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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2542 /2024, avente ad oggetto “Opposizione a precetto
(art. 615, l'comma c.p.c.)”, proposta
da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE
[...] C.F._2
DISTANTE (C.F. ), giusta mandato in atti;
C.F._3
Attori/opponenti
CONTRO
C.F. ), e per essa già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO GUIDO (C. F. , giusta
[...] C.F._4
mandato in atti;
Convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate nelle memorie ex art. 189, I comma, c.p.c. concesse alle parti all'udienza del
06.11.2024.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E DIRITTO
1. e con regolare atto di citazione in opposizione, Parte_1 Parte_2
hanno evocato in giudizio la società (di seguito, per brevità Controparte_1
CP_ soltanto, ) rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia alla giustizia dell'adito
Giudice adversis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria di rito e di legge, così provvedere:
In via preliminare:
1. Dichiarare, per le causali di cui alle premesse, la carenza di legittimazione ad agire da parte di;
2. Dichiarare, per le causali di cui alle Controparte_1
premesse, la inefficacia/nullità della sentenza n. 1517/2022 del Tribunale di Lecce, pubblicata in data 24.05.2022 e notificata ai Sigg.ri e in data 25.03.2024; 3. Dichiarare, per Parte_1 Pt_2 le causali di cui alle premesse, la inefficacia/nullità dell'atto di precetto di complessivi € 113.890,47 datato 20.01.2023 e notificato ai Sigg.ri e in data 25.03.2024; Nel merito: - Parte_1 Pt_2
Accogliere l'opposizione e dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inesistenti il titolo esecutivo ed il precetto opposti, per quanto argomento nelle premesse, perché totalmente infondati in fatto e in diritto e carenti dei presupposti di legge;
- Accertare in ogni caso e per le motivazioni di cui alle premesse non dovuto l'importo di euro 113.890,47; - In subordine, accertare, per le causali di cui alle premesse, non dovute le somme di cui agli interessi;
- Con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con distrazione”.
L'odierna opposizione ha ad oggetto l'atto di precetto notificato agli attori in data 25.03.2024 con il quale ha intimato il pagamento di € 113.890,47, oltre spese e competenze successive, CP_1
rinvenienti dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 1517/2022 resa nel procedimento iscritto al numero d'ordine di registro generale 1281/2016.
A sostegno della presente opposizione gli attori deducono, con un primo motivo, la carenza di legittimazione ad agire da parte di in quanto l'unico soggetto legittimato a richiedere il CP_1
pagamento di quanto riportato in sentenza sarebbe , parte processuale del giudizio CP_4
r.g.n. 1281/2016, nonché l'assenza di prova delle presunte operazioni di cartolarizzazione del 2017 anche sotto il profilo dell'omessa notifica agli opponenti dell'intervenuta cessione del credito.
Con un secondo motivo sostengono l'inefficacia e la nullità del titolo esecutivo in quanto la formula
2 esecutiva è stata apposta sulla sentenza prima della correzione dell'errore materiale proposto per la precisazione del soggetto creditore. Ritengono, infatti, che a seguito della correzione doveva essere apposta una nuova formula esecutiva.
Con un terzo ed ultimo motivo rappresentano l'inesistenza della pretesa creditoria in ordine al calcolo degli interessi richiesti.
CP_ 1.2. In data 25.06.2024 si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
2. La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 06.11.2024 è stata rinviata per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
2.1. All'udienza del 16.04.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
*****
3. L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
CP_ 3.1. Il primo motivo di opposizione, relativo al dedotto difetto di legittimazione attiva di , in quanto soggetto non contemplato nel titolo esecutivo nonché per carenza di prova dell'operazione di cartolarizzazione del credito e della notifica della cessione ai debitori, dev'essere disatteso.
Sotto il primo profilo va richiamato, da un punto di vista sostanziale, l'art. 2909 c.c. mentre da un punto di vista processuale, il richiamo è al quarto comma dell'art. 111, c.p.c. ai sensi del quale la sentenza che conclude il processo dispiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, indipendentemente dal fatto che egli sia intervenuto o meno nel processo. Con specifico riferimento al problema della efficacia esecutiva, nei confronti del successore, della sentenza resa tra le parti originarie, in virtù del combinato disposto degli artt. 475 e 477 c.p.c., deve ritenersi che, se in pendenza di causa viene trasferito un bene e/o un diritto a titolo particolare, la sentenza, pronunciata tra le parti originarie, è eseguibile anche a favore, o nei confronti, del successore particolare.
