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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1269
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2024/1269 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MARTINO Parte_1 C.F._1
RC con domicilio eletto presso il difensore contro
e Controparte_1 C.F._2
Controparte_2 CodiceFiscale_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
La domanda di parte attrice volta a render inefficace nei propri confronti l'atto di disposizione compiuto da parte convenuta appare meritevole d'accoglimento.
Dalla produzione documentale il contestato atto di disposizione risulta essere posteriore al debito contratto. Secondo l'indirizzo preminente in giurisprudenza la nozione di "credito", ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, ex art. l'art. 2901 c.c., deve ritenersi abbastanza ampia tale da ricomprendere non solo le ragioni, ma anche le aspettative, senza richiedere le qualità della certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto l'azione non persegue fini recuperatori o restitutori, pertanto, risulta non rilevante la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi (Cass. civ. n. 11755/2018, Cass. civ. n. 23208/2016). Persino un credito eventuale, sotto forma di credito litigioso di fonte contrattuale oggetto di controversia giudiziale o credito risarcitorio da fatto illecito è sufficiente per esperire l'azione revocatoria (Cass. civ. n. 9440/2004).
Ratione temporis, l'atto di disposizione, così come indicato e descritto negli atti di causa prodotti dal creditore, in riferimento all'immobile, meglio identificato negli atti di causa e la procedura esecutiva intentata, costituiscono prova idonea, fornita dall'onerato creditore, dell'eventus damni, ossia del pregiudizio per lo stesso creditore, nel senso di cui all'art. 2901 del cod. civ. In considerazione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione, con il quale parte convenuta avendo modificato qualitativamente e quantitativamente la propria consistenza patrimoniale, rende più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più accreditato, l'eventus damni, ai sensi dell'art. 2901 del cod. civ., si realizza anche quando semplicemente si sia creato, in forza dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, un pericolo di danno, consistente in una maggior difficoltà od incertezza nell'esecuzione coattiva del credito. Atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha lo scopo di ricostituire la garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, sussiste l'interesse del creditore di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. ( ex plurimis tra le altre: Cass. civ. n. 23326/2018, Cass. civ. n. 13172/2017, Cass. civ. n.
23891/2013, Cass. civ. n. 21503/2011, Cass. civ. n. 19207/2018, Cass. civ. n.
5269/2018). Peraltro, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio. (Cass. civ. n. 16986/2007, Cass. civ. n. 19207/2018,
Cass. civ. n. 5269/2018, Cass. civ. n. 1366/2017, Cass. civ. n. 22915/2016). L'ammontare del debito di cui risulta gravato il debitore in rapporto al suo patrimonio, appare dalla documentazione prodotta, di entità tale da render evidente il potenziale pregiudizio recato dalla disposizione alla possibilità del creditore di ottenere in via coattiva la soddisfazione del proprio credito. (Cass. n. 11862 del 2015, ex plurimis:
Cass. n. 24757/2008, Cass. n. 2530/2015, Cass. n. 2792/2002) . Per la quale ragione, ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è sufficiente per il creditore provare la scientia fraudis. Ovvero la semplice conoscenza del pregiudizio (eventus damni) che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore.
Conoscenza chiaramente evincibile, nel caso che ci occupa, in forza della produzione documentale, e i rapporti tra le parti dell'atto dispositivo, tali da far presumere anche la “participatio fraudis “ dell'acquirente, ossia che l'acquirente era consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore. Infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, si può evincere anche per il tramite di semplici presunzioni, in particolare per la sussistenza di uno forte legame o stretto rapporto tra il debitore ed il terzo, che renda inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Cass. civ. n. 5359/2009, Cass. civ. n. 27546/2014). Per altro verso incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (Cass. civ. n. 8931/2013). Tale onere non è stato assolto dal disponente, anzi chiaramente appare dagli atti la circostanza della insolvenza del debitore nei confronti del creditore.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'inefficacia, ai sensi degli artt.2901 e 2902 Cod. Civ., e revoca in favore del creditore l'atto di disposizione impugnato di cui agli atti del procedimento;
2. condanna parte convenuta in virtù del principio di soccombenza di cui all'art 91 del c. p. c. a rifondere integralmente le spese di causa in favore della parte attrice, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
Bari, 20 novembre 2024
Il Giudice
dott. Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2024/1269 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MARTINO Parte_1 C.F._1
RC con domicilio eletto presso il difensore contro
e Controparte_1 C.F._2
Controparte_2 CodiceFiscale_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
La domanda di parte attrice volta a render inefficace nei propri confronti l'atto di disposizione compiuto da parte convenuta appare meritevole d'accoglimento.
Dalla produzione documentale il contestato atto di disposizione risulta essere posteriore al debito contratto. Secondo l'indirizzo preminente in giurisprudenza la nozione di "credito", ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, ex art. l'art. 2901 c.c., deve ritenersi abbastanza ampia tale da ricomprendere non solo le ragioni, ma anche le aspettative, senza richiedere le qualità della certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto l'azione non persegue fini recuperatori o restitutori, pertanto, risulta non rilevante la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi (Cass. civ. n. 11755/2018, Cass. civ. n. 23208/2016). Persino un credito eventuale, sotto forma di credito litigioso di fonte contrattuale oggetto di controversia giudiziale o credito risarcitorio da fatto illecito è sufficiente per esperire l'azione revocatoria (Cass. civ. n. 9440/2004).
Ratione temporis, l'atto di disposizione, così come indicato e descritto negli atti di causa prodotti dal creditore, in riferimento all'immobile, meglio identificato negli atti di causa e la procedura esecutiva intentata, costituiscono prova idonea, fornita dall'onerato creditore, dell'eventus damni, ossia del pregiudizio per lo stesso creditore, nel senso di cui all'art. 2901 del cod. civ. In considerazione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione, con il quale parte convenuta avendo modificato qualitativamente e quantitativamente la propria consistenza patrimoniale, rende più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più accreditato, l'eventus damni, ai sensi dell'art. 2901 del cod. civ., si realizza anche quando semplicemente si sia creato, in forza dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, un pericolo di danno, consistente in una maggior difficoltà od incertezza nell'esecuzione coattiva del credito. Atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha lo scopo di ricostituire la garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, sussiste l'interesse del creditore di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. ( ex plurimis tra le altre: Cass. civ. n. 23326/2018, Cass. civ. n. 13172/2017, Cass. civ. n.
23891/2013, Cass. civ. n. 21503/2011, Cass. civ. n. 19207/2018, Cass. civ. n.
5269/2018). Peraltro, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio. (Cass. civ. n. 16986/2007, Cass. civ. n. 19207/2018,
Cass. civ. n. 5269/2018, Cass. civ. n. 1366/2017, Cass. civ. n. 22915/2016). L'ammontare del debito di cui risulta gravato il debitore in rapporto al suo patrimonio, appare dalla documentazione prodotta, di entità tale da render evidente il potenziale pregiudizio recato dalla disposizione alla possibilità del creditore di ottenere in via coattiva la soddisfazione del proprio credito. (Cass. n. 11862 del 2015, ex plurimis:
Cass. n. 24757/2008, Cass. n. 2530/2015, Cass. n. 2792/2002) . Per la quale ragione, ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è sufficiente per il creditore provare la scientia fraudis. Ovvero la semplice conoscenza del pregiudizio (eventus damni) che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore.
Conoscenza chiaramente evincibile, nel caso che ci occupa, in forza della produzione documentale, e i rapporti tra le parti dell'atto dispositivo, tali da far presumere anche la “participatio fraudis “ dell'acquirente, ossia che l'acquirente era consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato al creditore. Infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, si può evincere anche per il tramite di semplici presunzioni, in particolare per la sussistenza di uno forte legame o stretto rapporto tra il debitore ed il terzo, che renda inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Cass. civ. n. 5359/2009, Cass. civ. n. 27546/2014). Per altro verso incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (Cass. civ. n. 8931/2013). Tale onere non è stato assolto dal disponente, anzi chiaramente appare dagli atti la circostanza della insolvenza del debitore nei confronti del creditore.
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'inefficacia, ai sensi degli artt.2901 e 2902 Cod. Civ., e revoca in favore del creditore l'atto di disposizione impugnato di cui agli atti del procedimento;
2. condanna parte convenuta in virtù del principio di soccombenza di cui all'art 91 del c. p. c. a rifondere integralmente le spese di causa in favore della parte attrice, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali ed Iva e Cap come per legge;
Bari, 20 novembre 2024
Il Giudice
dott. Pasquale Spagnoletti