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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 909/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE NE AN BATTISTA, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, AT
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4790/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259015101381000 IMP.SOST.CON.MI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259015101381000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 472/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata dell'08/10/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione ed
Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data
15/10/2025, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 901 51013 81 000, notificata in data 22/09/2025, riferita al presunto mancato pagamento dei seguenti atti:
A) Cartella di Pagamento n. 100 2013 003 41863 26 000, asseritamente notificata l'11/06/2014, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia Entrate D.P. Salerno a seguito del mancato pagamento dell'Imposta
Sostitutiva contribuenti minimi, per l'anno 2010, per il complessivo importo di € 3.419,71;
B) Avviso di accertamento n. TF9011506966/2013, asseritamente notificato il 16/12/2013, emesso da
Agenzia Entrate D.P. Salerno per la riscossione di Irpef e Addizionali, per l'anno 2008, per il complessivo importo di € 82.855,66;
per complessivi € 86.398,74.
Il ricorrente, facendo preliminarmente rilevare di non aver mai ricevuto gli Atti impositivi richiamati nella predetta Intimazione di Pagamento, ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Intervenuta Prescrizione sia in relazione alle imposte che agli interessi e sanzioni, essendo decorso il termine previsto dalla legge senza che sia intervenuto alcun atto idoneo ad interrompere validamente la prescrizione;
- Intervenuta Decadenza per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, non essendo stata intrapresa la procedura esecutiva entro un anno dalla asserita notifica della cartella dell'11/06/2014;
- Difetto di motivazione, non essendo state riportate le modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 26/11/2025, sia in proprio che nell'interesse di Agenzia delle Entrate Riscossione, giusto protocollo d'intesa liberamente consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, attesa la regolare notificazione degli atti richiamati in quello oggetto di giudizio che, non essendo stati tempestivamente impugnati, si sono resi definitivi.
Infondata ha inoltre ritenuto l'eccezione di prescrizione, attesa la successiva notifica, in data 03/07/2015, della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 10080201500020514000 eseguita a fronte del mancato pagamento delle Cartelle di Pagamento n. 70014011151257000, n. 10020130034186326 e n.
10020140016018957 i cui ruoli erano stati emessi dalla Direzione Provinciale di Salerno a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72 della dichiarazione modello Unico presentato per l'anno d'imposta 2010, a seguito di accertamento unificato eseguito per l'anno d'imposta 2008. La Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo era stata impugnata con ricorso proposto in data
01/10/2015 e rigettato con sentenza n. 2306/16, così da rendere definitiva la pretesa contenuta nella detta
Comunicazione.
Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
L'Avv. Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate il 23/01/2026, riportandosi a quanto già dedotto nel proprio ricorso introduttivo, ha insistito per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'Intimazione di Pagamento lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, con proprie Memorie di Costituzione, ha contestato le censure di parte ricorrente asserendo di aver notificato sia la Cartella di Pagamento che l'Avviso di Accertamento richiamati nell'atto impugnato, allegando documentazione con la quale avrebbe voluto provare l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente.
Dalla disamina della predetta documentazione ne è emersa l'incompletezza, dovendosi quindi accogliere, per le ragioni che seguono, le eccezioni di parte ricorrente.
La Cartella di Pagamento n. 100 2013 003 41863 26 000, asseritamente notificata l'11/06/2014, risulta essere stata consegnata dal messo notificatore a persona diversa dal destinataria (nella specie la moglie), rendendosi quindi necessaria la spedizione della raccomandata informativa.
È stato versato in atti il “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., insufficiente, a parere di questo Collegio, a provare la regolare notifica della Cartella di Pagamento sottesa all'Intimazione in questa sede impugnata.
Detto documento, difatti, è inidoneo a certificare l'avvenuto invio della missiva, in ragione che tale certezza
è possibile trarla solo attraverso la copia della ricevuta della “raccomandata informativa”, unico e solo documento idoneo a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, a quale indirizzo è stata spedita.
Quanto all'Avviso di Accertamento n. TF9011506966/2013, asseritamente notificato il 16/12/2013, l'Ufficio nulla ha prodotto, limitandosi a versare in atti la sentenza n. 6954/2015, depositata il 28/04/2016, con la quale questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva respinto un ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso la Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 10080201500020514000 non riconducibile agli atti in questa sede contestati.
Dalla disamina della predetta sentenza non si evince, difatti, quali erano stati gli atti sottesi alla Comunicazione
Preventiva impugnata;
né, tanto meno, la Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n.
10080201500020514000 è stata versata in atti, così da poterne verificare i contenuti e gli atti esattivi in essa richiamati.
Le eccezioni di mancata notifica degli atti presupposti, nonché quella di intervenuta prescrizione, pertanto, devono ritenersi fondate ed assorbenti degli ulteriori motivi, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna Parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti,
Salerno, 06/02/2026
Il AT Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Giovanni Battista De Simone
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE NE AN BATTISTA, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, AT
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4790/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259015101381000 IMP.SOST.CON.MI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259015101381000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 472/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata dell'08/10/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione ed
Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data
15/10/2025, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 901 51013 81 000, notificata in data 22/09/2025, riferita al presunto mancato pagamento dei seguenti atti:
A) Cartella di Pagamento n. 100 2013 003 41863 26 000, asseritamente notificata l'11/06/2014, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia Entrate D.P. Salerno a seguito del mancato pagamento dell'Imposta
Sostitutiva contribuenti minimi, per l'anno 2010, per il complessivo importo di € 3.419,71;
B) Avviso di accertamento n. TF9011506966/2013, asseritamente notificato il 16/12/2013, emesso da
Agenzia Entrate D.P. Salerno per la riscossione di Irpef e Addizionali, per l'anno 2008, per il complessivo importo di € 82.855,66;
per complessivi € 86.398,74.
Il ricorrente, facendo preliminarmente rilevare di non aver mai ricevuto gli Atti impositivi richiamati nella predetta Intimazione di Pagamento, ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Intervenuta Prescrizione sia in relazione alle imposte che agli interessi e sanzioni, essendo decorso il termine previsto dalla legge senza che sia intervenuto alcun atto idoneo ad interrompere validamente la prescrizione;
- Intervenuta Decadenza per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, non essendo stata intrapresa la procedura esecutiva entro un anno dalla asserita notifica della cartella dell'11/06/2014;
- Difetto di motivazione, non essendo state riportate le modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 26/11/2025, sia in proprio che nell'interesse di Agenzia delle Entrate Riscossione, giusto protocollo d'intesa liberamente consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, attesa la regolare notificazione degli atti richiamati in quello oggetto di giudizio che, non essendo stati tempestivamente impugnati, si sono resi definitivi.
Infondata ha inoltre ritenuto l'eccezione di prescrizione, attesa la successiva notifica, in data 03/07/2015, della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 10080201500020514000 eseguita a fronte del mancato pagamento delle Cartelle di Pagamento n. 70014011151257000, n. 10020130034186326 e n.
10020140016018957 i cui ruoli erano stati emessi dalla Direzione Provinciale di Salerno a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72 della dichiarazione modello Unico presentato per l'anno d'imposta 2010, a seguito di accertamento unificato eseguito per l'anno d'imposta 2008. La Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo era stata impugnata con ricorso proposto in data
01/10/2015 e rigettato con sentenza n. 2306/16, così da rendere definitiva la pretesa contenuta nella detta
Comunicazione.
Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
L'Avv. Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate il 23/01/2026, riportandosi a quanto già dedotto nel proprio ricorso introduttivo, ha insistito per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'Intimazione di Pagamento lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, con proprie Memorie di Costituzione, ha contestato le censure di parte ricorrente asserendo di aver notificato sia la Cartella di Pagamento che l'Avviso di Accertamento richiamati nell'atto impugnato, allegando documentazione con la quale avrebbe voluto provare l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente.
Dalla disamina della predetta documentazione ne è emersa l'incompletezza, dovendosi quindi accogliere, per le ragioni che seguono, le eccezioni di parte ricorrente.
La Cartella di Pagamento n. 100 2013 003 41863 26 000, asseritamente notificata l'11/06/2014, risulta essere stata consegnata dal messo notificatore a persona diversa dal destinataria (nella specie la moglie), rendendosi quindi necessaria la spedizione della raccomandata informativa.
È stato versato in atti il “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., insufficiente, a parere di questo Collegio, a provare la regolare notifica della Cartella di Pagamento sottesa all'Intimazione in questa sede impugnata.
Detto documento, difatti, è inidoneo a certificare l'avvenuto invio della missiva, in ragione che tale certezza
è possibile trarla solo attraverso la copia della ricevuta della “raccomandata informativa”, unico e solo documento idoneo a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, a quale indirizzo è stata spedita.
Quanto all'Avviso di Accertamento n. TF9011506966/2013, asseritamente notificato il 16/12/2013, l'Ufficio nulla ha prodotto, limitandosi a versare in atti la sentenza n. 6954/2015, depositata il 28/04/2016, con la quale questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva respinto un ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso la Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 10080201500020514000 non riconducibile agli atti in questa sede contestati.
Dalla disamina della predetta sentenza non si evince, difatti, quali erano stati gli atti sottesi alla Comunicazione
Preventiva impugnata;
né, tanto meno, la Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n.
10080201500020514000 è stata versata in atti, così da poterne verificare i contenuti e gli atti esattivi in essa richiamati.
Le eccezioni di mancata notifica degli atti presupposti, nonché quella di intervenuta prescrizione, pertanto, devono ritenersi fondate ed assorbenti degli ulteriori motivi, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna Parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti,
Salerno, 06/02/2026
Il AT Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Giovanni Battista De Simone
(firma digitale) (firma digitale)