Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5613 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: titoli di credito
TRA
(p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Silimbani
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 26792/2022 del Giudice di Pace di Controparte_1
Napoli con la quale era stata rigettata la domanda da essa proposta con compensazione delle spese di lite.
Deduceva l'appellante, a sostegno del gravame, articolati motivi che verranno di seguito esaminati.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata resisteva al gravame.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto il gravame è certamente ammissibile, risultando sufficientemente specifici i motivi;
con riferimento alle conclusioni, poi, l'appellante ha – del tutto legittimamente – sostanzialmente reiterato quelle stesse del giudizio di primo grado.
In effetti il primo giudice non ha – correttamente - aderito ad un risalente orientamento giurisprudenziale (anche dei giudici di legittimità) secondo cui il menzionato art. 43 L.A. integrerebbe una sorta di responsabilità oggettiva “indipendente da colpa”.
Il contrasto giurisprudenziale è stato per altro recentemente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12477 del 21-05-2018 (cui si ritiene convintamente di aderire) secondo cui, ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni
(R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736), la banca negoziatrice (nella specie l'appellata) chiamata a rispondere del danno derivato (per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo) dal pagamento di assegno bancario (di traenza o circolare) munito della clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma cc. E la diligenza non può che essere valutata secondo il parametro della diligenza professionale con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. n. 20292/2011).
Il primo giudice dopo avere correttamente condiviso l'attuale e più recente orientamento della Suprema Corte sopra richiamato ne ha tuttavia, come dedotto specificamente dall'appellante nei motivi di gravame, fatto erronea applicazione.
Deve invero escludersi che nel caso di specie, come invece dedotto dalla attuale appellata fin dal primo grado di giudizio, non emergesse alcun elemento - sulla base dell'assegno il cui originale è stato esibito nel corso del primo grado di giudizio ed esaminato dal CTU grafolgo nominato dal primo giudice - per fare supporre una qualche alterazione dell'assegno (che pure si presentava integro e completo in tutti i suoi elementi essenziali) nemmeno essendo emersa la circostanza che il portatore dell'assegno (il cui nominativo coincideva apparentemente con quello emergente nello stesso assegno) era soggetto conosciuto alla appellata (ed opportunamente identificato) in quanto già titolare di CP_2
rapporti con la medesima. Anzi nel caso di specie è incontestato che il portatore CP_2 dell'assegno, per negoziarlo, aveva dovuto quasi contestualmente (alcune settimane prima) aprire un conto corrente a suo nome dove versare il relativo importo. In effetti, come dedotto dalla parte appellante, alcune circostanze dovevano consigliare un particolare attenzione in capo al soggetto che per la Banca appellata ha concretamente consentito la negoziazione dell'assegno. In particolare non poteva passare inosservata l'assoluta anomalia del soggetto beneficiario individuato con mezzo tipografico non uguale (sia per tipo che per dimensioni di caratteri) a quello utilizzato per le altre parti dell'assegno. Tale anomalia – percepibile ad un attento occhio nudo - avrebbe dovuto consigliare (come concluso dal ctu) una più attenta disamina dell'assegno che avrebbe consentito, pur in assenza di una particolare strumentazione se non – come ritenuto dal ctu – una semplice lente di ingrandimento, di fare quanto meno dubitare che una qualche alterazione fosse stata effettivamente fatta.
Non può pertanto condividersi l'apodittica conclusione del primo giudice che ha erroneamente ritenuto – seppure in modo implicito - che senza l'utilizzo di apposita strumentazione non si sarebbe potuto accertare la falsificazione nel dettaglio.
Deve invece ritenersi che l'impiegato bancario non debba acquisire la completa certezza della falsificazione al fine di “bloccare” il pagamento del titolo essendo sufficiente anche il mero dubbio che, per quanto sopra detto, non poteva non avere alla luce delle anomalie immediatamente riscontrabili.
Il suddetto riscontro avrebbe dovuto consigliare, nell'esercizio della normale diligenza professionale, al banchiere di effettuare le dovute (e semplici) verifiche presso la banca emittente sulla regolarità del titolo tanto più allorchè, come nella specie, per l'esiguo importo, l'assegno in questione è stato rimesso alla banca emittente con la procedura di check truncation che non prevede la trasmissione materiale del titolo ma solo la trasmissione dei dati formali dello s tesso ma non – all'epoca dei fatti – del nominativo del beneficiario .
Per completezza deve rilevarsi come nessuna influenza possa ormai avere in questo giudizio la modalità scelta dall'appellante per la “consegna” del titolo e cioè la spedizione postale ordinaria. Invero la questione dell'eventuale concorso di colpa in capo alla originaria parte attrice ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc – da ritenersi implicitamente assorbita dalla pronuncia del primo giudice – non è stata specificamente proposta dalla appellata nel presente grado di giudizio (cfr. comparsa di costituzione Controparte_1
e note di conclusioni nelle quali l'appellata si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e, nemmeno in via subordinata, l'affermazione del concorso di colpa in capo alla originaria parte attrice) così precludendo qualsiasi rilievo di ufficio nel presente secondo grado di giudizio (cfr. Cass. n. 4770/2023). Pertanto del danno subito dall'attuale appellante (che, come già riconosciuto dal primo giudice, ha dovuto nuovamente corrispondere il pagamento all'avente diritto) deve rispondere la appellata.
In conseguenza la sentenza impugnata va riformata e, in accoglimento della domanda proposta dalla originaria parte attrice, la appellata va condannata al pagamento della somma di Euro 1.625,oo oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Le ragioni della decisione e la circostanza che la questione affrontata era oggetto di contrasto giurisprudenziale solo di recente composto costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio, fatta eccezione per le spese di tu che vanno definitivamente poste a carico della originaria parte convenuta
[...]
. CP_1
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. CP_1
26792/2022 del GdP di Napoli così provvede:
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di Euro CP_1 Parte_1
1.625,oo oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo;
compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio e pone a carico della sola parte convenuta le spese di CTU;
Controparte_1
- Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del secondo grado di giudizio che liquida in complessive Euro 1.200,oo (di cui Euro 1.000,oo per compensi professionali compreso 15% per spese generali ed Euro 200,oo per spese vive) oltre iva e cpa.
Così deciso in Napoli lì 14-03-2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco