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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania D'Errico ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1290/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo N. 2277/2022 RG 7278/2022 emesso dal Tribunale di Taranto in data 29.12.2022 e notificato in data 09.01.2023
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Parte_1 C.F._1
Colangelo;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), in qualità di titolare della IT Controparte_1 C.F._2
Edilmacchine di FO NA (part. iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Mimì P.IVA_1
CASSANO;
-opposto-
Oggetto: Appalto;
Motivi della decisione – Fatto e Diritto
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE.
Con atto di opposizione regolarmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo N. 2277/2022 emesso dal Tribunale di Taranto in data 29.12.2022 in favore del Sig. contestando in toto la pretesa creditoria rivendicata Controparte_1 attraverso il procedimento monitorio di cui sopra, con il quale chiedeva il pagamento di opere edili effettuate extra contratto in favore della opponente.
Con l'atto di opposizione richiamato, la sig.ra per il tramite del proprio difensore eccepiva Pt_1
l'inammissibilità e l'infondatezza, impugnando e contestando ogni avversa deduzione, produzione e pretesa creditoria.
1 Deduceva come il credito azionato sia infondato e tragga origine da presunti lavori eseguiti al di fuori di quelli pattuiti nel contratto di appalto dalla ditta presso l'immobile Controparte_1
(palazzina) di proprietà della opponente sito in Ginosa alla Via Puglie n. 14.
Argomentava come i lavori fossero stati commissionati alla IT FO ed al suo omonimo titolare dalla stessa opponente e dal fratello Sig. proprietari di due distinti Parte_2 immobili insistenti sullo stesso terreno, e per i quali fu stipulato nell'estate del 2019 un contratto di appalto.
Le opere edili riguardavano l'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle parti comuni del predetto immobile e precisamente delle facciate esterne.
Il contratto prevedeva inoltre che il corrispettivo di ogni singola opera fosse da considerarsi a misura precisando, sempre in contratto, che “eventuali lavori fuori contratto saranno valutati e concordati tra ditta e committente volta per volta”.
La sig.ra , a sostegno delle ragioni dell'opposizione, deduceva ancora che null'altro fosse Pt_1 stato commissionato oltre ai lavori contrattualmente pattuiti che peraltro aveva già provveduto a saldare, su richiesta del con due distinti bonifici bancari del complessivo importo di euro CP_1
21.450,00.
Dopo l'effettuazione dei bonifici, la stessa asserisce di essersi anzi accorta di aver corrisposto somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute e promuoveva contro il sempre CP_1 innanzi a questo Tribunale, un separato giudizio rubricato al n. 2641/2020 RG, al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato nonché il risarcimento dei danni che la ditta CP_1 aveva causato nell'esecuzione dei lavori, nello specifico per un importo pari euro 1.200,00.
A detta dell'opponente, la pretesa creditoria del avanzata con la procedura monitoria CP_1 sarebbe totalmente infondata, in ragione del fatto che la sig.ra non avrebbe mai concordato, Pt_1 né mai commissionato alla ditta l'esecuzione di altre opere non previste nel contratto CP_1
d'appalto.
In ogni caso, qualora la ditta opposta avesse eseguito altre opere extra contratto, il pagamento non sarebbe comunque dovuto, in difetto di autorizzazione scritta per quanto previsto dall'art 1659 c.c..
Alle contestazioni che precedono, vanno evidenziate le ulteriori inerenti alla dedotta inesistenza del credito portato dall'ingiunzione, in ragione del fatto che la fattura n. 6/22 dell'importo di euro
6.318,13 emessa dal ricorrente in favore della sig.ra , non costituisca prova in ordine alla Pt_1 dimostrazione della esistenza del credito in essa indicato cosicché la pretesa monitoria difetterebbe dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità utili e necessari all'emissione dell'ingiunzione.
Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione.
2 LA POSIZIONE DELL'OPPOSTO SIG. CP_1
Il sig. opposto titolare della omonima ditta esecutrice dei lavori, si costituiva con CP_1 comparsa di costituzione e risposta, asserendo che l'opposizione debba ritenersi infondata per diversi motivi.
Riferisce come la sig.ra abbia regolarmente richiesto l'esecuzione di quelle opere Parte_1 extra contratto, in quanto gli immobili dell'opponente fanno parte di una palazzina condominiale dove è situato altro immobile pressoché speculare e di proprietà del fratello della opponente, sig.
, che ha commissionato all'impresa appaltatrice gli stessi lavori di cui alla fattura a Parte_2 base del procedimento monitorio e, come asserisce la difesa del dallo stesso sig. CP_1 Pt_2
regolarmente riconosciuti e pagati.
[...]
In ogni caso, a sostegno della infondatezza della opposizione, deduce ancora che tutte le opere realizzate e di cui si chiede il pagamento nella somma portata dal decreto ingiuntivo, fossero necessarie, in quanto hanno interessato la sostituzione di alcuni manufatti (battiscopa e copri-muro), la elevazione di un parapetto e la fornitura e posa in opera di contro soglie (resesi necessarie per l'intervento alla palazzina con il posizionamento di “cappotto” termico), che non potevano essere realizzate senza che la , che negli immobili ha la sua abitazione, se ne rendesse conto Pt_1 durante la loro esecuzione.
Peraltro, deduce sempre il che detti lavori non siano stati nemmeno contestati né è stato CP_1 opposto alcun impedimento alla loro realizzazione, neanche dal Direttore dei Lavori Geom.
, tecnico incaricato e di fiducia dell'opponente. Parte_3
Contesta ancora, ritenendolo fuori luogo, infondato e non giustificativo delle ragioni di opposizione, il richiamo all'art. 1659 c.c., poiché la lettera della norma fa riferimento a variazioni “alle modalità convenute dell'opera” e, quindi, a quelle previste nel contratto di appalto.
Ed ancora la difesa dell'opposto rileva che si tratta di opere diverse da quelle appaltate che non devono essere concordate per iscritto “ad substantiam” ovvero “ad probationem”.
Inoltre, sempre a suffragio della propria tesi difensiva, sottolinea come le opere per cui è insorta la controversia debbano ritenersi come necessarie sia durante la loro esecuzione che alla fine delle stesse.
In ogni caso, il chiede in subordine che, qualora il giudice adito ritenga che le opere non CP_1 debbano essere pagate dalla a seguito dell'applicazione del principio di cui all'art. 1659 Pt_1
c.c., le somme per cui è causa gli vengano riconosciute ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Sempre a sostegno delle ragioni monitorie, il contesta altresì alla di aver CP_1 Pt_1 abbandonato i lavori e del motivo per cui non avesse voluto accettare la disponibilità dell'opposta di proseguirli previo confronto tra le parti, confronto teso a rilevare quali opere fossero necessarie al
3 completamento ed alla misura delle stesse, ottenendo per tutta risposta l'introduzione di un separato giudizio da parte della opponente.
Istruita la causa con l'espletamento dell'interrogatorio formale della sig. , della prova testi e Pt_1 di CTU, formulata proposta conciliativa del Giudice, le parti rassegnavano rispettivamente le conclusioni in atti riportate e qui da intendersi richiamate.
Il Giudizio veniva trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. - nella precedente formulazione applicabile ratione temporis - per il deposito delle conclusionali e repliche.
2. Motivi della Decisione
L'opposizione proposta dalla Sig.ra è da ritenersi infondata e deve essere respinta per le Pt_1 seguenti ragioni.
Vi è da premettere che ,qualora i lavori extra capitolato non siano stati commissionati né approvati preventivamente dal committente, ma vengano comunque effettuati, l'esecuzione degli stessi da parte dell'impresa integrerebbe un inadempimento contrattuale che non può certamente costituire una fonte di guadagno per la parte inadempiente e questo anche in caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore.
Vige invero il principio che quest'ultimo abbia diritto a essere pagato per il lavoro compiuto, salvo i danni arrecati, purché tale lavoro abbia portato un vantaggio effettivo al committente e lo stesso ne abbia tratto giovamento e che gli stessi siano effettuati a regola d'arte. (v. Cass. ord. n. 27640/2018)
Questo perché l'espressa previsione della doverosità di una preventiva approvazione da parte del committente di qualsiasi variazione rispetto a quanto concordato, senza aver preventivamente vagliato la natura indispensabile degli stessi ai fini della corretta esecuzione dell'opera, è giustificata dalla necessità per il committente nel far fronte a costi imprevisti anche ingenti che andrebbe a sostenere.
Sussistono però delle eccezioni a tale principio generale.
La prestazione dell'impresa appaltatrice è un'obbligazione di risultato e, in determinate circostanze,
è necessario eseguire lavori extra anche senza l'autorizzazione esplicita del committente perché, se durante l'esecuzione dell'opera\e si rendano necessarie variazioni per garantire la realizzazione a regola d'arte, l'appaltatore ha il dovere di intervenire.
In sostanza, l'obbligazione di risultato dell'appaltatore include anche la responsabilità di portare a termine l'opera secondo gli standard professionali, sempre che dette opere siano necessarie per completare quelle pattuite e soprattutto vengano effettuate a regola d'arte.
Sul punto si è anche pronunciata la Cassazione stabilendo che il committente anche se i lavori non fossero originariamente pattuiti “è tenuto a pagare i lavori extra se questi sono stati indispensabili
4 per garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte” ed ancora “le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente” (Cass. Civ. Sentenza
10891/17).
Orbene diversamente, al di là della dimostrata necessità di alcune opere extra che completano altre previste per contratto, considerando un'interpretazione più restrittiva per il committente, quest'ultimo in assenza di autorizzazione specifica alla loro realizzazione, deve comunque dare la prova di essere stato autorizzato dal committente alla loro effettuazione.
A tale proposito, sarebbe però eccessivo richiedere la forma scritta “ad substantiam” per l'autorizzazione del committente che può provare la circostanza aliunde, anche con la prova per testimoni ovvero che la stessa si evinca da comportamenti taciti del committente in ordine a lavori, non pattuiti, che se necessari non devono per forza ricevere l'autorizzazione di eseguire variazioni o aggiunte, dovendosi queste, in mancanza di una volontà contraria, ritenersi dovute nel loro ammontare, oltre al prezzo convenuto.
Nel presente giudizio, per effetto delle contestazioni di parte opponente, la ditta era quindi CP_1 onerata non solo di dimostrare che il credito richiesto in pagamento sia certo liquido ed esigibile e quindi dovuto (come oramai noto per giurisprudenza affermatasi nel tempo la semplice fattura è di per sé solo sufficiente alla emissione del decreto), ma anche che le opere realizzate siano state richieste e autorizzate perché, in assenza di previsione contrattuale specifica, verrebbe a mancare il fatto costitutivo del credito che si rivendica e da qui l'impossibilità di riceverne il pagamento.
Orbene, analizzando le risultanze dei mezzi istruttori (l'interrogatorio formale e la prova testimoniale), ammessi in ragioni dei motivi di cui al provvedimento del 15.5.2024, si ritiene che la parte opposta abbia assolto in modo adeguato all'onere probatorio sulla stessa incombente (cfr. sul punto Cass. Sez. 2 n. 19805/2025) e che le opere extra contratto di cui richiede il pagamento siano state autorizzate della Sig.ra odierna opponente. Pt_1
Sebbene quest'ultima in sede di interrogatorio formale neghi di aver fornito l'autorizzazione alla loro realizzazione, nella parte finale dello stesso così afferma rispondendo alla domanda postagli
“ho visto eseguire le opere ma nulla ho detto”.
Ma a fugare ogni dubbio sulla circostanza che l'autorizzazione alla realizzazione delle opere extra contratto fosse stata effettivamente rilasciata sono le dichiarazioni del Geom. , direttore Parte_4 dei lavori nominato dalla stessa sig.ra . Pt_1
Il predetto, all'udienza del 10/10/2024 in sede di prova testimoniale, conferma tutte le circostanze su cui è stato chiamato a rendere testimonianza da parte opposta, specificando in chiusura della prova testi quanto segue: “rendendosi necessari nuovi e diversi lavori non compresi in capitolato
5 facevo presente tale circostanza alla e lei mi autorizzava a far eseguire quei lavori e più Pt_1 precisamente quelli indicati nelle circostanze richieste” ed ancora “le misurazioni sono state eseguite dal sottoscritto”.
La conferma che il abbia assolto all'onere probatorio relativo ai lavori non contemplati nel CP_1 contratto di appalto e la relativa autorizzazione al loro espletamento è data anche dalle risultanze dell'altro e precedente giudizio (richiamato negli scritti del presente giudizio) promosso dalla Sig.
contro il presso Tribunale di Taranto I sezione rubricato al n. 2641/2020 R.G., Pt_1 CP_1 avente ad oggetto lo stesso contratto di appalto e con cui la Sig.ra ha richiesto al la Pt_1 CP_1 restituzione della somma maggiore dalla stessa corrisposta in ragione di lavori effettuati ed il risarcimento dei danni che questi aveva causato durante l'esecuzione dei lavori, giudizio poi conclusosi con la sentenza n. 1183/2023 (cfr. allegata alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di parte opponente), le cui risultanze sono di interesse per questo contenzioso.
Come noto, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento, in questo caso ad ulteriore conforto di quanto acquisito nel corso dell'istruttoria, anche gli elementi probatori raccolti in un altro giudizio ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (v. Cass. n. 8603 del 03.04.2017; id. n. 9843 del 07.05.2014; nonché Cass. n. 15714 del
02.07.2010 e Cass. n. 3102 del 04.03.2002) o di quanto emerso sempre in altro giudizio, come documento per attestare i fatti in essa descritti, diventando così un “argomento di prova” per il giudice, la cui valutazione è naturalmente rimessa alla sua discrezionalità nel ritenere la prova sufficiente per fornire utili elementi per formulare un giudizio.
In questo caso, le motivazioni sul punto della sentenza che di seguito si trascrivono per quanto interessa, in assenza di elementi di criticità nel raffronto tra quanto emerso in questo giudizio e nell'analogo\parallelo di cui si è fatto innanzi richiamo, non fanno altro che confermare quanto riferito dal direttore dei lavori Geom. in ordine alla autorizzazione della committente ai Parte_3 lavori extra di cui il richiede il pagamento con l'opposto decreto. CP_1
Dalla lettura della sentenza, nella parte riservata alle opere non previste nel contratto intercorso tra le parti in causa, le medesime di quella odierna con identità di oggetto e contratto, si legge quanto segue:
Per quanto attiene alle opere aggiuntive espletate dal convenuto, non trovava riscontro probatorio la tesi attrice secondo cui non sarebbero state autorizzate;
anzi lo stesso terzo chiamato in causa (il sig. cui il ha eseguito i medesimi lavori extra) le riconosceva Parte_2 CP_1 pacificamente come regolarmente commissionate. Anche il CTU, nel suo elaborato, evidenziava che sarebbe irragionevole ritenere che l'impresa, di sua autonoma iniziativa, avesse effettuato
6 lavorazioni aggiuntive non previste da contratto senza alcuna contestazione, magari mossa all'appaltatore per il tramite del direttore lavori. Peraltro, l'attrice con missiva del 4.02.2020
(anche questa prodotta in entrambi i giudizi) inviata al convenuto chiedeva spiegazioni della avvenuta sospensione dei lavori insistendo per il loro completamento. Ora se si considera che i lavori commissionati in contratto, come confermato nella CTU, erano stati già ultimati, si deve ritenere che l'attrice con la suddetta missiva, richiamata anche nel presente giudizio, si dovesse giocoforza riferire proprio ai lavori aggiuntivi, così mostrando implicitamente di averli appaltati.”
Da tutto questo ne discende che all'opposto vada “riconosciuto il compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato» (Cass., ordinanza n. 27640/2018).
Nel caso di specie è quindi evidente che la opponente Sig.ra abbia verosimilmente Pt_1 autorizzato, o comunque si sia giovata, delle ulteriori opere eseguite in esecuzione del contratto, che peraltro hanno, ad esempio, migliorato la sicurezza dell'immobile (il rialzo del parapetto di 10 cm)
e di cui la stessa non poteva non aver visto e constatato atteso che in sede di interrogatorio formale a domanda risponde così “ho visto eseguire le opere ma nulla ho detto”.
SUL “NE BIS IN IDEM”
Il richiamo della difesa della sig.ra al precedente giudicato non coglie nel segno. Pt_1
Infatti, è noto a questo ufficio, per le espresse dichiarazioni delle parti e la produzione della sentenza dell'altro giudizio n. 1183/2023 RG n. 2641/2020, come fosse intercorso altro giudizio promosso dalla sig.ra vertente su lavori ordinari effettuati dalla ditta che la stessa Pt_1 CP_1 assume di aver pagato oltre il dovuto.
Infatti, si legge nella parte motiva: posto che faceva (il convenuto cfr. espressa riserva di CP_1 domanda in separati giudizio (anzi nella replica la difesa dell'attore affermava che aveva proposto domanda monitoria). Sarà quindi il giudice di questa altra domanda che dovrà decidere se si tratta di opere utili per l'appaltante, al pari del giudizio su eventuali danni subiti dall'appaltatore per
l'avvenuto recesso del committente ai sensi dell'art. 1671 c.c..
Per questo motivo il rilievo non ha alcuna rilevanza anche per la diversa natura delle somme richieste e\o dovute in pagamento.
Sulla CTU
In ultimo, in relazione all'importo richiesto con il decreto ingiuntivo relativo alle lavorazioni extra contratto, la CTU sebbene non sia un mezzo di prova, ha confermato che “In fase di accertamento, con le parti presenti è stato possibile esaminare, rilevare e constatare oltre che accertare
l'esecuzione delle opere riportate nella fattura n.6/2022, non previste in contratto d'appalto; la relativa quantificazione dell'importo con IVA risulta € 6.357,30”
7 L' APPLICAZIONE DELL'ART 96 III COMMA CPC
La relativa condanna non risulta formulata tempestivamente, sebbene la sua applicazione possa essere anche essere disposta dal giudice ex officio.
In ogni caso, nel caso in esame non può trovare applicazione il primo comma dell'art 96 c.p.c. per quanto innanzi rilevato, ma il terzo comma del predetto articolo, che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio prescindendo da un'esplicita richiesta di parte.
E' vero che dalle risultanze processuali, tra cui segnatamente la testimonianza del Geom.
cui si rimanda, risulta che la sig.ra abbia resistito alla pretesa monitoria Parte_3 Pt_1 nonostante la preventiva richiesta stragiudiziale di controparte di procedere ad un verifica in contraddittorio di quanto realizzato e a realizzarsi (cfr. comparsa di costituzione e lettera raccomandata a/r del 10.02.2020 dell'avv. Cassano) e successivamente proponendo opposizione al decreto, pur sapendo di aver dato l'assenso alla esecuzione dei lavori extra contratto al suo direttore dei lavori, tuttavia l'andamento non regolare dei rapporti tra le parti, come emergente dal diverso vaglio giudiziale, consente di escludere la consapevolezza della opponente di agire della infondatezza delle proprie pretese.
Non trova applicazione, infine, il 4° comma del predetto articolo 96 c.p.c., poiché il procedimento di opposizione è stato avviato, come risulta dalla documentazione in atti, in data 15.2.2023, in cui è stata notificata la citazione dalla difesa della sig.ra , mentre il testo vigente è entrato in Pt_1 vigore solo in data successiva al 28.2.2023
In conclusione, alla luce di tutte le risultanze processuali e delle argomentazioni rassegnate, deve pertanto concludersi per il rigetto dell'opposizione svolta dalla sig.ra con Parte_1
l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto con le statuizioni in esso connesse anche in ragione degli interessi richiesti e in punto di esecutività ex art. 654 c.p.c..
3. Il regolamento delle spese.
Quanto al regolamento delle spese, deve essere pronunciata la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte sig. , che seguono Controparte_1 la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed attribuite al difensore della parte opposta dichiaratosi antistatario, nonché delle spese di CTU liquidate come in decreto.
P.Q.M
Il Giudice, definendo il giudizio, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa così decide:
8 1) rigetta l'opposizione proposta da Sig.ra e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. n. 2277/2022 emesso dal Tribunale di Taranto in data 29.12.2022 e notificato in data 09.01.2023, che dichiara definitivo ed esecutivo;
2) condanna la sig.ra alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio in favore del sig. , che si quantificano in complessivi euro Controparte_1
3.000,00, oltre spese generali al 15 %, Cpa 4% ed IVA come per legge, se dovuta, con attribuzione al difensore Avv. Mimì CASSANO (cod. fisc. ), C.F._3 dichiaratosi antistatario.
3) pone definitivamente a carico della Sig.ra le spese del CTU Ing. Parte_1 Per_1
(CF ), come liquidate con decreto del 19.5.2025.
[...] C.F._4
Così deciso in Taranto il 29.10.2025.
Il Presidente
dott.ssa Stefania D'Errico
Il presente provvedimento è redatto in collaborazione con il GOP dott. Guido Favia.
9
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania D'Errico ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1290/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo N. 2277/2022 RG 7278/2022 emesso dal Tribunale di Taranto in data 29.12.2022 e notificato in data 09.01.2023
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Parte_1 C.F._1
Colangelo;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), in qualità di titolare della IT Controparte_1 C.F._2
Edilmacchine di FO NA (part. iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Mimì P.IVA_1
CASSANO;
-opposto-
Oggetto: Appalto;
Motivi della decisione – Fatto e Diritto
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE.
Con atto di opposizione regolarmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo N. 2277/2022 emesso dal Tribunale di Taranto in data 29.12.2022 in favore del Sig. contestando in toto la pretesa creditoria rivendicata Controparte_1 attraverso il procedimento monitorio di cui sopra, con il quale chiedeva il pagamento di opere edili effettuate extra contratto in favore della opponente.
Con l'atto di opposizione richiamato, la sig.ra per il tramite del proprio difensore eccepiva Pt_1
l'inammissibilità e l'infondatezza, impugnando e contestando ogni avversa deduzione, produzione e pretesa creditoria.
1 Deduceva come il credito azionato sia infondato e tragga origine da presunti lavori eseguiti al di fuori di quelli pattuiti nel contratto di appalto dalla ditta presso l'immobile Controparte_1
(palazzina) di proprietà della opponente sito in Ginosa alla Via Puglie n. 14.
Argomentava come i lavori fossero stati commissionati alla IT FO ed al suo omonimo titolare dalla stessa opponente e dal fratello Sig. proprietari di due distinti Parte_2 immobili insistenti sullo stesso terreno, e per i quali fu stipulato nell'estate del 2019 un contratto di appalto.
Le opere edili riguardavano l'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle parti comuni del predetto immobile e precisamente delle facciate esterne.
Il contratto prevedeva inoltre che il corrispettivo di ogni singola opera fosse da considerarsi a misura precisando, sempre in contratto, che “eventuali lavori fuori contratto saranno valutati e concordati tra ditta e committente volta per volta”.
La sig.ra , a sostegno delle ragioni dell'opposizione, deduceva ancora che null'altro fosse Pt_1 stato commissionato oltre ai lavori contrattualmente pattuiti che peraltro aveva già provveduto a saldare, su richiesta del con due distinti bonifici bancari del complessivo importo di euro CP_1
21.450,00.
Dopo l'effettuazione dei bonifici, la stessa asserisce di essersi anzi accorta di aver corrisposto somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute e promuoveva contro il sempre CP_1 innanzi a questo Tribunale, un separato giudizio rubricato al n. 2641/2020 RG, al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato nonché il risarcimento dei danni che la ditta CP_1 aveva causato nell'esecuzione dei lavori, nello specifico per un importo pari euro 1.200,00.
A detta dell'opponente, la pretesa creditoria del avanzata con la procedura monitoria CP_1 sarebbe totalmente infondata, in ragione del fatto che la sig.ra non avrebbe mai concordato, Pt_1 né mai commissionato alla ditta l'esecuzione di altre opere non previste nel contratto CP_1
d'appalto.
In ogni caso, qualora la ditta opposta avesse eseguito altre opere extra contratto, il pagamento non sarebbe comunque dovuto, in difetto di autorizzazione scritta per quanto previsto dall'art 1659 c.c..
Alle contestazioni che precedono, vanno evidenziate le ulteriori inerenti alla dedotta inesistenza del credito portato dall'ingiunzione, in ragione del fatto che la fattura n. 6/22 dell'importo di euro
6.318,13 emessa dal ricorrente in favore della sig.ra , non costituisca prova in ordine alla Pt_1 dimostrazione della esistenza del credito in essa indicato cosicché la pretesa monitoria difetterebbe dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità utili e necessari all'emissione dell'ingiunzione.
Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione.
2 LA POSIZIONE DELL'OPPOSTO SIG. CP_1
Il sig. opposto titolare della omonima ditta esecutrice dei lavori, si costituiva con CP_1 comparsa di costituzione e risposta, asserendo che l'opposizione debba ritenersi infondata per diversi motivi.
Riferisce come la sig.ra abbia regolarmente richiesto l'esecuzione di quelle opere Parte_1 extra contratto, in quanto gli immobili dell'opponente fanno parte di una palazzina condominiale dove è situato altro immobile pressoché speculare e di proprietà del fratello della opponente, sig.
, che ha commissionato all'impresa appaltatrice gli stessi lavori di cui alla fattura a Parte_2 base del procedimento monitorio e, come asserisce la difesa del dallo stesso sig. CP_1 Pt_2
regolarmente riconosciuti e pagati.
[...]
In ogni caso, a sostegno della infondatezza della opposizione, deduce ancora che tutte le opere realizzate e di cui si chiede il pagamento nella somma portata dal decreto ingiuntivo, fossero necessarie, in quanto hanno interessato la sostituzione di alcuni manufatti (battiscopa e copri-muro), la elevazione di un parapetto e la fornitura e posa in opera di contro soglie (resesi necessarie per l'intervento alla palazzina con il posizionamento di “cappotto” termico), che non potevano essere realizzate senza che la , che negli immobili ha la sua abitazione, se ne rendesse conto Pt_1 durante la loro esecuzione.
Peraltro, deduce sempre il che detti lavori non siano stati nemmeno contestati né è stato CP_1 opposto alcun impedimento alla loro realizzazione, neanche dal Direttore dei Lavori Geom.
, tecnico incaricato e di fiducia dell'opponente. Parte_3
Contesta ancora, ritenendolo fuori luogo, infondato e non giustificativo delle ragioni di opposizione, il richiamo all'art. 1659 c.c., poiché la lettera della norma fa riferimento a variazioni “alle modalità convenute dell'opera” e, quindi, a quelle previste nel contratto di appalto.
Ed ancora la difesa dell'opposto rileva che si tratta di opere diverse da quelle appaltate che non devono essere concordate per iscritto “ad substantiam” ovvero “ad probationem”.
Inoltre, sempre a suffragio della propria tesi difensiva, sottolinea come le opere per cui è insorta la controversia debbano ritenersi come necessarie sia durante la loro esecuzione che alla fine delle stesse.
In ogni caso, il chiede in subordine che, qualora il giudice adito ritenga che le opere non CP_1 debbano essere pagate dalla a seguito dell'applicazione del principio di cui all'art. 1659 Pt_1
c.c., le somme per cui è causa gli vengano riconosciute ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Sempre a sostegno delle ragioni monitorie, il contesta altresì alla di aver CP_1 Pt_1 abbandonato i lavori e del motivo per cui non avesse voluto accettare la disponibilità dell'opposta di proseguirli previo confronto tra le parti, confronto teso a rilevare quali opere fossero necessarie al
3 completamento ed alla misura delle stesse, ottenendo per tutta risposta l'introduzione di un separato giudizio da parte della opponente.
Istruita la causa con l'espletamento dell'interrogatorio formale della sig. , della prova testi e Pt_1 di CTU, formulata proposta conciliativa del Giudice, le parti rassegnavano rispettivamente le conclusioni in atti riportate e qui da intendersi richiamate.
Il Giudizio veniva trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. - nella precedente formulazione applicabile ratione temporis - per il deposito delle conclusionali e repliche.
2. Motivi della Decisione
L'opposizione proposta dalla Sig.ra è da ritenersi infondata e deve essere respinta per le Pt_1 seguenti ragioni.
Vi è da premettere che ,qualora i lavori extra capitolato non siano stati commissionati né approvati preventivamente dal committente, ma vengano comunque effettuati, l'esecuzione degli stessi da parte dell'impresa integrerebbe un inadempimento contrattuale che non può certamente costituire una fonte di guadagno per la parte inadempiente e questo anche in caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore.
Vige invero il principio che quest'ultimo abbia diritto a essere pagato per il lavoro compiuto, salvo i danni arrecati, purché tale lavoro abbia portato un vantaggio effettivo al committente e lo stesso ne abbia tratto giovamento e che gli stessi siano effettuati a regola d'arte. (v. Cass. ord. n. 27640/2018)
Questo perché l'espressa previsione della doverosità di una preventiva approvazione da parte del committente di qualsiasi variazione rispetto a quanto concordato, senza aver preventivamente vagliato la natura indispensabile degli stessi ai fini della corretta esecuzione dell'opera, è giustificata dalla necessità per il committente nel far fronte a costi imprevisti anche ingenti che andrebbe a sostenere.
Sussistono però delle eccezioni a tale principio generale.
La prestazione dell'impresa appaltatrice è un'obbligazione di risultato e, in determinate circostanze,
è necessario eseguire lavori extra anche senza l'autorizzazione esplicita del committente perché, se durante l'esecuzione dell'opera\e si rendano necessarie variazioni per garantire la realizzazione a regola d'arte, l'appaltatore ha il dovere di intervenire.
In sostanza, l'obbligazione di risultato dell'appaltatore include anche la responsabilità di portare a termine l'opera secondo gli standard professionali, sempre che dette opere siano necessarie per completare quelle pattuite e soprattutto vengano effettuate a regola d'arte.
Sul punto si è anche pronunciata la Cassazione stabilendo che il committente anche se i lavori non fossero originariamente pattuiti “è tenuto a pagare i lavori extra se questi sono stati indispensabili
4 per garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte” ed ancora “le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente” (Cass. Civ. Sentenza
10891/17).
Orbene diversamente, al di là della dimostrata necessità di alcune opere extra che completano altre previste per contratto, considerando un'interpretazione più restrittiva per il committente, quest'ultimo in assenza di autorizzazione specifica alla loro realizzazione, deve comunque dare la prova di essere stato autorizzato dal committente alla loro effettuazione.
A tale proposito, sarebbe però eccessivo richiedere la forma scritta “ad substantiam” per l'autorizzazione del committente che può provare la circostanza aliunde, anche con la prova per testimoni ovvero che la stessa si evinca da comportamenti taciti del committente in ordine a lavori, non pattuiti, che se necessari non devono per forza ricevere l'autorizzazione di eseguire variazioni o aggiunte, dovendosi queste, in mancanza di una volontà contraria, ritenersi dovute nel loro ammontare, oltre al prezzo convenuto.
Nel presente giudizio, per effetto delle contestazioni di parte opponente, la ditta era quindi CP_1 onerata non solo di dimostrare che il credito richiesto in pagamento sia certo liquido ed esigibile e quindi dovuto (come oramai noto per giurisprudenza affermatasi nel tempo la semplice fattura è di per sé solo sufficiente alla emissione del decreto), ma anche che le opere realizzate siano state richieste e autorizzate perché, in assenza di previsione contrattuale specifica, verrebbe a mancare il fatto costitutivo del credito che si rivendica e da qui l'impossibilità di riceverne il pagamento.
Orbene, analizzando le risultanze dei mezzi istruttori (l'interrogatorio formale e la prova testimoniale), ammessi in ragioni dei motivi di cui al provvedimento del 15.5.2024, si ritiene che la parte opposta abbia assolto in modo adeguato all'onere probatorio sulla stessa incombente (cfr. sul punto Cass. Sez. 2 n. 19805/2025) e che le opere extra contratto di cui richiede il pagamento siano state autorizzate della Sig.ra odierna opponente. Pt_1
Sebbene quest'ultima in sede di interrogatorio formale neghi di aver fornito l'autorizzazione alla loro realizzazione, nella parte finale dello stesso così afferma rispondendo alla domanda postagli
“ho visto eseguire le opere ma nulla ho detto”.
Ma a fugare ogni dubbio sulla circostanza che l'autorizzazione alla realizzazione delle opere extra contratto fosse stata effettivamente rilasciata sono le dichiarazioni del Geom. , direttore Parte_4 dei lavori nominato dalla stessa sig.ra . Pt_1
Il predetto, all'udienza del 10/10/2024 in sede di prova testimoniale, conferma tutte le circostanze su cui è stato chiamato a rendere testimonianza da parte opposta, specificando in chiusura della prova testi quanto segue: “rendendosi necessari nuovi e diversi lavori non compresi in capitolato
5 facevo presente tale circostanza alla e lei mi autorizzava a far eseguire quei lavori e più Pt_1 precisamente quelli indicati nelle circostanze richieste” ed ancora “le misurazioni sono state eseguite dal sottoscritto”.
La conferma che il abbia assolto all'onere probatorio relativo ai lavori non contemplati nel CP_1 contratto di appalto e la relativa autorizzazione al loro espletamento è data anche dalle risultanze dell'altro e precedente giudizio (richiamato negli scritti del presente giudizio) promosso dalla Sig.
contro il presso Tribunale di Taranto I sezione rubricato al n. 2641/2020 R.G., Pt_1 CP_1 avente ad oggetto lo stesso contratto di appalto e con cui la Sig.ra ha richiesto al la Pt_1 CP_1 restituzione della somma maggiore dalla stessa corrisposta in ragione di lavori effettuati ed il risarcimento dei danni che questi aveva causato durante l'esecuzione dei lavori, giudizio poi conclusosi con la sentenza n. 1183/2023 (cfr. allegata alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di parte opponente), le cui risultanze sono di interesse per questo contenzioso.
Come noto, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento, in questo caso ad ulteriore conforto di quanto acquisito nel corso dell'istruttoria, anche gli elementi probatori raccolti in un altro giudizio ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (v. Cass. n. 8603 del 03.04.2017; id. n. 9843 del 07.05.2014; nonché Cass. n. 15714 del
02.07.2010 e Cass. n. 3102 del 04.03.2002) o di quanto emerso sempre in altro giudizio, come documento per attestare i fatti in essa descritti, diventando così un “argomento di prova” per il giudice, la cui valutazione è naturalmente rimessa alla sua discrezionalità nel ritenere la prova sufficiente per fornire utili elementi per formulare un giudizio.
In questo caso, le motivazioni sul punto della sentenza che di seguito si trascrivono per quanto interessa, in assenza di elementi di criticità nel raffronto tra quanto emerso in questo giudizio e nell'analogo\parallelo di cui si è fatto innanzi richiamo, non fanno altro che confermare quanto riferito dal direttore dei lavori Geom. in ordine alla autorizzazione della committente ai Parte_3 lavori extra di cui il richiede il pagamento con l'opposto decreto. CP_1
Dalla lettura della sentenza, nella parte riservata alle opere non previste nel contratto intercorso tra le parti in causa, le medesime di quella odierna con identità di oggetto e contratto, si legge quanto segue:
Per quanto attiene alle opere aggiuntive espletate dal convenuto, non trovava riscontro probatorio la tesi attrice secondo cui non sarebbero state autorizzate;
anzi lo stesso terzo chiamato in causa (il sig. cui il ha eseguito i medesimi lavori extra) le riconosceva Parte_2 CP_1 pacificamente come regolarmente commissionate. Anche il CTU, nel suo elaborato, evidenziava che sarebbe irragionevole ritenere che l'impresa, di sua autonoma iniziativa, avesse effettuato
6 lavorazioni aggiuntive non previste da contratto senza alcuna contestazione, magari mossa all'appaltatore per il tramite del direttore lavori. Peraltro, l'attrice con missiva del 4.02.2020
(anche questa prodotta in entrambi i giudizi) inviata al convenuto chiedeva spiegazioni della avvenuta sospensione dei lavori insistendo per il loro completamento. Ora se si considera che i lavori commissionati in contratto, come confermato nella CTU, erano stati già ultimati, si deve ritenere che l'attrice con la suddetta missiva, richiamata anche nel presente giudizio, si dovesse giocoforza riferire proprio ai lavori aggiuntivi, così mostrando implicitamente di averli appaltati.”
Da tutto questo ne discende che all'opposto vada “riconosciuto il compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato» (Cass., ordinanza n. 27640/2018).
Nel caso di specie è quindi evidente che la opponente Sig.ra abbia verosimilmente Pt_1 autorizzato, o comunque si sia giovata, delle ulteriori opere eseguite in esecuzione del contratto, che peraltro hanno, ad esempio, migliorato la sicurezza dell'immobile (il rialzo del parapetto di 10 cm)
e di cui la stessa non poteva non aver visto e constatato atteso che in sede di interrogatorio formale a domanda risponde così “ho visto eseguire le opere ma nulla ho detto”.
SUL “NE BIS IN IDEM”
Il richiamo della difesa della sig.ra al precedente giudicato non coglie nel segno. Pt_1
Infatti, è noto a questo ufficio, per le espresse dichiarazioni delle parti e la produzione della sentenza dell'altro giudizio n. 1183/2023 RG n. 2641/2020, come fosse intercorso altro giudizio promosso dalla sig.ra vertente su lavori ordinari effettuati dalla ditta che la stessa Pt_1 CP_1 assume di aver pagato oltre il dovuto.
Infatti, si legge nella parte motiva: posto che faceva (il convenuto cfr. espressa riserva di CP_1 domanda in separati giudizio (anzi nella replica la difesa dell'attore affermava che aveva proposto domanda monitoria). Sarà quindi il giudice di questa altra domanda che dovrà decidere se si tratta di opere utili per l'appaltante, al pari del giudizio su eventuali danni subiti dall'appaltatore per
l'avvenuto recesso del committente ai sensi dell'art. 1671 c.c..
Per questo motivo il rilievo non ha alcuna rilevanza anche per la diversa natura delle somme richieste e\o dovute in pagamento.
Sulla CTU
In ultimo, in relazione all'importo richiesto con il decreto ingiuntivo relativo alle lavorazioni extra contratto, la CTU sebbene non sia un mezzo di prova, ha confermato che “In fase di accertamento, con le parti presenti è stato possibile esaminare, rilevare e constatare oltre che accertare
l'esecuzione delle opere riportate nella fattura n.6/2022, non previste in contratto d'appalto; la relativa quantificazione dell'importo con IVA risulta € 6.357,30”
7 L' APPLICAZIONE DELL'ART 96 III COMMA CPC
La relativa condanna non risulta formulata tempestivamente, sebbene la sua applicazione possa essere anche essere disposta dal giudice ex officio.
In ogni caso, nel caso in esame non può trovare applicazione il primo comma dell'art 96 c.p.c. per quanto innanzi rilevato, ma il terzo comma del predetto articolo, che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio prescindendo da un'esplicita richiesta di parte.
E' vero che dalle risultanze processuali, tra cui segnatamente la testimonianza del Geom.
cui si rimanda, risulta che la sig.ra abbia resistito alla pretesa monitoria Parte_3 Pt_1 nonostante la preventiva richiesta stragiudiziale di controparte di procedere ad un verifica in contraddittorio di quanto realizzato e a realizzarsi (cfr. comparsa di costituzione e lettera raccomandata a/r del 10.02.2020 dell'avv. Cassano) e successivamente proponendo opposizione al decreto, pur sapendo di aver dato l'assenso alla esecuzione dei lavori extra contratto al suo direttore dei lavori, tuttavia l'andamento non regolare dei rapporti tra le parti, come emergente dal diverso vaglio giudiziale, consente di escludere la consapevolezza della opponente di agire della infondatezza delle proprie pretese.
Non trova applicazione, infine, il 4° comma del predetto articolo 96 c.p.c., poiché il procedimento di opposizione è stato avviato, come risulta dalla documentazione in atti, in data 15.2.2023, in cui è stata notificata la citazione dalla difesa della sig.ra , mentre il testo vigente è entrato in Pt_1 vigore solo in data successiva al 28.2.2023
In conclusione, alla luce di tutte le risultanze processuali e delle argomentazioni rassegnate, deve pertanto concludersi per il rigetto dell'opposizione svolta dalla sig.ra con Parte_1
l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto con le statuizioni in esso connesse anche in ragione degli interessi richiesti e in punto di esecutività ex art. 654 c.p.c..
3. Il regolamento delle spese.
Quanto al regolamento delle spese, deve essere pronunciata la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte sig. , che seguono Controparte_1 la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed attribuite al difensore della parte opposta dichiaratosi antistatario, nonché delle spese di CTU liquidate come in decreto.
P.Q.M
Il Giudice, definendo il giudizio, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa così decide:
8 1) rigetta l'opposizione proposta da Sig.ra e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. n. 2277/2022 emesso dal Tribunale di Taranto in data 29.12.2022 e notificato in data 09.01.2023, che dichiara definitivo ed esecutivo;
2) condanna la sig.ra alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio in favore del sig. , che si quantificano in complessivi euro Controparte_1
3.000,00, oltre spese generali al 15 %, Cpa 4% ed IVA come per legge, se dovuta, con attribuzione al difensore Avv. Mimì CASSANO (cod. fisc. ), C.F._3 dichiaratosi antistatario.
3) pone definitivamente a carico della Sig.ra le spese del CTU Ing. Parte_1 Per_1
(CF ), come liquidate con decreto del 19.5.2025.
[...] C.F._4
Così deciso in Taranto il 29.10.2025.
Il Presidente
dott.ssa Stefania D'Errico
Il presente provvedimento è redatto in collaborazione con il GOP dott. Guido Favia.
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