CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 12/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2414/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Comune di SA - Via Vittorio Veneto N 15 74016 SA TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 74016 SA TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 252/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 09/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 317 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto alla Commissione tributaria provinciale di Taranto in data 25/2/2022 Resistente_1
impugnava l'avviso di accertamento n. 317, notificato il 16.11.2021, con il quale il Comune di
SA richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 67,00, comprese sanzioni ed interessi, dovuta a titolo di TASI per l'anno di imposta 2016 in relazione ad un immobile di sua proprietà.
A sostegno della domanda di annullamento dell'avviso opposto il ricorrente deduceva la illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art 74, comma 1 legge n. 342/2000, giacché non era stato notificato l'atto - prot. n. TA 129169 del 2/8/2010 - con il quale l'Agenzia delle entrate-Ufficio del territorio di Taranto aveva modificato il classamento dell'immobile elevando la relativa rendita catastale da euro 449,32, da lui proposta con il sistema DOCFA, ad euro 619,75.
Costituitosi in giudizio, il Comune di SA contestava il fondamento del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto con sentenza n. 252 del 27.2.2023, depositata il
9.3.2023, accoglieva il ricorso e dichiarava compensate tra le parti le spese di lite.
Con l'appello proposto il Comune di SA censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che la rettifica della rendita catastale del fabbricato di proprietà del Resistente_1, disposta dall'Agenzia del territorio, non fosse stata notificata e ciò in contrasto con quanto emergeva dalle visure catastali.
Con il secondo motivo di gravame sostiene che il primo giudice aveva errato anche nel ritenere che la prova dell'avvenuta notifica sia necessaria per consentire all'ente impositore di utilizzare i relativi dati catastali.
Lamenta, infine, il mancato accoglimento dell'istanza di autorizzazione a chiamare in causa l'Agenzia delle entrate.
Il contribuente non si è costituito e non ha svolto alcuna difesa in questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
La illegittimità dell'avviso opposto dedotta dal contribuente con il ricorso di primo grado si fonda sulla asserita mancata notificazione della modifica della rendita catastale disposta dall'Agenzia del territorio (oggi Agenzia delle entrate) a seguito di procedura DOCFA presentata dal Resistente_1.
Dalle visure storiche dell'immobile allegate al ricorso risulta però che detta variazione catastale fu notificata al contribuente in data 4.10.2010 con atto prot. n. TA0160857/2010 ed in assenza di formale contestazione di quanto attestato nell'atto pubblico deve ritenersi che detta rettifica della rendita sia stata ritualmente portata a conoscenza del contribuente. Non può poi non ricordarsi che a seguito della presentazione, ai sensi del d.m. n. 701/1994, di DOCFA con la quale era proposta una rendita catastale di euro 449,32, il contribuente ben sapeva che quella rendita da lui proposta poteva, entro un anno, essere oggetto di rettifica da parte dell'ufficio, pena la definitività di quella proposta;
ed in effetti l'Agenzia del territorio rettificava, nel termine previsto, la classe proposta da 2 a 4 con il citato provvedimento prot.
n. TA 129169 del 2/8/2010.
Va aggiunto che è lo stesso contribuente ad ammettere nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di avere avuto piena conoscenza, già prima della notifica dell'avviso di accertamento opposto, della rettifica della rendita catastale disposta dall'ufficio, allorché ricorda che “Lo stesso Ufficio tributi ha – sempre per identiche questioni - emesso degli atti di annullamento in autotutela per gli anni di imposta
2014 e precedenti”. Ed in effetti dal documento prodotto nel primo grado di giudizio emerge che il funzionario responsabile dell'ufficio tributi in data 26.3.2020 annullava in autotutela l'avviso di accertamento Tasi n. 39761 emesso in data 29.10 2019 per l'anno di imposta 2014 “già notificato” al Resistente_1.
A quest'ultimo erano inoltre notificati, il 18/12/2020 e il 21/12/2020, altri due avvisi di accertamento per
TASI ed IMU per l'anno di imposta 2015 (sempre con rendita catastale rettificata ad euro 619,75), opposti dal contribuente con ricorsi respinti dal primo giudice con sentenza il cui gravame (iscritto al n. 1365/2023
RGA) è stato trattato e deciso dal collegio all'odierna udienza.
Trova pertanto esplicita conferma il fatto che il contribuente, quantomeno dal 2019 e comunque prima della notificazione dell'avviso di accertamento opposto (16.11.2021) aveva piena conoscenza della rettifica della rendita catastale, (da lui proposta nel 2009 con la DOCFA in euro 449,32), operata dall'ufficio del territorio, che la elevava ad euro 619,75 e che era poi legittimamente posta dall'ente impositore a base del ricalcolo dell'imposta dovuta per l'anno 2016.
Il contrasto di giurisprudenza insorto sulla questione controversa all'interno della Corte di primo grado
(quale emerge dall'esito sfavorevole al contribuente nel citato processo n. 1365/2023 RGA trattato all'odierna udienza) giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia – Sezione XXIX di Taranto – accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto da Resistente_1.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2414/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Comune di SA - Via Vittorio Veneto N 15 74016 SA TA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 74016 SA TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 252/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 09/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 317 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto alla Commissione tributaria provinciale di Taranto in data 25/2/2022 Resistente_1
impugnava l'avviso di accertamento n. 317, notificato il 16.11.2021, con il quale il Comune di
SA richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 67,00, comprese sanzioni ed interessi, dovuta a titolo di TASI per l'anno di imposta 2016 in relazione ad un immobile di sua proprietà.
A sostegno della domanda di annullamento dell'avviso opposto il ricorrente deduceva la illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art 74, comma 1 legge n. 342/2000, giacché non era stato notificato l'atto - prot. n. TA 129169 del 2/8/2010 - con il quale l'Agenzia delle entrate-Ufficio del territorio di Taranto aveva modificato il classamento dell'immobile elevando la relativa rendita catastale da euro 449,32, da lui proposta con il sistema DOCFA, ad euro 619,75.
Costituitosi in giudizio, il Comune di SA contestava il fondamento del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto con sentenza n. 252 del 27.2.2023, depositata il
9.3.2023, accoglieva il ricorso e dichiarava compensate tra le parti le spese di lite.
Con l'appello proposto il Comune di SA censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che la rettifica della rendita catastale del fabbricato di proprietà del Resistente_1, disposta dall'Agenzia del territorio, non fosse stata notificata e ciò in contrasto con quanto emergeva dalle visure catastali.
Con il secondo motivo di gravame sostiene che il primo giudice aveva errato anche nel ritenere che la prova dell'avvenuta notifica sia necessaria per consentire all'ente impositore di utilizzare i relativi dati catastali.
Lamenta, infine, il mancato accoglimento dell'istanza di autorizzazione a chiamare in causa l'Agenzia delle entrate.
Il contribuente non si è costituito e non ha svolto alcuna difesa in questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
La illegittimità dell'avviso opposto dedotta dal contribuente con il ricorso di primo grado si fonda sulla asserita mancata notificazione della modifica della rendita catastale disposta dall'Agenzia del territorio (oggi Agenzia delle entrate) a seguito di procedura DOCFA presentata dal Resistente_1.
Dalle visure storiche dell'immobile allegate al ricorso risulta però che detta variazione catastale fu notificata al contribuente in data 4.10.2010 con atto prot. n. TA0160857/2010 ed in assenza di formale contestazione di quanto attestato nell'atto pubblico deve ritenersi che detta rettifica della rendita sia stata ritualmente portata a conoscenza del contribuente. Non può poi non ricordarsi che a seguito della presentazione, ai sensi del d.m. n. 701/1994, di DOCFA con la quale era proposta una rendita catastale di euro 449,32, il contribuente ben sapeva che quella rendita da lui proposta poteva, entro un anno, essere oggetto di rettifica da parte dell'ufficio, pena la definitività di quella proposta;
ed in effetti l'Agenzia del territorio rettificava, nel termine previsto, la classe proposta da 2 a 4 con il citato provvedimento prot.
n. TA 129169 del 2/8/2010.
Va aggiunto che è lo stesso contribuente ad ammettere nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di avere avuto piena conoscenza, già prima della notifica dell'avviso di accertamento opposto, della rettifica della rendita catastale disposta dall'ufficio, allorché ricorda che “Lo stesso Ufficio tributi ha – sempre per identiche questioni - emesso degli atti di annullamento in autotutela per gli anni di imposta
2014 e precedenti”. Ed in effetti dal documento prodotto nel primo grado di giudizio emerge che il funzionario responsabile dell'ufficio tributi in data 26.3.2020 annullava in autotutela l'avviso di accertamento Tasi n. 39761 emesso in data 29.10 2019 per l'anno di imposta 2014 “già notificato” al Resistente_1.
A quest'ultimo erano inoltre notificati, il 18/12/2020 e il 21/12/2020, altri due avvisi di accertamento per
TASI ed IMU per l'anno di imposta 2015 (sempre con rendita catastale rettificata ad euro 619,75), opposti dal contribuente con ricorsi respinti dal primo giudice con sentenza il cui gravame (iscritto al n. 1365/2023
RGA) è stato trattato e deciso dal collegio all'odierna udienza.
Trova pertanto esplicita conferma il fatto che il contribuente, quantomeno dal 2019 e comunque prima della notificazione dell'avviso di accertamento opposto (16.11.2021) aveva piena conoscenza della rettifica della rendita catastale, (da lui proposta nel 2009 con la DOCFA in euro 449,32), operata dall'ufficio del territorio, che la elevava ad euro 619,75 e che era poi legittimamente posta dall'ente impositore a base del ricalcolo dell'imposta dovuta per l'anno 2016.
Il contrasto di giurisprudenza insorto sulla questione controversa all'interno della Corte di primo grado
(quale emerge dall'esito sfavorevole al contribuente nel citato processo n. 1365/2023 RGA trattato all'odierna udienza) giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia – Sezione XXIX di Taranto – accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto da Resistente_1.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.