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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8846/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MINOLFI ELOISIA ed elettivamente domiciliata presso la medesima come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. GUARALDO GIANLUCA ed elettivamente domiciliato presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia Ill.mo Tribunale adito così statuire: a. assegnazione della casa coniugale: assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in Seveso via Venezia 17/A – di esclusiva proprietà della signora unitamente agli arredi;
Pt_1 b. mantenimento dei figli: ordinare il Sig. entro il giorno 05 di ogni mese corrisponda dalla CP_1 data della domanda alla Sig.ra alle seguenti coordinate bancarie IBAN: Pt_1 [...] a titolo di mantenimento dei figli la somma di € 1.000,00= (mille/00), oltre aggiornamento ISTAT. Porre a carico del padre le spese straordinarie dei minori nella misura del 100% sino a quando la signora non sarà titolare di un reddito da lavoro;
Pt_1 successivamente le spese straordinarie saranno ripartite in proporzione ai redditi percepiti. Le spese pagina 1 di 5 straordinarie dovranno essere tutte previamente concordate tra i coniugi e si farà applicazione dell'apposito protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano. Le spese straordinarie saranno comunicate preventivamente per iscritto;
il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso in cui le spese straordinarie vengano anticipate dalla signora la stessa dovrà inviare (a mezzo raccomandata Pt_1
o email o messaggio whatsapp o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
c. mantenimento della signora Ordinare al Sig. entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1 mese, di corrispondere alla signora alle seguenti coordinate bancarie IBAN Parte_1 [...] a titolo di mantenimento, la somma di € 1.500,00= (cinquecento/00), oltre aggiornamento ISTAT. d. assegno unico: attribuire alla ricorrente nella misura del 100% l'importo dell'assegno unico. e. affidamento dei figli minori: disporre l'affidamento esclusivo/super esclusivo dei figli, tutti di minore età alla madre per le ragioni dettagliate in atti.
- diritto di visita padre: I figli minori verranno affidati in via esclusiva/super esclusiva alla madre. I genitori si impegneranno a comunicarsi tutto quanto riguarda i figli e a concordare tra loro preventivamente eventuali decisioni di straordinaria amministrazione prima di parlarne con gli stessi e si impegnano a non intraprendere discussioni davanti ai medesimi;
- disporre che i tempi di frequentazione tra il padre e i figli avverranno previa valutazione dell'idoneità genitoriale del padre secondo le seguenti modalità: il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati nei giorni da venerdi dalle 18.00 e sino alla domenica alle ore 21.00 al termine della cena e un giorno infrasettimanale (il mercoledì, in particolare tutti i mercoledì) dalle 18.00 alle 21.00 con obbligo di accompagnamento dei minori presso la casa materna. Il tutto sempre compatibilmente alle esigenze di salute, scolastiche, sportive e ricreative dei figli, nonché degli impegni lavorativi dei genitori ed, in ogni caso, fatti salvi miglior accordi tra questi ultimi e fatta salva la positiva verifica in ordine all'idoneità genitoriale. f. Condannare il resistente a titolo risarcitorio, danno patrimoniale, a risarcire tutti gli importi dei debiti maturati e maturandi in capo alla moglie per atti e contratti stipulati formalmente dalla medesima sino alla data della separazione come verranno accertati in corso di causa e per quanto meglio illustrato in narrativa. g. Condannare il resistente a risarcire il danno non patrimoniale da determinarsi con l'ausilio della CTU sulla persona della ricorrente diretta ad accertare ovvero in via equitativa. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del OR : Controparte_1
- l'esibizione e/o la produzione in giudizio degli estratti contabili dal gennaio 2012 al settembre 2023 relativi a rapporti bancari, postali e finanziari, degli estratti delle carte di credito, bancomat, carte pre- pagate, depositi titoli e cassette di sicurezza di cui il signor risulti essere (o essere Controparte_1 stato) intestatario e/o cointestatario in Italia e all'estero.
- l'esibizione e/o la produzione in giudizio degli estratti contabili dal gennaio 2012 relativi a rapporti bancari, postali e finanziari, degli estratti delle carte di credito, bancomat, carte pre-pagate, depositi Contr titoli e cassette di sicurezza di cui la con sede legale in Seveso via Parte_2 P.IVA_1 Venezia 17/a risulti essere (o essere stato) intestataria e/o cointestataria in Italia e all'estero e in particolare alla società con sede in Africa del quale detiene il 90% delle quote.
Per Controparte_1 Si concorda su affido condiviso, collocamento prevalente dei figli presso la madre, rapporti di frequentazione come nell'attualità, assegno unico universale per i figli interamente alla madre;
pagina 2 di 5 si chiede la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per i figli in € 600,00 mensili e la ripartizione delle spese straordinarie in ragione del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre.
All'udienza del 20 novembre 2025 dichiarava di rinunciare alla domanda di Parte_1 affidamento esclusivo a sé dei figli.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nessuna pronuncia deve essere assunta in punto status, essendo già intervenuta la pronuncia di separazione personale delle parti con sentenza parziale emessa in data 23.05.24. II. Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli: nato il [...], nato Per_1 Per_2 il 07/05/2013, nata il [...]. In corso di causa i tre figli sono stati affidati ad Per_3 entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la madre. A tale regime di affidamento e collocamento hanno aderito entrambe le parti. La stessa madre che aveva inizialmente chiesto l'affido esclusivo dei figli, all'udienza di discussione orale, ha rinunciato a tale domanda, dichiarando di desiderare che il rapporto tra il padre e i figli che stanno crescendo sia qualitativamente alimentato. Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figli va confermato l'assetto previsto nell'ordinanza in data 13 giugno 2024 su accordo delle parti e che è tuttora attuale. Resta ferma la possibilità delle parti di modificare concordemente tale disciplina per tenere conto delle diverse esigenze dei figli. III. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, la stessa, originariamente di proprietà della ricorrente e nelle more del giudizio acquistata dal padre della stessa che si fa carico dell'oneroso mutuo, va assegnata a che continuerà ad abitarvi insieme ai Parte_1 figli onde assicurare la conservazione dell'habitat domestico ai minori. IV. Quanto ai profili economici della controversia, che sono all'origine della conflittualità tra le parti determinata dalla pesante esposizione debitoria conseguente a varie attività imprenditoriali infruttuose, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta emerge che:
- è attualmente priva di attività lavorativa, ricercando un'occupazione part Parte_1 time per potersi occupare dei tre figli, in precedenza ha gestito un'attività commerciale e ha collaborato con il marito allorchè lo stesso rivestiva il ruolo di amministratore nella società GLS s.r.l., ha recentemente frequentato corsi di formazione professionale organizzati da Regione Lombardia, fruisce dell'aiuto economico del proprio padre come emerge dalla movimentazione di conto corrente e ha un rapporto stabile con il nuovo compagno non convivente;
da ultimo sostiene di versare un canone di locazione al proprio padre per l'abitazione in cui vive, ma non vi è evidenza probatoria di tale circostanza;
- non ha oneri abitativi vivendo presso la propria madre;
nel corso del Controparte_1 matrimonio ha svolto varie attività imprenditoriali, anche all'estero, con esito negativo;
nel 2023 ha prestato attività lavorativa come dipendente per la società Dama Electric s.r.l. da cui si è licenziato per giusta causa e con cui è pendente una controversia di lavoro per il riconoscimento del dovuto;
attualmente è socio al 50% della società GLS s.r.l. di cui è stato in passato amministratore e collabora come co.co.co per la predetta società con una retribuzione di circa € 1300,00 mensili come da buste paga in atti;
dall'analisi della movimentazione della carta postepay intestata al medesimo emerge peraltro un'intensa attività di gioco on line, in parte pagata mediante accrediti di importi provenienti dal conto della società di cui risulta socio e collaboratore, circostanza che denota Controparte_1 una sua maggiore disponibilità economica rispetto a quella dichiarata. Per tale ragione e tenuto altresì conto della proposta conciliativa effettuata dallo stesso , Controparte_1 l'assegno di mantenimento per i figli, originariamente stabilito in € 600,00 mensili è stato elevato a € 900,00 mensili con ordinanza in data 2 maggio 2025. A fonte di tale situazione, rimasta sostanzialmente invariata nell'ultima fase del giudizio, viene confermato l'assegno di mantenimento suindicato a carico del padre. Viene rimodulata in ragione dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre la partecipazione alle spese di carattere straordinario, tenuto conto della capacità lavorativa della madre che dovrà essere messa a frutto per concorrere sia pure in misura minima alle esigenze dei figli. L'assegno unico ed universale per la prole, come da accordi tra le parti, spetterà interamente alla ricorrente. pagina 4 di 5 V. Va altresì confermato il provvedimento di rigetto della domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento in proprio favore attese, da un lato, la sua capacità lavorativa e la fruizione di sostegno economico da parte del padre e del nuovo compagno e, dall'altro, delle attuali capacità economiche del resistente che non consentono di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del coniuge. VI. Vanno dichiarate inammissibili le domande risarcitorie svolte dalla ricorrente, essendo estranee al contenuto tipico dei giudizi in materia di famiglia, riguardando danni asseritamente subiti non in violazione dei doveri familiari, ma di attività contrattuali svolte dalle parti in corso di matrimonio. In relazione a tali tipologie di domande deve applicarsi il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale l'art.40 c.p.c. consente di concentrare nello stesso processo domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt.31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va pertanto esclusa la possibilità del simultaneus processus per la domanda di separazione/divorzio soggetta al rito speciale e per le domande di pagamento somme che sono invece soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio (Cass.civ. n.27386/14, Cass. civ. 10356/05, Cass. civ. 6660/01) VII. Avuto riguardo all'esito del giudizio, al sostanziale accordo su molteplici aspetti della controversia (affidamento e collocamento dei figli, rapporto di frequentazione con il genitore non convivente), alla parziale reciproca soccombenza relativamente alle questioni economiche, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
1) Affida i tre figli minori ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso la madre e rapporti di frequentazione con il padre come di seguito indicati salvi diversi migliori accordi:
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle 18.00 e sino alla domenica alle ore 21.00 al termine della cena,
- il mercoledì di ogni settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con riaccompagnamento a casa della madre;
il padre si occuperà, inoltre degli accompagnamenti dei figli alle attività sportive nei giorni infrasettimanali, compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche, sportive e ricreative dei figli, nonché dei reciproci impegni lavorativi dei genitori;
-durante le festività natalizie e pasquali ripartendosi equamente il periodo di vacanza scolastica alternando i giorni di festività;
- due settimane, anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
2) assegna la casa coniugale sita in Seveso via Venezia 17/A a Parte_1
3) pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei tre figli, versando Controparte_1 a entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 900,00 mensili, oltre l'80% delle Parte_1 spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
4) dispone che l'assegno unico ed universale per la prole spetti interamente a Parte_1
5) rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie;
6) dichiara inammissibili le ulteriori domande della ricorrente
7) compensa le spese di lite Così deciso nella Camera di Consiglio in data 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8846/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MINOLFI ELOISIA ed elettivamente domiciliata presso la medesima come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. GUARALDO GIANLUCA ed elettivamente domiciliato presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia Ill.mo Tribunale adito così statuire: a. assegnazione della casa coniugale: assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in Seveso via Venezia 17/A – di esclusiva proprietà della signora unitamente agli arredi;
Pt_1 b. mantenimento dei figli: ordinare il Sig. entro il giorno 05 di ogni mese corrisponda dalla CP_1 data della domanda alla Sig.ra alle seguenti coordinate bancarie IBAN: Pt_1 [...] a titolo di mantenimento dei figli la somma di € 1.000,00= (mille/00), oltre aggiornamento ISTAT. Porre a carico del padre le spese straordinarie dei minori nella misura del 100% sino a quando la signora non sarà titolare di un reddito da lavoro;
Pt_1 successivamente le spese straordinarie saranno ripartite in proporzione ai redditi percepiti. Le spese pagina 1 di 5 straordinarie dovranno essere tutte previamente concordate tra i coniugi e si farà applicazione dell'apposito protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano. Le spese straordinarie saranno comunicate preventivamente per iscritto;
il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso in cui le spese straordinarie vengano anticipate dalla signora la stessa dovrà inviare (a mezzo raccomandata Pt_1
o email o messaggio whatsapp o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
c. mantenimento della signora Ordinare al Sig. entro il giorno 05 di ogni Parte_1 CP_1 mese, di corrispondere alla signora alle seguenti coordinate bancarie IBAN Parte_1 [...] a titolo di mantenimento, la somma di € 1.500,00= (cinquecento/00), oltre aggiornamento ISTAT. d. assegno unico: attribuire alla ricorrente nella misura del 100% l'importo dell'assegno unico. e. affidamento dei figli minori: disporre l'affidamento esclusivo/super esclusivo dei figli, tutti di minore età alla madre per le ragioni dettagliate in atti.
- diritto di visita padre: I figli minori verranno affidati in via esclusiva/super esclusiva alla madre. I genitori si impegneranno a comunicarsi tutto quanto riguarda i figli e a concordare tra loro preventivamente eventuali decisioni di straordinaria amministrazione prima di parlarne con gli stessi e si impegnano a non intraprendere discussioni davanti ai medesimi;
- disporre che i tempi di frequentazione tra il padre e i figli avverranno previa valutazione dell'idoneità genitoriale del padre secondo le seguenti modalità: il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati nei giorni da venerdi dalle 18.00 e sino alla domenica alle ore 21.00 al termine della cena e un giorno infrasettimanale (il mercoledì, in particolare tutti i mercoledì) dalle 18.00 alle 21.00 con obbligo di accompagnamento dei minori presso la casa materna. Il tutto sempre compatibilmente alle esigenze di salute, scolastiche, sportive e ricreative dei figli, nonché degli impegni lavorativi dei genitori ed, in ogni caso, fatti salvi miglior accordi tra questi ultimi e fatta salva la positiva verifica in ordine all'idoneità genitoriale. f. Condannare il resistente a titolo risarcitorio, danno patrimoniale, a risarcire tutti gli importi dei debiti maturati e maturandi in capo alla moglie per atti e contratti stipulati formalmente dalla medesima sino alla data della separazione come verranno accertati in corso di causa e per quanto meglio illustrato in narrativa. g. Condannare il resistente a risarcire il danno non patrimoniale da determinarsi con l'ausilio della CTU sulla persona della ricorrente diretta ad accertare ovvero in via equitativa. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del OR : Controparte_1
- l'esibizione e/o la produzione in giudizio degli estratti contabili dal gennaio 2012 al settembre 2023 relativi a rapporti bancari, postali e finanziari, degli estratti delle carte di credito, bancomat, carte pre- pagate, depositi titoli e cassette di sicurezza di cui il signor risulti essere (o essere Controparte_1 stato) intestatario e/o cointestatario in Italia e all'estero.
- l'esibizione e/o la produzione in giudizio degli estratti contabili dal gennaio 2012 relativi a rapporti bancari, postali e finanziari, degli estratti delle carte di credito, bancomat, carte pre-pagate, depositi Contr titoli e cassette di sicurezza di cui la con sede legale in Seveso via Parte_2 P.IVA_1 Venezia 17/a risulti essere (o essere stato) intestataria e/o cointestataria in Italia e all'estero e in particolare alla società con sede in Africa del quale detiene il 90% delle quote.
Per Controparte_1 Si concorda su affido condiviso, collocamento prevalente dei figli presso la madre, rapporti di frequentazione come nell'attualità, assegno unico universale per i figli interamente alla madre;
pagina 2 di 5 si chiede la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per i figli in € 600,00 mensili e la ripartizione delle spese straordinarie in ragione del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre.
All'udienza del 20 novembre 2025 dichiarava di rinunciare alla domanda di Parte_1 affidamento esclusivo a sé dei figli.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nessuna pronuncia deve essere assunta in punto status, essendo già intervenuta la pronuncia di separazione personale delle parti con sentenza parziale emessa in data 23.05.24. II. Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli: nato il [...], nato Per_1 Per_2 il 07/05/2013, nata il [...]. In corso di causa i tre figli sono stati affidati ad Per_3 entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la madre. A tale regime di affidamento e collocamento hanno aderito entrambe le parti. La stessa madre che aveva inizialmente chiesto l'affido esclusivo dei figli, all'udienza di discussione orale, ha rinunciato a tale domanda, dichiarando di desiderare che il rapporto tra il padre e i figli che stanno crescendo sia qualitativamente alimentato. Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figli va confermato l'assetto previsto nell'ordinanza in data 13 giugno 2024 su accordo delle parti e che è tuttora attuale. Resta ferma la possibilità delle parti di modificare concordemente tale disciplina per tenere conto delle diverse esigenze dei figli. III. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, la stessa, originariamente di proprietà della ricorrente e nelle more del giudizio acquistata dal padre della stessa che si fa carico dell'oneroso mutuo, va assegnata a che continuerà ad abitarvi insieme ai Parte_1 figli onde assicurare la conservazione dell'habitat domestico ai minori. IV. Quanto ai profili economici della controversia, che sono all'origine della conflittualità tra le parti determinata dalla pesante esposizione debitoria conseguente a varie attività imprenditoriali infruttuose, dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta emerge che:
- è attualmente priva di attività lavorativa, ricercando un'occupazione part Parte_1 time per potersi occupare dei tre figli, in precedenza ha gestito un'attività commerciale e ha collaborato con il marito allorchè lo stesso rivestiva il ruolo di amministratore nella società GLS s.r.l., ha recentemente frequentato corsi di formazione professionale organizzati da Regione Lombardia, fruisce dell'aiuto economico del proprio padre come emerge dalla movimentazione di conto corrente e ha un rapporto stabile con il nuovo compagno non convivente;
da ultimo sostiene di versare un canone di locazione al proprio padre per l'abitazione in cui vive, ma non vi è evidenza probatoria di tale circostanza;
- non ha oneri abitativi vivendo presso la propria madre;
nel corso del Controparte_1 matrimonio ha svolto varie attività imprenditoriali, anche all'estero, con esito negativo;
nel 2023 ha prestato attività lavorativa come dipendente per la società Dama Electric s.r.l. da cui si è licenziato per giusta causa e con cui è pendente una controversia di lavoro per il riconoscimento del dovuto;
attualmente è socio al 50% della società GLS s.r.l. di cui è stato in passato amministratore e collabora come co.co.co per la predetta società con una retribuzione di circa € 1300,00 mensili come da buste paga in atti;
dall'analisi della movimentazione della carta postepay intestata al medesimo emerge peraltro un'intensa attività di gioco on line, in parte pagata mediante accrediti di importi provenienti dal conto della società di cui risulta socio e collaboratore, circostanza che denota Controparte_1 una sua maggiore disponibilità economica rispetto a quella dichiarata. Per tale ragione e tenuto altresì conto della proposta conciliativa effettuata dallo stesso , Controparte_1 l'assegno di mantenimento per i figli, originariamente stabilito in € 600,00 mensili è stato elevato a € 900,00 mensili con ordinanza in data 2 maggio 2025. A fonte di tale situazione, rimasta sostanzialmente invariata nell'ultima fase del giudizio, viene confermato l'assegno di mantenimento suindicato a carico del padre. Viene rimodulata in ragione dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre la partecipazione alle spese di carattere straordinario, tenuto conto della capacità lavorativa della madre che dovrà essere messa a frutto per concorrere sia pure in misura minima alle esigenze dei figli. L'assegno unico ed universale per la prole, come da accordi tra le parti, spetterà interamente alla ricorrente. pagina 4 di 5 V. Va altresì confermato il provvedimento di rigetto della domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento in proprio favore attese, da un lato, la sua capacità lavorativa e la fruizione di sostegno economico da parte del padre e del nuovo compagno e, dall'altro, delle attuali capacità economiche del resistente che non consentono di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del coniuge. VI. Vanno dichiarate inammissibili le domande risarcitorie svolte dalla ricorrente, essendo estranee al contenuto tipico dei giudizi in materia di famiglia, riguardando danni asseritamente subiti non in violazione dei doveri familiari, ma di attività contrattuali svolte dalle parti in corso di matrimonio. In relazione a tali tipologie di domande deve applicarsi il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale l'art.40 c.p.c. consente di concentrare nello stesso processo domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt.31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va pertanto esclusa la possibilità del simultaneus processus per la domanda di separazione/divorzio soggetta al rito speciale e per le domande di pagamento somme che sono invece soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio (Cass.civ. n.27386/14, Cass. civ. 10356/05, Cass. civ. 6660/01) VII. Avuto riguardo all'esito del giudizio, al sostanziale accordo su molteplici aspetti della controversia (affidamento e collocamento dei figli, rapporto di frequentazione con il genitore non convivente), alla parziale reciproca soccombenza relativamente alle questioni economiche, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
1) Affida i tre figli minori ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso la madre e rapporti di frequentazione con il padre come di seguito indicati salvi diversi migliori accordi:
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle 18.00 e sino alla domenica alle ore 21.00 al termine della cena,
- il mercoledì di ogni settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con riaccompagnamento a casa della madre;
il padre si occuperà, inoltre degli accompagnamenti dei figli alle attività sportive nei giorni infrasettimanali, compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche, sportive e ricreative dei figli, nonché dei reciproci impegni lavorativi dei genitori;
-durante le festività natalizie e pasquali ripartendosi equamente il periodo di vacanza scolastica alternando i giorni di festività;
- due settimane, anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
2) assegna la casa coniugale sita in Seveso via Venezia 17/A a Parte_1
3) pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento dei tre figli, versando Controparte_1 a entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 900,00 mensili, oltre l'80% delle Parte_1 spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
4) dispone che l'assegno unico ed universale per la prole spetti interamente a Parte_1
5) rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie;
6) dichiara inammissibili le ulteriori domande della ricorrente
7) compensa le spese di lite Così deciso nella Camera di Consiglio in data 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Gaggiotti
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