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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/12/2024, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2737/2024, avente per oggetto “separazione consensuale'', promossa da (C.F. e da Parte_1 C.F._1
(C.F. ) entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Parte_2 C.F._2
Alessio Guida Di Guida presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo parzialmente modificate e meglio specificate nelle Note di trattazione scritta del 26/11/2024 di seguito riportate:
”1. i ricorrenti vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. il IG. si è già allontanato dalla casa familiare, trasferendosi a Roma e Parte_2
provvederà a terminare il trasloco di ogni suo effetto personale come elencato in foglio allegato
pagina 1 di 3 (all. 6), così come del mobilio ed accessori vari della IG.ra che si trovano attualmente a Pt_1
Roma (all.7); la casa coniugale di Alghero, Via Stanis Dessy n. 29, rimane assegnata alla IG.ra
, che ne è già proprietaria esclusiva, con quanto in essa contenuto;
Parte_1
3. il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento di € 500,00, somma da rivalutare annualmente in base alla variazione
annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT con
riferimento all'indice del mese precedente quello di omologa delle condizioni di separazione;
4. il IG. si farà, inoltre, carico delle spese ordinarie relative al condominio, Parte_2
consumi di acqua, luce, gas e Ta.ri della ex casa coniugale di Alghero Via Stanis Dessy n. 29;
5. L'autovettura Fiat Panda targata GH 668 ZN, intestata alla IG.ra , Parte_1
rimarrà in uso esclusivo alla stessa, mentre le rate del prestito contratto per l'acquisto della
vettura saranno integralmente corrisposte dal IG. sino alla naturale estinzione, Parte_2
così come quest'ultimo si farà carico dei costi di bollo ed assicurazione.
6. i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
comunicazione tra loro;
7. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
8. i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
pagina 2 di 3 Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e parzialmente modificate e meglio specificate nelle note di trattazione scritta del 26/11/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) Parte_2
alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Alghero, Anno 2014,
Atto 34, Parte 2, Serie C, Uff. 1)
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle
Note di Trattazione scritta del 26/11/2024, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari oggi 19.12.024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2737/2024, avente per oggetto “separazione consensuale'', promossa da (C.F. e da Parte_1 C.F._1
(C.F. ) entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Parte_2 C.F._2
Alessio Guida Di Guida presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo parzialmente modificate e meglio specificate nelle Note di trattazione scritta del 26/11/2024 di seguito riportate:
”1. i ricorrenti vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. il IG. si è già allontanato dalla casa familiare, trasferendosi a Roma e Parte_2
provvederà a terminare il trasloco di ogni suo effetto personale come elencato in foglio allegato
pagina 1 di 3 (all. 6), così come del mobilio ed accessori vari della IG.ra che si trovano attualmente a Pt_1
Roma (all.7); la casa coniugale di Alghero, Via Stanis Dessy n. 29, rimane assegnata alla IG.ra
, che ne è già proprietaria esclusiva, con quanto in essa contenuto;
Parte_1
3. il IG. verserà alla IG.ra un assegno mensile quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento di € 500,00, somma da rivalutare annualmente in base alla variazione
annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT con
riferimento all'indice del mese precedente quello di omologa delle condizioni di separazione;
4. il IG. si farà, inoltre, carico delle spese ordinarie relative al condominio, Parte_2
consumi di acqua, luce, gas e Ta.ri della ex casa coniugale di Alghero Via Stanis Dessy n. 29;
5. L'autovettura Fiat Panda targata GH 668 ZN, intestata alla IG.ra , Parte_1
rimarrà in uso esclusivo alla stessa, mentre le rate del prestito contratto per l'acquisto della
vettura saranno integralmente corrisposte dal IG. sino alla naturale estinzione, Parte_2
così come quest'ultimo si farà carico dei costi di bollo ed assicurazione.
6. i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
comunicazione tra loro;
7. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
8. i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
sottoscrivono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
pagina 2 di 3 Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e parzialmente modificate e meglio specificate nelle note di trattazione scritta del 26/11/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) Parte_2
alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Alghero, Anno 2014,
Atto 34, Parte 2, Serie C, Uff. 1)
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle
Note di Trattazione scritta del 26/11/2024, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari oggi 19.12.024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3