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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1455/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
SO RR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 831/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Abbro 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5762/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 TARI 2019
- INGIUNZIONE n. 76079 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3072 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3800 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4001 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5275 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9424 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4572 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia di primo grado di Salerno Ricorrente_1, generalizzato e difeso come in atti, si opponeva all'avviso di intimazione di cui in epigrafe notificato in data 12.03.2024 dal
Comune di Cava de' Tirreni con cui veniva richiesto il versamento del complessivo importo di euro
5.342,11 per Imu anni 2014 e 2015 nonché Tari per gli anni 2015 2016 2017 2018 2019, sulla scorta della asserita regolare e tempestiva notifica di precedenti atti afferenti alle medesime pretese.
In particolare eccepiva: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti con conseguente prescrizione dei crediti;
2) l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto opposto;
3) la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione.
Costituitosi in giudizio il Comune deduceva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per gli avvisi diversi da quelli che aveva provveduto a notificare, rilevando l'inammissibilità del ricorso per l'omessa tempestiva impugnazione degli atti prodromici.
In data 19.09.2024 si costituiva anche la SOGET Spa, eccependo, del pari, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto agli avvisi notificati dall'ente territoriale e documentando il corretto recapito per compiuta giacenza dell'ingiunzione di pagamento n. 0076079 del 22.09.2021.
Il 30.09.2024 il ricorrente depositava memoria integrativa con cui contestava la carenza di potere di riscossione della SOGET per scadenza del contratto col Comune;
il Riscossore eccepiva la tardività del'eccezione per carenza dei presupposti dell'art. 24 D.Lgs 546/92.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, con condanna del soccombente alle spese quantificate in 700,00 euro oltre accessori, ritenendo infondate le eccezioni formulate col ricorso originario.
Ha interposto appello il contribuente reiterando, in buona sostanza, le precedenti eccezioni. In particolare deduce, quanto alla documentazione inerente alle notifiche, che trattandosi di mere copie, prive dell'attestazione di conformità all'originale e con firma illeggibile, deve considerarsi priva di efficacia probatoria.
Per il resto reitera l'eccezione inerente alla carenza di legittimazione passiva del Riscossore.
Si sono costituiti il Comune e la SOGET ribadendo, per l'effetto, le precedenti difese.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in quanto infondato, non può trovare accoglimento.
Ed invero, rispetto all'eccezione afferente alla notifica dell'atto avviso di cui in epigrafe ed a quelli prodromici non può che confermarsi, sulla scorta della documentazione in atti, quanto rilevato dal giudice di primo grado, ovvero la regolarità e la tempestività del loro recapito.
Del resto, le copie degli atti versate nel fascicolo hanno piena efficacia dimostrativa salvo specifiche contestazioni di difformità rispetto agli originali che nel caso di specie mancano.
Va invece dichiarata l'inammissibilità del motivo riguardante la carenza del potere di riscossione della
SOGET, atteso che “Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del ricorso, con cui erano dedotti vizi di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impositivo già impugnato, sul rilievo che essi, proprio in ragione dell'intervenuta impugnazione dell'atto notificato, erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, mentre non era stata articolata alcuna prova per dimostrare la mancata o il diverso momento di conoscenza.)” (Cass. sent. 2014/15051).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione in favore di parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 900,00 oltre Iva ed accessori come per legge se dovuti e distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesta.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
SO RR FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 831/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Abbro 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5762/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 165921 TARI 2019
- INGIUNZIONE n. 76079 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3072 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3800 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4001 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5275 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9424 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4572 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia di primo grado di Salerno Ricorrente_1, generalizzato e difeso come in atti, si opponeva all'avviso di intimazione di cui in epigrafe notificato in data 12.03.2024 dal
Comune di Cava de' Tirreni con cui veniva richiesto il versamento del complessivo importo di euro
5.342,11 per Imu anni 2014 e 2015 nonché Tari per gli anni 2015 2016 2017 2018 2019, sulla scorta della asserita regolare e tempestiva notifica di precedenti atti afferenti alle medesime pretese.
In particolare eccepiva: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti con conseguente prescrizione dei crediti;
2) l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto opposto;
3) la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione.
Costituitosi in giudizio il Comune deduceva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per gli avvisi diversi da quelli che aveva provveduto a notificare, rilevando l'inammissibilità del ricorso per l'omessa tempestiva impugnazione degli atti prodromici.
In data 19.09.2024 si costituiva anche la SOGET Spa, eccependo, del pari, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto agli avvisi notificati dall'ente territoriale e documentando il corretto recapito per compiuta giacenza dell'ingiunzione di pagamento n. 0076079 del 22.09.2021.
Il 30.09.2024 il ricorrente depositava memoria integrativa con cui contestava la carenza di potere di riscossione della SOGET per scadenza del contratto col Comune;
il Riscossore eccepiva la tardività del'eccezione per carenza dei presupposti dell'art. 24 D.Lgs 546/92.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, con condanna del soccombente alle spese quantificate in 700,00 euro oltre accessori, ritenendo infondate le eccezioni formulate col ricorso originario.
Ha interposto appello il contribuente reiterando, in buona sostanza, le precedenti eccezioni. In particolare deduce, quanto alla documentazione inerente alle notifiche, che trattandosi di mere copie, prive dell'attestazione di conformità all'originale e con firma illeggibile, deve considerarsi priva di efficacia probatoria.
Per il resto reitera l'eccezione inerente alla carenza di legittimazione passiva del Riscossore.
Si sono costituiti il Comune e la SOGET ribadendo, per l'effetto, le precedenti difese.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in quanto infondato, non può trovare accoglimento.
Ed invero, rispetto all'eccezione afferente alla notifica dell'atto avviso di cui in epigrafe ed a quelli prodromici non può che confermarsi, sulla scorta della documentazione in atti, quanto rilevato dal giudice di primo grado, ovvero la regolarità e la tempestività del loro recapito.
Del resto, le copie degli atti versate nel fascicolo hanno piena efficacia dimostrativa salvo specifiche contestazioni di difformità rispetto agli originali che nel caso di specie mancano.
Va invece dichiarata l'inammissibilità del motivo riguardante la carenza del potere di riscossione della
SOGET, atteso che “Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del ricorso, con cui erano dedotti vizi di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impositivo già impugnato, sul rilievo che essi, proprio in ragione dell'intervenuta impugnazione dell'atto notificato, erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, mentre non era stata articolata alcuna prova per dimostrare la mancata o il diverso momento di conoscenza.)” (Cass. sent. 2014/15051).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione in favore di parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 900,00 oltre Iva ed accessori come per legge se dovuti e distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesta.