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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati: 1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1356/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Salvatore Buffa. Parte_1
- APPELLANTE - contro rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Danilo Marino. Controparte_1
-APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE -
Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 24.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. In Fatto e in Diritto
1) Con ricorso depositato in cancelleria il 15.12.2022 ha interposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n.294/2022, resa il 22 giugno 2022 dal Tribunale di Trapani
G.L., chiedendone la riforma nella parte in cui era stato condannato al pagamento in favore dell'ex dipendente della complessiva somma di €37.781,21 oltre Controparte_1 accessori di legge, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario per l'attività lavorativa espletata da quest'ultima, con la qualifica di cameriera, dal 1.1.2019 all'11.03.2020, per 6 giorni alla settimana, alternando turni di mattina (dalle 7,00 alle 13,00) e turni pomeridiani (dalle 15,30 alle 20,30), nonché per una domenica al mese.
Lamenta l'istante:
- l'errore nel quale sarebbe incorso il decidente per avere ritenuto, mal valutando le risultanze dell'espletata prova testimoniale, dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario, laddove invece la ricorrente in costanza di rapporto aveva sempre rispettato
1 l'ordinario orario di lavoro contrattuale di 24 ore a settimana (pari a 4 ore al giorno) con un giorno di riposo settimanale;
- il difetto assoluto di prova in merito all'orario lavorativo osservato dall'appellata tra l'1.10.2009 e il 31.12.2011.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 28.11.2024, variamente Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui erano state ingiustificatamente compensate le spese di lite.
Indi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 24.04.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe,
è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dalla difesa di perché atto mai notificato a Controparte_1 controparte (cfr. Cass. n.23159/2024; Cass. n.837/2016).
Passando al merito della vicenda, i due motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto a prescindere dalla differente articolazione delle censure, meritano accoglimento nei limiti di cui in seguito.
Invero, vertendosi in un'ipotesi di riconoscimento di lavoro straordinario richiedente un rigoroso supporto probatorio gravante sul dipendente, rileva questo collegio che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, all'esito della complessiva prova testimoniale non siano emersi elementi sufficienti a dimostrare un impegno lavorativo della ricorrente in orario precedente alle 7.45 e nelle giornate di domenica.
Sotto il primo profilo , titolare all'epoca di una lavanderia posta di Parte_2 fronte al bar gestito dal , non si recava presso il proprio esercizio commerciale Parte_1 prima delle 7,30 – 7,45, mentre , compagno della ricorrente, pur Persona_1 riferendo di averla quotidianamente accompagnata sui luoghi intorno alle 5.00 del mattino, non ha mai fatto ingresso nel bar anche perché è presumibile che facesse immediatamente ritorno a casa per accudire la figlia piccola.
Per quanto attiene al secondo aspetto l'affermazione dello stesso (“a Persona_1 domeniche alterne lavorava la mattina dalle 5 alle 13”), non ha trovato adeguato riscontro nei generici ricordi sul punto della (“La domenica mattina la lavanderia era Parte_2 chiusa ma io talvolta passavo dal bar per comprare le sigarette e lo trovavo aperto. La domenica gli operai si alternavano ... La domenica ho visto anche ) e della CP_1 collega dell'appellata (“Poteva capitare che io lavorassi di domenica, Controparte_2 ma non ricordo con precisione. Dieri che ciò avveniva una o due volte al mese … Quando capitava, poi, mi veniva dato un giorno libero compensativo ... Non so dire la ricorrente quante domeniche al mese lavorasse”).
2 Del pari è risultato indimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario nel periodo anteriore all'1.01,2012, laddove ha avviato la propria attività Parte_2 commerciale nel 2011, senza ulteriore specificazione circa la data di effettivo inizio, gli accompagnamenti del hanno avuto inizio nel 2018 e le reminiscenze Per_1 mnemoniche della appaiono in proposito velate da una patina di rilevante CP_2 incertezza (“Non ricordo se la ricorrente lavorava in modo continuativo o meno. A volte la vedevo, ma non so se, quando non la vedevo, ciò accadeva perché avevamo turni diversi oppure perché il suo rapporto era cessato e non era stato ancora rinnovato. Non saprei riferire, neanche approssimativamente, con che frequenza vedevo la ricorrente a lavoro, né se tale frequenza fosse maggiore in determinati periodi rispetto agli altri”).
Deve essere, invece, confermata nel resto la ricostruzione fattuale operata dall'adito magistrato in tema di impegno lavorativo della a far data però dall'1.01.2012 (e CP_1 non dall'1.10.2009) dal lunedì al sabato, alternando turni di mattina (dalle 7,45 alle 13,00) e turni pomeridiani (dalle 15,30 alle 20,00).
Conducono a tale determinazione le convergenti deposizioni di (“Io Parte_2 arrivavo intorno alle 7.30-7.45 (in estate anche alle 7) e andavo a prendere il caffè poi durante la mattinata andavo a comprare le sigarette e spesso andavo anche a consumare altri caffè. Approssimativamente direi che ogni giorno andavo circa tre volte se non di più all'interno del bar. All'interno del bar lavoravano , e CP_1 Pt_3 CP_2
La mattina erano anche in 5 e il pomeriggio ne vedevo due o tre. Li vedevo tutti Per_1 con la stessa frequenza, di mattina erano presenti più persone al banco rispetto al pomeriggio. Posso dire che la mattina li vedevo tutti lì fino all'ora di pranzo ... Di pomeriggio c'erano la cassiera e due persone dietro il banco. Lavoravano su turni. Chi lavorava la mattina non lavorava il pomeriggio. tutto il personale si alternava. Il pomeriggio la lavanderia era aperta dalle 15.30 alle 20.30 e il bar era aperto e io vedevo che all'interno vi erano come ho detto, due o tre dei dipendenti che ho citato prima. Chi lavorava la mattina non lavorava il pomeriggio. tutto il personale si alternava”) e di
(“Quando lavorava la mattina finiva verso le 13 e tornava a casa Persona_2 con il treno. So che finiva alle 13 perché me lo diceva lei stessa e alle 13.30 prendeva il treno- la vedevo ritornare a casa intorno le 14.20. Per due settimane faceva solo il turno di mattina. Per le successive due settimane faceva il pomeriggio. Quando faceva il turno pomeridiano iniziava alle 13 e finiva alle 20:30 - 20:45.Durante questo turno la accompagnavo sia all'andata che al ritorno. La corsa del treno che le permetteva di arrivare alle 13 non c'era, né c'era la corsa la sera. Perciò andavo io”).
Tanto premesso sulla base delle riferite rinnovate risultanze processuali - fermi restando gli ulteriori parametri già utilizzati nella relazione peritale di primo grado - è stato conferito in questa sede mandato al medesimo C.T.U. di rideterminare le spettanze di
Controparte_1
3 Il C.T.U. ha eseguito l'incarico ricevuto con relazione depositata in data 01.04.2025 (cfr. doc. in atti) ed è pervenuto alla determinazione di un complessivo credito della lavoratrice pari ad euro 18.379,13, così riducendo quello (€37.781,21) riconosciuto in primo grado.
Trattasi di relazione contabile - alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché
Cass. 16277/2010, 3367/2011 - le cui conclusioni questa Corte condivide in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati
Il parziale accoglimento del gravame, il sensibile ridimensionamento delle pretese della e la declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale, appaiono ragioni CP_1 idonee a giustificare la compensazione della misura di 2/3 (due terzi) delle spese dell'appello, con condanna di al pagamento della residua quota. Parte_1
Sono poste in via definitiva a carico dell'appellante le spese della CTU espletata nel presente grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.294/2022 pronunciata dal Tribunale di Trapani G.L. il 22 giugno 2022, riduce ad euro 18,379,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo, l'importo della pronuncia condannatoria in favore di
[...] delle somme dovutele a titolo di indennità per lavoro straordinario. CP_1
Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Conferma nel resto la predetta sentenza.
Condanna al pagamento di 1/3 (un terzo) delle spese del presente Parte_1 grado, compensate nella restante quota, che liquida in euro 1.140,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Pone in via definitiva a carico di le spese della CTU espletata in Parte_1 appello, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
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