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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2471/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
07/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/10/2024 da rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Benedetto Barra, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Carlo Cosma Barra, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CALVI RISORTA in data 04/10/1981 dal Per_ quale sono nate due figlie e , entrambe maggiorenni;
Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi si danno reciproco consenso a vivere separati portandosi reciproco rispetto e senza interferire nelle rispettive vite personali e familiari;
2) Non vi sono figli minori e la SI.ra , di fatto già convivente con la madre Persona_3 Parte_2
, resterà sullo stato di famiglia di quest'ultima nonché a carico della medesima in maniera
[...] completa ed esclusiva e ciò anche con riguardo a quanto previsto nel protocollo di intesa tra l'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere e il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, qui brevemente richiamato;
3) Nulla sarà corrisposto dal padre o dalla madre per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della SI.ra , la quale è già autonoma economicamente ed ha un Parte_3 proprio autonomo nucleo familiare;
1 4) La casa familiare sita a Teano alla Contrada MI (casa di proprietà esclusiva di Parte_1
in quanto a lui pervenuta per successione legittima dal padre e
[...] Persona_4 pertanto bene personale, avente i seguenti dati catastali: Foglio 18, Particella 5129 Subalterno 1,
Cat. A/3, Cl. 3, Consistenza n. 10,5 vani, Rendita Euro 536,86) resterà in proprietà esclusiva di ma sarà ripartita –in quanto lo stato attuale lo consente perfettamente - nella Parte_1 seguente maniera ai fini della sua abitazione: al SI. andrà la porzione abitativa Parte_1 dell'immobile (piano terra e primo piano) posta sulla sinistra guardando il fabbricato;
alla SI.ra andrà la porzione abitativa dell'immobile (piano terra e primo piano) posta sulla Parte_2 destra guardando il fabbricato. La scala, posta al centro dell'immobile, sarà in uso ad entrambi;
5) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero immobile sarà a esclusivo carico del SI.
; Parte_1
6) I beni di ciascun coniuge resteranno nella rispettiva proprietà esclusiva, non provvedendosi a trasferimenti, né ad assegnazioni all'infuori di quanto previsto per la casa familiare;
7) Alcuna forma di mantenimento è prevista da parte di un coniuge all'altro, ed anzi ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento senza nulla a pretendere dall'altro;
8) Ciascuna parte avrà la più ampia libertà in ordine alle facoltà di circolazione e stabilimento, senza dover dare di ciò minimamente conto all'altro, fermo restando il dovere reciproco di rispetto e non inferenza nella vita, anche familiare, dell'altro;
9) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
10) Tanto la SI.ra quanto il SI. sono ciascuno esonerato dal pagamento delle Pt_2 Pt_1 spese legali sostenute o da sostenere da parte dell'altro, con rinuncia anche dei relativi avvocati ad ogni solidarietà reciproca;
11) L'arredamento della casa familiare resterà nella attuale collocazione, con attribuzione in proprietà del relativo occupante;
12) I beni personali mobili di ciascun coniuge resteranno nella rispettiva esclusiva proprietà e disponibilità, con ogni più ampia facoltà in ordine alla loro destinazione e devoluzione, in modo che ciascuno potrà alienarli, costituirli in pegno, e disporne in ogni altro modo consentito dalla legge in maniera piena e libera, a propria insindacabile volontà;
13) La SI.ra consente a che il SI. continui ad utilizzare ogni veicolo di Pt_2 Pt_1 proprietà della medesima, al bisogno, accollandosene però i costi di assicurazione e manutenzione per l'intero anno, salvo diverso consenso o espressa rinuncia da manifestarsi per iscritto da parte della medesima SI.ra ; Pt_2
2 14) Non vi sono rapporti bancari o finanziari o assicurativi cointestati ed ognuno manterrà la piena ed esclusiva titolarità e disponibilità dei reciproci rapporti bancari e finanziari;
15) I coniugi si dispensano reciprocamente dal deposito nel presente giudizio dei seguenti atti e documenti: Copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 7/02/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 33, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1981);
3. manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 07/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Luigia Franzese dott. Giovanni D'onofrio
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