Decreto cautelare 30 luglio 2024
Ordinanza collegiale 15 novembre 2024
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/04/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03482/2025REG.PROV.COLL.
N. 06180/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6180 del 2024, proposto dal Comune di Caldonazzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Barrile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, n. 22 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Asilo infantile privato di Caldonazzo O.N.L.U.S., la Scuola dell’infanzia equiparata “Maria Bambina” di Caldonazzo, l’Assemblea dei genitori presso la scuola dell’infanzia equiparata “Maria Bambina” di Caldonazzo, il signor AV Dalceggio, la sig.ra Claudia Maffei, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Federazione provinciale scuole materne, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Damiano Florenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento, Sezione Unica, n. 83/2024, pubblicata in data 30 maggio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Federazione provinciale scuole materne;
Visti il decreto n. 2884 del 2024 e l’ordinanza collegiale n. 9184 del 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il Cons. Brunella Bruno;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso da esso proposto avverso la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1089 del 16 giugno 2023, prot. n. 7/2023-D, recante “ Programma annuale della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2023-2024 ”, nella parte in cui è stata disposta la provincializzazione della Scuola dell’infanzia “Maria Bambina” di Caldonazzo, ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, nonché avverso gli altri atti del relativo procedimento.
2. Il Comune appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le deduzioni disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
3. A sostegno delle deduzioni dell’appellante, ha proposto intervento la Federazione provinciale scuole materne, associazione degli enti gestori delle scuole autonome, equiparate e convenzionate dell’infanzia operanti nella Provincia Autonoma di Trento.
4. Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, sollevando eccezioni preliminari e concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto delle censure proposte in ricorso.
5. Con decreto n. 2884 del 30 luglio 2024 è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche, stante la valutata insussistenza dei relativi presupposti; in sede di delibazione collegiale della domanda interinale, nella camera di consiglio del 3 settembre 2024, è stato disposto, su accordo dei difensori delle parti presenti, il rinvio al merito della trattazione della causa.
6. Successivamente le parti hanno prodotto documenti e memorie, anche in replica.
7. Con ordinanza collegiale n. 9184 del 15 novembre 2024, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa, in considerazione delle specifiche circostanze rappresentate dal Comune appellante a sostegno della richiesta a tal fine formulata.
8. Con atto depositato in data 3 febbraio 2025, notificato alle altre parti, il Comune appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello.
9. Con atto depositato in data 14 febbraio 2025, inoltre, è stata comunicata dalla Provincia appellata la variazione del collegio difensivo.
10. Con atto depositato in data 20 marzo 2025, la Provincia appellata ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza previa discussione in udienza, dichiarando, altresì, di accettare la compensazione delle spese del presente giudizio.
11. Il Comune appellante ha prodotto, in data 24 marzo 2025, l’atto con il quale ha richiesto il passaggio in decisione della causa, senza previa discussione in udienza.
12. All’udienza pubblica del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il giudizio di appello deve essere dichiarato estinto.
13.1. Come sopra esposto, infatti, il Comune di Caldonazzo ha dichiarato di rinunciare all’appello, con atto ritualmente notificato, in relazione al quale la Provincia ha anche espresso adesione in relazione alla compensazione delle spese del giudizio.
13.2. Non resta, dunque, al Collegio che dichiarare estinto il giudizio di appello per intervenuta rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a..
14. Le spese del presente grado del giudizio, stante l’intervenuto accordo delle parti sul punto, nonché tenuto conto delle peculiarità delle questioni implicate, come emergenti in atti, possono essere interamente compensate tra le stesse ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 6180 del 2024), come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara estinto il presente giudizio di appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO