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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/07/2024, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3052 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. rapp.to e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Domenico Attanasio ed elett/te dom.to in Nocera
Inferiore (SA) alla S. Allende, 38
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rapp/te pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04.07.2024
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1387/2022, resa dal
Giudice di Pace di il 09.12.2022 e depositata il 13.12.2022, denunciandone Controparte_1
l'erroneità nella parte in cui, pur accogliendo l'opposizione avverso il verbale emesso a seguito di asserita violazione del codice della strada, ha previsto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c..
Quindi, l'odierno appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello, riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico del soccombente in primo grado. CP_1
Non si è costituito in giudizio il Controparte_1
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva trattenuta decisa all'esito dell'udienza del 04.07.2024. Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del non costituitosi in Controparte_1
appello sebbene ritualmente citato.
Sempre preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Del pari ammissibile risulta essere l'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. vertendo lo stesso in tema di applicazione di norme processuali, quali appunto l'art. 92 c.p.c.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, il motivo di appello fatto valere da è fondato e merita accoglimento per le Parte_1
ragioni che seguono.
Va innanzitutto chiarito che l'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione
10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il Giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite è ormai non più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè “l'assoluta novità della questione trattata” ed il
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite, salvo la sussistenza di situazioni tali da poter applicare analogicamente il richiamato disposto normativo, secondo i principi dettati dalla Corte Costituzionale, con ovvio obbligo di rigorosa motivazione.
Ciò detto, giova ancora evidenziare che l'azione promossa in primo grado è un'opposizione a sanzione amministrativa elevata per pretesa violazione codice della strada, conclusasi con il pieno accoglimento della domanda attorea.
Non sussiste dunque né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può sostenersi che la decisione si sia fondata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non univoco o successivo ad un overruling. La controversia poi non appare presentare peculiari profili di difficoltà nella materia trattata, posto che il GdP si è limitato a disporre la compensazione delle spese di lite in ragione “della peculiarità della motivazione” ma invero non è esplicitato né è dato comprendere cosa debba intendersi o in cosa consista tale ritenuta peculiarità.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, I comma c.p.c.
Ciò posto, venendo ora alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, si aggiunge che la Suprema Corte ha anche chiarito che in tema di spese giudiziali, l'art. 91 c.p.c. prevede una limitazione alla liquidazione delle spese processuali nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, primo comma, c.p.c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. Detta limitazione non trova invece applicazione per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro € 1.100,00, poiché tali controversie postulano un giudizio secondo diritto ove la difesa tecnica è giustificata dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo (cfr Cassazione civile, sez. VI,
30/04/2015, n. 8806).
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta in base al dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
(applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011), il quale, all'art. 6, comma 12 ("Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione") e al comma 10 dell'art. 7 ("Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada"), riproduce la disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, stabilendo, rispettivamente, che "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile" (art. 6, comma
12) e che "Non si applica l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2" (art. 7, comma 10).
Tale disposizione, giova osservare, trova sì applicazione anche nei casi in cui, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c.d.opposizione "recuperatoria").
Dunque non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 91, comma IV, c.p.c. le spese vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis in quanto la sentenza è stata depositata in primo grado dopo l'entrata in vigore del richiamato d.m.
A norma dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, dei risultati conseguiti, dell'eventuale urgenza della prestazione. La predetta norma stabilisce anche che “il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al D.M. 55/2014, relativi alle cause dinnanzi al Giudice di Pace di valore fino ad euro 1.100,00.
Ne discende, dunque, che il Giudice di Pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il giudicante tento conto del valore della controversia, della durata del procedimento, nonché della semplicità delle questioni trattate, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado: fase di studio: euro 65,00 (valore medio di liquidazione); fase introduttiva: euro 65,00 (valore medio di liquidazione); fase decisoria: euro 135,00 (valore medio di liquidazione).
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
La somma complessiva dunque da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 265,00 per competenze professionali ed euro 43,00 per spese, ed accessori come per legge.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00,).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- dichiara la contumacia del in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata condanna il
[...] in persona del legale rap.te p.t., al pagamento delle spese di lite del primo grado di Controparte_1
giudizio in favore di che si liquidano in euro 265,00 per competenze ed euro 43,00 per Parte_1
spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese Controparte_1
di lite del secondo grado di giudizio che liquida in euro 400,00 per competenze ed euro 74,00 per spese oltre accessori come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore il, 04.07.2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3052 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. rapp.to e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Domenico Attanasio ed elett/te dom.to in Nocera
Inferiore (SA) alla S. Allende, 38
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rapp/te pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04.07.2024
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1387/2022, resa dal
Giudice di Pace di il 09.12.2022 e depositata il 13.12.2022, denunciandone Controparte_1
l'erroneità nella parte in cui, pur accogliendo l'opposizione avverso il verbale emesso a seguito di asserita violazione del codice della strada, ha previsto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c..
Quindi, l'odierno appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello, riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico del soccombente in primo grado. CP_1
Non si è costituito in giudizio il Controparte_1
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva trattenuta decisa all'esito dell'udienza del 04.07.2024. Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del non costituitosi in Controparte_1
appello sebbene ritualmente citato.
Sempre preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.
Del pari ammissibile risulta essere l'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. vertendo lo stesso in tema di applicazione di norme processuali, quali appunto l'art. 92 c.p.c.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, il motivo di appello fatto valere da è fondato e merita accoglimento per le Parte_1
ragioni che seguono.
Va innanzitutto chiarito che l'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione
10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il Giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite è ormai non più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè “l'assoluta novità della questione trattata” ed il
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite, salvo la sussistenza di situazioni tali da poter applicare analogicamente il richiamato disposto normativo, secondo i principi dettati dalla Corte Costituzionale, con ovvio obbligo di rigorosa motivazione.
Ciò detto, giova ancora evidenziare che l'azione promossa in primo grado è un'opposizione a sanzione amministrativa elevata per pretesa violazione codice della strada, conclusasi con il pieno accoglimento della domanda attorea.
Non sussiste dunque né un'ipotesi di soccombenza reciproca, né può sostenersi che la decisione si sia fondata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non univoco o successivo ad un overruling. La controversia poi non appare presentare peculiari profili di difficoltà nella materia trattata, posto che il GdP si è limitato a disporre la compensazione delle spese di lite in ragione “della peculiarità della motivazione” ma invero non è esplicitato né è dato comprendere cosa debba intendersi o in cosa consista tale ritenuta peculiarità.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, I comma c.p.c.
Ciò posto, venendo ora alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, si aggiunge che la Suprema Corte ha anche chiarito che in tema di spese giudiziali, l'art. 91 c.p.c. prevede una limitazione alla liquidazione delle spese processuali nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, primo comma, c.p.c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. Detta limitazione non trova invece applicazione per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro € 1.100,00, poiché tali controversie postulano un giudizio secondo diritto ove la difesa tecnica è giustificata dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo (cfr Cassazione civile, sez. VI,
30/04/2015, n. 8806).
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta in base al dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
(applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011), il quale, all'art. 6, comma 12 ("Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione") e al comma 10 dell'art. 7 ("Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada"), riproduce la disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, stabilendo, rispettivamente, che "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile" (art. 6, comma
12) e che "Non si applica l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2" (art. 7, comma 10).
Tale disposizione, giova osservare, trova sì applicazione anche nei casi in cui, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c.d.opposizione "recuperatoria").
Dunque non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 91, comma IV, c.p.c. le spese vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis in quanto la sentenza è stata depositata in primo grado dopo l'entrata in vigore del richiamato d.m.
A norma dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, dei risultati conseguiti, dell'eventuale urgenza della prestazione. La predetta norma stabilisce anche che “il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al D.M. 55/2014, relativi alle cause dinnanzi al Giudice di Pace di valore fino ad euro 1.100,00.
Ne discende, dunque, che il Giudice di Pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il giudicante tento conto del valore della controversia, della durata del procedimento, nonché della semplicità delle questioni trattate, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado: fase di studio: euro 65,00 (valore medio di liquidazione); fase introduttiva: euro 65,00 (valore medio di liquidazione); fase decisoria: euro 135,00 (valore medio di liquidazione).
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
La somma complessiva dunque da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 265,00 per competenze professionali ed euro 43,00 per spese, ed accessori come per legge.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00,).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- dichiara la contumacia del in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata condanna il
[...] in persona del legale rap.te p.t., al pagamento delle spese di lite del primo grado di Controparte_1
giudizio in favore di che si liquidano in euro 265,00 per competenze ed euro 43,00 per Parte_1
spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese Controparte_1
di lite del secondo grado di giudizio che liquida in euro 400,00 per competenze ed euro 74,00 per spese oltre accessori come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore il, 04.07.2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo