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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/10/2025, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9599/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa LA D'MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9599 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambe con il patrocinio dell'avv. e dom. Andrea Ziletti del foro di Brescia;
ATTRICI
contro
(C.F. ), con l'avv. e dom. Anna Valentini del Controparte_1 C.F._3
foro di Brescia;
(P.I. ) (già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti e soci amministratori
[...] Controparte_3
e , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom. Mariacristina CP_3
Bulgari del foro di Brescia;
1 Controparte_4
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom.
[...] P.IVA_2
Tito IL del foro di Verona;
CONVENUTI
Causa avente ad oggetto responsabilità professionale dell'intermediario assicurativo, trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per le attrici: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
previo ogni accertamento del caso, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa, dichiarata la nullità
e/o l'annullamento e/o la risoluzione dei contratti di cui è causa per vizio del consenso ovvero per
tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa, accertare la responsabilità del sig. CP_1
, di e di
[...] Controparte_3 Controparte_3 [...]
e per l'effetto condannare, in via tra loro solidale, Controparte_4
il Sig. , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
al risarcimento integrale dei danni Controparte_4
occorsi alla sig.ra ed danni complessivamente quantificati in € Parte_1 Parte_2
107.500,00 (di cui € 100.000,00 a favore della sig.ra ed € 7.500,00 a favore della Parte_1
sig.ra , oltre € 35.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che emergerà in corso Parte_2
di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, sino al saldo effettivo. In ogni caso,
con integrale rifusione di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre a favore del
sottoscritto difensore in quanto antistatario”.
Per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza Controparte_1
disattesa: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità delle domande
nuove formulate per la prima volta dalle attrici con memoria ex art. 186 VI co. cpc n. 1 del 13.10.2023
in quanto costituiscono manifesta mutatio libelli, per le ragioni esposte in memoria ex art. 183 VI co.
cpc n. 2 depositata in data 08.11.2023; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza
di legittimazione passiva in capo al convenuto per le ragioni esposte e Controparte_1
2 documentate e per l'effetto disporne l'estromissione dal procedimento;
nel merito e in ogni caso:
respingere le domande di entrambe le attrici nei confronti del sig. in quanto del Controparte_1
tutto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto respingere qualunque addebito di responsabilità
professionale e/o civile nei suoi confronti;
in via istruttoria, si richiama integralmente la memoria ex
art. 183 VI co. cpc n. 2 depositata in data 08.11.2023 con le istanze ivi formulate;
spese di causa
interamente rifuse”.
Per la convenuta : “Voglia codesto Ecc.mo Controparte_3 Controparte_3
Tribunale, premessa ogni declaratoria del caso e reietta ogni diversa e/o contraria istanza, così
giudicare e statuire:
1.- In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla
convenuta, in persona dei legali rappresentanti, Sig. e Sig.ra CP_3 Controparte_3 [...]
in relazione alle domande svolte nel presente giudizio, per le ragioni dedotte in narrativa;
CP_3
2. In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della domanda di nullità e/o annullamento e/o
risoluzione dei contratti per cui è causa per vizio del consenso ovvero per tutte le motivazioni meglio
esposte in narrativa formulata nell'interesse degli attori per la prima volta in sede di memoria 183,
VI comma, n° 1 c.p.c. in violazione delle barriere preclusive ex lege.
3.- Nel merito, in via principale: previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare integralmente le
domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui al presente atto;
4.- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
5.-In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale delle Sigg.re
e e per testi sui seguenti capitoli di prova: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
I) Vero che la Sig.ra entrava in contatto con il Sig. sin dal 2013, allorquando il Sig. Parte_1 Controparte_1
era subagente di Alleanza Assicurazioni Spa;
Controparte_1
II) Vero che nel 2013 il Sig. era subagente iscritto al RUI per Allenza Assicurazioni Spa;
Controparte_1
III) Vero che la Sig.ra riponeva fiducia nell'operato del Sig. tanto da presentarlo Parte_1 Controparte_1
ai propri familiari ed alle sue dipendenti del Salone di parrucchiera in Azzano Mella (BS);
3 IV) Vero che il Sig. faceva sottoscrivere numerose polizze di Alleanza Assicurazioni Spa alla Sig.ra Controparte_1
alle sue figlie, e ed a suo marito Sig. Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2
V) Vero che nel corso dell'anno 2018 il Sig. veniva contattato telefonicamente dalla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
a quale voleva essere seguita nelle proprie posizioni assicurative da lui e dalla sua nuova Agenzia,
[...] CP_3
VI) Vero che il Sig. mostrava la proposta di polizza della “Risparmio&Investimento” n° 41019268 Controparte_1
al Direttore Commerciale di , Sig. prima che la Agenzia Unidea Snc la presentasse alla CP_3 Persona_3
NI , come da documento 6 di che si rammostra;
Controparte_4 CP_3
VII) Vero che il Sig. rappresentava al Sig. Direttore Commerciale di , che la Controparte_1 Persona_3 CP_3
Sig.ra aveva intenzione di far confluire nella polizza “Risparmio&Investimento” n° 41019268 i capitali Parte_1
derivanti da una compravendita immobiliare e dai disinvestimenti delle polizze di Allenza Assicurazioni Spa di cui era
contraente. Si indicano a testi: Sig. residente in [...]. Persona_3
Ad ogni buon conto, nel caso in cui parte attrice deducesse prove orali e l'Ill.mo Giudice le ritenesse
ammissibili e rilevanti, parte convenuta chiede sin d'ora di essere ammessa a prova contraria diretta
per testi sui capitoli ex adverso articolati e si riserva di dedurre ulteriore prova contraria indiretta,
e di indicare i nominativi dei testi a prova contraria sia diretta che indiretta nella prossima
memoria.”
Per la convenuta “Accertate Controparte_4
le premesse, contrariis rejectis IN VIA PRELIMINARE DI RITO: accertare e dichiarare la
condizione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione
obbligatoria ex art 5 comma I bis D.lgs 28/2010, con ogni conseguente provvedimento ex lege
previsto, per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria,
respingere le domande delle Sigg.re e in quanto del tutto Parte_1 Parte_2
infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. IN SUBORDINE, NEL MERITO:
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia voce di danno risarcibile a
favore delle attrici, si chiede, che sia accertato e dichiarato il grado di responsabilità individuale sia
della , sia del Sig. Controparte_3 CP_1
con condanna in via di regresso a rifondere a
[...] Controparte_4
qualsivoglia somma quest'ultima fosse tenuta a versare alle Sigg.re e Parte_1 Pt_2
4 in relazione della solidarietà prevista dall'art. 1228 c.c., dalle stesse invocato nel presente Pt_2
giudizio. IN OGNI CASO: spese e compensi di causa integralmente rifusi, rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni e più ampia riserva di
ulteriormente dedurre, produrre ed indicare, lette le difese avversarie, per quanto occorrer possa,
nei termini di cui all'Art. 183 c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.7.2022, e – premesso di aver stipulato con Parte_1 Parte_2
per il tramite degli intermediari Controparte_4
, quale subagente, e quale agenzia, rispettivamente, la polizza Controparte_1 CP_3 CP_4
“Risparmio&Investimento” n. 41019268, con decorrenza 25.10.2019 e la polizza CP_4
“Risparmio&Investimento” n. 41068469, con decorrenza 5.2.2021 - citavano in giudizio dianzi al
Tribunale di Brescia (quale intermediario subagente assicurativo), Controparte_1 [...]
(quale intermediaria agenzia assicurativa) e Controparte_3 [...]
(quale assicuratore), chiedendone la Controparte_4
condanna, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni quantificati in € 107.500,00 (di cui €
100.000,00 a favore di ed € 7.500,00 a favore di ), oltre alla ulteriore Parte_1 Parte_2
somma di € 35.000,00, ovvero la diversa maggiore o minore somma da quantificarsi nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sino al saldo effettivo.
A tal fine le attrici deducevano che:
- di professione parrucchiera, si rivolgeva a quale Parte_1 Controparte_1
collaboratore di e , il quale le consigliava Controparte_3 Controparte_3
di disinvestire il capitale di € 50.000,00 (già impiegato in premi unici a capitale protetto di
Alleanza Assicurazioni) al fine di reinvestirlo nei prodotti proposti dalla società CP_3
in particolare, in una polizza con premio unico;
- l'attrice in data 4.10.2019, nella compilazione del modulo di “Valutazione delle richieste ed
5 esigenze del contraente” sottopostole dal convenuto dichiarava di avere un CP_1
patrimonio disponibile pari ad € 50.000,00 e una capacità di risparmio medio annuo non superiore ad € 5.000,00, nonché una aspettativa stazionaria con riguardo alla crescita dei propri redditi personali;
- nella medesima data, il convenuto faceva sottoscrivere all'attrice a proposta CP_1 Pt_1
n. 30112623 e, a fronte della consegna dell'assegno bancario n. 0012202318-11 dell'importo di € 50.000,00, confermava, con decorrenza dal 25.10.2019, Controparte_4
l'attivazione della polizza Unit Linked “Risparmio&Investimento” n. 41019268, con frazionamento annuale, durata 25 anni, e premio annuo di importo pari ad € 50.000,00;
- in data 25.10.2020, la polizza veniva rinnovata dalla attrice con versamento Pt_1
dell'ulteriore importo di € 50.000,00, mediante l'assegno bancario n. 0012346687-02, in tal modo l'attrice corrispondeva l'importo complessivo di € 100.000,00;
- successivamente, , figlia dell'attrice occupata con contratto di Parte_2 Parte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato, si rivolgeva al convenuto intendendo CP_1
anch'ella investire i propri risparmi accantonati e il convenuto le prospettava la possibilità di investire l'importo di € 7.500,00 quale premio unico biennale, frazionabile in due versamenti;
- in data 28.01.2021, l'attrice compilava il modulo di “Valutazione Delle Richieste Parte_2
Ed Esigenze Del Contraente”, dichiarando: patrimonio disponibile ammontante ad €
7.500,00; capacità di risparmio medio annuo non superiore ad € 15.000,00; aspettative sui redditi personali futuri, in crescita;
- nell'occasione il convenuto faceva sottoscrivere alla attrice la proposta n. CP_1 Pt_2
30180667 e, a fronte del bonifico n. 9778333, per l'importo di € 7.500,00,
[...]
confermava, con decorrenza dal 5.2.2021, l'attivazione della polizza Unit CP_4
Linked “Risparmio&Investimento” n. 41068469, con frazionamento annuale, durata 25 anni,
premio annuo di € 7.500,00;
6 - successivamente le attrici, non ottenendo informazioni e/o comunicazioni da parte del convenuto per il tramite di un consulente, chiedevano all'agenzia la CP_1 CP_3
documentazione attinente alle polizze sottoscritte;
- la richiesta veniva solo parzialmente evasa dalla convenuta seguiva pertanto un CP_3
incontro in data 10.2.2022, alla presenza del dott. , del dott. (soci di CP_3 Per_4
e della dott.ssa ; CP_3 Parte_3
- in data 28.3.2022, l'attrice apprendeva che il valore di riscatto delle proprie polizze Pt_1
ammontava a soli € 38.846,86; mentre l'attrice non riceveva alcuna informazione in Pt_2
merito alla propria posizione;
- seguivano ulteriori confronti tra le parti, volti alla composizione bonaria di ogni vertenza, il cui ultimo in data 20.4.2022, alla presenza dei soli dott. e dott. , senza che CP_3 Per_4
venisse raggiunta alcuna soluzione;
- successivamente le attrici tramite legale di fiducia trasmettevano formale lettera di diffida e messa in mora all'agenzia rimasta senza esito. CP_3
Tanto premesso, le attrici chiedevano al Tribunale di Brescia la condanna dei convenuti, CP_1
, e ,
[...] Controparte_3 Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Controparte_4
€ 107.500,00 (di cui € 100.000,00 a favore di ed € 7.500,00 a favore di ), Parte_1 Parte_2
oltre alla ulteriore somma di € 35.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma da quantificarsi nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sino al saldo effettivo;
con il favore delle spese di lite, chiedendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Con comparsa del 23.11.2022, si costituiva , eccependo in via preliminare il Controparte_1
mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la carenza di legittimazione passiva del convenuto, chiedendone
7 l'estromissione dal processo;
nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite.
A tal fine deduceva che:
- il convenuto veniva a conoscenza delle doglianze svolte dalle attrici soltanto a seguito della notifica dell'atto di citazione, non essendo stato interpellato in precedenza da nessuna delle altre parti;
- dal 31.8.2018 al novembre 2021 aveva svolto in favore dell'altra convenuta, lo CP_3
specifico incarico di subagente per “promuovere, sviluppare, conservare e gestire affari di
assicurazione per conto dell'agente anche in caso di affido di portafoglio”; CP_3
- in data 30.11.2021 il convenuto rassegnava le proprie dimissioni da e cancellava CP_3
la propria partita Iva per iniziare una diversa attività in via subordinata presso altro datore di lavoro;
- il convenuto entrava in contatto con l'attrice nell'anno 2014, in occasione Parte_1
del suo incarico professionale di agente per la compagnia Alleanza Toro, a seguito del decesso del precedente consulente a cui il subentrava;
CP_1
- il convenuto si recava presso il domicilio della attrice er incassare le numerose polizze Pt_1
dalla stessa precedentemente stipulate con Alleanza Assicurazioni, aggiornandola sull'andamento delle stesse (denaro versato, andamento economico dell'investimento,
eventuale adeguamento delle rate da versare, incremento volontario del premio);
- nel dicembre 2014, il convenuto proponeva all'attrice un contratto CP_1 Pt_1
assicurativo ex novo, in particolare, una polizza da € 50,00 mensili in favore del terzo figlio;
- successivamente l'attrice comunicava al convenuto di avere disponibilità extra che le Pt_1
consentivano di poter versare altre somme, pertanto, il convenuto si recava presso il domicilio dell'attrice la quale gli prospettava l'intenzione di investire risparmi per € 120.000,00;
- la negoziazione si concludeva positivamente con la sottoscrizione da parte dell'attrice Pt_1
8 di una polizza a premio unico dell'importo dalla stessa segnalato;
- dopo qualche mese, l'attrice segnalava al convenuto l'intenzione di voler investire Pt_1
l'ulteriore importo di € 30.000, invitandolo presso il domicilio e il convenuto proponeva all'attrice un prodotto a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi (“Valore futuro
alleanza linea multiglobal plus”);
- successivamente, stante la volontà della attrice di investire l'ulteriore importo di € 33.000, il convenuto le proponeva altro prodotto (“Valore futuro alleanza linea multiemerging”) al fine di diversificare il portafoglio della cliente;
- l'attrice pur disponendo di un alto numero di prodotti di investimento ed assicurativi Pt_1
per i quali manifestava al convenuto apprezzamento per il buon rendimento, chiedeva allo stesso un nuovo incontro per valutare l'investimento di ulteriori somme di denaro di cui aveva disponibilità;
- il convenuto proponeva un investimento mensile che desse l'opportunità alla cliente CP_1
di effettuare versamenti aggiuntivi (“Extra di Alleanza”) e la cliente manifestava la preferenza al versamento in contanti degli importi mensili dell'importo di circa € 1.200,00 mensili;
- tra l'attrice e il convenuto si instaurava un rapporto di cordialità, tanto che l'attrice lo sponsorizzava nel suo negozio, alle clienti e collaboratrici, nonché ai fratelli;
- l'attrice e i suoi familiari erano avvezzi alla stipula di prodotti assicurativi, il convenuto visionava un numero complessivo di circa 50 polizze che l'attrice e i familiari stretti avevano in corso;
- all'apice della sua carriera, il convenuto lasciava il gruppo Alleanza Assicurazioni sposando il progetto di in data 31.8.2018 ed informando la cliente della decisione;
Parte_4
- successivamente il convenuto proponeva all'attrice il disinvestimento della prima polizza
“Valore futuro” e l'attrice manifestava al convenuto la volontà di ridurre ulteriormente il numero dei propri prodotti di investimento onde semplificare e fare ordine nel proprio
9 patrimonio finanziario;
- il convenuto le consigliava di investire in prodotti con caratteristiche assicurative più
conservative e prudenti, accorpando gli investimenti, dell'ammontare di circa € 300.000,00 in un unico prodotto;
- in data 4.10.2019 l'attrice sottoscriveva una nuova polizza tramite l'agenzia e al CP_3
rinnovo della seconda annualità della polizza, a seguito del periodo poco favorevole, veniva suggerito alla attrice i disinvestire un'ulteriore parte di capitale per coprire la seconda Pt_1
rata;
- seguiva un nuovo incontro alla presenza di odierna attrice e figlia di Parte_2 [...]
nell'occasione la hiedeva al di consigliare alla figlia (che aveva Parte_1 Pt_1 CP_1
già sottoscritto per il tramite di altre 4 polizze) “un prodotto che quanto prima CP_1
potesse svincolarsi e che potesse avere il maggior guadagno possibile” e il convenuto proponeva anche alla attrice la polizza oggetto di contestazione;
Parte_2
- nel novembre 2021 il convenuto, anche in considerazione di un malessere fisico di cui soffriva e del post lock down, presentava le proprie dimissioni a provvedendo CP_3
tempestivamente alla cancellazione della propria partita Iva, gli subentrava presso l'agenzia convenuta, tale;
Persona_5
- da quel momento il convenuto cessava ogni contatto con gli ex clienti, né veniva a conoscenza delle doglianze mosse dalle attrici nei confronti delle altre parti convenute in giudizio, dalle quali non veniva coinvolto, venendo a conoscenza delle contestazioni mosse dalle attrici soltanto a seguito della notifica dell'atto di citazione del giudizio;
- in ogni caso, il convenuto rilevava che la documentazione informativa del prodotto assicurativo in contestazione era completa e conforme al prodotto, in particolare, il contenuto descrittivo e letterale delle polizze impugnate metteva in evidenza che si trattava di polizze
“a premi ricorrenti”, con rendimento collegato all'andamento delle 4 tipologie di fondi ivi
10 elencati;
con specifiche finalità di: “gestione del risparmio mediante accumulo finalizzato” e non di tutela previdenziale;
nonché il lungo orizzonte temporale prefissato per il raggiungimento degli obiettivi, superiore ai 10 anni, nello specifico indicato in 25 anni quale durata del versamento dei premi che dovevano essere periodici e non in un unico versamento;
- le attrici avevano ricevuto direttamente dalla convenuta il modulo per esercitare CP_3
il recesso a tutela del consumatore/risparmiatore.
In diritto, il convenuto rilevava la mancanza della allegazione specifica del danno posta a CP_1
fondamento della domanda giudiziale di parte attrice, in quanto il preventivo di riscatto della polizza della attrice risaliva al marzo 2022, mentre alcuna documentazione supportava la richiesta Pt_1
della attrice ed, in ogni caso, il preventivo di riscatto anticipato teneva conto delle penali che Pt_2
incidevano in maniera rilevante sul quantum, stante la durata del prodotto assicurativo di 25 anni.
Rilevava altresì che le polizze erano comunque operative non avendo le attrici esercitato recesso,
risoluzione, estinzione o riscatto, con la conseguenza che la richiesta di risarcimento del danno oltre ad essere indeterminata era infondata, non essendo stato nemmeno dedotto in modo specifico l'inadempimento delle parti convenute.
Tutto ciò premesso, il convenuto , eccepiva in via preliminare l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di legittimazione passiva dello stesso, chiedendo l'estromissione dal processo;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 23.11.2022, si costituiva la società Controparte_3
, eccependo in via preliminare l'improcedibilità delle domande attoree per il mancato
[...]
esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite.
11 A tal fine deduceva che:
- l'attrice era una imprenditrice del settore dei servizi alla clientela con Parte_1
negozio avviato di parrucchiera, mentre la figlia ed attrice era titolare di una Parte_2
tabaccheria;
- l'attrice entrava in contatto sin dal 2018 con l'agenzia per il Parte_1 CP_3
tramite dell'ex collaboratore che aveva instaurato un rapporto fiduciario Controparte_1
con le attrici e altri familiari delle stesse in ragione della precedete collaborazione con
Alleanza Assicurazioni spa nell'ambito della consulenza assicurativa;
- l'attrice ben prima della sottoscrizione della polizza in contestazione (Italiana Pt_1
denominata “Risparmio&Investimento” n° 41019268) stipulava altre tre polizze sulla vita con la agenzia convenuta per il tramite del convenuto (in data 31.12.2018 polizza vita CP_1
della NI FWU, “High Solution” n. 5101520020557, durata ventennale, premio annuo
€ 1.500,00, frazionamento di pagamento annuale;
in data 21.5.2019 polizza vita, “Capital 5
con Bonus” di Italiana, n. 41009164, durata 25 anni, premio annuo € 2.400,00, frazionamento di pagamento annuale;
FWU “Guard” n. 5101520024049, durata 25 anni, premio annuo €
1.200,00, frazionamento di pagamento mensile);
- in data 4.10.2019 sottoscriveva la polizza vita in contestazione, unit-linked Parte_1
Ramo III di , “Risparmio&Investimento” n. 41019268, durata 25 anni, premio annuo CP_4
€ 50.000,00 proveniente da reddito da lavoratore autonomo e disinvestimento, che il convenuto riferiva in agenzia fosse di natura immobiliare e mobiliare;
CP_1
- l'attrice , precedentemente alla sottoscrizione della polizza in contestazione Parte_2
(Italiana denominata “Risparmio&Investimento”, n. 41068469), sottoscriveva altre polizze assicurative sulla vita (in data 5.10.2019, polizza FWU “Guard”, n. 5101520028021, durata25
anni, premio annuo € 960,00, frazionamento di pagamento mensile per € 80,00; in data
25.1.2021 polizza FWU “Guard”, n. 5101520043184, durata 25 anni, premio annuo €
12 1.440,00, frazionamento di pagamento mensile per € 120,00; in data 2.2.2021 polizza multiramo I e III Allianz “Nuovi Orizzonti”, premio unico € 7.500,00);
- in data 28.1.2021 l'attrice siglava la polizza in contestazione, Italiana unit-linked Parte_2
n. 41068469 “Risparmio&Investimento”, premio annuo € 7.500,00, frazionamento di pagamento annuale, durata 25 anni;
- le attrici erano contraenti di numerose polizze caratterizzate dalla assenza di garanzia in ordine alla conservazione del capitale e dalla maggiore redditività, quali le FWU “Guard”;
- le polizze contestate, “Risparmio&Investimento”, non avevano rischiosità diversa e maggiore rispetto ad altri prodotti precedentemente sottoscritti dalle attrici per il tramite del convenuto il quale si era limitato a proporre prodotti diversi per esigenze differenti: in taluni CP_1
casi le attrici rappresentavano l'esigenza di accumulare capitale garantito a scopo previdenziale, di qui la proposizione di polizze assicurativo-previdenziali, in altri casi manifestavano la volontà di ottenere rendimenti più elevati, di qui la proposizione di polizze miste assicurativo-finanziarie quali la FWU “Guard” e la Italiana “Risparmio&Investimento”;
- la polizza di “Risparmio&Investimento” contratta dalla attrice non era una CP_4 Pt_1
sostituzione/prosecuzione/cessione di polizza di altra compagnia, ma la risposta al desiderio dell'attrice ad avere un prodotto assicurativo più redditizio con l'obiettivo di mantenimento nel medio-lungo periodo;
- la improvvisa sospensione da parte delle attrici del pagamento dei premi delle polizze di
Italiana “Risparmio&Investimento” coglieva di sorpresa l'agenzia convenuta;
CP_3
- tale circostanza non era imputabile ad inadempimenti contrattuali né di né di CP_3
, essendo le attrici pienamente consapevoli di sottoscrivere contratti Controparte_1
giuridicamente vincolanti e con un orizzonte temporale di medio/lungo termine;
- alcuna condotta negligente o in mala fede era ascrivibile all'operato degli intermediari assicurativi, né in fase precontrattuale che contrattuale, tenuto conto che le attrici venivano
13 informate e sottoscrivevano la documentazione consistente nei questionari e nella modulistica a corredo delle polizze che dettagliavano le caratteristiche specifiche delle stesse;
- gli operatori avevano operato nel rispetto degli obblighi informativi e di correttezza di cui al
Codice delle assicurazioni e ai Regolamenti Isvap n. 5/2006 e n. 40/2018;
- le polizze erano tutt'ora attive in quanto non riscattate, né liquidate, con la conseguenza che alcun danno concreto era stato causato alle attrici;
in ogni caso, la quantificazione effettuata dalle attrici non teneva neppure conto del valore di riscatto delle polizze.
In diritto, con riguardo alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta rilevava CP_3
l'insussistenza di alcun legame con l'attrice essendo un mero collocatore/intermediario assicurativo di polizze di assicurazione vita, contratte dalle attrici con
[...]
, odierna convenuta. Controparte_4
Tanto premesso, la convenuta eccepiva in via Controparte_3 Controparte_3
preliminare l'improcedibilità delle domande attoree per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa 25.22.2025 si costituiva Controparte_4
, eccependo in via preliminare il mancato esperimento della mediazione
[...]
obbligatoria e chiedendo il rigetto delle domande attoree, in subordine, l'accertamento del grado di responsabilità delle parti convenute, con il favore delle spese di lite.
A tal fine deduceva che:
- la convenuta veniva coinvolta nel giudizio ai sensi dell'art. 1228 c.c., non avendo le attrici sollevato vizi con riguardo ai contratti stipulati, ma avendo le stesse asserito di essere state mal consigliate dagli intermediari assicurativi e convenuti, (quale Controparte_1
subagente) e (quale agente); CP_3
- in data 4.10.2019, l'attrice ottoscriveva il questionario “Valutazione delle richieste ed Pt_1
14 esigenze del contraente” a seguito del quale stipulava la polizza “Risparmio&Investimento”
n. 41019268, con un versamento iniziale di € 50.000,00, nonché un secondo versamento di €
50.000,00, senza procedere ad altri pagamenti;
- in data 28.1.2021, l'attrice sottoscriveva il questionario “Valutazione delle richieste ed Pt_2
esigenze del contraente” a seguito del quale stipulava la polizza “Risparmio&Investimento”
n. 41068469, con un versamento iniziale di € 7.500,00, senza procedere ad altri pagamenti;
- la documentazione in atti era conforme alla normativa vigente, in particolare, all'art. 58 del
Regolamento Ivass n. 40/2018, in base al quale: “(…) Qualora i distributori ritengano che il
prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della
sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in
un'apposita dichiarazione (…)”.
- nessuna responsabilità era addebitabile agli intermediari e convenuti e CP_1 CP_3
in quanto le attrici venivano dagli stessi ampiamente edotte delle caratteristiche delle polizze siglate e, in precedenza, si erano servite dei medesimi intermediari convenuti per attivare polizze caratterizzate dalla assenza di garanzia in ordine alla conservazione del capitale e dalla maggiore redditività;
- gli intermediari, dopo opportuni approfondimenti, proponevano alle attrici prodotti diversi sul presupposto di differenti esigenze: in taluni casi le attrici rappresentavano l'esigenza di accumulare capitale garantito a scopo previdenziale, di qui la proposizione di polizze assicurativo previdenziali;
in altri casi manifestavano la volontà di ottenere rendimenti più
elevati, di qui la proposizione di polizze miste assicurativo finanziarie;
- le attrici non erano risparmiatrici “sprovvedute”, ma soggetti abituati a tali investimenti,
pienamente consapevoli di sottoscrivere contratti giuridicamente vincolanti e con un orizzonte temporale di medio/lungo termine;
- la correttezza dell'operato degli intermediari aveva riguardato sia l'aspetto formale (la
15 modulistica era completa e compilata in modo corretto e trasparente, oltre che conforme alla normativa in vigore), sia quello sostanziale (la scelta dei fondi operata dalle attrici veniva diversificata);
- gli intermediari non avevano posto in essere alcuna violazione dei principi di buona fede,
diligenza e correttezza di cui all'art. 1337 c.c. e/o dell'art. 120 del Codice delle Assicurazioni
e/o degli artt. 47, 48, 49 e 52 Regolamento Isvap n. 5/2006;
- in ogni caso, non era possibile nemmeno individuare l'asserito danno causato alle attrici genericamente dedotto e comunque infondato.
Tanto premesso, la convenuta , Controparte_4
eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande, l'accertamento del grado di responsabilità dei convenuti;
con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza di prima comparizione e trattazione delle parti, il GI assegnava termine di legge per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, fissando nuova udienza.
All'udienza del 8.6.2023 il GI concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie
ex art. 183, comma 6, cpc.
Con la prima memoria istruttoria depositata in data 16.10.2023 le attrici chiedevano al Tribunale adito di dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la risoluzione dei contratti per vizio del consenso ovvero per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il GI fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.5.2025 il GI tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Nelle comparse conclusionali le attrici reiteravano la domanda di nullità e/o annullamento e/o
16 risoluzione dei contratti, introdotta con la prima memoria istruttoria.
Il convenuto chiedeva l'accertamento dell'inammissibilità delle domande nuove (di nullità CP_1
e/o annullamento e/o risoluzione dei contratti) formulate dalle attrici soltanto nella prima memoria ex
art. 183 cpc;
insisteva nella eccezione di carenza di legittimazione passiva e nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori di cui alla seconda memoria istruttoria.
La convenuta dava atto dell'intervenuta trasformazione societaria in CP_3 [...]
si opponeva alle domande nuove svolte dalle attrici (di nullità e/o annullamento e/o Controparte_2
risoluzione dei contratti).
La convenuta eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità delle domande nuove svolte dalle attrici in sede di prima memoria istruttoria.
MOTIVI
Questioni preliminari
Mediazione obbligatoria
Anzitutto va dato atto che nelle more del giudizio le parti espletavano la procedura di mediazione obbligatoria, di tal che deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità originariamente svolta dalle parti convenute (doc. 19).
Domanda di nullità e/o annullamento e/o risoluzione dei contratti svolta dalle attrici
Le attrici e hanno introdotto per la prima volta nel giudizio, con il Parte_1 Parte_2
deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, domanda di accertamento della nullità e/o annullabilità e/o risoluzione dei contratti assicurativi oggetto di causa, per vizio del consenso.
Le parti convenute hanno contestato tali domande, sia sotto il profilo della tardività che della fondatezza.
17 Secondo la tesi delle attrici, non si tratterebbe di domande nuove, tenuto conto che la richiesta di restituzione degli interi premi versati sulla scorta dei contratti assicurativi dalle stesse stipulati
(specificata nelle conclusioni originariamente formulate nell'atto introduttivo), comporterebbe un'implicita richiesta di annullamento e/o di risoluzione dei medesimi contratti. Con la conseguenza che, in tesi attorea, sussisterebbe incompatibilità tra la richiesta di restituzione dei premi e la prosecuzione dei rapporti contrattuali.
Va anzitutto premesso, con riguardo alle domande di nullità ed annullamento, che le allegazioni sono del tutto generiche, in ogni caso, sono, comunque, tardive.
Non è possibile trovare alcuna identità tra il petitum e la causa petendi della domanda originaria di risarcimento del danno svolta dalle attrici e le domande dalle stesse svolte con il deposito della prima memoria istruttoria che pretendono di intervenire sulla validità dei contratti azionati.
Anzitutto le attrici non hanno allegato la sussistenza di eventuali cause di nullità delle polizze stipulate, né sotto il profilo della carenza die requisiti essenziali del contratto, né sotto il profilo della violazione di norme imperative.
Nessuno specifico addebito poi è stato dedotto dalle attrici nei confronti delle parti convenute, con riguardo alle ipotesi di vizi del consenso, che darebbero luogo, in tesi, all'azione di annullamento.
Non viene specificato alcun elemento di fatto idoneo a fondare un vizio del consenso.
In ogni caso, va ritenuta inammissibile la domanda di risoluzione svolta nei confronti del mediatore e/o nei confronti dell'agenzia che non sono parti dei contratti stipulati Controparte_1 CP_3
dalle attrici, essendo le polizze state contratte con la convenuta
[...]
(doc. 2 e 7 attrici). Controparte_4
In definitiva, sono inammissibili le domande di accertamento della nullità dei contratti e di annullamento degli stessi, e così pure la domanda di risoluzione proposta nei confronti dei convenuti diversi dalla contraente . Controparte_4
18 Eccezione di carenza di legittimazione passiva delle parti convenute ed CP_1 CP_3
Il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere Controparte_1
estromesso dal giudizio.
L'eccezione è infondata e la domanda di estromissione va respinta.
Anzitutto i contratti assicurativi risultano stipulati dalle attrici nel 2019 e le dimissioni del convenuto dal rapporto di collaborazione con l'agenzia di assicurazione risultano essere state rassegnate CP_3
in epoca successiva (2021) (docc. 1 convenuto;
2 e 7 attrici).
Ne consegue che la prospettazione in fatto del convenuto, in base alla quale avendo egli cessato dal
2021, a seguito delle dimissioni e della cancellazione della partita Iva, ogni contatto con le ex clienti,
alcun inadempimento poteva essere allo stesso ascritto, non coglie nel segno.
Invero, è incontestato che egli fu la persona fisica che ebbe i contatti con le attrici e si occupò di assisterle nella scelta dei prodotti assicurativi e nella stipulazione delle polizze per cui è causa.
Risulta pertanto irrilevante che dopo alcuni anni dalla conclusione dei contratti il convenuto abbia cessato la collaborazione con e abbia cancellato la propria partita Iva. CP_3
Peraltro, le doglianze delle attrici, seppur dedotte in maniera del tutto generica, sembrerebbero ascrivibili alla violazione di obblighi informativi che, in concreto, potrebbero essere allo stesso attribuiti, essendo egli l'agente-persona fisica che ebbe i contatti diretti con le stesse, sia pure per conto dell'agenzia CP_3
La domanda attorea va dunque qualificata come domanda di accertamento della responsabilità
dell'intermediario finanziario, in via diretta, nei confronti del convenuto;
in via Controparte_1
indiretta, ex art. 1228 c.c., nei confronti delle altre parti convenute in giudizio, e CP_3 CP_4
, le quali, a cascata si sono avvalse dell'operato del quale ausiliario.
[...] CP_1
Così qualificata la domanda, ne consegue che sussiste la legittimazione passiva in capo al convenuto
. Controparte_1
19 L'eccezione dallo stesso svolta va pertanto rigettata.
Per le medesime ragioni, pertanto, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta nei confronti della quale le attrici hanno agito, seppur, va ribadito, CP_3
deducendo del tutto genericamente le proprie istanze, per vedere accertata la responsabilità
dell'agenzia assicurativa in via indiretta, quale intermediario della compagnia assicurativa contraente.
In definitiva, entrambe le eccezioni vanno respinte.
Reiterazione istanze istruttorie
Il convenuto , in sede di comparsa conclusionale, ha reiterato le proprie istanze Controparte_1
istruttorie.
A tal proposito, va anzitutto rilevato che non sussistono motivi per discostarsi da quanto affermato da questo giudice nell'ordinanza del 14.2.2024, nella quale i capitoli di prova dedotti da tutte le parti sono stati ritenuti inammissibili, tenuto conto della natura prettamente documentale del giudizio.
Del resto, in corso di causa non sono emersi elementi o questioni nuove idonee a modificare la precedente statuizione.
Peraltro, con riguardo ai capitoli di prova dedotti dal convenuto va rilevato che gli stessi CP_1
vertono su circostanze negative, non contestate, in parte sono valutativi e/o documentali, e quindi,
comunque, inammissibili.
Quanto alla richiesta di CTU svolta dal convenuto e finalizzata all'accertamento della: “reale natura
e contenuto dei prodotti impugnati, la correttezza della informativa, la corrispondenza tra la
descrizione della tipologia del prodotto ed il prodotto effettivo, la correttezza e l'adeguatezza della
condotta in capo al sig. nell'espletamento del suo ruolo di sub agente per conto di CP_1 CP_3
anche alla luce del profilo delle attrici, così come emergente da tutta la documentazione agli
[...]
atti di causa”, va rilevato che si tratta di una consulenza meramente esplorativa e comunque
20 irrilevante ai fini del giudizio, posto che l'accertamento sulla fondatezza o meno degli addebiti mossi al può essere fatto, in modo esauriente, sulla base dei documenti acquisiti. CP_1
L'istanza va pertanto rigettata.
Merito
Nel merito, le domande risarcitorie svolte dalle attrici sono infondate e vanno rigettate.
All'esito del giudizio non è emersa la prova di alcuna violazione da parte di agli Controparte_1
obblighi imposti nell'esercizio della sua attività di intermediario assicurativo.
Si esaminano le singole posizioni delle attrici.
L'attrice risulta aver sottoscritto con la Parte_1 [...]
la polizza denominata “Risparmio&Investimento” n. 41019268, Controparte_4
con durata pagamento premi di 25 anni e piano annuale di versamenti programmati di € 50.000,00
(doc. 2 e 4 attrici).
L'attrice risulta aver sottoscritto con la NI di Parte_2 CP_4 Controparte_4
la polizza “Risparmio&Investimento” n. 41068469, con durata pagamento premi
[...]
di 25 anni e piano annuale dei versamenti programmati di € 7.500,00 (doc. 7 e 9 attrici).
Secondo le prospettazioni delle attrici, peraltro formulate del tutto genericamente, i danni invocati ed oggetto della richiesta di risarcimento quantificati in € 107.500,00 (di cui € 100.000,00 a favore della attrice ed € 7.500,00 in favore della attrice ), oltre ad € 35.000,00 a titolo Parte_1 Parte_2
di c.d. da perdita di chance, deriverebbero dalla: “violazione del dovere di un'informazione esaustiva,
chiara e completa e del dovere di proporre polizze realmente utili, che rappresentano i primari doveri
dell'assicuratore, dei suoi intermediari e/o promotori” (pag. 10 atto di citazione).
Tuttavia, le attrici non individuano specifiche violazioni da parte dei convenuti, né in fatto, né in diritto, limitandosi a richiamare del tutto genericamente la violazione da parte dei convenuti di alcuni articoli del codice civile (“ ex art. 1176, comma 2, c.c.; Unidea ex artt. 1176, comma 2, e CP_1
21 art. 1228 c.c.; ex art. 1228 c.c.”), senza individuare, in concreto, le eventuali Controparte_4
condotte e/o omissioni specifiche riconducibili al con riferimento a ciascun contratti CP_1
proposto.
Sul punto, va richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte: “Chi agisce in giudizio, non può
proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia
compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto,
che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore
è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze
che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (Cass. n.
6618/2018).
Nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale la Suprema Corte ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito.
Sebbene quindi con riguardo alla responsabilità contrattuale – sulla scorta del noto arresto delle
Sezioni Unite n. 13533/2001 - sia sufficiente allegare il titolo (in specie costituito dalle polizze),
nondimeno le violazioni oggetto di contestazione devono essere dedotte in modo specifico, non potendo le stesse essere rappresentate in un senso astratto, bensì identificate in modo concreto, tale da consentire la compiuta identificazione del contenuto, affinché lo stesso possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto.
Nel caso in esame, tale specifica allegazione è del tutto assente e le attrici che ne erano onerate non hanno assolto a tale onere.
In ogni caso, con specifico riguardo ai doveri informativi da parte dell'assicuratore o intermediario,
va richiamato quanto affermato dal consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte: “In
materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha
22 il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una
informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli
polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una
condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, cod. civ.” (Cass. n. 8412/2015).
Nel caso in esame, la produzione documentale offerta consente di ritenere assolti tali oneri in capo alle parti convenute.
Anzitutto, osserva il Tribunale che le polizze in esame vanno ricondotte al c.d. tipo misto assicurativo-
finanziario di durata, in virtù delle quali l'assicuratore si obbliga non solo a pagare l'indennizzo ma anche ad investire il premio per realizzarne un lucro finanziario nel lungo termine, differenziando i fondi di destinazione.
In particolare, con riguardo alla polizza sottoscritta dalla attrice risultano le seguenti categorie Pt_1
di scelta dei fondi: il 25% in comparto “Forza prudente” categoria obbligazionaria;
25% comparto
“Forza bilanciata” categoria bilanciato;
25% comparto “Forsa aggressiva” categoria azionaria;
25%
comparto “Forza Dinamica”, categoria flessibile (doc. 6 . CP_3
Mentre, con riguardo alla polizza sottoscritta dalla attrice risultano le seguenti categorie di Pt_2
scelta dei fondi: il 50% in comparto “Forza prudente” categoria obbligazionaria;
50% comparto
“Forza bilanciata” categoria bilanciata (doc. 10 . CP_3
Pertanto, già sulla scorta del mero dato documentale rilevabile dalle proposte dei contratti di polizza,
dai contratti (condizioni generali e particolari), dalle comunicazioni di attivazione delle polizze,
corredate dai moduli e questionari informativi sottoposti alle attrici, era evidente la natura delle polizze di tipo misto e non meramente di risparmio, nonché la lunga durata dell'investimento e la periodicità del premio che le stesse si impegnavano a versare ogni anno e non una tantum (docc. 6 e
10 Unidea;
2 e 4, 7 e 9 attrici).
Risulta inoltre che gli specifici obblighi informativi sono stati assolti nei confronti di entrambe le attrici.
23 Quanto alla Mensi la stessa in data 4.10.2019 risulta aver compilato e sottoscritto la “Proposta di
polizza”, nella quale risulta indicata quale “Scopo prevalente e la natura dell'operazione”, la specifica voce “Investimento”; risulta altresì compilato e sottoscritto, in pari data, il questionario “Valutazione
delle richieste ed esigenze del contraente”, nel quale la stessa, pur dichiarando di avere un grado di conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di tipo “Scarso/generico”, alla specifica domanda, se fosse a conoscenza che gli investimenti in prodotti finanziario-assicurativi potessero comportare perdite del capitale investivo, rispondeva in modo affermativo. Inoltre, alla specifica richiesta di quale fosse la propensione al rischio l'attrice contrassegnava la voce: “Alta (sono
disposto/a a sopportare oscillazioni anche elevate del valore dell'investimento nell'ottica di
perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti, con la consapevolezza che ciò comporta dei
rischi di perdita del capitale investito)” (doc. 6 . CP_3
Quanto alla la stessa in data 28.1.2021 risulta aver compilato e sottoscritto la “Proposta di Pt_2
polizza”, nella quale risulta indicata quale “Scopo prevalente e la natura dell'operazione”, la specifica voce “Risparmio”; risulta altresì compilato e sottoscritto, in pari data, il questionario “Valutazione
delle richieste ed esigenze del contraente” nel quale alla domanda c) “Quali sono gli obiettivi
assicurativi che intende perseguire con il contratto?”, l'attrice indicava la voce:
“Risparmio/Investimento”; la stessa, inoltre, pur dichiarando di avere un grado di conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di tipo “Scarso/generico”, alla specifica richiesta di quale fosse la propensione al rischio contrassegnava la voce: “Alta (sono disposto/a a sopportare
oscillazioni anche elevate del valore dell'investimento nell'ottica di perseguire nel tempo la
massimizzazione dei rendimenti, con la consapevolezza che ciò comporta dei rischi di perdita del
capitale investito)” (doc. 10 pag. 9 Unidea).
Entrambe le attrici indicavano inoltre l'orizzonte temporale di realizzazione degli obiettivi prefissati scegliendo la voce: “Lungo superiore a 10 anni”; indicavano altresì di voler perseguire i propri obiettivi assicurativi attraverso “Versamenti periodici” e non “Versamento unico”.
24 I documenti richiamati consentono di affermare che il profilo di rischio rivestito da entrambe le attrici fosse quello, non già di un risparmiatore prudente e inesperto, bensì di un investitore non occasionale e propenso al rischio.
In tale contesto, non è rilevabile alcuna violazione di tipo informativo da parte del (e per lui CP_1
delle altre convenute), essendo le attrici state informate prima della stipula dei contratti della tipologia delle polizze, della durata, della periodicità del premio e dei rischi connessi al tipo di investimento,
che evidentemente risultava svincolato dal capitale e caratterizzato da un rischio di perdita e di erosione nel breve periodo, tenuto conto della durata ultradecennale.
La documentazione in atti consente pertanto di ritenere che entrambe le attrici siano state edotte delle specifiche caratteristiche delle polizze, consente altresì di ritenere, come detto, le attrici quali investitrici abituali e non occasionali.
Risultano infatti prodotte numerose polizze che le stesse avevano stipulato precedentemente a quelle per cui è causa sia per il tramite del convenuto sia per il tramite di altri intermediari (docc. CP_1
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 . CP_1 CP_3
Risulta pertanto che, da un lato, l'intermediario abbia proposto alle attrici un prodotto CP_1
assicurativo “utile” alle stesse e finalizzato alla immobilizzazione periodica del capitale proveniente dallo svolgimento delle loro attività lavorative quale forma di investimento nel lungo periodo;
dall'altro, risulta che le attrici siano state messe a conoscenza da parte dell'intermediario CP_1
degli elementi necessari per valutare la convenienza ed opportunità della sottoscrizione dello specifico contratto assicurativo proposto, caratterizzato da un profilo di rischio corrispondente a quello rivestito dalle clienti, seppur atto ad erodere il capitale investito, soprattutto nel breve periodo,
attesa la previsione di una lunga durata dell'investimento (25 anni).
In tale contesto, in mancanza di elementi di segno contrario, il prodotto finanziario proposto dall'agente va ritenuta in linea con le esigenze delle attrici che debitamente informate delle caratteristiche dei prodotti hanno ritenuto di impegnarsi ad un investimento di tale tipo.
25 Sulla scorta delle predette argomentazioni e principi, va pertanto esclusa in radice la responsabilità
del persona fisica, quale intermediario finanziario, con la conseguenza che di eseguito CP_1
cadono anche le altre responsabilità, indirette, dell'agenzia e della , che si CP_3 Controparte_4
sono avvalse dell'operato dell'intermediario (per per ), Controparte_5 Controparte_6
rispetto alle quali nemmeno è stata dedotta o allegata una ipotesi di responsabilità di omessa vigilanza.
L'accertamento della insussistenza di violazioni in capo a impone il rigetto, oltre Controparte_1
che della domanda di risarcimento del danno, anche della domanda di risoluzione dei contratti.
In definitiva, le domande svolte dalle attrici nei confronti delle parti convenute vanno rigettate.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli per discostarsi dalla regola della soccombenza.
Le spese si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, ridotti al minimo i compensi, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
dichiara inammissibili le domande di nullità, annullabilità dei contratti assicurativi oggetto di causa,
svolte dalle attrici e nei confronti dei convenuti , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(già e ) e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
; Controparte_4
rigetta le domande di risarcimento del danno svolte dalle attrici e nei Parte_1 Parte_2
confronti dei convenuti , (già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
) e
[...] Controparte_3 Controparte_4
[...]
rigetta la domanda di risoluzione dei contratti assicurativi oggetto di causa svolta dalle attrici Pt_1
26 e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_4
;
[...]
condanna le attrici e , in solido tra loro, al pagamento in favore delle Parte_1 Parte_2
parti convenute , (già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e ) e , delle
[...] Controparte_3 Controparte_4
spese di lite liquidate, in favore di ciascuna parte convenuta, in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa.
Così deciso in Brescia, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
LA D'MB
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa LA D'MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9599 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambe con il patrocinio dell'avv. e dom. Andrea Ziletti del foro di Brescia;
ATTRICI
contro
(C.F. ), con l'avv. e dom. Anna Valentini del Controparte_1 C.F._3
foro di Brescia;
(P.I. ) (già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti e soci amministratori
[...] Controparte_3
e , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom. Mariacristina CP_3
Bulgari del foro di Brescia;
1 Controparte_4
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom.
[...] P.IVA_2
Tito IL del foro di Verona;
CONVENUTI
Causa avente ad oggetto responsabilità professionale dell'intermediario assicurativo, trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per le attrici: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
previo ogni accertamento del caso, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa, dichiarata la nullità
e/o l'annullamento e/o la risoluzione dei contratti di cui è causa per vizio del consenso ovvero per
tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa, accertare la responsabilità del sig. CP_1
, di e di
[...] Controparte_3 Controparte_3 [...]
e per l'effetto condannare, in via tra loro solidale, Controparte_4
il Sig. , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
al risarcimento integrale dei danni Controparte_4
occorsi alla sig.ra ed danni complessivamente quantificati in € Parte_1 Parte_2
107.500,00 (di cui € 100.000,00 a favore della sig.ra ed € 7.500,00 a favore della Parte_1
sig.ra , oltre € 35.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma che emergerà in corso Parte_2
di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, sino al saldo effettivo. In ogni caso,
con integrale rifusione di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre a favore del
sottoscritto difensore in quanto antistatario”.
Per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza Controparte_1
disattesa: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità delle domande
nuove formulate per la prima volta dalle attrici con memoria ex art. 186 VI co. cpc n. 1 del 13.10.2023
in quanto costituiscono manifesta mutatio libelli, per le ragioni esposte in memoria ex art. 183 VI co.
cpc n. 2 depositata in data 08.11.2023; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza
di legittimazione passiva in capo al convenuto per le ragioni esposte e Controparte_1
2 documentate e per l'effetto disporne l'estromissione dal procedimento;
nel merito e in ogni caso:
respingere le domande di entrambe le attrici nei confronti del sig. in quanto del Controparte_1
tutto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto respingere qualunque addebito di responsabilità
professionale e/o civile nei suoi confronti;
in via istruttoria, si richiama integralmente la memoria ex
art. 183 VI co. cpc n. 2 depositata in data 08.11.2023 con le istanze ivi formulate;
spese di causa
interamente rifuse”.
Per la convenuta : “Voglia codesto Ecc.mo Controparte_3 Controparte_3
Tribunale, premessa ogni declaratoria del caso e reietta ogni diversa e/o contraria istanza, così
giudicare e statuire:
1.- In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla
convenuta, in persona dei legali rappresentanti, Sig. e Sig.ra CP_3 Controparte_3 [...]
in relazione alle domande svolte nel presente giudizio, per le ragioni dedotte in narrativa;
CP_3
2. In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della domanda di nullità e/o annullamento e/o
risoluzione dei contratti per cui è causa per vizio del consenso ovvero per tutte le motivazioni meglio
esposte in narrativa formulata nell'interesse degli attori per la prima volta in sede di memoria 183,
VI comma, n° 1 c.p.c. in violazione delle barriere preclusive ex lege.
3.- Nel merito, in via principale: previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare integralmente le
domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui al presente atto;
4.- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
5.-In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale delle Sigg.re
e e per testi sui seguenti capitoli di prova: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
I) Vero che la Sig.ra entrava in contatto con il Sig. sin dal 2013, allorquando il Sig. Parte_1 Controparte_1
era subagente di Alleanza Assicurazioni Spa;
Controparte_1
II) Vero che nel 2013 il Sig. era subagente iscritto al RUI per Allenza Assicurazioni Spa;
Controparte_1
III) Vero che la Sig.ra riponeva fiducia nell'operato del Sig. tanto da presentarlo Parte_1 Controparte_1
ai propri familiari ed alle sue dipendenti del Salone di parrucchiera in Azzano Mella (BS);
3 IV) Vero che il Sig. faceva sottoscrivere numerose polizze di Alleanza Assicurazioni Spa alla Sig.ra Controparte_1
alle sue figlie, e ed a suo marito Sig. Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2
V) Vero che nel corso dell'anno 2018 il Sig. veniva contattato telefonicamente dalla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
a quale voleva essere seguita nelle proprie posizioni assicurative da lui e dalla sua nuova Agenzia,
[...] CP_3
VI) Vero che il Sig. mostrava la proposta di polizza della “Risparmio&Investimento” n° 41019268 Controparte_1
al Direttore Commerciale di , Sig. prima che la Agenzia Unidea Snc la presentasse alla CP_3 Persona_3
NI , come da documento 6 di che si rammostra;
Controparte_4 CP_3
VII) Vero che il Sig. rappresentava al Sig. Direttore Commerciale di , che la Controparte_1 Persona_3 CP_3
Sig.ra aveva intenzione di far confluire nella polizza “Risparmio&Investimento” n° 41019268 i capitali Parte_1
derivanti da una compravendita immobiliare e dai disinvestimenti delle polizze di Allenza Assicurazioni Spa di cui era
contraente. Si indicano a testi: Sig. residente in [...]. Persona_3
Ad ogni buon conto, nel caso in cui parte attrice deducesse prove orali e l'Ill.mo Giudice le ritenesse
ammissibili e rilevanti, parte convenuta chiede sin d'ora di essere ammessa a prova contraria diretta
per testi sui capitoli ex adverso articolati e si riserva di dedurre ulteriore prova contraria indiretta,
e di indicare i nominativi dei testi a prova contraria sia diretta che indiretta nella prossima
memoria.”
Per la convenuta “Accertate Controparte_4
le premesse, contrariis rejectis IN VIA PRELIMINARE DI RITO: accertare e dichiarare la
condizione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione
obbligatoria ex art 5 comma I bis D.lgs 28/2010, con ogni conseguente provvedimento ex lege
previsto, per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria,
respingere le domande delle Sigg.re e in quanto del tutto Parte_1 Parte_2
infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. IN SUBORDINE, NEL MERITO:
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia voce di danno risarcibile a
favore delle attrici, si chiede, che sia accertato e dichiarato il grado di responsabilità individuale sia
della , sia del Sig. Controparte_3 CP_1
con condanna in via di regresso a rifondere a
[...] Controparte_4
qualsivoglia somma quest'ultima fosse tenuta a versare alle Sigg.re e Parte_1 Pt_2
4 in relazione della solidarietà prevista dall'art. 1228 c.c., dalle stesse invocato nel presente Pt_2
giudizio. IN OGNI CASO: spese e compensi di causa integralmente rifusi, rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni e più ampia riserva di
ulteriormente dedurre, produrre ed indicare, lette le difese avversarie, per quanto occorrer possa,
nei termini di cui all'Art. 183 c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.7.2022, e – premesso di aver stipulato con Parte_1 Parte_2
per il tramite degli intermediari Controparte_4
, quale subagente, e quale agenzia, rispettivamente, la polizza Controparte_1 CP_3 CP_4
“Risparmio&Investimento” n. 41019268, con decorrenza 25.10.2019 e la polizza CP_4
“Risparmio&Investimento” n. 41068469, con decorrenza 5.2.2021 - citavano in giudizio dianzi al
Tribunale di Brescia (quale intermediario subagente assicurativo), Controparte_1 [...]
(quale intermediaria agenzia assicurativa) e Controparte_3 [...]
(quale assicuratore), chiedendone la Controparte_4
condanna, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni quantificati in € 107.500,00 (di cui €
100.000,00 a favore di ed € 7.500,00 a favore di ), oltre alla ulteriore Parte_1 Parte_2
somma di € 35.000,00, ovvero la diversa maggiore o minore somma da quantificarsi nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sino al saldo effettivo.
A tal fine le attrici deducevano che:
- di professione parrucchiera, si rivolgeva a quale Parte_1 Controparte_1
collaboratore di e , il quale le consigliava Controparte_3 Controparte_3
di disinvestire il capitale di € 50.000,00 (già impiegato in premi unici a capitale protetto di
Alleanza Assicurazioni) al fine di reinvestirlo nei prodotti proposti dalla società CP_3
in particolare, in una polizza con premio unico;
- l'attrice in data 4.10.2019, nella compilazione del modulo di “Valutazione delle richieste ed
5 esigenze del contraente” sottopostole dal convenuto dichiarava di avere un CP_1
patrimonio disponibile pari ad € 50.000,00 e una capacità di risparmio medio annuo non superiore ad € 5.000,00, nonché una aspettativa stazionaria con riguardo alla crescita dei propri redditi personali;
- nella medesima data, il convenuto faceva sottoscrivere all'attrice a proposta CP_1 Pt_1
n. 30112623 e, a fronte della consegna dell'assegno bancario n. 0012202318-11 dell'importo di € 50.000,00, confermava, con decorrenza dal 25.10.2019, Controparte_4
l'attivazione della polizza Unit Linked “Risparmio&Investimento” n. 41019268, con frazionamento annuale, durata 25 anni, e premio annuo di importo pari ad € 50.000,00;
- in data 25.10.2020, la polizza veniva rinnovata dalla attrice con versamento Pt_1
dell'ulteriore importo di € 50.000,00, mediante l'assegno bancario n. 0012346687-02, in tal modo l'attrice corrispondeva l'importo complessivo di € 100.000,00;
- successivamente, , figlia dell'attrice occupata con contratto di Parte_2 Parte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato, si rivolgeva al convenuto intendendo CP_1
anch'ella investire i propri risparmi accantonati e il convenuto le prospettava la possibilità di investire l'importo di € 7.500,00 quale premio unico biennale, frazionabile in due versamenti;
- in data 28.01.2021, l'attrice compilava il modulo di “Valutazione Delle Richieste Parte_2
Ed Esigenze Del Contraente”, dichiarando: patrimonio disponibile ammontante ad €
7.500,00; capacità di risparmio medio annuo non superiore ad € 15.000,00; aspettative sui redditi personali futuri, in crescita;
- nell'occasione il convenuto faceva sottoscrivere alla attrice la proposta n. CP_1 Pt_2
30180667 e, a fronte del bonifico n. 9778333, per l'importo di € 7.500,00,
[...]
confermava, con decorrenza dal 5.2.2021, l'attivazione della polizza Unit CP_4
Linked “Risparmio&Investimento” n. 41068469, con frazionamento annuale, durata 25 anni,
premio annuo di € 7.500,00;
6 - successivamente le attrici, non ottenendo informazioni e/o comunicazioni da parte del convenuto per il tramite di un consulente, chiedevano all'agenzia la CP_1 CP_3
documentazione attinente alle polizze sottoscritte;
- la richiesta veniva solo parzialmente evasa dalla convenuta seguiva pertanto un CP_3
incontro in data 10.2.2022, alla presenza del dott. , del dott. (soci di CP_3 Per_4
e della dott.ssa ; CP_3 Parte_3
- in data 28.3.2022, l'attrice apprendeva che il valore di riscatto delle proprie polizze Pt_1
ammontava a soli € 38.846,86; mentre l'attrice non riceveva alcuna informazione in Pt_2
merito alla propria posizione;
- seguivano ulteriori confronti tra le parti, volti alla composizione bonaria di ogni vertenza, il cui ultimo in data 20.4.2022, alla presenza dei soli dott. e dott. , senza che CP_3 Per_4
venisse raggiunta alcuna soluzione;
- successivamente le attrici tramite legale di fiducia trasmettevano formale lettera di diffida e messa in mora all'agenzia rimasta senza esito. CP_3
Tanto premesso, le attrici chiedevano al Tribunale di Brescia la condanna dei convenuti, CP_1
, e ,
[...] Controparte_3 Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Controparte_4
€ 107.500,00 (di cui € 100.000,00 a favore di ed € 7.500,00 a favore di ), Parte_1 Parte_2
oltre alla ulteriore somma di € 35.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma da quantificarsi nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sino al saldo effettivo;
con il favore delle spese di lite, chiedendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Con comparsa del 23.11.2022, si costituiva , eccependo in via preliminare il Controparte_1
mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la carenza di legittimazione passiva del convenuto, chiedendone
7 l'estromissione dal processo;
nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite.
A tal fine deduceva che:
- il convenuto veniva a conoscenza delle doglianze svolte dalle attrici soltanto a seguito della notifica dell'atto di citazione, non essendo stato interpellato in precedenza da nessuna delle altre parti;
- dal 31.8.2018 al novembre 2021 aveva svolto in favore dell'altra convenuta, lo CP_3
specifico incarico di subagente per “promuovere, sviluppare, conservare e gestire affari di
assicurazione per conto dell'agente anche in caso di affido di portafoglio”; CP_3
- in data 30.11.2021 il convenuto rassegnava le proprie dimissioni da e cancellava CP_3
la propria partita Iva per iniziare una diversa attività in via subordinata presso altro datore di lavoro;
- il convenuto entrava in contatto con l'attrice nell'anno 2014, in occasione Parte_1
del suo incarico professionale di agente per la compagnia Alleanza Toro, a seguito del decesso del precedente consulente a cui il subentrava;
CP_1
- il convenuto si recava presso il domicilio della attrice er incassare le numerose polizze Pt_1
dalla stessa precedentemente stipulate con Alleanza Assicurazioni, aggiornandola sull'andamento delle stesse (denaro versato, andamento economico dell'investimento,
eventuale adeguamento delle rate da versare, incremento volontario del premio);
- nel dicembre 2014, il convenuto proponeva all'attrice un contratto CP_1 Pt_1
assicurativo ex novo, in particolare, una polizza da € 50,00 mensili in favore del terzo figlio;
- successivamente l'attrice comunicava al convenuto di avere disponibilità extra che le Pt_1
consentivano di poter versare altre somme, pertanto, il convenuto si recava presso il domicilio dell'attrice la quale gli prospettava l'intenzione di investire risparmi per € 120.000,00;
- la negoziazione si concludeva positivamente con la sottoscrizione da parte dell'attrice Pt_1
8 di una polizza a premio unico dell'importo dalla stessa segnalato;
- dopo qualche mese, l'attrice segnalava al convenuto l'intenzione di voler investire Pt_1
l'ulteriore importo di € 30.000, invitandolo presso il domicilio e il convenuto proponeva all'attrice un prodotto a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi (“Valore futuro
alleanza linea multiglobal plus”);
- successivamente, stante la volontà della attrice di investire l'ulteriore importo di € 33.000, il convenuto le proponeva altro prodotto (“Valore futuro alleanza linea multiemerging”) al fine di diversificare il portafoglio della cliente;
- l'attrice pur disponendo di un alto numero di prodotti di investimento ed assicurativi Pt_1
per i quali manifestava al convenuto apprezzamento per il buon rendimento, chiedeva allo stesso un nuovo incontro per valutare l'investimento di ulteriori somme di denaro di cui aveva disponibilità;
- il convenuto proponeva un investimento mensile che desse l'opportunità alla cliente CP_1
di effettuare versamenti aggiuntivi (“Extra di Alleanza”) e la cliente manifestava la preferenza al versamento in contanti degli importi mensili dell'importo di circa € 1.200,00 mensili;
- tra l'attrice e il convenuto si instaurava un rapporto di cordialità, tanto che l'attrice lo sponsorizzava nel suo negozio, alle clienti e collaboratrici, nonché ai fratelli;
- l'attrice e i suoi familiari erano avvezzi alla stipula di prodotti assicurativi, il convenuto visionava un numero complessivo di circa 50 polizze che l'attrice e i familiari stretti avevano in corso;
- all'apice della sua carriera, il convenuto lasciava il gruppo Alleanza Assicurazioni sposando il progetto di in data 31.8.2018 ed informando la cliente della decisione;
Parte_4
- successivamente il convenuto proponeva all'attrice il disinvestimento della prima polizza
“Valore futuro” e l'attrice manifestava al convenuto la volontà di ridurre ulteriormente il numero dei propri prodotti di investimento onde semplificare e fare ordine nel proprio
9 patrimonio finanziario;
- il convenuto le consigliava di investire in prodotti con caratteristiche assicurative più
conservative e prudenti, accorpando gli investimenti, dell'ammontare di circa € 300.000,00 in un unico prodotto;
- in data 4.10.2019 l'attrice sottoscriveva una nuova polizza tramite l'agenzia e al CP_3
rinnovo della seconda annualità della polizza, a seguito del periodo poco favorevole, veniva suggerito alla attrice i disinvestire un'ulteriore parte di capitale per coprire la seconda Pt_1
rata;
- seguiva un nuovo incontro alla presenza di odierna attrice e figlia di Parte_2 [...]
nell'occasione la hiedeva al di consigliare alla figlia (che aveva Parte_1 Pt_1 CP_1
già sottoscritto per il tramite di altre 4 polizze) “un prodotto che quanto prima CP_1
potesse svincolarsi e che potesse avere il maggior guadagno possibile” e il convenuto proponeva anche alla attrice la polizza oggetto di contestazione;
Parte_2
- nel novembre 2021 il convenuto, anche in considerazione di un malessere fisico di cui soffriva e del post lock down, presentava le proprie dimissioni a provvedendo CP_3
tempestivamente alla cancellazione della propria partita Iva, gli subentrava presso l'agenzia convenuta, tale;
Persona_5
- da quel momento il convenuto cessava ogni contatto con gli ex clienti, né veniva a conoscenza delle doglianze mosse dalle attrici nei confronti delle altre parti convenute in giudizio, dalle quali non veniva coinvolto, venendo a conoscenza delle contestazioni mosse dalle attrici soltanto a seguito della notifica dell'atto di citazione del giudizio;
- in ogni caso, il convenuto rilevava che la documentazione informativa del prodotto assicurativo in contestazione era completa e conforme al prodotto, in particolare, il contenuto descrittivo e letterale delle polizze impugnate metteva in evidenza che si trattava di polizze
“a premi ricorrenti”, con rendimento collegato all'andamento delle 4 tipologie di fondi ivi
10 elencati;
con specifiche finalità di: “gestione del risparmio mediante accumulo finalizzato” e non di tutela previdenziale;
nonché il lungo orizzonte temporale prefissato per il raggiungimento degli obiettivi, superiore ai 10 anni, nello specifico indicato in 25 anni quale durata del versamento dei premi che dovevano essere periodici e non in un unico versamento;
- le attrici avevano ricevuto direttamente dalla convenuta il modulo per esercitare CP_3
il recesso a tutela del consumatore/risparmiatore.
In diritto, il convenuto rilevava la mancanza della allegazione specifica del danno posta a CP_1
fondamento della domanda giudiziale di parte attrice, in quanto il preventivo di riscatto della polizza della attrice risaliva al marzo 2022, mentre alcuna documentazione supportava la richiesta Pt_1
della attrice ed, in ogni caso, il preventivo di riscatto anticipato teneva conto delle penali che Pt_2
incidevano in maniera rilevante sul quantum, stante la durata del prodotto assicurativo di 25 anni.
Rilevava altresì che le polizze erano comunque operative non avendo le attrici esercitato recesso,
risoluzione, estinzione o riscatto, con la conseguenza che la richiesta di risarcimento del danno oltre ad essere indeterminata era infondata, non essendo stato nemmeno dedotto in modo specifico l'inadempimento delle parti convenute.
Tutto ciò premesso, il convenuto , eccepiva in via preliminare l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di legittimazione passiva dello stesso, chiedendo l'estromissione dal processo;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 23.11.2022, si costituiva la società Controparte_3
, eccependo in via preliminare l'improcedibilità delle domande attoree per il mancato
[...]
esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite.
11 A tal fine deduceva che:
- l'attrice era una imprenditrice del settore dei servizi alla clientela con Parte_1
negozio avviato di parrucchiera, mentre la figlia ed attrice era titolare di una Parte_2
tabaccheria;
- l'attrice entrava in contatto sin dal 2018 con l'agenzia per il Parte_1 CP_3
tramite dell'ex collaboratore che aveva instaurato un rapporto fiduciario Controparte_1
con le attrici e altri familiari delle stesse in ragione della precedete collaborazione con
Alleanza Assicurazioni spa nell'ambito della consulenza assicurativa;
- l'attrice ben prima della sottoscrizione della polizza in contestazione (Italiana Pt_1
denominata “Risparmio&Investimento” n° 41019268) stipulava altre tre polizze sulla vita con la agenzia convenuta per il tramite del convenuto (in data 31.12.2018 polizza vita CP_1
della NI FWU, “High Solution” n. 5101520020557, durata ventennale, premio annuo
€ 1.500,00, frazionamento di pagamento annuale;
in data 21.5.2019 polizza vita, “Capital 5
con Bonus” di Italiana, n. 41009164, durata 25 anni, premio annuo € 2.400,00, frazionamento di pagamento annuale;
FWU “Guard” n. 5101520024049, durata 25 anni, premio annuo €
1.200,00, frazionamento di pagamento mensile);
- in data 4.10.2019 sottoscriveva la polizza vita in contestazione, unit-linked Parte_1
Ramo III di , “Risparmio&Investimento” n. 41019268, durata 25 anni, premio annuo CP_4
€ 50.000,00 proveniente da reddito da lavoratore autonomo e disinvestimento, che il convenuto riferiva in agenzia fosse di natura immobiliare e mobiliare;
CP_1
- l'attrice , precedentemente alla sottoscrizione della polizza in contestazione Parte_2
(Italiana denominata “Risparmio&Investimento”, n. 41068469), sottoscriveva altre polizze assicurative sulla vita (in data 5.10.2019, polizza FWU “Guard”, n. 5101520028021, durata25
anni, premio annuo € 960,00, frazionamento di pagamento mensile per € 80,00; in data
25.1.2021 polizza FWU “Guard”, n. 5101520043184, durata 25 anni, premio annuo €
12 1.440,00, frazionamento di pagamento mensile per € 120,00; in data 2.2.2021 polizza multiramo I e III Allianz “Nuovi Orizzonti”, premio unico € 7.500,00);
- in data 28.1.2021 l'attrice siglava la polizza in contestazione, Italiana unit-linked Parte_2
n. 41068469 “Risparmio&Investimento”, premio annuo € 7.500,00, frazionamento di pagamento annuale, durata 25 anni;
- le attrici erano contraenti di numerose polizze caratterizzate dalla assenza di garanzia in ordine alla conservazione del capitale e dalla maggiore redditività, quali le FWU “Guard”;
- le polizze contestate, “Risparmio&Investimento”, non avevano rischiosità diversa e maggiore rispetto ad altri prodotti precedentemente sottoscritti dalle attrici per il tramite del convenuto il quale si era limitato a proporre prodotti diversi per esigenze differenti: in taluni CP_1
casi le attrici rappresentavano l'esigenza di accumulare capitale garantito a scopo previdenziale, di qui la proposizione di polizze assicurativo-previdenziali, in altri casi manifestavano la volontà di ottenere rendimenti più elevati, di qui la proposizione di polizze miste assicurativo-finanziarie quali la FWU “Guard” e la Italiana “Risparmio&Investimento”;
- la polizza di “Risparmio&Investimento” contratta dalla attrice non era una CP_4 Pt_1
sostituzione/prosecuzione/cessione di polizza di altra compagnia, ma la risposta al desiderio dell'attrice ad avere un prodotto assicurativo più redditizio con l'obiettivo di mantenimento nel medio-lungo periodo;
- la improvvisa sospensione da parte delle attrici del pagamento dei premi delle polizze di
Italiana “Risparmio&Investimento” coglieva di sorpresa l'agenzia convenuta;
CP_3
- tale circostanza non era imputabile ad inadempimenti contrattuali né di né di CP_3
, essendo le attrici pienamente consapevoli di sottoscrivere contratti Controparte_1
giuridicamente vincolanti e con un orizzonte temporale di medio/lungo termine;
- alcuna condotta negligente o in mala fede era ascrivibile all'operato degli intermediari assicurativi, né in fase precontrattuale che contrattuale, tenuto conto che le attrici venivano
13 informate e sottoscrivevano la documentazione consistente nei questionari e nella modulistica a corredo delle polizze che dettagliavano le caratteristiche specifiche delle stesse;
- gli operatori avevano operato nel rispetto degli obblighi informativi e di correttezza di cui al
Codice delle assicurazioni e ai Regolamenti Isvap n. 5/2006 e n. 40/2018;
- le polizze erano tutt'ora attive in quanto non riscattate, né liquidate, con la conseguenza che alcun danno concreto era stato causato alle attrici;
in ogni caso, la quantificazione effettuata dalle attrici non teneva neppure conto del valore di riscatto delle polizze.
In diritto, con riguardo alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta rilevava CP_3
l'insussistenza di alcun legame con l'attrice essendo un mero collocatore/intermediario assicurativo di polizze di assicurazione vita, contratte dalle attrici con
[...]
, odierna convenuta. Controparte_4
Tanto premesso, la convenuta eccepiva in via Controparte_3 Controparte_3
preliminare l'improcedibilità delle domande attoree per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa 25.22.2025 si costituiva Controparte_4
, eccependo in via preliminare il mancato esperimento della mediazione
[...]
obbligatoria e chiedendo il rigetto delle domande attoree, in subordine, l'accertamento del grado di responsabilità delle parti convenute, con il favore delle spese di lite.
A tal fine deduceva che:
- la convenuta veniva coinvolta nel giudizio ai sensi dell'art. 1228 c.c., non avendo le attrici sollevato vizi con riguardo ai contratti stipulati, ma avendo le stesse asserito di essere state mal consigliate dagli intermediari assicurativi e convenuti, (quale Controparte_1
subagente) e (quale agente); CP_3
- in data 4.10.2019, l'attrice ottoscriveva il questionario “Valutazione delle richieste ed Pt_1
14 esigenze del contraente” a seguito del quale stipulava la polizza “Risparmio&Investimento”
n. 41019268, con un versamento iniziale di € 50.000,00, nonché un secondo versamento di €
50.000,00, senza procedere ad altri pagamenti;
- in data 28.1.2021, l'attrice sottoscriveva il questionario “Valutazione delle richieste ed Pt_2
esigenze del contraente” a seguito del quale stipulava la polizza “Risparmio&Investimento”
n. 41068469, con un versamento iniziale di € 7.500,00, senza procedere ad altri pagamenti;
- la documentazione in atti era conforme alla normativa vigente, in particolare, all'art. 58 del
Regolamento Ivass n. 40/2018, in base al quale: “(…) Qualora i distributori ritengano che il
prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della
sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in
un'apposita dichiarazione (…)”.
- nessuna responsabilità era addebitabile agli intermediari e convenuti e CP_1 CP_3
in quanto le attrici venivano dagli stessi ampiamente edotte delle caratteristiche delle polizze siglate e, in precedenza, si erano servite dei medesimi intermediari convenuti per attivare polizze caratterizzate dalla assenza di garanzia in ordine alla conservazione del capitale e dalla maggiore redditività;
- gli intermediari, dopo opportuni approfondimenti, proponevano alle attrici prodotti diversi sul presupposto di differenti esigenze: in taluni casi le attrici rappresentavano l'esigenza di accumulare capitale garantito a scopo previdenziale, di qui la proposizione di polizze assicurativo previdenziali;
in altri casi manifestavano la volontà di ottenere rendimenti più
elevati, di qui la proposizione di polizze miste assicurativo finanziarie;
- le attrici non erano risparmiatrici “sprovvedute”, ma soggetti abituati a tali investimenti,
pienamente consapevoli di sottoscrivere contratti giuridicamente vincolanti e con un orizzonte temporale di medio/lungo termine;
- la correttezza dell'operato degli intermediari aveva riguardato sia l'aspetto formale (la
15 modulistica era completa e compilata in modo corretto e trasparente, oltre che conforme alla normativa in vigore), sia quello sostanziale (la scelta dei fondi operata dalle attrici veniva diversificata);
- gli intermediari non avevano posto in essere alcuna violazione dei principi di buona fede,
diligenza e correttezza di cui all'art. 1337 c.c. e/o dell'art. 120 del Codice delle Assicurazioni
e/o degli artt. 47, 48, 49 e 52 Regolamento Isvap n. 5/2006;
- in ogni caso, non era possibile nemmeno individuare l'asserito danno causato alle attrici genericamente dedotto e comunque infondato.
Tanto premesso, la convenuta , Controparte_4
eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande, l'accertamento del grado di responsabilità dei convenuti;
con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza di prima comparizione e trattazione delle parti, il GI assegnava termine di legge per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, fissando nuova udienza.
All'udienza del 8.6.2023 il GI concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie
ex art. 183, comma 6, cpc.
Con la prima memoria istruttoria depositata in data 16.10.2023 le attrici chiedevano al Tribunale adito di dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la risoluzione dei contratti per vizio del consenso ovvero per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il GI fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.5.2025 il GI tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Nelle comparse conclusionali le attrici reiteravano la domanda di nullità e/o annullamento e/o
16 risoluzione dei contratti, introdotta con la prima memoria istruttoria.
Il convenuto chiedeva l'accertamento dell'inammissibilità delle domande nuove (di nullità CP_1
e/o annullamento e/o risoluzione dei contratti) formulate dalle attrici soltanto nella prima memoria ex
art. 183 cpc;
insisteva nella eccezione di carenza di legittimazione passiva e nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori di cui alla seconda memoria istruttoria.
La convenuta dava atto dell'intervenuta trasformazione societaria in CP_3 [...]
si opponeva alle domande nuove svolte dalle attrici (di nullità e/o annullamento e/o Controparte_2
risoluzione dei contratti).
La convenuta eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità delle domande nuove svolte dalle attrici in sede di prima memoria istruttoria.
MOTIVI
Questioni preliminari
Mediazione obbligatoria
Anzitutto va dato atto che nelle more del giudizio le parti espletavano la procedura di mediazione obbligatoria, di tal che deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità originariamente svolta dalle parti convenute (doc. 19).
Domanda di nullità e/o annullamento e/o risoluzione dei contratti svolta dalle attrici
Le attrici e hanno introdotto per la prima volta nel giudizio, con il Parte_1 Parte_2
deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc, domanda di accertamento della nullità e/o annullabilità e/o risoluzione dei contratti assicurativi oggetto di causa, per vizio del consenso.
Le parti convenute hanno contestato tali domande, sia sotto il profilo della tardività che della fondatezza.
17 Secondo la tesi delle attrici, non si tratterebbe di domande nuove, tenuto conto che la richiesta di restituzione degli interi premi versati sulla scorta dei contratti assicurativi dalle stesse stipulati
(specificata nelle conclusioni originariamente formulate nell'atto introduttivo), comporterebbe un'implicita richiesta di annullamento e/o di risoluzione dei medesimi contratti. Con la conseguenza che, in tesi attorea, sussisterebbe incompatibilità tra la richiesta di restituzione dei premi e la prosecuzione dei rapporti contrattuali.
Va anzitutto premesso, con riguardo alle domande di nullità ed annullamento, che le allegazioni sono del tutto generiche, in ogni caso, sono, comunque, tardive.
Non è possibile trovare alcuna identità tra il petitum e la causa petendi della domanda originaria di risarcimento del danno svolta dalle attrici e le domande dalle stesse svolte con il deposito della prima memoria istruttoria che pretendono di intervenire sulla validità dei contratti azionati.
Anzitutto le attrici non hanno allegato la sussistenza di eventuali cause di nullità delle polizze stipulate, né sotto il profilo della carenza die requisiti essenziali del contratto, né sotto il profilo della violazione di norme imperative.
Nessuno specifico addebito poi è stato dedotto dalle attrici nei confronti delle parti convenute, con riguardo alle ipotesi di vizi del consenso, che darebbero luogo, in tesi, all'azione di annullamento.
Non viene specificato alcun elemento di fatto idoneo a fondare un vizio del consenso.
In ogni caso, va ritenuta inammissibile la domanda di risoluzione svolta nei confronti del mediatore e/o nei confronti dell'agenzia che non sono parti dei contratti stipulati Controparte_1 CP_3
dalle attrici, essendo le polizze state contratte con la convenuta
[...]
(doc. 2 e 7 attrici). Controparte_4
In definitiva, sono inammissibili le domande di accertamento della nullità dei contratti e di annullamento degli stessi, e così pure la domanda di risoluzione proposta nei confronti dei convenuti diversi dalla contraente . Controparte_4
18 Eccezione di carenza di legittimazione passiva delle parti convenute ed CP_1 CP_3
Il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere Controparte_1
estromesso dal giudizio.
L'eccezione è infondata e la domanda di estromissione va respinta.
Anzitutto i contratti assicurativi risultano stipulati dalle attrici nel 2019 e le dimissioni del convenuto dal rapporto di collaborazione con l'agenzia di assicurazione risultano essere state rassegnate CP_3
in epoca successiva (2021) (docc. 1 convenuto;
2 e 7 attrici).
Ne consegue che la prospettazione in fatto del convenuto, in base alla quale avendo egli cessato dal
2021, a seguito delle dimissioni e della cancellazione della partita Iva, ogni contatto con le ex clienti,
alcun inadempimento poteva essere allo stesso ascritto, non coglie nel segno.
Invero, è incontestato che egli fu la persona fisica che ebbe i contatti con le attrici e si occupò di assisterle nella scelta dei prodotti assicurativi e nella stipulazione delle polizze per cui è causa.
Risulta pertanto irrilevante che dopo alcuni anni dalla conclusione dei contratti il convenuto abbia cessato la collaborazione con e abbia cancellato la propria partita Iva. CP_3
Peraltro, le doglianze delle attrici, seppur dedotte in maniera del tutto generica, sembrerebbero ascrivibili alla violazione di obblighi informativi che, in concreto, potrebbero essere allo stesso attribuiti, essendo egli l'agente-persona fisica che ebbe i contatti diretti con le stesse, sia pure per conto dell'agenzia CP_3
La domanda attorea va dunque qualificata come domanda di accertamento della responsabilità
dell'intermediario finanziario, in via diretta, nei confronti del convenuto;
in via Controparte_1
indiretta, ex art. 1228 c.c., nei confronti delle altre parti convenute in giudizio, e CP_3 CP_4
, le quali, a cascata si sono avvalse dell'operato del quale ausiliario.
[...] CP_1
Così qualificata la domanda, ne consegue che sussiste la legittimazione passiva in capo al convenuto
. Controparte_1
19 L'eccezione dallo stesso svolta va pertanto rigettata.
Per le medesime ragioni, pertanto, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta nei confronti della quale le attrici hanno agito, seppur, va ribadito, CP_3
deducendo del tutto genericamente le proprie istanze, per vedere accertata la responsabilità
dell'agenzia assicurativa in via indiretta, quale intermediario della compagnia assicurativa contraente.
In definitiva, entrambe le eccezioni vanno respinte.
Reiterazione istanze istruttorie
Il convenuto , in sede di comparsa conclusionale, ha reiterato le proprie istanze Controparte_1
istruttorie.
A tal proposito, va anzitutto rilevato che non sussistono motivi per discostarsi da quanto affermato da questo giudice nell'ordinanza del 14.2.2024, nella quale i capitoli di prova dedotti da tutte le parti sono stati ritenuti inammissibili, tenuto conto della natura prettamente documentale del giudizio.
Del resto, in corso di causa non sono emersi elementi o questioni nuove idonee a modificare la precedente statuizione.
Peraltro, con riguardo ai capitoli di prova dedotti dal convenuto va rilevato che gli stessi CP_1
vertono su circostanze negative, non contestate, in parte sono valutativi e/o documentali, e quindi,
comunque, inammissibili.
Quanto alla richiesta di CTU svolta dal convenuto e finalizzata all'accertamento della: “reale natura
e contenuto dei prodotti impugnati, la correttezza della informativa, la corrispondenza tra la
descrizione della tipologia del prodotto ed il prodotto effettivo, la correttezza e l'adeguatezza della
condotta in capo al sig. nell'espletamento del suo ruolo di sub agente per conto di CP_1 CP_3
anche alla luce del profilo delle attrici, così come emergente da tutta la documentazione agli
[...]
atti di causa”, va rilevato che si tratta di una consulenza meramente esplorativa e comunque
20 irrilevante ai fini del giudizio, posto che l'accertamento sulla fondatezza o meno degli addebiti mossi al può essere fatto, in modo esauriente, sulla base dei documenti acquisiti. CP_1
L'istanza va pertanto rigettata.
Merito
Nel merito, le domande risarcitorie svolte dalle attrici sono infondate e vanno rigettate.
All'esito del giudizio non è emersa la prova di alcuna violazione da parte di agli Controparte_1
obblighi imposti nell'esercizio della sua attività di intermediario assicurativo.
Si esaminano le singole posizioni delle attrici.
L'attrice risulta aver sottoscritto con la Parte_1 [...]
la polizza denominata “Risparmio&Investimento” n. 41019268, Controparte_4
con durata pagamento premi di 25 anni e piano annuale di versamenti programmati di € 50.000,00
(doc. 2 e 4 attrici).
L'attrice risulta aver sottoscritto con la NI di Parte_2 CP_4 Controparte_4
la polizza “Risparmio&Investimento” n. 41068469, con durata pagamento premi
[...]
di 25 anni e piano annuale dei versamenti programmati di € 7.500,00 (doc. 7 e 9 attrici).
Secondo le prospettazioni delle attrici, peraltro formulate del tutto genericamente, i danni invocati ed oggetto della richiesta di risarcimento quantificati in € 107.500,00 (di cui € 100.000,00 a favore della attrice ed € 7.500,00 in favore della attrice ), oltre ad € 35.000,00 a titolo Parte_1 Parte_2
di c.d. da perdita di chance, deriverebbero dalla: “violazione del dovere di un'informazione esaustiva,
chiara e completa e del dovere di proporre polizze realmente utili, che rappresentano i primari doveri
dell'assicuratore, dei suoi intermediari e/o promotori” (pag. 10 atto di citazione).
Tuttavia, le attrici non individuano specifiche violazioni da parte dei convenuti, né in fatto, né in diritto, limitandosi a richiamare del tutto genericamente la violazione da parte dei convenuti di alcuni articoli del codice civile (“ ex art. 1176, comma 2, c.c.; Unidea ex artt. 1176, comma 2, e CP_1
21 art. 1228 c.c.; ex art. 1228 c.c.”), senza individuare, in concreto, le eventuali Controparte_4
condotte e/o omissioni specifiche riconducibili al con riferimento a ciascun contratti CP_1
proposto.
Sul punto, va richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte: “Chi agisce in giudizio, non può
proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia
compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto,
che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore
è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze
che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (Cass. n.
6618/2018).
Nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale la Suprema Corte ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito.
Sebbene quindi con riguardo alla responsabilità contrattuale – sulla scorta del noto arresto delle
Sezioni Unite n. 13533/2001 - sia sufficiente allegare il titolo (in specie costituito dalle polizze),
nondimeno le violazioni oggetto di contestazione devono essere dedotte in modo specifico, non potendo le stesse essere rappresentate in un senso astratto, bensì identificate in modo concreto, tale da consentire la compiuta identificazione del contenuto, affinché lo stesso possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto.
Nel caso in esame, tale specifica allegazione è del tutto assente e le attrici che ne erano onerate non hanno assolto a tale onere.
In ogni caso, con specifico riguardo ai doveri informativi da parte dell'assicuratore o intermediario,
va richiamato quanto affermato dal consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte: “In
materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha
22 il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una
informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli
polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una
condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, cod. civ.” (Cass. n. 8412/2015).
Nel caso in esame, la produzione documentale offerta consente di ritenere assolti tali oneri in capo alle parti convenute.
Anzitutto, osserva il Tribunale che le polizze in esame vanno ricondotte al c.d. tipo misto assicurativo-
finanziario di durata, in virtù delle quali l'assicuratore si obbliga non solo a pagare l'indennizzo ma anche ad investire il premio per realizzarne un lucro finanziario nel lungo termine, differenziando i fondi di destinazione.
In particolare, con riguardo alla polizza sottoscritta dalla attrice risultano le seguenti categorie Pt_1
di scelta dei fondi: il 25% in comparto “Forza prudente” categoria obbligazionaria;
25% comparto
“Forza bilanciata” categoria bilanciato;
25% comparto “Forsa aggressiva” categoria azionaria;
25%
comparto “Forza Dinamica”, categoria flessibile (doc. 6 . CP_3
Mentre, con riguardo alla polizza sottoscritta dalla attrice risultano le seguenti categorie di Pt_2
scelta dei fondi: il 50% in comparto “Forza prudente” categoria obbligazionaria;
50% comparto
“Forza bilanciata” categoria bilanciata (doc. 10 . CP_3
Pertanto, già sulla scorta del mero dato documentale rilevabile dalle proposte dei contratti di polizza,
dai contratti (condizioni generali e particolari), dalle comunicazioni di attivazione delle polizze,
corredate dai moduli e questionari informativi sottoposti alle attrici, era evidente la natura delle polizze di tipo misto e non meramente di risparmio, nonché la lunga durata dell'investimento e la periodicità del premio che le stesse si impegnavano a versare ogni anno e non una tantum (docc. 6 e
10 Unidea;
2 e 4, 7 e 9 attrici).
Risulta inoltre che gli specifici obblighi informativi sono stati assolti nei confronti di entrambe le attrici.
23 Quanto alla Mensi la stessa in data 4.10.2019 risulta aver compilato e sottoscritto la “Proposta di
polizza”, nella quale risulta indicata quale “Scopo prevalente e la natura dell'operazione”, la specifica voce “Investimento”; risulta altresì compilato e sottoscritto, in pari data, il questionario “Valutazione
delle richieste ed esigenze del contraente”, nel quale la stessa, pur dichiarando di avere un grado di conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di tipo “Scarso/generico”, alla specifica domanda, se fosse a conoscenza che gli investimenti in prodotti finanziario-assicurativi potessero comportare perdite del capitale investivo, rispondeva in modo affermativo. Inoltre, alla specifica richiesta di quale fosse la propensione al rischio l'attrice contrassegnava la voce: “Alta (sono
disposto/a a sopportare oscillazioni anche elevate del valore dell'investimento nell'ottica di
perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti, con la consapevolezza che ciò comporta dei
rischi di perdita del capitale investito)” (doc. 6 . CP_3
Quanto alla la stessa in data 28.1.2021 risulta aver compilato e sottoscritto la “Proposta di Pt_2
polizza”, nella quale risulta indicata quale “Scopo prevalente e la natura dell'operazione”, la specifica voce “Risparmio”; risulta altresì compilato e sottoscritto, in pari data, il questionario “Valutazione
delle richieste ed esigenze del contraente” nel quale alla domanda c) “Quali sono gli obiettivi
assicurativi che intende perseguire con il contratto?”, l'attrice indicava la voce:
“Risparmio/Investimento”; la stessa, inoltre, pur dichiarando di avere un grado di conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di tipo “Scarso/generico”, alla specifica richiesta di quale fosse la propensione al rischio contrassegnava la voce: “Alta (sono disposto/a a sopportare
oscillazioni anche elevate del valore dell'investimento nell'ottica di perseguire nel tempo la
massimizzazione dei rendimenti, con la consapevolezza che ciò comporta dei rischi di perdita del
capitale investito)” (doc. 10 pag. 9 Unidea).
Entrambe le attrici indicavano inoltre l'orizzonte temporale di realizzazione degli obiettivi prefissati scegliendo la voce: “Lungo superiore a 10 anni”; indicavano altresì di voler perseguire i propri obiettivi assicurativi attraverso “Versamenti periodici” e non “Versamento unico”.
24 I documenti richiamati consentono di affermare che il profilo di rischio rivestito da entrambe le attrici fosse quello, non già di un risparmiatore prudente e inesperto, bensì di un investitore non occasionale e propenso al rischio.
In tale contesto, non è rilevabile alcuna violazione di tipo informativo da parte del (e per lui CP_1
delle altre convenute), essendo le attrici state informate prima della stipula dei contratti della tipologia delle polizze, della durata, della periodicità del premio e dei rischi connessi al tipo di investimento,
che evidentemente risultava svincolato dal capitale e caratterizzato da un rischio di perdita e di erosione nel breve periodo, tenuto conto della durata ultradecennale.
La documentazione in atti consente pertanto di ritenere che entrambe le attrici siano state edotte delle specifiche caratteristiche delle polizze, consente altresì di ritenere, come detto, le attrici quali investitrici abituali e non occasionali.
Risultano infatti prodotte numerose polizze che le stesse avevano stipulato precedentemente a quelle per cui è causa sia per il tramite del convenuto sia per il tramite di altri intermediari (docc. CP_1
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 . CP_1 CP_3
Risulta pertanto che, da un lato, l'intermediario abbia proposto alle attrici un prodotto CP_1
assicurativo “utile” alle stesse e finalizzato alla immobilizzazione periodica del capitale proveniente dallo svolgimento delle loro attività lavorative quale forma di investimento nel lungo periodo;
dall'altro, risulta che le attrici siano state messe a conoscenza da parte dell'intermediario CP_1
degli elementi necessari per valutare la convenienza ed opportunità della sottoscrizione dello specifico contratto assicurativo proposto, caratterizzato da un profilo di rischio corrispondente a quello rivestito dalle clienti, seppur atto ad erodere il capitale investito, soprattutto nel breve periodo,
attesa la previsione di una lunga durata dell'investimento (25 anni).
In tale contesto, in mancanza di elementi di segno contrario, il prodotto finanziario proposto dall'agente va ritenuta in linea con le esigenze delle attrici che debitamente informate delle caratteristiche dei prodotti hanno ritenuto di impegnarsi ad un investimento di tale tipo.
25 Sulla scorta delle predette argomentazioni e principi, va pertanto esclusa in radice la responsabilità
del persona fisica, quale intermediario finanziario, con la conseguenza che di eseguito CP_1
cadono anche le altre responsabilità, indirette, dell'agenzia e della , che si CP_3 Controparte_4
sono avvalse dell'operato dell'intermediario (per per ), Controparte_5 Controparte_6
rispetto alle quali nemmeno è stata dedotta o allegata una ipotesi di responsabilità di omessa vigilanza.
L'accertamento della insussistenza di violazioni in capo a impone il rigetto, oltre Controparte_1
che della domanda di risarcimento del danno, anche della domanda di risoluzione dei contratti.
In definitiva, le domande svolte dalle attrici nei confronti delle parti convenute vanno rigettate.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli per discostarsi dalla regola della soccombenza.
Le spese si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, ridotti al minimo i compensi, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
dichiara inammissibili le domande di nullità, annullabilità dei contratti assicurativi oggetto di causa,
svolte dalle attrici e nei confronti dei convenuti , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(già e ) e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
; Controparte_4
rigetta le domande di risarcimento del danno svolte dalle attrici e nei Parte_1 Parte_2
confronti dei convenuti , (già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
) e
[...] Controparte_3 Controparte_4
[...]
rigetta la domanda di risoluzione dei contratti assicurativi oggetto di causa svolta dalle attrici Pt_1
26 e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_4
;
[...]
condanna le attrici e , in solido tra loro, al pagamento in favore delle Parte_1 Parte_2
parti convenute , (già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e ) e , delle
[...] Controparte_3 Controparte_4
spese di lite liquidate, in favore di ciascuna parte convenuta, in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa.
Così deciso in Brescia, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
LA D'MB
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