sostenuto da parte della giurisprudenza di merito.
Tale conclusione, a giudizio della Corte di Appello, non è, però, condivisibile.
Ai sensi dell'art. 3, co. 1 del DL 132/14, “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro” “deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Non è dubbio che la causa in esame ha ad oggetto il pagamento di un importo inferiore a quanto sopra indicato. Si legge, infatti, nelle conclusioni di parte ricorrente: “… Condannare il convenuto a risarcimento, in favore dei ricorrenti della somma di € 9.309,77 in favore del sig. Controparte_1
e della somma di € 7.009,77 in favore del sig.
oltre interessi legali e rivalutazione CP_2 monetaria fino al soddisfo come per legge per le motivazioni esposte in narrativa…”.
Ci si deve, quindi, domandare se l'aver fatto precedere il giudizio di merito dal ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. esoneri la parte dall'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.
La risposta è negativa. A tali conclusioni, conduce sia un'interpretazione letterale che un'interpretazione teleologica.
Sotto il primo profilo, si osserva che l'art. 3 della normativa sopra richiamata prosegue precisando, al comma 3, quali sono i procedimenti esclusi dall'obbligatorietà della negoziazione assistita.
Si legge, infatti, nella dispo sizione in esame:
“La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696 bis del codice di procedura civile”;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
Non c'è alcuna esclusione per i procedimenti preceduti dalla consulenza preventiva. La norma precisa, infatti, che la negoziazione assistita non
è condizione di procedibilità dei procedimenti ex art. 696 bis c.p.c., ma tale esenzione non si estende anche ai successivi ed eventuali giudizi di merito, che rispetto ai primi presentano evidenti caratteri di autonomia. Del resto, è sufficiente leggere la diversa previsione espressamente disposta al punto immediatamente precedente, laddove al punto a) viene prevista l'esclusione della procedura di negoziazione assistita nei procedimenti per ingiunzione e qui si specifica che ciò vale anche per l'opposizione. In materia di decreti ingiuntivi la norma estende espressamente l'esclusione della necessità della negoziazione assistita anche alla eventuale fase di opposizione, mentre analoga estensione non risulta disposta nei confronti della eventuale fase di merito successiva all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.
Inoltre, il legislatore ha ulteriormente rimarcato quali sono i procedimenti conciliativi alternativi rispetto alla negoziazione assistita.
Lo si legge nel co. 1 dell'art. 3, che prevede espressamente che la negoziazione assistita è condizione di procedibilità, per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, “fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28” e nel co. 5 del medesimo articolo, che specifica che “Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”.
Né la consulenza preventiva, né l'atp sono obbligatori, e non esonerano, quindi, dal procedimento di negoziazione.
Quando, invece, il legislatore ha inteso identificare un rapporto di alternatività tra la consulenza preventiva ed altra procedura conciliativa, lo ha previsto espressamente: sul punto, si veda l'art. 8 della L 24/17, secondo cui, al co. 1, “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'art. 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”, mentre, al co. 2, si precisa che è fatta salva la possibilità di esperire, in alternativa, il procedimento di mediazione ai sensi dell' art. 5 co.
1 del Dlgs 28/10. In tali casi non trova invece applicazione l'art. 3 del DL 132/14.
La scelta del legislatore di non considerare la negoziazione assistita alternativa rispetto alla consulenza preventiva risponde, del resto, ad una logica. La negoziazione assistita, così come, ad es., la mediazione (che, infatti, è alternativa alla prima, come detto) sono istituti diretti a favorire la conciliazione in una prospettiva alternativa al contenzioso giurisdizionale ponendosi all'esterno del processo contenzioso;
all'opposto, la consulenza preventiva non costituisce un'alternativa alla tutela giurisdizionale, ma una diversa forma con la quale la giurisdizione realizza la propria funzione. Essa, quindi, non ha quella medesima ratio deflattiva che, invece, è tipica della negoziazione. Lo scopo della negoziazione, infatti, è quello di “evitare l'accesso al giudice, attraverso un accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite
l'assistenza dei propri avvocati” (Corte Cost.
162/16, par. 3.1).
Né, d'altra parte, tale soluzione finisce con l'aggravare eccessivamente la posizione della parte, rallentando eccessivamente l'accesso al giudizio. In primo luogo, come si è detto, è la parte che ha scelto di ricorrere all'istituto dell'art. 696 bis c.p.c.; in secondo luogo, tale istituto consente di non partire da 0 nel successivo giudizio di merito instaurato, costituendone una sorta di anticipazione, avendo anche una funzione, oltre che conciliativa, anche di tipo probatorio.
Si tratta di valutare quali sono le conseguenze derivanti dal mancato rilievo dell'improcedibilità.
Al riguardo, la giurisprudenza, con riferimento ad un istituto affine alla negoziazione (mediazione) e con principi che ben possono essere trasfusi nel presente giudizio, afferma che “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentaz ione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare
l'improcedibilità della domanda giudiziale. (Cass.
28695/23; in termini analoghi, Cass. Cass.
12896/21).
Da quanto precede, discende che la causa deve essere rimessa in istruttoria, onde consentire l'espletamento della procedura di negoziazione.
Spese alla sentenza non definitiva.
PQM
In accoglimento del quinto motivo di appello proposto da e del primo motivo di Parte_1 appello proposto da Controparte_4
[...] non definitivamente pronunciando Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale della Spezia n. 871 del 27 dicembre 2024;
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
Genova 15 luglio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno