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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14494 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. RI LL ZI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17026, Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
già denominata quale incorporante Parte_1 Parte_2 di Controparte_1 Controparte_2
il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, giusto atto di fusione del 31/12/2013 a rogito notaio
[...] di Bologna (Rep. 53712, Racc. n. 34018), Capitale Sociale € 2.031.456.338,00 i.v., Per_1
Registro delle Imprese di Bologna C.F. - P.IVA - R.E.A. , P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo
Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo
Assicurativo iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 - in persona del Procuratore ad CP_1 negotia domiciliata per la carica presso la sede della Controparte_3 Parte_1 in base ai poteri conferitile con procura del 3 agosto 2021 a rogito Notaio Dott.
[...] Per_2
rep. 95399, raccolta n. 11384, allegato sub doc. n. 2, rappresentata e difesa nel presente
[...] giudizio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Patrizia Cicero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 55, espone quanto segue
ATTORE
E
quale incorporante per Controparte_4 scissione del ramo d'azienda relativo alla gestione della ” di Controparte_5 Controparte_4
(C.F. ), in persona del suo Procuratore Speciale, Avv. nata
[...] P.IVA_4 Controparte_6
a Scafati (SA) il 14 giugno 1985, domiciliata per la carica in Roma (RM) , Via Tomacelli n. 107, codice fiscale a tanto autorizzata in forza della Procura Speciale per atti CodiceFiscale_1
1 Notaio di Roma del 14 aprile 2022 (Rep. 53234; Racc. 24188), elettivamente Persona_3 domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo
Iannelli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18;
363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
2 La parte attrice concludeva:
““Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 12.898,21, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.”
Parte convenuta concludeva:
“In via preliminare - Accertare e dichiarare improcedibile l'azione avviata dall'attrice in difetto del tentativo di mediazione obbligatoria;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 c.c., del diritto azionato dall'attrice. - Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., del diritto azionato dall'attrice.
In subordine Nel merito - Rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata. In via gradata - nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistere responsabilità della accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, CP_4 comma 2, c.c., che il danno lamentato dall'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria da questa formulata. - Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., il concorso prevalente nella causazione del danno della e, per l'effetto, graduare l'obbligo Parte_1 risarcitorio in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che venissero accertate. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
*****************
A sostegno della propria domanda parte attrice allegava: che nell'ambito della propria attività di liquidazione sinistri ordinava alla di emettere a favore degli aventi diritto Controparte_7 assegni muniti della clausola “NON TRASFERIBILE” e precisamente: assegno n. 72257507, emesso il 16/11/2010, intestato al Sig. dell'importo di Euro 1.700,00, assegno n. Persona_4
81861535, emesso il 29/10/2010, intestato alla Sig.ra dell'importo di Euro Persona_5
Per 7.582,50, assegno n. 81886910, emesso il 18/11/2010, intestato alla TE Coach S.r.l., dell'importo di Euro 1.800,00, assegno n. 81885556, emesso il 18/11/2010, intestato alla Sig.ra
[...]
dell'importo di Euro 1.815,71 ( cfr. docc. da 2 a 5); che i legittimi beneficiari Persona_7 dichiaravano di non aver ricevuto né incassato detti assegni;
che a fronte di verifiche risultava che
3 Per sui richiamati assegni contraffatti al posto dei nominativi e Coach S.r.l. e Persona_4
era riportato il nominativo mentre l'assegno effettivamente Persona_7 Persona_5 intestato a non veniva incassato dall'effettiva beneficiaria, ma da persona Persona_5 diversa che ne carpiva l'identità, la quale sporgeva denuncia-querela (cfr. docc. nn. 6, 7, 8, 9, 10); che tutte gli assegni contraffatti venivano negoziati dai sedicenti beneficiari presso filiali della banca del che provvedeva ad effettuare un secondo pagamento a favore dei legittimi CP_4 beneficiari, che aveva provveduto alla spedizione degli assegni mediante Assicurata (Cfr. docc. da 6
a 14); che a nulla era servita la diffida del 15.03.2019 alla banca convenuta di rimborso degli importi degli assegni incassati fraudolentemente presso le proprie filiali, per cui ha introdotto il procedimento in esame (Cfr. doc. 15).
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza delle avverse Controparte_4 domande ed allegando: la prescrizione quinquennale del diritto di risarcimento domandato;
l'illegittima duplicazione dell'azione di risarcimento, in ragione del fatto che gli assegni erano stati spediti per posta assicurata;
la negoziazione degli assegni e “Check Truncation”; la corretta modalità di identificazione dei correntisti;
la negligenza di parte attrice nel mancato rispetto alle modalità operative nella spedizione degli assegni e il difetto di prova riguardo le allegazione svolte.
All'udienza del 06.07.2023, su istanza delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.
Con ordinanza del 15.12.2023 questo giudice“ esaminati gli atti ed i documenti di causa;
esaminata le istanze istruttorie avanzate dalle parti;
rigetta la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice, poiché vertente su circostanze tutte da provarsi documentalmente;
rigetta l'istanza di parte convenuta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., come dalla stessa formulata, atteso che lo stesso ordine non può supplire al mancato assolvimento della prova e ritenuto che la parte convenuta avrebbe potuto acquisire la documentazione richiesta aliunde. ritenuta la causa matura per la decisione;
rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni”.
All'udienza del 19.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa era istruita documentalmente.
MOTIVAZIONE
4 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5\03, che, seppur abrogato dalla L.
69\09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione alle comparse di costituzione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
IL GIUDICE OSSERVA QUANTO SEGUE
Sulla domanda preliminare avanzata da parte convenuta di accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione avviata dall'attrice in difetto del tentativo di mediazione obbligatoria, se ne rileva l'infondatezza.
Invero l'oggetto della causa relativo all'accertamento di responsabilità contrattuale non rientra tra le materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 e dal D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, ovvero: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto d'azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento danni da responsabilità medica e diffamazione, e controversie relative a associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Con riferimento alla causa petendi, infatti, , con il Parte_1 procedimento che ci occupa invoca la responsabilità contrattuale della Controparte_4 per aver pagato a soggetti non legittimati i dedotti assegni non trasferibili ex art. 43 2° co.
[...]
5 Leggi Assegni, emessi da per il risarcimento dei danni derivanti da sinistri, Controparte_8 materia evidentemente non rientrante tra quelle per cui è prevista la mediazione civile obbligatoria.
Dunque, l'eccezione preliminare di improcedibilità per difetto del tentativo di mediazione obbligatoria non è fondata e deve essere respinta.
Parimenti infondata appare l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2947 e 2946 c.c..
Al riguardo si osserva che secondo un recente arresto delle SS.UU., che questo giudice condivide, la responsabilità della banca, che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario, va effettivamente definita come contrattuale, e non oggettiva. La Suprema Corte, invero, ha stabilito che, in ragione di quanto disposto dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, “ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ.” (Cfr. SS.UU. n.
12477-12478/18).
Al caso di specie è, dunque, riferibile la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Ciò posto, risulta per tabulas che gli assegni de quibus siano stati incassati nell'anno 2010 e che la società attrice ha inviato alla banca convenuta in data 15.03.2029 la pec con cui richiedeva il rimborso degli assegni incassati da sedicenti beneficiari, con avvertimento che in difetto avrebbe agito giudizialmente per il soddisfacimento dei propri diritti e fatti salvi gli effetti di legge derivanti
(Cfr. doc. 15 allegato da parte attrice).
Ebbene, la richiamata pec è certamente utile ad interrompere la prescrizione decennale applicabile, atteso che la stessa risulta ricevuta dalla banca convenuta in data 18.03.2019, e che con la medesima
è stato indicato il soggetto debitore, l'importo del credito vantato e ad esso richiesto, oltre che le ragioni che lo hanno determinato.
6 Alla richiamata diffida è seguita la presente azione giudiziaria incardinata nel 2023.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta non appare fondata e deve essere, pertanto, respinta.
**************
Passando ad esaminare il merito della causa, si osserva che dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso della causa e dalle circostanze condivise in contraddittorio tra le parti, la domanda di parte attrice, appare fondata ed è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente si ricorda che, in ordine al riparto dell'onere della prova, l'art. 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata risulta, invero, provata da parte della società attrice quanto da essa dedotto, ovvero l'emissione e spedizione mediante posta assicurata da parte di degli assegni: n. 72257507, del 16/11/2010, intestato al Controparte_7
Sig. dell'importo di Euro 1.700,00, poi contraffatto da da sedicente beneficiaria Persona_4 [...]
Per
n. 81886910, del 18/11/2010, intestato alla E Coach S.r.l., dell'importo di Persona_5
Euro 1.800,00, poi contraffatto da sedicente beneficiaria n. 81885556, del Persona_5
18/11/2010, intestato alla Sig.ra dell'importo di Euro 1.815,71, poi Persona_7 contraffatto da da sedicente beneficiaria e n. 81861535, emesso il 29/10/2010, Persona_5 intestato alla Sig.ra dell'importo di Euro 7.582,50, incassato da persona diversa Persona_5 dalla beneficiaria che ne ha carpito l'identità ( Cfr. doc da 2 a 9 allegati da parte attrice); la denuncia -querela sporta in data 29.12.2010 dalla nata a [...] il [...] e Persona_5 residente a [...], presso il Commissariato Controparte_9
(Questura di Napoli) con la quale denunciava di non aver ricevuto alcun assegno a liquidazione del sinistro subito n. 00004-2001-3304701-01 del 16.02.2001 (Cfr. doc. 10 allegato da parte attrice); le dichiarazioni del secondo pagamento eseguito a favore degli effettivi beneficiari Persona_5
Per per euro 7.582,50 e TE Coach S.r.l. per euro 1.800,00 (Cfr. doc. 12 e 13 allegati da parte attrice).
Dall'esame delle deduzioni e produzioni documentali allegate da parte convenuta non risulta contestata, anzi confermata, la circostanza che gli assegni de qibus siano stati negoziati presso i propri Uffici. In particolare la banca convenuta allegava che: aveva aperto un Persona_5
7 F” il giorno 24/11/2010, previa identificazione mediante carta Controparte_10
d'identità n. rilasciata dal Comune di Roma in data 26/6/2009 e previa conferma Numero_1 dell'identità a mezzo tessera sanitaria/codice fiscale;
dopo aver effettuato tutti i controlli del caso ed aver accertato l'assenza di anomalie a nome del cliente mediante consultazione del sistema informatico in uso allo sportello apriva il conto corrente n. 231419/5, intestato alla Sig.ra
[...]
, nata a [...] l'[...], C.F. residente Persona_5 C.F._2 in Roma, Via Adige 18 (all. 2); in data 29/11/2010 la Sig.ra versava sul proprio Persona_5 conto l'assegno n. 81861535, a lei intestato, dell'importo di Euro 7.582,50, con valuta accreditata il
2.12.2010, previo ritorno dell'esito “pagato” da parte dell'Istituto emittente;
in data 7/12/2010 la stessa Sig.ra versava sul proprio conto l'assegno n. 72257507, l'assegno n. Persona_5
81886914 e l'assegno 81885586, a lei intestati, dell'importo rispettivamente di Euro 1.700,00, di
Euro 1.800,00 e di Euro 1.815,71, con valuta veniva accreditata il 13.12.2010, previo ritorno dell'esito “pagato” da parte dell'Istituto emittente;
che gli assegni erano stati negoziati con procedure check truncation;
che la signora o sedicente tale nel momento in Persona_5 cui aveva acceso il conto corrente era stata correttamente identificata mediante esibizione (e copia) della carta di identità e della tessera sanitaria e codice fiscale che non risultavano falsificate o rubate, poiché le verifiche effettuate su di essa avevano restituito informazioni regolari e prive di allarme.
Dunque, va verificata la ricorrenza della responsabilità della società convenuta per aver pagato a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, come in effetti è emerso nel corso di causa.
Si osserva che al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte statuendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del 21/05/2018).
Secondo tale orientamento, pertanto, lo svolgimento dell'obbligazione da parte della banca negoziatrice, che nel caso in esame è con la diligenza dovuta, è da riferirsi Controparte_4
a quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
8 Tuttavia, parte convenuta non fornisce prova sulla corretta modalità di identificazione della sedicente beneficiaria che ha portato i richiamati assegni all'incasso, atteso che ha depositato la copia della carta di identità e la tessera sanitaria della . Persona_5
Si ricorda, peraltro, che la Circolare ABI del 2001, in presenza di specifici e ben indicati fattori di rischio, prescrive ai cassieri degli istituti bancari di richiedere due documenti identificativi muniti di fotografia al richiedente l'incasso, in luogo della sola carta di identità, per defatigare il moltiplicarsi di illecite operazioni da anni perpetrate da sedicenti beneficiari di assegni.
La convenuta ha disatteso tale prescrizione. CP_4
Ciò posto, si osserva che la richiamata e condivisa natura contrattuale attribuita alla responsabilità della banca negoziatrice produce effetto nei confronti dei soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Tra i quali, prima di tutti il prenditore, ma, comunque, anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Da ciò scaturisce la considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, giacché per lo più si tratta di rapporti, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno, dai quali, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli
9 non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14712 del
26/06/2007).
Ebbene, seppur la parte convenuta asserisca di aver provveduto nel corso dello svolgimento delle operazioni di incasso ad identificare la sedicente beneficiaria degli assegni secondo i criteri normativi previsti, per cui il pagamento degli assegni dedotti sarebbe da ritenersi realizzato in favore di persona che appariva essere il reale beneficiario dei titoli, si osserva, tuttavia, che per l'ente negoziatore dell'assegno di traenza corre l'obbligo non soltanto di un rigoroso controllo dei documenti di identità dei soggetti portatori e della integrità degli assegni, che pur non sono stati prodotti in atti, ma anche di valutare con particolare attenzione ulteriori elementi extracartolari, che possono indurre al sospetto di contraffazione, quali, in via esemplificativa, la circostanza che il prenditore non era un «cliente abituale» del locale ufficio postale e che, all'atto della presentazione del titolo, aveva appena aperto un libretto postale o acceso un conto corrente, oltre alla distanza geografica tra l'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dei titolo e il luogo di residenza della beneficiaria. (cfr. Cass. civ. n. 9842 del 14/4/2021).
Dell'esame della documentazione versata in atti dalla banca convenuta emerge invero che la signora reale beneficiaria, residente in [...], ha aperto un conto nella filiale della Persona_5 banca convenuta, con sede in Roma, dove venivano unicamente depositati gli assegni, oggetto di esame (cfr doc. depositati da parte attrice)
Non risulta effettuato dalla banca alcuna attenta verifica dell'identità della sedicente beneficiaria presso i competenti uffici, quale ed esempio l'Agenzia delle Entrate, da cui sarebbe emersa la differente identità, o, quanto meno, non risulta dalla stessa provato.
A fronte di un controllo rutinario il negoziatore ben si sarebbero potute rilevare le criticità dell'attività fraudolenta posta in essere. Tanto più avrebbe dovuto esercitare tale attività di controllo l'operatore specializzato interessato delle operazioni bancarie, che ben avrebbe saputo riconoscere la frode posta in essere, anche in considerazione del fatto che la sua attenzione poteva essere sollecitata dall'ormai noto fenomeno degli assegni trafugati, che è piuttosto risalente e ad oggi persistente.
Per quanto riguarda la procedura Check Truncation operata dalla banca per la lavorazione degli assegni contraffatti, come sugli stessi indicato con la stampigliatura della sigla CT, al tempo in cui veniva realizzata consisteva nella semplice comunicazione da parte della banca negoziatrice alla banca traente del numero e dell'importo dell'assegno, oggetto di operazione bancaria. Invero, il passaggio alla trasmissione dell'immagine dell'assegno negoziato alla banca traente è stato
10 introdotto dal Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive integrazioni che hanno modificato il Regio
Decreto n. 1736 del 21 Dicembre 1933 (c.d. Legge Assegni) riconoscendo valore giuridico alle copie informatiche degli assegni, attraverso la cosiddetta procedura Check Image Truncation (CIT), la quale è diventato operativo nei primi mesi del 2018.
Dunque, non coglie nel segno ogni tentativo di deresponsabilizzazione de parte della banca negoziatrice che abbia operato, come nella specie, la lavorazione degli assegni con la procedura
Check Truncation.
Alla luce degli elementi obiettivi sopra richiamati, si trae il convincimento che i pagamenti da parte della , quale ente negoziatrice, sia avvenuto in favore di persona non Controparte_4 legittima beneficiaria.
Ciò posto, si osserva, tuttavia, che parte attrice ha provato di aver provveduto ad effettuare il secondo pagamento di soli due assegni dei quattro dedotti, e segnatamente quello emesso a favore Per della legittima di euro 7.582,50 e quello emesso a favore di TE Coach S.r.l. Persona_5 di euro 1.800,00 (Cfr. doc. 12 e 13 di parte attrice). Non vi è prova alcuna, invero, che siano stati effettuati i secondi pagamenti degli altri assegni dedotti, atteso che il richiamato documento allegato n. 11 non è stato depositato in atti ed il documento allegato n. 14 non comprova il secondo pagamento. Pertanto, la avrà diritto a versi riconosciuto il diritto al Controparte_1 risarcimento della somma totale di euro 9.382,50 (euro 7.582,50 + euro 1.800,00).
Passando ad esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta ex art. 1227 c.c. di responsabilità concorrente della parte attrice per l'adozione della spedizione per posta ordinaria del titolo, si osserva che vi è prova in atti che la spedizione sia stata effettuata mediante posta Assicurata.
Si osserva, peraltro, che l'onere della prova in ordine al concorso colposo grava sul debitore- danneggiante, nella specie Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte, Controparte_4 infatti, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso,
a norma dell'art. 1227 c.c. la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cfr. Cass. 2023 n.
25712).
La richiamata responsabilità concorrente afferente alla modalità di spedizione non può esser e ravvisata, invero, poiché il titolo di cui si tratta non sono al portatore e sono non trasferibili;
dunque,
l'eventuale invio con posta asseritamente non adeguata non costituirebbe di per se un antecedente
11 causale dell'evento dannoso, o, quanto meno, si ribadisce che la convenuta, pur gravata dal relativo onere probatorio, non ne ha fornito prova.
Il prospettato concorso colposo è, pertanto, infondato e non provato.
La deve essere, pertanto, essere condannata al pagamento in favore Controparte_4 della società attrice della somma di euro 9.382,50. Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi come per legge sul capitale annualmente rivalutato, dal reiterato pagamento, fino al saldo.
Invero, l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito, se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. civ. n.
37798 del 27/12/2022; Cass. civ. n. 7948 del 20/4/2020).
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite, in ragione delle risultanze processuali, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la al pagamento in favore della Controparte_4 Parte_1 della somma di euro 9.382,50, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli
[...] indici ISTAT e gli interessi, come da domanda e rivalutazione monetaria a far data dal reiterato pagamento fino al saldo;
- spese compensate tra e parti.
Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2025.
Il Giudice
RI LL ZI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del G.O.P. RI LL ZI, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17026, Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
già denominata quale incorporante Parte_1 Parte_2 di Controparte_1 Controparte_2
il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, giusto atto di fusione del 31/12/2013 a rogito notaio
[...] di Bologna (Rep. 53712, Racc. n. 34018), Capitale Sociale € 2.031.456.338,00 i.v., Per_1
Registro delle Imprese di Bologna C.F. - P.IVA - R.E.A. , P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo
Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo
Assicurativo iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 - in persona del Procuratore ad CP_1 negotia domiciliata per la carica presso la sede della Controparte_3 Parte_1 in base ai poteri conferitile con procura del 3 agosto 2021 a rogito Notaio Dott.
[...] Per_2
rep. 95399, raccolta n. 11384, allegato sub doc. n. 2, rappresentata e difesa nel presente
[...] giudizio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Patrizia Cicero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 55, espone quanto segue
ATTORE
E
quale incorporante per Controparte_4 scissione del ramo d'azienda relativo alla gestione della ” di Controparte_5 Controparte_4
(C.F. ), in persona del suo Procuratore Speciale, Avv. nata
[...] P.IVA_4 Controparte_6
a Scafati (SA) il 14 giugno 1985, domiciliata per la carica in Roma (RM) , Via Tomacelli n. 107, codice fiscale a tanto autorizzata in forza della Procura Speciale per atti CodiceFiscale_1
1 Notaio di Roma del 14 aprile 2022 (Rep. 53234; Racc. 24188), elettivamente Persona_3 domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo
Iannelli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18;
363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
2 La parte attrice concludeva:
““Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 12.898,21, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.”
Parte convenuta concludeva:
“In via preliminare - Accertare e dichiarare improcedibile l'azione avviata dall'attrice in difetto del tentativo di mediazione obbligatoria;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 c.c., del diritto azionato dall'attrice. - Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 c.c., del diritto azionato dall'attrice.
In subordine Nel merito - Rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata. In via gradata - nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistere responsabilità della accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, CP_4 comma 2, c.c., che il danno lamentato dall'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria da questa formulata. - Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., il concorso prevalente nella causazione del danno della e, per l'effetto, graduare l'obbligo Parte_1 risarcitorio in relazione alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che venissero accertate. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
*****************
A sostegno della propria domanda parte attrice allegava: che nell'ambito della propria attività di liquidazione sinistri ordinava alla di emettere a favore degli aventi diritto Controparte_7 assegni muniti della clausola “NON TRASFERIBILE” e precisamente: assegno n. 72257507, emesso il 16/11/2010, intestato al Sig. dell'importo di Euro 1.700,00, assegno n. Persona_4
81861535, emesso il 29/10/2010, intestato alla Sig.ra dell'importo di Euro Persona_5
Per 7.582,50, assegno n. 81886910, emesso il 18/11/2010, intestato alla TE Coach S.r.l., dell'importo di Euro 1.800,00, assegno n. 81885556, emesso il 18/11/2010, intestato alla Sig.ra
[...]
dell'importo di Euro 1.815,71 ( cfr. docc. da 2 a 5); che i legittimi beneficiari Persona_7 dichiaravano di non aver ricevuto né incassato detti assegni;
che a fronte di verifiche risultava che
3 Per sui richiamati assegni contraffatti al posto dei nominativi e Coach S.r.l. e Persona_4
era riportato il nominativo mentre l'assegno effettivamente Persona_7 Persona_5 intestato a non veniva incassato dall'effettiva beneficiaria, ma da persona Persona_5 diversa che ne carpiva l'identità, la quale sporgeva denuncia-querela (cfr. docc. nn. 6, 7, 8, 9, 10); che tutte gli assegni contraffatti venivano negoziati dai sedicenti beneficiari presso filiali della banca del che provvedeva ad effettuare un secondo pagamento a favore dei legittimi CP_4 beneficiari, che aveva provveduto alla spedizione degli assegni mediante Assicurata (Cfr. docc. da 6
a 14); che a nulla era servita la diffida del 15.03.2019 alla banca convenuta di rimborso degli importi degli assegni incassati fraudolentemente presso le proprie filiali, per cui ha introdotto il procedimento in esame (Cfr. doc. 15).
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza delle avverse Controparte_4 domande ed allegando: la prescrizione quinquennale del diritto di risarcimento domandato;
l'illegittima duplicazione dell'azione di risarcimento, in ragione del fatto che gli assegni erano stati spediti per posta assicurata;
la negoziazione degli assegni e “Check Truncation”; la corretta modalità di identificazione dei correntisti;
la negligenza di parte attrice nel mancato rispetto alle modalità operative nella spedizione degli assegni e il difetto di prova riguardo le allegazione svolte.
All'udienza del 06.07.2023, su istanza delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.
Con ordinanza del 15.12.2023 questo giudice“ esaminati gli atti ed i documenti di causa;
esaminata le istanze istruttorie avanzate dalle parti;
rigetta la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice, poiché vertente su circostanze tutte da provarsi documentalmente;
rigetta l'istanza di parte convenuta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., come dalla stessa formulata, atteso che lo stesso ordine non può supplire al mancato assolvimento della prova e ritenuto che la parte convenuta avrebbe potuto acquisire la documentazione richiesta aliunde. ritenuta la causa matura per la decisione;
rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni”.
All'udienza del 19.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa era istruita documentalmente.
MOTIVAZIONE
4 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5\03, che, seppur abrogato dalla L.
69\09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione alle comparse di costituzione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
IL GIUDICE OSSERVA QUANTO SEGUE
Sulla domanda preliminare avanzata da parte convenuta di accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione avviata dall'attrice in difetto del tentativo di mediazione obbligatoria, se ne rileva l'infondatezza.
Invero l'oggetto della causa relativo all'accertamento di responsabilità contrattuale non rientra tra le materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 e dal D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, ovvero: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto d'azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento danni da responsabilità medica e diffamazione, e controversie relative a associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Con riferimento alla causa petendi, infatti, , con il Parte_1 procedimento che ci occupa invoca la responsabilità contrattuale della Controparte_4 per aver pagato a soggetti non legittimati i dedotti assegni non trasferibili ex art. 43 2° co.
[...]
5 Leggi Assegni, emessi da per il risarcimento dei danni derivanti da sinistri, Controparte_8 materia evidentemente non rientrante tra quelle per cui è prevista la mediazione civile obbligatoria.
Dunque, l'eccezione preliminare di improcedibilità per difetto del tentativo di mediazione obbligatoria non è fondata e deve essere respinta.
Parimenti infondata appare l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2947 e 2946 c.c..
Al riguardo si osserva che secondo un recente arresto delle SS.UU., che questo giudice condivide, la responsabilità della banca, che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario, va effettivamente definita come contrattuale, e non oggettiva. La Suprema Corte, invero, ha stabilito che, in ragione di quanto disposto dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, “ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ.” (Cfr. SS.UU. n.
12477-12478/18).
Al caso di specie è, dunque, riferibile la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Ciò posto, risulta per tabulas che gli assegni de quibus siano stati incassati nell'anno 2010 e che la società attrice ha inviato alla banca convenuta in data 15.03.2029 la pec con cui richiedeva il rimborso degli assegni incassati da sedicenti beneficiari, con avvertimento che in difetto avrebbe agito giudizialmente per il soddisfacimento dei propri diritti e fatti salvi gli effetti di legge derivanti
(Cfr. doc. 15 allegato da parte attrice).
Ebbene, la richiamata pec è certamente utile ad interrompere la prescrizione decennale applicabile, atteso che la stessa risulta ricevuta dalla banca convenuta in data 18.03.2019, e che con la medesima
è stato indicato il soggetto debitore, l'importo del credito vantato e ad esso richiesto, oltre che le ragioni che lo hanno determinato.
6 Alla richiamata diffida è seguita la presente azione giudiziaria incardinata nel 2023.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta non appare fondata e deve essere, pertanto, respinta.
**************
Passando ad esaminare il merito della causa, si osserva che dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso della causa e dalle circostanze condivise in contraddittorio tra le parti, la domanda di parte attrice, appare fondata ed è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente si ricorda che, in ordine al riparto dell'onere della prova, l'art. 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata risulta, invero, provata da parte della società attrice quanto da essa dedotto, ovvero l'emissione e spedizione mediante posta assicurata da parte di degli assegni: n. 72257507, del 16/11/2010, intestato al Controparte_7
Sig. dell'importo di Euro 1.700,00, poi contraffatto da da sedicente beneficiaria Persona_4 [...]
Per
n. 81886910, del 18/11/2010, intestato alla E Coach S.r.l., dell'importo di Persona_5
Euro 1.800,00, poi contraffatto da sedicente beneficiaria n. 81885556, del Persona_5
18/11/2010, intestato alla Sig.ra dell'importo di Euro 1.815,71, poi Persona_7 contraffatto da da sedicente beneficiaria e n. 81861535, emesso il 29/10/2010, Persona_5 intestato alla Sig.ra dell'importo di Euro 7.582,50, incassato da persona diversa Persona_5 dalla beneficiaria che ne ha carpito l'identità ( Cfr. doc da 2 a 9 allegati da parte attrice); la denuncia -querela sporta in data 29.12.2010 dalla nata a [...] il [...] e Persona_5 residente a [...], presso il Commissariato Controparte_9
(Questura di Napoli) con la quale denunciava di non aver ricevuto alcun assegno a liquidazione del sinistro subito n. 00004-2001-3304701-01 del 16.02.2001 (Cfr. doc. 10 allegato da parte attrice); le dichiarazioni del secondo pagamento eseguito a favore degli effettivi beneficiari Persona_5
Per per euro 7.582,50 e TE Coach S.r.l. per euro 1.800,00 (Cfr. doc. 12 e 13 allegati da parte attrice).
Dall'esame delle deduzioni e produzioni documentali allegate da parte convenuta non risulta contestata, anzi confermata, la circostanza che gli assegni de qibus siano stati negoziati presso i propri Uffici. In particolare la banca convenuta allegava che: aveva aperto un Persona_5
7 F” il giorno 24/11/2010, previa identificazione mediante carta Controparte_10
d'identità n. rilasciata dal Comune di Roma in data 26/6/2009 e previa conferma Numero_1 dell'identità a mezzo tessera sanitaria/codice fiscale;
dopo aver effettuato tutti i controlli del caso ed aver accertato l'assenza di anomalie a nome del cliente mediante consultazione del sistema informatico in uso allo sportello apriva il conto corrente n. 231419/5, intestato alla Sig.ra
[...]
, nata a [...] l'[...], C.F. residente Persona_5 C.F._2 in Roma, Via Adige 18 (all. 2); in data 29/11/2010 la Sig.ra versava sul proprio Persona_5 conto l'assegno n. 81861535, a lei intestato, dell'importo di Euro 7.582,50, con valuta accreditata il
2.12.2010, previo ritorno dell'esito “pagato” da parte dell'Istituto emittente;
in data 7/12/2010 la stessa Sig.ra versava sul proprio conto l'assegno n. 72257507, l'assegno n. Persona_5
81886914 e l'assegno 81885586, a lei intestati, dell'importo rispettivamente di Euro 1.700,00, di
Euro 1.800,00 e di Euro 1.815,71, con valuta veniva accreditata il 13.12.2010, previo ritorno dell'esito “pagato” da parte dell'Istituto emittente;
che gli assegni erano stati negoziati con procedure check truncation;
che la signora o sedicente tale nel momento in Persona_5 cui aveva acceso il conto corrente era stata correttamente identificata mediante esibizione (e copia) della carta di identità e della tessera sanitaria e codice fiscale che non risultavano falsificate o rubate, poiché le verifiche effettuate su di essa avevano restituito informazioni regolari e prive di allarme.
Dunque, va verificata la ricorrenza della responsabilità della società convenuta per aver pagato a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, come in effetti è emerso nel corso di causa.
Si osserva che al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte statuendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c. (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del 21/05/2018).
Secondo tale orientamento, pertanto, lo svolgimento dell'obbligazione da parte della banca negoziatrice, che nel caso in esame è con la diligenza dovuta, è da riferirsi Controparte_4
a quella nascente dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
8 Tuttavia, parte convenuta non fornisce prova sulla corretta modalità di identificazione della sedicente beneficiaria che ha portato i richiamati assegni all'incasso, atteso che ha depositato la copia della carta di identità e la tessera sanitaria della . Persona_5
Si ricorda, peraltro, che la Circolare ABI del 2001, in presenza di specifici e ben indicati fattori di rischio, prescrive ai cassieri degli istituti bancari di richiedere due documenti identificativi muniti di fotografia al richiedente l'incasso, in luogo della sola carta di identità, per defatigare il moltiplicarsi di illecite operazioni da anni perpetrate da sedicenti beneficiari di assegni.
La convenuta ha disatteso tale prescrizione. CP_4
Ciò posto, si osserva che la richiamata e condivisa natura contrattuale attribuita alla responsabilità della banca negoziatrice produce effetto nei confronti dei soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Tra i quali, prima di tutti il prenditore, ma, comunque, anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Da ciò scaturisce la considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, giacché per lo più si tratta di rapporti, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno, dai quali, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli
9 non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14712 del
26/06/2007).
Ebbene, seppur la parte convenuta asserisca di aver provveduto nel corso dello svolgimento delle operazioni di incasso ad identificare la sedicente beneficiaria degli assegni secondo i criteri normativi previsti, per cui il pagamento degli assegni dedotti sarebbe da ritenersi realizzato in favore di persona che appariva essere il reale beneficiario dei titoli, si osserva, tuttavia, che per l'ente negoziatore dell'assegno di traenza corre l'obbligo non soltanto di un rigoroso controllo dei documenti di identità dei soggetti portatori e della integrità degli assegni, che pur non sono stati prodotti in atti, ma anche di valutare con particolare attenzione ulteriori elementi extracartolari, che possono indurre al sospetto di contraffazione, quali, in via esemplificativa, la circostanza che il prenditore non era un «cliente abituale» del locale ufficio postale e che, all'atto della presentazione del titolo, aveva appena aperto un libretto postale o acceso un conto corrente, oltre alla distanza geografica tra l'ufficio postale utilizzato per la negoziazione dei titolo e il luogo di residenza della beneficiaria. (cfr. Cass. civ. n. 9842 del 14/4/2021).
Dell'esame della documentazione versata in atti dalla banca convenuta emerge invero che la signora reale beneficiaria, residente in [...], ha aperto un conto nella filiale della Persona_5 banca convenuta, con sede in Roma, dove venivano unicamente depositati gli assegni, oggetto di esame (cfr doc. depositati da parte attrice)
Non risulta effettuato dalla banca alcuna attenta verifica dell'identità della sedicente beneficiaria presso i competenti uffici, quale ed esempio l'Agenzia delle Entrate, da cui sarebbe emersa la differente identità, o, quanto meno, non risulta dalla stessa provato.
A fronte di un controllo rutinario il negoziatore ben si sarebbero potute rilevare le criticità dell'attività fraudolenta posta in essere. Tanto più avrebbe dovuto esercitare tale attività di controllo l'operatore specializzato interessato delle operazioni bancarie, che ben avrebbe saputo riconoscere la frode posta in essere, anche in considerazione del fatto che la sua attenzione poteva essere sollecitata dall'ormai noto fenomeno degli assegni trafugati, che è piuttosto risalente e ad oggi persistente.
Per quanto riguarda la procedura Check Truncation operata dalla banca per la lavorazione degli assegni contraffatti, come sugli stessi indicato con la stampigliatura della sigla CT, al tempo in cui veniva realizzata consisteva nella semplice comunicazione da parte della banca negoziatrice alla banca traente del numero e dell'importo dell'assegno, oggetto di operazione bancaria. Invero, il passaggio alla trasmissione dell'immagine dell'assegno negoziato alla banca traente è stato
10 introdotto dal Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive integrazioni che hanno modificato il Regio
Decreto n. 1736 del 21 Dicembre 1933 (c.d. Legge Assegni) riconoscendo valore giuridico alle copie informatiche degli assegni, attraverso la cosiddetta procedura Check Image Truncation (CIT), la quale è diventato operativo nei primi mesi del 2018.
Dunque, non coglie nel segno ogni tentativo di deresponsabilizzazione de parte della banca negoziatrice che abbia operato, come nella specie, la lavorazione degli assegni con la procedura
Check Truncation.
Alla luce degli elementi obiettivi sopra richiamati, si trae il convincimento che i pagamenti da parte della , quale ente negoziatrice, sia avvenuto in favore di persona non Controparte_4 legittima beneficiaria.
Ciò posto, si osserva, tuttavia, che parte attrice ha provato di aver provveduto ad effettuare il secondo pagamento di soli due assegni dei quattro dedotti, e segnatamente quello emesso a favore Per della legittima di euro 7.582,50 e quello emesso a favore di TE Coach S.r.l. Persona_5 di euro 1.800,00 (Cfr. doc. 12 e 13 di parte attrice). Non vi è prova alcuna, invero, che siano stati effettuati i secondi pagamenti degli altri assegni dedotti, atteso che il richiamato documento allegato n. 11 non è stato depositato in atti ed il documento allegato n. 14 non comprova il secondo pagamento. Pertanto, la avrà diritto a versi riconosciuto il diritto al Controparte_1 risarcimento della somma totale di euro 9.382,50 (euro 7.582,50 + euro 1.800,00).
Passando ad esaminare l'eccezione sollevata da parte convenuta ex art. 1227 c.c. di responsabilità concorrente della parte attrice per l'adozione della spedizione per posta ordinaria del titolo, si osserva che vi è prova in atti che la spedizione sia stata effettuata mediante posta Assicurata.
Si osserva, peraltro, che l'onere della prova in ordine al concorso colposo grava sul debitore- danneggiante, nella specie Secondo quanto asserito dalla Suprema Corte, Controparte_4 infatti, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso,
a norma dell'art. 1227 c.c. la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cfr. Cass. 2023 n.
25712).
La richiamata responsabilità concorrente afferente alla modalità di spedizione non può esser e ravvisata, invero, poiché il titolo di cui si tratta non sono al portatore e sono non trasferibili;
dunque,
l'eventuale invio con posta asseritamente non adeguata non costituirebbe di per se un antecedente
11 causale dell'evento dannoso, o, quanto meno, si ribadisce che la convenuta, pur gravata dal relativo onere probatorio, non ne ha fornito prova.
Il prospettato concorso colposo è, pertanto, infondato e non provato.
La deve essere, pertanto, essere condannata al pagamento in favore Controparte_4 della società attrice della somma di euro 9.382,50. Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi come per legge sul capitale annualmente rivalutato, dal reiterato pagamento, fino al saldo.
Invero, l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito, se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. civ. n.
37798 del 27/12/2022; Cass. civ. n. 7948 del 20/4/2020).
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite, in ragione delle risultanze processuali, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la al pagamento in favore della Controparte_4 Parte_1 della somma di euro 9.382,50, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli
[...] indici ISTAT e gli interessi, come da domanda e rivalutazione monetaria a far data dal reiterato pagamento fino al saldo;
- spese compensate tra e parti.
Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2025.
Il Giudice
RI LL ZI
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