CP_ Pertanto, la circostanza che nel titolo esecutivo non si faccia menzione di non è preclusiva dell'azione intrapresa dalla cessionaria.
Passando alla disamina del secondo profilo relativo alla prova dell'operazione di cartolarizzazione,
3 appare opportuno richiamare il pacifico principio per il quale la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 22 febbraio
2022, n. 5857; Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari. Si è ritenuto, dunque, che l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto (Cass., 31 dicembre 2017, n.
31188). Ciò per la semplice considerazione che, tale regolamentazione specifica, è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, “individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive”, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla
Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cass., 16 aprile 2021,
n. 10200; Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277). Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass., n. 31118 del 2017).
Orbene, richiamati i principi generali in materia e passando in rassegna le ragioni dell'opposizione, le difese della convenuta e le produzioni documentali in atti è evidente che neppure sotto il secondo profilo denunciato l'opposizione merita accoglimento.
Certamente, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione contenuto nella seconda parte della
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08.08.2017 è idonea a sostituire la notifica individuale dell'intervenuta
CP_ cessione del credito tra e in quanto è espressamente previsto che detta pubblicazione CP_4
ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ..
4 Inoltre, l'indicazione contenuta in gazzetta della categoria dei rapporti ceduti in blocco consente di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione laddove include “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati Controparte_4
in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il
1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Nella medesima gazzetta, poi, mentre viene definita cessionaria dei crediti la società opposta, viene, altresì, individuata in la società incaricata di svolgere, in relazione ai crediti oggetto CP_3
della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento.
Nel caso in esame, infine, risulta dimostrato, per via documentale, che il credito oggetto di causa è stato oggetto di cessione grazie alla produzione in giudizio dalla dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente la quale afferma che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di
[...]
rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_1 Parte_1
derivanti dal conto corrente nr. 10877275, conto corrente nr. 10877282 e mutuo chirografario n.
1356102”.
Quanto al valore probatorio delle predette dichiarazioni, la giurisprudenza di legittimità ha ben evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo in ordine alla prova dell'intervenuta cessione del credito (Cass. civ., ordinanza n. 10200 del 16/04/2021 che richiama Cass., Sez. U., 04/05/2017, n.
10790 e succ. conf.).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il primo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
3.2. Del pari, anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
La correzione dell'errore materiale della sentenza intervenuta in data successiva rispetto all'apposizione della formula esecutiva, infatti, non inficia la validità ed efficacia del titolo. Questo perché il procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c. ha lo scopo di emendare il provvedimento giurisdizionale da imprecisioni o omissioni che non ne alterano la sostanza. La
5 correzione dell'errore materiale, infatti, non introduce un nuovo titolo esecutivo ma interviene, con efficacia sanante retroattiva, su un documento già esistente.
È evidente, pertanto, che non possa richiedersi il rilascio di una nuova formula esecutiva sul medesimo titolo anche in ragione dell'art. 476 c.p.c. (vigente alla data della correzione dell'errore materiale) necessitando, al più, della rinotifica del titolo unitamente all'ordinanza di correzione.
Adempimento realizzatosi nel caso di specie, in quanto il creditore cessionario ha proceduto alla notifica della sentenza n. 1517/2022 e della successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale del 01.12.2022, resa nel contraddittorio delle parti, unitamente all'atto di precetto opposto, atti tutti muniti, altresì, di attestazione di conformità.
3.3. In merito all'asserita “inesistenza della pretesa creditoria in relazione al calcolo degli interessi” si premette che l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II (Cass. n. 8096/2022).
La deduzione degli opponenti, inoltre, si sostanzia in una contestazione generica e non supportata da alcun riscontro probatorio con la quale si limitano ad evidenziare la sproporzione tra capitale ed interessi richiesti.
CP_ Per parte sua, al contrario, l'opposta ha puntualmente ricostruito gli importi intimati versando in atti esplicito conteggio degli interessi richiesti con il tasso e la decorrenza applicati entrambi coincidenti con quanto indicato nella sentenza n. 1517/2022 di guisa che anche questo motivo di opposizione non merita accoglimento.
4. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa, esclusa la fase istruttoria, con applicazione dei valori minimi.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
6 • rigetta l'opposizione;
• condanna e CONCETTA, in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della opposta, delle spese e competenze di lite del presente giudizio quantificate in complessivi € 4.217,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce, 12/05/2025
Il Giudice unico
Dott. Italo Mirko De Pasquale
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