Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1455
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte conferma la regolarità e tempestività della notifica degli atti, ritenendo le copie prodotte in atti sufficienti a dimostrare tale regolarità, in assenza di specifiche contestazioni di difformità.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica dell'atto opposto

    La Corte conferma la regolarità e tempestività della notifica degli atti, ritenendo le copie prodotte in atti sufficienti a dimostrare tale regolarità, in assenza di specifiche contestazioni di difformità.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione

    La Corte conferma la regolarità e tempestività della notifica degli atti, ritenendo le copie prodotte in atti sufficienti a dimostrare tale regolarità, in assenza di specifiche contestazioni di difformità.

  • Inammissibile
    Contestazione potere di riscossione SOGET per scadenza contratto

    La Corte dichiara l'inammissibilità del motivo, in quanto la contestazione del potere di riscossione della SOGET doveva essere sollevata nel ricorso introduttivo di primo grado e non poteva essere introdotta con memoria integrativa, non rientrando nei casi di ammissibilità dei motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1455
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1455
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo