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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2399/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni- lesioni alla persona”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pezzella Parte_1
-Appellante-
E
Controparte_1
, rappresentate e difese dall'avv. Maurizio Tamburini
[...]
-Appellata-
E
Controparte_2
-Appellata contumace-
pagina 1 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2788/2021, il Giudice di Pace di Firenze rigettò la domanda proposta da con la quale convenne in giudizio la Parte_1 CP_2
l' e la chiedendone
[...] Controparte_1 Controparte_1
la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro in cui era stato coinvolto in data 12 Gennaio 2018 a bordo dell'autobus Flixbus tg. MJJ7518.
Espose parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che mentre si trovava trasportato a bordo del mezzo, nello scendere le scale interne per raggiungere la toilette, a causa della mancanza di illuminazione e del precario stato manutentivo dei luoghi, era caduto rovinosamente a terra.
In conseguenza della caduta aveva riportato lesioni alla spalla destra per le quali era stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale del Mugello in Borgo San Lorenzo.
Aggiunse che il consulente medico, incaricato dalla parte convenuta, aveva riscontrato il nesso causale tra il danno riportato dall'attore ed il sinistro in questione, quantificando nella misura del 4% il danno biologico.
Chiese, pertanto, dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti e la conseguente condanna in solido al pagamento dei danni non patrimoniali nella tipologia del danno biologico, nonché del danno patrimoniale nella tipologia del danno emergente quale rimborso delle spese sostenute, oltre alle spese sanitarie future.
Resistettero CP_1
in particolare, eccepì la carenza di legittimazione Controparte_1
passiva, in quanto estranea al sinistro essendo soggetto incaricato della sola gestione della fase stragiudiziale, oltre alla improcedibilità della domanda per omessa negoziazione assistita. pagina 2 di 9 Alla prima udienza innanzi al Giudice di pace del 23 Novembre 2018 il procuratore di parte attrice non comparì, sì che il Giudice di prime cure rinviò la causa per la precisazione delle conclusioni al 10 Giugno 2019.
In data 12 Dicembre 2018 il procuratore di parte attrice inoltrò a mezzo pec istanza di rimessione in termini, con allegata certificazione medica attestante l'impedimento a comparire.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice depositò istanza di rimessione in termini a cui parte convenuta si oppose.
A scioglimento della riserva assunta il Giudice di pace respinse l'istanza attorea in quanto non risultavano tempestivamente dimostrati i motivi dell'impedimento e trattenne la causa in decisione.
Con successiva ordinanza la causa fu rimessa sul ruolo, non risultando la notifica al responsabile civile proprietario del veicolo, CP_2
litisconsorte necessario.
All'udienza del 17 Dicembre 2021 parte attrice, esibita la regolare notificata a
, chiese l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in CP_2
citazione.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarò la contumacia di e trattenne nuovamente la causa in decisione. CP_2
Con sentenza n. 2788/2021 rigettò la domanda risarcitoria di parte attrice.
Osservò il primo Giudice, a fondamento del proprio decisum, che:
«L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da è Controparte_1
fondata e deve essere accolta, (…).
Nel merito la domanda è respinta.
Parte attrice ha richiesto il risarcimento dei danni subiti (…), ma a fronte delle contestazioni sollevate dai convenuti sia in ordine all'an che al quantum, non ha dato alcuna prova, come era suo onere, né relativamente all'accadimento del sinistro secondo la dinamica dedotta in atto di citazione, né degli eventuali conseguenti danni occorsi. Parte attrice è, infatti, risultata decaduta da ogni richiesta istruttoria non formulata nei termini di Legge, ed in ogni caso le pagina 3 di 9 istanze di prova testimoniali richieste in atto di citazione non sono ammissibili non indicando né capitoli di prova, né soprattutto i nominativi dei testimoni.
Pertanto, in mancanza di prova la domanda di parte attrice è respinta.
Le spese seguono la soccombenza».
Il Giudice di prime cure, quindi, accolse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da e respinse nel merito Controparte_3
la domanda attorea di risarcimento danni in quanto infondata e non provata, condannò al pagamento delle spese di lite in favore delle due Parte_1
società convenute che liquidò in € 1.990,00 ciascuna.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , Parte_1
affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1. Motivazione insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia. Errores in procedendo.
Il Giudice di prime cure, avendo con ordinanza rimesso la causa sul ruolo per mancata prova della corretta istaurazione del processo nei confronti di tutte le parti, aveva implicitamente revocato la precedente ordinanza di riserva di decisione nel merito e conseguentemente anche la decadenza in cui era incorsa parte attrice a causa della propria mancata comparizione in prima udienza.
Sempre in ordine a questo primo motivo di appello, sostiene inoltre che il
Giudice di primo grado abbia errato nel concedere termine per la notifica della citazione anziché disporre per la sua rinnovazione nei confronti di CP_2
.
[...]
2. Nullità della sentenza per violazione del principio dispositivo e della domanda. Violazione di legge. Omessa istruttoria. Motivazione insufficiente e contraddittoria.
Il primo giudice aveva esercitato il proprio potere in modo arbitrario in quanto, senza svolgere alcuna istruttoria, aveva rigettato la domanda attorea ritenendola non provata nell'an e nel quantum.
pagina 4 di 9 Il primo giudice, al fine di adottare un giusto provvedimento, avrebbe dovuto valutare la correttezza delle circostanze dedotte, le richieste formulate, ammettere i mezzi istruttori richiesti e all'esito pronunciarsi circa la sussistenza del diritto al risarcimento.
3. Nullità della sentenza. Violazione di legge. Istanza di remissione in termini per causa di forza maggiore/motivo non imputabile alla condotta di parte attrice. Impossibilità a comparire per legittimo impedimento.
Il Giudice di pace aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini senza tenere conto dei motivi dell'impedimento e premettendo solo che questi non erano stati tempestivamente comunicati, ma senza precisare i presupposti posti a fondamento del rigetto.
D'altra parte, l'istanza era fondata in quanto l'impedimento del difensore non era evitabile né prevedibile.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello.
Si costituivano con distinte comparse, ma con il medesimo procuratore, la l' la Controparte_4 Controparte_1
le quali, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedevano il
[...]
rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024, assegnati alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
pagina 5 di 9 Ed invero, preliminare risulta lo scrutinio del terzo motivo d'appello relativo alla asserita erroneità del provvedimento con il quale il Giudice di pace ha rigettato l'istanza di parte attrice di essere rimessa in termini in quanto, qualora il provvedimento risulti corretto-e quindi il motivo di gravame infondato- ciò comporterebbe il rigetto della domanda di parte attrice, senza necessità alcuna di soffermarsi sulle ulteriori doglianze avanzate nel presente grado di giudizio.
Ebbene, si ritiene che correttamente l'istanza di rimessione in termini non sia stata accolta.
Occorre evidenziare, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui l'ammissibilità dell'istanza di rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, e che «tale non può considerarsi la malattia del procuratore della parte»(SS.UU. n. 32725/2018).
Ebbene, il difensore dell'odierno appellante non ha giustificato la propria assenza alla prima udienza del 23 Novembre 2018 con regolare deposito in cancelleria del motivo del proprio impedimento, ma si è limitato esclusivamente a comunicare a mezzo pec, oltre 2 settimane dopo l'udienza
(pec del 12 Dicembre 2018), un'istanza di rimessione in termini, con allegata certificazione medica, datata 26 Novembre 2018, attestante solo sintomi para- influenzali con prognosi di 3 giorni.
Il legittimo impedimento dell'avvocato, tuttavia, deve derivare-lo si ripete- da caso fortuito o forza maggiore o altra ragione che implichi una effettiva impossibilità assoluta a comparire.
La legittimità dell'impedimento, inoltre, non è predefinita dalla legge, ma è valutata discrezionalmente dal Giudice secondo il proprio libero convincimento.
Il certificato medico allegato tardivamente alla richiesta di remissione in termini(avanzata dopo due settimane dalla prima udienza di comparizione) pagina 6 di 9 appare attestare una patologia non così grave da impedire al procuratore di incaricare altro avvocato per la propria sostituzione in udienza, presentandosi pertanto 1) non tempestiva e 2) carente sotto il profilo motivazionale.
Inoltre, la prima istanza di remissione in termini è stata via pec in modo irrituale- poiché la normativa non consentiva il deposito degli atti via pec innanzi al Giudice di pace, sì che deve ritenersi inesistente-mentre l'istanza formale è stata depositata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del
10 Giugno 2019, quindi oltre 6 mesi dopo il lamentato impedimento del 26
Novembre 2018.
Il Giudice di prime cure ha quindi correttamente riconosciuto la tardività della richiesta attorea poiché, ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di rimessione in termini, è richiesta la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa(la già citata Cass. SS.UU. n.
32725/2018).
In definitiva, l'istanza di rimessione in termini non possedeva né il requisito della tempestività né quello della motivazione esaustiva, mediante allegazione e prova di un fatto integrante effettivamente un impedimento, posto che la malattia non rientra tra i predetti fatti legittimanti la parte ad essere rimessa in termini.
Conseguentemente il giudice ha ritenuto sfornita di prova la domanda attoree poiché nessuna richiesta istruttoria era stata avanzata con l'atto introduttivo e, inoltre, parte attrice era decaduta dalla facoltà di chiedere le memorie ex art. 320 cpc al fine di articolare mezzi distruttori
Né può sostenersi che, a seguito della rimessione della causa sul ruolo al fine di integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, si sia aperta una nuova fase istruttoria, con possibilità per le parti di svolgere attività processuale rispetto alla quale erano già decadute: attività, invece, che avrebbe potuto/dovuto essere ammessa in caso di istanze istruttorie avanzate dal terzo, pagina 7 di 9 al fine di consentire agli altri contendenti di replicare alla prove eventualmente dedotte dal pretermesso.
Tanto comporta il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi(atteso il modesto valore della causa) quello compreso tra € 1.100,01 ed
€ 5.200.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 2788
[...] Controparte_1
emessa dal Giudice di pace di Firenze in data 6.9.2021, che integralmente conferma;
condanna parte appellante alla rifusione, in favore di
[...]
e delle spese Controparte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 1.701 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge;
visto l'art. 13 co 1 quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 19.III.2025
Il Giudice
pagina 8 di 9 -dr. Massimo Maione Mannamo-
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