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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1297/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Francesca Barone.
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.08.1971; rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Barone.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli nata a [...] Persona_1 il 7/09/2007 e di nato a [...] il [...], sono affidati a entrambi i Persona_2 genitori i quali, li oni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in Fiumicino via Portunno n 97 int. 5 è assegnata alla sig.ra Parte_1
;
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qual volta lo vorrà
[...] Controparte_1 accordo do ultraquattordicenni, e la sig.ra ; in mancanza di Pt_1 accordi e trascorreranno con il padre i il martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle Per_2 Per_1 20 e li riaccompagnerà a casa dopo cena, la settimana successiva il papà vedrà i bambini lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola sino a dopo cena e a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena . Durante le festività Natalizie, i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno un anno con il papà dal 24 al 30 dicembre e con la mam ce gennaio, e viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni. Relativamente la festività Pasquale, il padre trascorrerà con i figli ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo (mese di giugno, luglio, agosto e settembre), il padre terrà i figli con sé 15 giorni consecutivi, corrispondenti a parte del periodo di ferie estive di cui beneficia, ed ulteriori 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno Controparte_1 Parte_1
15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat con base luglio 2025; nonché il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell' interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia che qui si intende richiamato.
7. Ciascun coniuge, entrambi economicamente autosufficienti, provvederà al proprio mantenimento 8. I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti per sé ed i figli. Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 8.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1297/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Francesca Barone.
e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.08.1971; rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Barone.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli nata a [...] Persona_1 il 7/09/2007 e di nato a [...] il [...], sono affidati a entrambi i Persona_2 genitori i quali, li oni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in Fiumicino via Portunno n 97 int. 5 è assegnata alla sig.ra Parte_1
;
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qual volta lo vorrà
[...] Controparte_1 accordo do ultraquattordicenni, e la sig.ra ; in mancanza di Pt_1 accordi e trascorreranno con il padre i il martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle Per_2 Per_1 20 e li riaccompagnerà a casa dopo cena, la settimana successiva il papà vedrà i bambini lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola sino a dopo cena e a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena . Durante le festività Natalizie, i figli e Per_1 Per_2 trascorreranno un anno con il papà dal 24 al 30 dicembre e con la mam ce gennaio, e viceversa l'anno successivo e così ad anni alterni. Relativamente la festività Pasquale, il padre trascorrerà con i figli ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo (mese di giugno, luglio, agosto e settembre), il padre terrà i figli con sé 15 giorni consecutivi, corrispondenti a parte del periodo di ferie estive di cui beneficia, ed ulteriori 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno Controparte_1 Parte_1
15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat con base luglio 2025; nonché il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell' interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia che qui si intende richiamato.
7. Ciascun coniuge, entrambi economicamente autosufficienti, provvederà al proprio mantenimento 8. I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti per sé ed i figli. Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 8.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone