Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02278/2025 REG.RIC.
N. 02385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2025, proposto da
ER ME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B61EDEAA9D, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Capello e Alberto Garlanda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ES s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Saija e Santino Archimede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IC s.r.l., RI s.r.l., non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2385 del 2025, proposto da
ES s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B61EDEAA9D, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Saija, Santino Archimede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER ME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Capello e Alberto Garlanda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IC s.r.l., RI s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 2278 del 2025:
- della Deliberazione n. 2975/DG del 19/6/2025, con cui l'AS di NA ha disposto l'aggiudicazione della gara (CIG B61EDEAA9D) a IC S.r.l.;
- nonché del verbale di gara n. 7 e di tutti gli atti connessi e presupposti, inclusi l'esito della verifica di anomalia e l'accettazione delle giustificazioni economiche presentate da IC S.r.l.;
- dei verbali di gara, nella parte in cui hanno omesso di rilevare vizi di esclusione delle controinteressate;
- del contratto di appalto stipulato tra AS NA e IC Srl, di cui la ricorrente chiede la dichiarazione di inefficacia;
- di ogni altro atto o provvedimento, anche se non conosciuto, agli stessi presupposto, conseguente e\o connesso, ivi compresi i provvedimenti allegati;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
- del diritto della società ER ME s.r.l. a conseguire l'aggiudicazione della gara e a stipulare il relativo contratto, condannando la resistente ad aggiudicare la gara alla ricorrente ed a stipulare con la stessa il relativo contratto d'appalto;
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto d'appalto medio tempore stipulato tra l'AS di NA e la società IC S.r.l., con conseguente richiesta di subentro della ricorrente nel medesimo contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, 122 e 124 c.p.a.;
e, in via subordinata, per la condanna
- dell'AS di NA al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, subito dalla società ricorrente per effetto della mancata aggiudicazione, da liquidarsi in forma specifica o, in subordine, per equivalente, comprensivi di danno emergente e lucro cessante, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
B) Quanto al ricorso n. 2385 del 2025:
per l’annullamento
- del Verbale n. 5 del 22/5/2025 - ass. punteggi -seduta riservata, ottenuto ed osteso dall'AS di NA solo in data 3/10/2025, a seguito di notifica di ricorso ex art. 116 c.p.c.;
- del Verbale n. 6 del 29/5/2025 relativo all'assegnazione del punteggio prezzo in seduta pubblica;
- del Verbale n. 7 del 12/6/2025- anomalia-seduta riservata - ottenuto ed osteso dall'AS di NA solo in data 3/10/2025, a seguito di notifica di ricorso ex art. 116 c.p.c.;
- della Delibera di aggiudicazione n. 2975 del 19/6/2025, con la quale l'AS di NA ha disposto l'aggiudicazione in favore della società IC s.r.l. (prima classificata) della procedura ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio ritiro, gestione e consegna degli ausili tecnici per persone disabili di n. 4 anni, con opzione di rinnovo, di cui al CIG B61EDEAA9D, nonché di tutti gli atti propedeutici e conseguenziali alla citata deliberazione;
e, in subordine, per l'annullamento
- della procedura di gara;
nonché per la declaratoria
- d'inefficacia, ex tunc , ex artt. 121 e 122 del d.lgs. 104/2010, del contratto che, nelle more, dovesse essere stipulato con l'operatore a cui è stata aggiudicata la fornitura de qua , per il conseguimento
dell'aggiudicazione e del contratto in proprio favore;
e per la condanna
- dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della ricorrente ai sensi degli artt. 30 e 124 del d.lgs. n. 104/2010.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di NA, di ES s.p.a e di ER ME s.r.l. nei rispettivi giudizi nei quali figuravano quali controinteressati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. VA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Ricorso 2278/2025
1. La società ricorrente ER ME esponeva di aver partecipato, unitamente alle controinteressate, alla procedura ristretta per “ l’affidamento del servizio di ritiro, gestione e consegna degli ausili tecnici per persone disabili per la durata di quattro anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (CIG B61EDEAA9D), indetta dall'AS di NA, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice ”, collocandosi alla quarta posizione in graduatoria preceduta da RI s.r.l. (terza classificata), ES s.r.l. (seconda classificata) e IC s r.l. (aggiudicataria).
2. Gli atti impugnati, ad opinione della ricorrente, sarebbero stati illegittimi per le seguenti ragioni.
2.1 Illegittimità dell’offerta della prima classificata.
L’aggiudicazione in favore di IC s.r.l. sarebbe stata palesemente illegittima in quanto fondata su un’offerta economicamente insostenibile e contraddittoria, oltre che su una verifica di anomalia condotta dalla Commissione in modo ritenuto dalla ricorrente del tutto superficiale, acritico e viziato.
Infatti, l’aggiudicataria:
i) avrebbe formulato un’offerta economica pari a soli € 268.800,00 per il quadriennio, quando il solo costo per la manodopera indicato dalla Stazione Appaltante nel Capitolato d’Oneri sarebbe ammontato ad € 462.159,36;
ii) avrebbe dichiarato negli atti della propria offerta di garantire “pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa” e di impegnarsi “ad assumere e impiegare fin dall’attivazione del servizio e per tutta la durata dello stesso, l’intero personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente”, mentre, invece, in fase di verifica di anomalia, avrebbe:
- ridotto il costo mensile dei lavoratori da € 12.160,00 ad € 3.960,00;
- offerto e valorizzato il costo di soli 3 lavoratori nonostante la promessa di assorbire i 4 lavoratori della Società uscente;
- messo a disposizione solo 3 lavoratori (un manutentore, un addetto alle consegne ed un impiegato) con orari complessivamente inferiori al part time , che, mai, sarebbero potuti riuscire ad espletare le gravose attività indicate nel Capitolato Tecnico e nel Progetto presentati dalla stessa controinteressata;
- dichiarato l’applicazione del CCNL industria metalmeccanici - avente codice C011 - anziché del CCNL Piccola e MEia Industria Metalmeccanica CO (avente codice C018), indicato nel Capitolato d’Oneri, senza produrre alcuna dichiarazione di equivalenza;
- omesso di giustificare lo scostamento tra l’importo medio orario del costo del lavoro dalla stessa indicato in appena € 18,00, rispetto ai valori delle tabelle ministeriali;
- omesso di indicare e valorizzare il costo del tecnico ortopedico, previsto, nel bando di gara, quale figura indispensabile, a pena di esclusione;
- omesso di indicare il costo del call center offerto;
iii) avrebbe ridotto il costo mensile per due capannoni industriali, di cui uno di dimensioni superiori a 500 mq e relative utenze, dotate di 10 aree distinte, nonché i mezzi di trasporto, da totali € 5.221,00 indicati in sede di offerta agli importi irrisori ed assolutamente irrealistici di € 500,00 a capannone (utenze comprese) e di € 100,00 per il furgone;
iv) indicato un utile pressoché pari a zero.
In definitiva, tutti i predetti elementi avrebbero denotato la totale assenza di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta della prima in graduatoria. La Commissione, accettando le giustificazioni di IC, senza alcuna analisi critica e senza richiedere documentazione probatoria a supporto, sarebbe incorsa in un gravissimo difetto di istruttoria e in un palese travisamento dei fatti.
2.2. Illegittimità dell’offerta della seconda classificata.
Illegittima sarebbe stata anche l’ammissione e la valutazione dell’offerta di ES, seconda classificata, pari a soli € 344.601,96 e, pertanto, da ritenersi, anch’essa, secondo la ricorrente, insostenibile sul piano economico, considerato che:
- avrebbe offerto di eseguire il lavoro con 5 risorse umane, anziché le 4 indicate nel Capitolato d’Oneri;
- avrebbe dichiarato un monte orario per i propri lavoratori di 109 ore, superiore alle 106 ore indicate nell’allegato alla lex specialis ;
- avrebbe dichiarato di utilizzare tre tecnici ortopedici;
- avrebbe offerto due magazzini, di cui uno superiore a 500 mq.
L’offerta economica di ES avrebbe presentato, dunque, profili di manifesta incongruità, non essendo oggettivamente possibile, secondo la ricorrente, l’esecuzione dell’offerta al prezzo indicato.
2.2.1. Infatti, ad esempio, moltiplicando le 109 ore settimanali dei lavoratori promesse dalla seconda in graduatoria per il costo orario inverosimilmente basso di € 18,00 indicato da IC (presupponendo, per mera ipotesi, lo stesso costo orario per ES, anche se, in realtà, avrebbe dovuto considerarsi il costo di € 24,00 indicato nelle tabelle ministeriali) per 52 settimane annuali e per 4 anni, si sarebbe arrivati – sottolineava la ricorrente - al risultato di € 408.096,00, che avrebbe superato abbondantemente l’offerta economica di € 344.601,96 presentata dalla stessa ES.
2.2.2. L’offerta di quest’ultima avrebbe, d’altra parte, violato altresì la clausola sociale di cui all'art. 57 del d.lgs. 36/2023, in quanto, avendo la società dichiarato che “effettuerà il servizio oggetto di gara con n. 5 unità già in organico aziendale”, ovvero esclusivamente il proprio personale, sarebbe chiaramente emersa l’indisponibilità a procedere a qualsivoglia assorbimento del personale uscente.
2.2.3. Analogamente alla prima classificata, anche ES non avrebbe fornito alcuna prova documentale relativa alla disponibilità di almeno una sede operativa nell'ambito del territorio regionale, avendo precisato che “L'ubicazione e l'estensione dei depositi... vi verranno comunicati come da capitolato in caso di aggiudicazione del servizio”.
2.2.4. Infine rilevava che, anche ES avrebbe dichiarato di voler applicare il “CCNL Metalmeccanici Industria C011”, senza, tuttavia, allegare la prescritta dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto al CCNL Piccola e MEia Industria Metalmeccanica CO avente, codice C018, indicato dalla Stazione Appaltante.
2.3. Illegittimità dell’offerta della terza classificata .
2.3.1. Illegittima sarebbe stata anche l’ammissione e la valutazione dell’offerta di RI s.r.l., terza classificata, la quale avrebbe formulato un’offerta insostenibile ed irrealizzabile, stante il prezzo offerto di soli € 467.968,00, assolutamente prossimo al costo per la sola manodopera di € 462.159,36, indicato nel Capitolato d’oneri, oltre che drasticamente più basso della base d’asta di € 537.600,00.
2.3.2. Affermava che RI avrebbe giustificato la propria offerta con una motivazione che ne avrebbe rivelato la palese inaffidabilità, avendo espressamente dichiarato che “ il ribasso complessivo offerto, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, occupando... personale per complessive 76 ore settimanali anziché 106 ore settimanali, in considerazione della mancata indicazione dei quantitativi presunti di ausili da gestire ”.
In tal senso, RI avrebbe formulato la propria offerta su una propria ipotesi, assolutamente arbitraria, in quanto un operatore economico, di fronte a presunte carenze della lex specialis , non avrebbe potuto modificare unilateralmente le prestazioni richieste
2.3.3. Anche RI avrebbe dichiarato di applicare il “CCNL Metalmeccanici C011”, diverso dal più volte menzionato contratto CCNL Piccola e MEia Industria Metalmeccanica CO codice C018 indicato negli atti di gara, omettendo di produrre la necessaria dichiarazione di equivalenza.
2.3.4 Sottolineava che anche l’offerta di RI sarebbe stata viziata, analogamente alle offerte di IC e ES, dalla carenza di prova documentale del requisito della disponibilità della sede operativa.
2.3.5. Riguardo alla “comprovata presenza nell'organizzazione aziendale di n. 1 Tecnico Ortopedico”, richiesta dalla lex specialis , RI avrebbe dichiarato di avvalersi di un soggetto, che, dal progetto tecnico presentato, sarebbe risultato assunto con un contratto stipulato in data 17/4/2025, ovvero il giorno prima rispetto al termine per la presentazione delle offerte, e che sarebbe durato fino al 20/6/2025, ovvero solo un giorno dopo la data di aggiudicazione della gara.
Ne sarebbe derivato, ad opinione della ricorrente, che, al momento dell’avvio del servizio, RI non avrebbe posseduto più, con certezza giuridica, il requisito di partecipazione richiesto a pena di esclusione.
3. Conclusivamente, affermava che tutte e tre le concorrenti che la avrebbero preceduta in graduatoria avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura di gara, avendo, ciascuna di esse, violato requisiti essenziali previsti a pena di esclusione dalla lex specialis (sede operativa, tecnico ortopedico) e da norme imperative di legge (dichiarazione di equivalenza del CCNL, clausola sociale), oltre ad aver presentato offerte economicamente insostenibili o basate su presupposti errati.
4. Chiedeva, conseguentemente, la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto stipulato tra l’AS di NA e IC s.r.l., con conseguente condanna dell'Amministrazione a disporre il subentro della ricorrente nell'esecuzione del contratto.
4.1. In via subordinata, chiedeva il risarcimento del danno, comprendente il lucro cessante (da quantificarsi nella misura del 10% dell'importo dell'offerta presentata dalla ricorrente), il danno curriculare ed il danno emergente.
5. In via cautelare, chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
6. L’Azienda intimata, costituitasi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la presunta irricevibilità del ricorso, sul rilievo che il termine per impugnare sarebbe decorso dalla trasmissione della comunicazione di aggiudicazione in data 20 giugno 2025. La successiva richiesta di accesso non avrebbe spostato i termini in quanto sarebbe stato possibile cogliere anche in precedenza gli elementi essenziali.
6.1. Il ricorso sarebbe stato, comunque, infondato anche nel merito.
6.1.1. Riguardo alla prima classificata Lartotecenica, evidenziava come quest’ultima avrebbe, in sede di giustificazione, evidenziato “ la massima ottimizzazione delle procedure di gestione del servizio nonché il conseguimento del massimo ammortamento ”, in quanto avrebbe, al momento, gestito su tutto il territorio nazionale sei gare aventi oggetto identico e, giustificato, comunque, analiticamente, le proprie spese.
6.1.2. La Commissione di gara avrebbe ritenuto che il CCNL applicato dalla concorrente avrebbe garantito tutele economiche e normative sostanzialmente equivalenti a quelle del Capitolato.
6.1.3. La clausola sociale avrebbe dovuto intendersi, ai sensi del d.lgs. 36/2023, come un impegno che l’aggiudicatario avrebbe dovuto adempiere in modo tale da non “ comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore ”.
6.1.4. Quanto al modesto utile indicato (€ 175,74) non sarebbe stato possibile stabilire una soglia minima di utile, “ poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico ”.
6.1.5. IC avrebbe fornito giustificazione del ribasso rispetto al costo medio orario di € 24,00, dimostrando che il costo di € 18,00/ora sarebbe stato sostenibile grazie alle economie di scala, all'ammortamento dei costi di struttura e gestione del personale sui sei appalti identici.
6.1.6. La previsione, in base alla quale “il fornitore dovrà avere già in uso, con prova documentale, almeno una sede operativa nell'ambito del territorio regionale”, sarebbe stata riferibile alla fase esecutiva dell’appalto.
6.2. Riguardo ai motivi di ricorso riguardanti l’asserita illegittimità dell’offerta della seconda classificata, nel richiamare considerazioni già esposte rispetto alle censure riguardanti l’offerta di IC, aggiungeva che il monte orario di 106 ore per 4 unità indicato nella lex specialis , avrebbe rappresentato solo una stima da cui le società offerenti avrebbero potuto discostarsi, precisando, comunque, che “ ove la ditta ES fosse stata aggiudicataria, la Commissione, come avvenuto nel caso della IC, avrebbe potuto richiedere chiarimenti e giustificazioni in ordine all’offerta, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023 nonché dell’art. 25 del Capitolato d’oneri ”.
6.3. Anche riguardo alle censure formulate nei confronti di RI, rinviava a quanto dedotto in relazione all’offerta dell’aggiudicataria, precisando soltanto, in relazione al requisito della presenza, nell’organizzazione aziendale, di un tecnico ortopedico, che, al fine dell'ammissione alla gara, sarebbe stato sufficiente il possesso del requisito in parola alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6.4. Affermava, in conclusione, che dato il mancato superamento della prova di resistenza a causa dell’infondatezza di tutte le censure formulate nei confronti delle imprese concorrenti classificatesi in posizione superiore della graduatoria e, conseguentemente, l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’impugnazione per difetto di interesse, avrebbe dovuto essere respinta la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, di subentro, così come la domanda risarcitoria formulata in via subordinata.
7. Si costituiva in giudizio la seconda classificata ES s.p.a., la quale, rappresentato di avere, a sua volta, impugnato la medesima delibera di aggiudicazione con separato ricorso (di cui chiedeva la riunione al giudizio instaurato dalla controparte), evidenziava, ad adiuvandum rispetto al ricorso di ERmed avverso l’atto di aggiudicazione della gara in capo alla IC, che:
- la verifica di anomalia sarebbe stata svolta dalla Commissione in luogo del R.U.P., in violazione dell’art. 93 del d. lgs. 36/2023, con vizio di incompetenza funzionale e carenza di istruttoria e motivazione;
- il costo mensile della manodopera, di € 3.960,00, sarebbe stato ottenuto dalla IC considerando un numero sottostimato di ore (55 ore mensili contro le 106 richieste) moltiplicate per 48 settimane invece che per le 52 settimane annuali.
