Articolo 1 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 2
Versione
11 giugno 1967
Art. 1.
Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1 luglio 1965, la retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , e' maggiorata dell'eventuale indennita' integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, limitatamente, pero', ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967