CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 683/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MEDIAPROM,
Vendita di cose mobili rappresentata e difesa dall'avv. FORESTI CARLO elettivamente domiciliata in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 25 25067 SALÒ presso il difensore avv. FORESTI CARLO, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 , rappresentato e difeso dall'avv. BINACCHI DAVIDE _1
elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 16 25023
GOTTOLENGO presso il difensore avv. BINACCHI DAVIDE, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Sezione Prima Civile)
n. 1353/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva in capo al sig. Parte_1
nella causa n. 8505/2017 r.g. e revocata la querela di falso
[...]
avversaria in quanto assunta contrariamente a quanto disposto dall'art. 221
c.c., dichiarare tenuto il sig. a corrispondere all' _1 [...]
la somma complessiva di €. 36.791,54 a titolo di Parte_2
prezzo della Citroen da competizione DS3 R3T avente numero di scocca N55-
023, oltre interessi dal 03/12/2016;-con vittoria di spese legali relative ad
entrambi i gradi del giudizio”.
Dell'appellato
“respingere le domande tutte avanzate dalla , in persona del CP_2
Presidente pro tempore , nei confronti del Sig. Parte_1 _1
pagina 2 di 7 in quanto infondate sia in fatto che in diritto, spese rifuse”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2017 l' (di seguito: Controparte_3
l conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Brescia, Parte_2 _1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 28.111,54.
[...]
Assumeva che, nel 2014 il convenuto, all'epoca Vice Presidente
dell' , era intenzionato ad acquistare un veicolo Citroen DS3 R3T Parte_2
da competizione, per uso esclusivamente personale, ma non disponendo del danaro necessario l'acquisto era stato effettuato dall' che aveva Parte_2
versato alla società venditrice, Infinity Eight, la somma di euro 35.0000; dopo aver corrisposto la somma di euro 8.680 il convenuto aveva, tuttavia, omesso di provvedere al pagamento del saldo.
Con sentenza n. 1353/23 il tribunale di Brescia dichiarava la carenza di legittimazione ad agire dell in difetto di prova della Parte_2
convocazione dell'assemblea straordinaria, al fine di ricostituire il consiglio
Direttivo.
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda ha proposto appello l' . Parte_2
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 3 di 7 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la declaratoria di carenza di legittimazione processuale attiva, a causa del difetto di prova dell'avvenuta convocazione dell'assemblea straordinaria al fine di ricostituire il consiglio direttivo.
Censura altresì la ritenuta tardività della produzione del doc. 31 in quanto,
trattandosi di documento finalizzato a provare la legittimazione processuale, la prova poteva essere data in qualunque stato e grado del procedimento.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto infondata nel merito la domanda.
Deduce di aver fornito la prova in giudizio dell'acquisto del veicolo da competizione in forza dell'accordo intervenuto con Infinity Eight nonché del trasferimento del veicolo all'appellato che in svariate competizioni aveva gareggiato con la predetta auto.
Sul punto i testi e avevano riferito che la vettura era stata Tes_1 Tes_2
consegnata al sig. che l'aveva utilizzata in competizioni e _1
manifestazioni sportive come poteva evincersi dai documenti prodotti sub 29 e
30.
-------------------
pagina 4 di 7 Il primo motivo è fondato.
In forza dello Statuto dell' il Presidente ha il potere di Parte_2
rappresentare l'Ente in giudizio e, nella specie, il potere di rappresentare l'Ente nella promuovenda casa contro risulta dal doc. 31 _1
Nel merito l'appello è infondato.
L'appellante ha dedotto di aver acquistato un veicolo per conto di _1
, ma non ha provato di essere stato a tal fine incaricato dal convenuto o
[...]
di aver effettuato l'acquisto in suo nome.
Neppure ha provato che il convenuto le ha corrisposto la somma di euro 8.680,
a titolo di acconto per l'acquisto del veicolo in questione
Quanto alla circostanza che avesse utilizzato la vettura in _1
competizioni sportive non prova né che l'auto fosse stata acquistata, in suo nome e per suo conto, né che la proprietà del mezzo gli fosse stata,
successivamente, trasferita, in difetto di prova di qualsiasi accordo al riguardo.
Assume l'appellante che la prova che avesse svolto un ruolo di _1
primo piano nell'acquisto della Citroen si doveva desumere dai documenti prodotti sub 17 e 18 ossia dalle mail con cui all'appellato venivano trasmesse le fatture di riparazione dell'automobile e i preventivi di assicurazione.
Tuttavia, quanto al documento prodotto sub 17), la fattura risulta intestata e trasmessa a ossia al soggetto che aveva acquistato la vettura e Parte_2
pagina 5 di 7 quanto al documento prodotto sub 18) nello stesso viene _1
indicato come pilota del veicolo e non come proprietario del mezzo.
In relazione ai testi escussi, riferiva che l'auto in Testimone_3
questione era stata acquistata da “ per e che una Parte_2 _1
volta che questi avesse pagato il prezzo la proprietà gli sarebbe stata trasferita,
lasciando intendere che il trasferimento della proprietà del veicolo sarebbe avvenuto solo con l'integrale pagamento del prezzo.
Il teste riferiva di aver appreso sia dal sig. che dal sig. Testimone_4 Pt_1
che sarebbe entrata in scuderia una vettura acquistata dalla società _1
Infinity mentre il teste si limitava a confermare una Testimone_5
circostanza irrilevante ossia che nell'autunno del 2014 aveva Parte_2
acquistato dalla società elvetica Infinity Eight la Citroen DS3 R3T e che il prezzo fu integralmente corrisposto.
La sentenza gravata va, pertanto confermata con diversa motivazione.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058
per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata, con diversa motivazione;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 683/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MEDIAPROM,
Vendita di cose mobili rappresentata e difesa dall'avv. FORESTI CARLO elettivamente domiciliata in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 25 25067 SALÒ presso il difensore avv. FORESTI CARLO, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 , rappresentato e difeso dall'avv. BINACCHI DAVIDE _1
elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 16 25023
GOTTOLENGO presso il difensore avv. BINACCHI DAVIDE, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Sezione Prima Civile)
n. 1353/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva in capo al sig. Parte_1
nella causa n. 8505/2017 r.g. e revocata la querela di falso
[...]
avversaria in quanto assunta contrariamente a quanto disposto dall'art. 221
c.c., dichiarare tenuto il sig. a corrispondere all' _1 [...]
la somma complessiva di €. 36.791,54 a titolo di Parte_2
prezzo della Citroen da competizione DS3 R3T avente numero di scocca N55-
023, oltre interessi dal 03/12/2016;-con vittoria di spese legali relative ad
entrambi i gradi del giudizio”.
Dell'appellato
“respingere le domande tutte avanzate dalla , in persona del CP_2
Presidente pro tempore , nei confronti del Sig. Parte_1 _1
pagina 2 di 7 in quanto infondate sia in fatto che in diritto, spese rifuse”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2017 l' (di seguito: Controparte_3
l conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Brescia, Parte_2 _1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 28.111,54.
[...]
Assumeva che, nel 2014 il convenuto, all'epoca Vice Presidente
dell' , era intenzionato ad acquistare un veicolo Citroen DS3 R3T Parte_2
da competizione, per uso esclusivamente personale, ma non disponendo del danaro necessario l'acquisto era stato effettuato dall' che aveva Parte_2
versato alla società venditrice, Infinity Eight, la somma di euro 35.0000; dopo aver corrisposto la somma di euro 8.680 il convenuto aveva, tuttavia, omesso di provvedere al pagamento del saldo.
Con sentenza n. 1353/23 il tribunale di Brescia dichiarava la carenza di legittimazione ad agire dell in difetto di prova della Parte_2
convocazione dell'assemblea straordinaria, al fine di ricostituire il consiglio
Direttivo.
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda ha proposto appello l' . Parte_2
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 3 di 7 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la declaratoria di carenza di legittimazione processuale attiva, a causa del difetto di prova dell'avvenuta convocazione dell'assemblea straordinaria al fine di ricostituire il consiglio direttivo.
Censura altresì la ritenuta tardività della produzione del doc. 31 in quanto,
trattandosi di documento finalizzato a provare la legittimazione processuale, la prova poteva essere data in qualunque stato e grado del procedimento.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto infondata nel merito la domanda.
Deduce di aver fornito la prova in giudizio dell'acquisto del veicolo da competizione in forza dell'accordo intervenuto con Infinity Eight nonché del trasferimento del veicolo all'appellato che in svariate competizioni aveva gareggiato con la predetta auto.
Sul punto i testi e avevano riferito che la vettura era stata Tes_1 Tes_2
consegnata al sig. che l'aveva utilizzata in competizioni e _1
manifestazioni sportive come poteva evincersi dai documenti prodotti sub 29 e
30.
-------------------
pagina 4 di 7 Il primo motivo è fondato.
In forza dello Statuto dell' il Presidente ha il potere di Parte_2
rappresentare l'Ente in giudizio e, nella specie, il potere di rappresentare l'Ente nella promuovenda casa contro risulta dal doc. 31 _1
Nel merito l'appello è infondato.
L'appellante ha dedotto di aver acquistato un veicolo per conto di _1
, ma non ha provato di essere stato a tal fine incaricato dal convenuto o
[...]
di aver effettuato l'acquisto in suo nome.
Neppure ha provato che il convenuto le ha corrisposto la somma di euro 8.680,
a titolo di acconto per l'acquisto del veicolo in questione
Quanto alla circostanza che avesse utilizzato la vettura in _1
competizioni sportive non prova né che l'auto fosse stata acquistata, in suo nome e per suo conto, né che la proprietà del mezzo gli fosse stata,
successivamente, trasferita, in difetto di prova di qualsiasi accordo al riguardo.
Assume l'appellante che la prova che avesse svolto un ruolo di _1
primo piano nell'acquisto della Citroen si doveva desumere dai documenti prodotti sub 17 e 18 ossia dalle mail con cui all'appellato venivano trasmesse le fatture di riparazione dell'automobile e i preventivi di assicurazione.
Tuttavia, quanto al documento prodotto sub 17), la fattura risulta intestata e trasmessa a ossia al soggetto che aveva acquistato la vettura e Parte_2
pagina 5 di 7 quanto al documento prodotto sub 18) nello stesso viene _1
indicato come pilota del veicolo e non come proprietario del mezzo.
In relazione ai testi escussi, riferiva che l'auto in Testimone_3
questione era stata acquistata da “ per e che una Parte_2 _1
volta che questi avesse pagato il prezzo la proprietà gli sarebbe stata trasferita,
lasciando intendere che il trasferimento della proprietà del veicolo sarebbe avvenuto solo con l'integrale pagamento del prezzo.
Il teste riferiva di aver appreso sia dal sig. che dal sig. Testimone_4 Pt_1
che sarebbe entrata in scuderia una vettura acquistata dalla società _1
Infinity mentre il teste si limitava a confermare una Testimone_5
circostanza irrilevante ossia che nell'autunno del 2014 aveva Parte_2
acquistato dalla società elvetica Infinity Eight la Citroen DS3 R3T e che il prezzo fu integralmente corrisposto.
La sentenza gravata va, pertanto confermata con diversa motivazione.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058
per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata, con diversa motivazione;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 7 di 7