MEiante una semplice operazione matematica si sarebbe, invece, potuto accertare che il totale complessivo sarebbe stato di € 4.290,00 al mese, con conseguente perdita d’impresa;
- IC s.p.a. non avrebbe calcolato e tenuto in considerazione le spese di trasferta e soggiorno del tecnico ortopedico (in sede a Caltanissetta e/o a Verona);
- l’offerta sarebbe stata tecnicamente inattuabile, in quanto il capitolato avrebbe previsto una dotazione minima di 4 unità lavorative (106 ore settimanali) mentre l’aggiudicataria ne avrebbe previste solo 3, per di più in part–time (55 ore settimanali); il sistema di lavaggio automatizzato indicato nel progetto tecnico non avrebbe potuto compensare tale carenza.
7.1. Riteneva, poi, infondate le censure rivolte dalla ricorrente avverso la propria offerta.
In particolare, metteva in evidenza che:
- il proprio costo del personale sarebbe stato più basso rispetto a quello preventivato e stimato dalla stazione appaltante, in quanto avrebbe goduto di documentati sgravi fiscali sui lavoratori già a proprio servizio;
- il CCNL da essa applicato sarebbe stato equivalente e coerente a quello indicato nel Capitolato; affermava di aver presentato la dichiarazione di equivalenza ed evidenziava che, comunque, l’Amministrazione, nell’esercizio del soccorso istruttorio, avrebbe potuto chiedere chiarimenti e integrazioni.
- la presenza di una quinta unità di personale avrebbe permesso flessibilità ed interscambiabilità, velocizzando ritiri e consegne e riducendo i costi, migliorando così l’efficienza del servizio.
7.1.1. Vi sarebbero state, inoltre, ulteriori efficienze organizzative nella sua organizzazione del servizio, in quanto:
- già in passato avrebbe gestito, senza alcuna formale contestazione, il medesimo servizio, conoscendone, dunque, portata, effetti e costi;
- avrebbe avuto a disposizione, a titolo gratuito e senza spese, o comunque in regime di pieno ammortamento, e non attualmente utilizzati per insufficienza di commesse, tutti magazzini/depositi/officine da utilizzare per il servizio;
- avrebbe azzerato i costi energetici e per l’acqua grazie alla disponibilità di impianti fotovoltaici aziendali e al possesso di un pozzo autorizzato per l’estrazione diretta;
- sarebbe stata in possesso di software e sistemi gestionali interni già utilizzati da anni ed ammortizzati, così come di i tutti i veicoli necessari all’esecuzione del servizio di ritiro e consegna, con conseguente assenza di costi aggiuntivi per l’appalto;
- i costi della sicurezza sarebbero stati assai ridotti in quanto i locali aziendali sarebbero stati già conformi alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- avrebbe previsto nel contratto anche una voce per varie ed eventuali - imprevisti.
7.2. Affermava che la lex specialis non avrebbe previsto alcun obbligo di assorbimento del personale destinato all’appalto dal precedente aggiudicatario, che sarebbe servito solo per effettuare delle valutazioni tecniche sulla strutturazione del servizio e, ciò nondimeno affermava che avrebbe previsto un articolato e motivato piano di assorbimento del personale.
7.3. Sottolineava, ancora, che il capitolato non avrebbe previsto alcuna esclusione per l’ipotesi in cui non fosse prodotto un atto documentale relativo alla planimetria del deposito da utilizzare per l’esercizio dell’attività.
7.4. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato tra l’AS di NA e IC s.r.l., con conseguente aggiudicazione e subentro nell’esecuzione del contratto o, in via meramente subordinata, il risarcimento per equivalente dei danni patiti e patendi.
8. In vista dell’udienza pubblica ER ME depositava una memoria con la quale, anzitutto, si associava alla richiesta di ES di riunione al presente giudizio di quello portante R.G. n. 2385/2025 e, quindi, affermava l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso, rilevando come avrebbe avuto piena conoscenza dei vizi solo a partire dal 23 settembre 2025, data della consegna della documentazione essenziale per la presentazione del ricorso.
Nel merito ribadiva e sviluppava le argomentazioni formulate nel ricorso principale.
9. L’Azienda Sanitaria depositava una memoria con la quale replicava alle affermazioni contenute sia nella memoria di costituzione di ES s.p.a., sia nella memoria ex art. 73 c.p.a. di ERmed, ribadendo e sviluppando le argomentazioni contenute nella memoria di costituzione.
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Ricorso 2385/2025
10. Come anticipato, ES s.p.a. presentava, avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore di IC, un proprio autonomo ricorso, depositato in data 14 novembre 2025, dal contenuto sostanzialmente coincidente con quello della memoria, appena illustrata nei precedenti punti 9 e ss. (ai quali dunque si rimanda), presentata nel predetto giudizio R.G. 2278/2025.
11. Nella memoria di costituzione depositata con riferimento al ricorso in esame, l’AS eccepiva preliminarmente, in termini analoghi al giudizio di cui al n. R.G. 2278/2025, l’irricevibilità del ricorso per tardività, non ritenendo necessaria, per la piena conoscenza, a partire dalla quale far decorrere il dies a quo del termine di impugnazione, il rilascio della documentazione di cui alla richiesta di accesso.
11.1. Nel merito, affermava che, seppure, ai sensi dell’art. 93 del d. lgs. 36/2023, la competenza finale della valutazione di anomalia sarebbe spettata al RUP, sarebbe stato, altresì, previsto il supporto della Commissione di gara.
In ogni caso, ogni ipotetico vizio riguardante tale profilo del procedimento, sarebbe stato superato, nel caso di specie, dalla coincidenza della persona del Presidente della Commissione di gara con quella del RUP della procedura.
11.2. Riguardo all’asserita insostenibilità dell’offerta della concorrente risultata aggiudicataria, evidenziava, in termini generali, l’insindacabilità del giudizio tecnico discrezionale della stazione appaltante.
Ribadiva, in proposito, che lo svolgimento contemporaneo di 6 appalti sul territorio nazionale avrebbe consentito la massima ottimizzazione delle procedure di gestione del servizio ed il conseguimento del massimo ammortamento consentito dalla legge in tema di mezzi, attrezzature e strutture di supporto alla gestione dei processi relativi all’appalto.
In ogni caso, nel giudizio di anomalia non si sarebbero dovuto ricercare specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica e l’illegittimità di quest’ultima sarebbe potuta emergere solo in caso di macroscopica irragionevolezza o manifesto e decisivo travisamento dei fatti.
11.3. Riguardo al ridotto costo della manodopera, l’impresa avrebbe dato prova di una efficiente organizzazione del personale. Il costo del tecnico ortopedico sarebbe stato già assorbito dalla efficiente organizzazione della società.
11.4. Anche un utile modesto, d’altra parte, avrebbe potuto comportare un vantaggio significativo in termini di pubblicità, curriculum e qualificazione.
11.5. La rimodulazione dell’offerta sulla manodopera sarebbe stata ammissibile, dal momento che il prezzo complessivo dell’offerta sarebbe rimasto invariato. Corretta, d’altra parte, sarebbe stata l’indicazione del costo mensile di € 3.960,00, derivante dalla somma dei costi mensili delle tre unità di personale.
11.6. L’indicazione di 106 ore settimanali per 4 unità di personale sarebbe stata solo una stima preliminare non vincolante, considerato che ERmed, società aggiudicataria del precedente appalto avrebbe fatto riferimento, addirittura, a sole due unità di personale.
11.7. Riguardo al Progetto tecnico della società aggiudicataria osservava, ancora, che:
- riguardo al call center , l’aggiudicataria avrebbe dichiarato di disporre già di un numero verde attivo 24 ore su 24, sicché i costi sarebbero stati ammortizzati su tutti gli appalti;
- riguardo al personale addetto alla sanificazione, l’impresa avrebbe avuto a disposizione un’avanzata strumentazione che avrebbe reso il processo molto più rapido ed economico ( box “Lavaggio Ausili”, con cicli di lavorazione ridotti a 3-13 minuti, che avrebbe trasformato l'attività di sanificazione da operazione ad alta intensità di manodopera manuale in un processo semi-automatico). Parimenti il personale addetto al ritiro sarebbe stato idoneo, sia grazie all’organizzazione di IC, sia in ragione dei tempi di ritiro e consegna entro 5 giorni;
- la maggior parte dei compiti di natura amministrativa sarebbero stati gestiti e supportati da una struttura amministrativa unica per tutti gli appalti contemporaneamente gestiti;
- relativamente alla presenza del tecnico sui luoghi, IC avrebbe operato con una struttura in cloud , che avrebbe permesso di coordinare il personale (oltre 50 dipendenti) distribuito in diverse filiali;
- IC avrebbe, inoltre, formalmente dichiarato che il deposito principale sarebbe stato situato presso il Distretto di NA, in posizione centrale rispetto all'AS. Il deposito di Caltanissetta avrebbe dovuto, invece, considerarsi un deposito aggiuntivo di supporto;
- i costi di struttura (utenze, minuterie) sarebbero stati inclusi nelle spese generali.
In generale, IC avrebbe fornito la prova della sostenibilità economica dell’offerta e la valutazione favorevole delle giustificazioni in sede di giudizio di anomalia non avrebbe, d’altra parte, postulato un onere motivazionale rinforzato.
12. Sottolineava, poi, che, dichiarando esplicitamente e in modo vincolante di voler utilizzare esclusivamente le n. 5 unità già in organico aziendale, ES aveva dunque comunicato la sua totale indisponibilità a prendere in considerazione l’assorbimento del personale uscente.
Per tutte le predette ragioni chiudeva il rigetto del ricorso e anche dell’istanza cautelare.
13. Chiedeva, infine, la trattazione congiunta del giudizio con quello di cui al ricorso recante R.G. n. 2278/25.
14. All’udienza in camera di consiglio del 18 novembre 2025, le parti, con riferimento ad entrambi i ricorsi, rinunciavano alla trattazione dell’istanza di sospensiva in vista della fissazione di una pubblica udienza a breve termine.
15. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 fissata per la discussione di merito, il Collegio, preso atto della richiesta concorde delle parti di riunione e trattazione congiunta dei suddetti ricorsi, udita la discussione su entrambi, li poneva in decisione.
DIRITTO
16. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la connessione oggettiva e soggettiva tra di essi.
Emerge, infatti, che si tratta di impugnazioni di atti afferenti alla medesima gara da parte di concorrenti risultati non aggiudicatari e assume rilievo, inoltre, a rafforzare l’opportunità della trattazione unitaria delle due cause, la sostanziale coincidenza di contenuti tra il ricorso presentato da ES e la memoria di costituzione depositata da quest’ultima nell’altro giudizio, instaurato da ER ME.
17. Sempre in via preliminare, va respinta, l’eccezione, formulata dall’Azienda, di inammissibilità di entrambi i ricorsi per asserita tardività della loro presentazione, non potendo condividersi la tesi, sostenuta dalla stessa Azienda, dell’irrilevanza, al fine dell’individuazione del dies a quo del termine di decadenza previsto, dall’art. 29 c.p.a., per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, del rilascio di parte della documentazione del procedimento (comprendente atti espressamente impugnati con i ricorsi in esame) solo a seguito di ostensione da parte della stessa Azienda, in riscontro alle istanza di accesso formulate dalle stesse parti odierne ricorrenti.
Infatti, anche da ultimo, è stato in proposito statuito che “ i termini per impugnare gli atti di una procedura di affidamento di contratti pubblici decorrono dalla pubblicazione degli stessi sul portale dell'amministrazione ex art. 29 del d. lgs. n. 50 del 2016, ma, qualora sia stata formulata istanza di accesso agli atti o sia pendente un giudizio ex art. 116 c.p.a. per prendere visione di tali atti, il termine di impugnazione decorre dall'intervenuta ostensione degli atti richiesti ” (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza, 2/12/2025, n. 9468).
Parimenti, rispetto all'individuazione della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l'affidamento di un contratto di appalto, anche il Consiglio di Giustizia amministrativa, riguardo ad ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica di anomalia, come nel caso in esame, ha affermato che “ nel caso di proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara è prevista la dilazione temporale, fino al momento in cui è consentito l'accesso, se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ” (Cons. giust. amm. Sicilia, 24/4/2024, n. 303).
18. Ciò premesso, passando all’esame di merito dei ricorsi, deve, anzitutto, dichiararsi infondato il ricorso n. 2278/25, presentato da ER ME s.r.l.
19. Deve premettersi che ER ME è risultata, nella graduatoria compilata all’esito dello svolgimento della gara, solo quarta classificata.
In base alla c.d. “prova di resistenza” essa, avrebbe dovuto, dunque, provare, mediante il ricorso, non solo l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in favore della prima classificata, ma anche l’erroneo posizionamento in graduatoria, da parte della Commissione di gara, in posizione superiore alla propria, e/o, ancora più a monte, l’erronea ammissione alla gara, anche delle concorrenti risultate seconda e terza classificata.
Solo, infatti, a condizione di dimostrare che tutte quante le offerte classificate in posizione superiore alla propria avrebbero dovuto essere escluse o, comunque, avrebbero dovuto ricevere un punteggio complessivo inferiore a quello assegnato alla propria offerta, potrebbe dirsi sussistente l’interesse a ricorrere della stessa parte ricorrente.
In tal senso, in un caso analogo, nel quale il ricorso era stato instaurato dall’impresa terza classificata, è stato affermato che “ nel caso del ricorrente terzo classificato che non deduca - come nel caso del motivo in questione - un vizio travolgente l'intera procedura di gara, egli deve fornire la prova di resistenza, dimostrando l'illegittima ammissione di "entrambe" le imprese che lo precedono, pena l'inammissibilità del ricorso - o, come nel caso di specie, del singolo motivo "escludente" - per difetto di interesse a contestare l'aggiudicazione, che egli non potrebbe comunque conseguire, atteso che la fondatezza delle censure dedotte avverso uno solo dei primi due classificati darebbe luogo al mero scorrimento della graduatoria, a seguito della quale l'istante si posizionerebbe al secondo posto, non potendo tuttavia divenire aggiudicatario, cioè conseguire il bene della vita alla cui ricerca ha proposto l'azione giudiziaria ” (così T.A.R. Liguria, sez. I, 24/10/2022, n. 903).
In definitiva, quale conseguenza della predetta impostazione, nell’ipotesi di ricorso presentato, avverso gli atti di aggiudicazione di una gara, dalla concorrente classificatasi dalla terza posizione in giù, ove risultino integralmente infondate le censure rivolte in relazione anche ad una sola delle concorrenti situate in posizione superiore in graduatoria, la prova di resistenza non può dirsi soddisfatta ed il ricorso può, pertanto, essere respinto senza la necessità dell’esame delle censure rivolte anche nei confronti delle altre concorrenti.
20. Fatta tale premessa, si passa, dunque, ad esaminare le censure rivolte da ER ME avverso l’offerta dell’aggiudicataria IC s.r.l.
20.1. Ad introduzione dell’esame delle censure rivolte avverso l’ammissione e la positiva valutazione dell’offerta di quest’ultima, va ricordato che la verifica di anomalia - all’esito della quale, nel caso in esame, è stato adottato l’atto di aggiudicazione della gara - comporta una valutazione complessiva e generale dell’offerta e non può risolversi, dunque, in una “caccia all’errore” riferita a singoli e specifici aspetti dell’offerta, rilevando, pertanto, solo le ipotesi di macroscopica irragionevolezza delle valutazioni dell’Amministrazione.
Anche da ultimo è stato, infatti, sottolineato che “ nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria dell'Amministrazione ”.
In tal senso, nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza, 16/12/2024, n. 10107 è stato affermato, in termini che il Collegio condivide, che “ la valutazione in ordine alla non anomalia dell'offerta deve muoversi lungo i binari di un riscontro di natura globale e sintetico, "non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una caccia all'errore" (ex plurimis, della Sezione, sentenza n. 8356 del 2023). Il subprocedimento di verifica dell'anomalia non mira, infatti, ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile ai fini di una corretta esecuzione dell'appalto (cfr., di questa Sezione, tra le tante, sentenza n. 8471 del 2022) ”.
È, dunque, alla stregua di tali principi, che impongono una considerazione globale dell’affidabilità dell’offerta, al di là di singole e specifiche discrasie ed inesattezze, che il Collegio muove all’esame delle censure formulate nel ricorso presentato da ER ME.
21. Va, in primo luogo, evidenziato che il ridotto utilizzo di personale, per un numero complessivo di ore nettamente inferiore rispetto alle stesse indicazioni del Capitolato dell’appalto, fatto oggetto di censura nel ricorso in esame, appare essere stato adeguatamente giustificato, in sede di verifica di anomalia, mediante il riferimento ad una più efficiente ed economica organizzazione dell’attività della stessa IC s.r.l. dovuta alle economie di scala derivanti dal contemporaneo svolgimento di appalti dello stesso tipo e alla disponibilità di macchinari e sistemi organizzativi innovativi.
In particolare, appare ragionevole e condivisibile che lo svolgimento di altri sei appalti nel medesimo settore in ambito nazionale abbia consentito una gestione unica ed accentrata, e perciò più economica, di numerose attività amministrative e gestionali, e lo sfruttamento del precedente ammortamento tra tali precedenti appalti della maggior parte delle spese necessarie per lo svolgimento di quello in esame.
Inoltre, non appare irragionevole il riferimento al fatto che i sistemi di automazione menzionati e, in particolare, l’impiego di particolari macchinari per la sanificazione e di un’officina mobile avrebbe comportato un notevole abbattimento della necessità di manodopera manuale, oltre che delle spese per il trasferimento degli ausili.
22. Priva di pregio deve ritenersi anche la censura in cui si lamenta che l’allegazione della l’applicazione del CCNL Industria non sarebbe stata accompagnata dalla dichiarazione di equivalenza rispetto al CCNL indicato nel Capitolato.
Infatti, come affermato anche di recente nella giurisprudenza “ la valutazione circa l'equivalenza delle tutele accordate dal CCNL applicato dal concorrente a quelle garantite dal CCNL indicato nella lex specialis di gara, al pari dello scrutinio di anomalia dell'offerta, costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti ” (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 18/04/2025, n. 689).
Anche secondo la giurisprudenza richiamata, dunque, non è necessaria, a pena di illegittimità dell’offerta, l’applicazione del CCNL indicato nel capitolato d’appalto, in quanto l’aggiudicatario può “ mantenere il proprio CCNL purché, secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica: (i) il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante; (ii) vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto ” ( T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 1/10/2024, n. 773).
22.1. Nel caso in esame, tale ultima condizione, ovvero la “c onfrontabilità delle mansioni del CCNL applicato con le lavorazioni dell’appalto ” si ricava, immediatamente, dal fatto che entrambi i CCNL riguardano il settore dei “metalmeccanici”.
Riguardo alla comparabilità del trattamento dei lavoratori impiegati con quelli del CCNL individuato dalla stazione appaltante, non emergono, nelle censure della parte ricorrente, elementi concreti per affermare che l’applicazione del contratto indicato dalla ricorrente avrebbe comportato scostamenti significativi e sostanziali rispetto al CCNL indicato negli atti di gara.
D’altra parte, sempre la giurisprudenza specifica che, in ogni caso “ non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all'imposizione di un CCNL unico ” (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, Ordinanza, 12/03/2024, n. 89).
Alla luce di tali osservazioni, il mancato deposito della dichiarazione di equivalenza non può ritenersi decisivo, a fronte dell’esito complessivamente favorevole della verifica di anomalia sulla base delle giustificazioni fornite dall’impresa risultata aggiudicataria e della genericità delle censure formulate in proposito da ER ME, la quale, al di là della difformità formale tra il CCNL applicato e quelli indicato negli atti di gara, non ha individuato concreti elementi di scostamento idonei a dimostrare la non equivalenza sostanziale tra i trattamenti discendenti dall’applicazione dei due diversi CCNL.
23. Riguardo all’asserita mancata giustificazione dello scostamento dell’importo orario del costo del lavoro rispetto al valore delle tabelle ministeriali, va ricordato che in numerose occasioni la giurisprudenza ha affermato che le tabelle ministeriali sul costo del lavoro non costituiscono un parametro assoluto e inderogabile, ma piuttosto un indice di riferimento per la valutazione della congruità e dell'affidabilità dell'offerta avente valore meramente ricognitivo e statistico (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato n. 9727/2024).
In tal senso non possono essere confusi costo medio orario del lavoro, indicato nelle tabelle ministeriali e "trattamenti salariali minimi inderogabili".
D’altra parte, lo scostamento dai valori tabellari, nel caso di specie, è debitamente giustificato dalla particolare e più efficiente organizzazione aziendale di cui si è dato conto in precedenza.
Inoltre, anche in relazione al giudizio di congruità su tale scostamento, va ribadito che la valutazione della stazione appaltante ha carattere tecnico-discrezionale ed il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione è limitato ai casi di manifesta e macroscopica erroneità, illogicità o irragionevolezza (Consiglio di Stato n. 5444 /2018).
24. La circostanza che l’impresa aggiudicataria abbia valorizzato il costo di tre lavoratori, quando sarebbero stati quattro i dipendenti della società da assorbire, non ha comportato alcuna violazione della clausola sociale, la quale implica “ un'applicazione elastica e non rigida … per contemperare l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà di impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare ai fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto ” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2024, n. 3144) .
Ciò, in quanto la clausola sociale deve contemperarsi con le prerogative di organizzazione imprenditoriale, che costituiscono espressione di quella libertà di impresa pure tutelata dall'art. 41 Cost., “ così da evitare il sacrificio totale delle esigenze (organizzative) imprenditoriali, che comporterebbe il venir meno del nucleo distintivo dell'attività imprenditoriale, appunto l'organizzazione a proprio rischio (e quindi a propria scelta) di mezzi e risorse ” ( Cons. Stato, Sez. V, 25/01/2024, n. 807).
25. Riguardo alla censura in cui si lamenta che IC non avrebbe indicato specificamente il costo del tecnico ortopedico, anche l’Amministrazione nelle sue difese ha riferito che la controinteressata avrebbe dimostrato che si tratterebbe di figura già presente nel proprio organico, (per il quale, dunque, la società, non incontrerebbe costi aggiuntivi) la quale, grazie, per un verso, al sistema di organizzazione in cloud e, per altro verso, all’ubicazione della sede lavorativa potrebbe intervenire volta per volta senza particolari oneri.
Anche sotto tale profilo le giustificazioni appaiono ragionevoli e, pertanto, appaiono prive di fondamento le censure formulate sul punto.
26. Quanto, poi, ai costi del call center , dei capannoni aziendali e degli automezzi, che secondo la ricorrente sarebbero stati quantificati in maniera irrisoria in sede di giustificazioni da parte della società poi risultata aggiudicataria dell’appalto, si ritiene sufficiente rinviare, a smentita della fondatezza delle censure, alle precedenti osservazioni in merito all’ammortamento dei costi e alle economie di scala derivanti dal contemporaneo svolgimento di numerosi altri appalti.
27. Con riferimento, poi, alla censura in cui si è ritenuto sintomatico della scarsa serietà dell’offerta il margine estremamente ridotto di utile che emergerebbe anche dalle giustificazioni fornite in fase di anomalia, va ribadito quanto frequentemente affermato anche dalla giurisprudenza, ovvero che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo per l'impresa, non necessariamente di natura economica diretta. Pertanto, un'offerta con un utile esiguo non è di per sé sintomo di inaffidabilità, ma richiede una valutazione concreta della sua serietà e sostenibilità complessiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 963/2015) che nel caso di specie risulta essere stata adeguatamente effettuata dall’Amministrazione, in sede di valutazione di anomalia, sulla base delle giustificazioni fornite dall’impresa con riferimento a tutte le voci e gli aspetti sopra indicati.
28. Infine, il Collegio ritiene che la disponibilità di una sede attuale costituisce un requisito da dimostrarsi in fase di esecuzione del contratto e che, pertanto la mancata indicazione della stessa sede nell’offerta presentata non può incidere sulla sua completezza.
29. Deve aggiungersi che non sono fondate neanche le ulteriori diverse censure formulate “ ad adiuvandum ” nella memoria di costituzione depositata da ES, peraltro corrispondenti a quelle contenute nel ricorso presentato in via principale da quest’ultima, riunito a quello fin qui preso in esame.
29.1. In primo luogo, a proposito della lamentata incompetenza della Commissione di gara ad effettuare il procedimento di verifica di anomalia, che sarebbe, invece, spettata al RUP, deve anzitutto ritenersi condivisibile quanto evidenziato nelle difese dell’Azienda intimata, ovvero che la legge, all’art. 93 del d. lgs. 36/2023, ha previsto espressamente una funzione di supporto della Commissione in tale procedimento; soprattutto appare dirimente, nel fugare ogni dubbio di possibile illegittimità del provvedimento per asserita incompetenza dell’organo emanante, la circostanza che la Commissione, come risulta nel relativo verbale, ha ritenuto congrua “all’unanimità” e, dunque con valutazione favorevole anche da parte del suo Presidente, il quale, nel caso in esame, ricopriva anche la figura di RUP del procedimento.
29.2. Non si rilevano, poi, i lamentati difetti nel calcolo della manodopera, che è stato effettuato correttamente su base mensile ed alla stregua del più ridotto fabbisogno di manodopera ritenuta necessaria grazie alle innovative tecniche e ai macchinari a disposizione della stessa aggiudicataria.
30. In conclusione, tutte le censure rivolte, tanto da ER ME, quanto da ES s.p.a., nei confronti dell’offerta della prima classificata aggiudicataria risultano, per le ragioni ampiamente esposte, del tutto infondate.
31. L’infondatezza delle censure rivolte nei confronti della prima classificata/aggiudicataria dell’appalto, rende a rigore superfluo, stante il difetto di interesse, in base alla prova di resistenza di cui sopra si diceva, l’esame delle censure rivolte da ER ME nei confronti dell’offerta della seconda classificata ES s.p.a. Tuttavia, per completezza espositiva, anche alla luce delle censure formulate da quest’ultima tanto nel procedimento in esame, che in quello, distinto, instaurato dalla stessa ES quale ricorrente principale, appare opportuno una loro breve considerazione.
31.1. Riguardo alle censure relative alla presunta assenza di prova documentale della disponibilità di almeno una sede operativa nell’ambito regionale e all’applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, possono ripetersi le osservazioni di cui, rispettivamente ai precedenti punti 28 e 22.
31.2. Con riferimento alla presunta insostenibilità dell’offerta di ES sul piano economico - deficit che emergerebbe, in particolare, del numero di lavoratori messi a disposizione e del monte orario complessivo, superiori a quelli indicati nel Capitolato – la stessa concorrente ha ragionevolmente evidenziato l’incidenza favorevole dei vantaggi derivanti dagli sgravi fiscali sui lavoratori già in servizio, dalla conoscenza del tipo di appalto in ragione della precedente gestione dello stesso e dalla piena disponibilità, in regime di ammortamento, delle strutture necessarie e dei veicoli, oltre che di pozzi, per le risorse idriche e di impianti fotovoltaici, per le esigenze energetiche, così come di software e sistemi gestionali già utilizzati da anni per la gestione del medesimo tipo di appalti.
31.3. Infine, va esclusa, altresì, la violazione, da parte di ES, della clausola sociale, non solo perché quest’ultima ha affermato di avere un piano di assorbimento del personale, ma anche perché, nonostante l'obbligatorietà del suo inserimento nel bando, la vincolatività della clausola sociale per l'operatore economico che si aggiudica l'appalto non è rigida né automatica, come esposto al precedente punto 24.
32. In conclusione, risultando certamente superflua, in base alla prova di resistenza, l’esame delle censure rivolte nei confronti dell’offerta della terza classificata e risultando invece infondate quelle relative all’offerta non solo della prima, ma anche della seconda classificata, il ricorso presentato da ER ME avverso l’atto di aggiudicazione in favore di IC s.p.a. deve ritenersi infondato e deve, dunque, essere rigettato.
33. Infondato deve ritenersi, inoltre, anche il ricorso autonomo, riunito a quello fin qui esaminato, presentato dalla seconda classificata ES s.p.a. avverso il medesimo atto di aggiudicazione, in quanto basato su censure identiche a quelle già formulate nell’atto di costituzione in giudizio del procedimento appena esaminato, delle quali è stata dimostrata l’infondatezza nei precedenti punti di motivazione (in particolare il punto 29) ai quali, dunque, si rinvia per la motivazione del rigetto anche del ricorso n. R.G. n. 2385/25.
34. In definitiva, per tutte le ragioni esposte devono essere rigettati, in quanto infondati, tanto il ricorso n. 2278/25, quanto il ricorso n. 2385/25.
35. Le spese di causa, attesa la peculiarità e la complessità delle questioni controverse possono eccezionalmente essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 2278/25 e n. 2385/25, come in epigrafe proposti, li rigetta entrambi per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
VA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LL | AG NN NE |
IL SEGRETARIO