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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4585/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4585 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021,
trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 27.05.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Federico Vincenti (C.F. C.F._2
) congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Valentina Centi (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Empoli (Firenze) C.F._4
viale Giotto, n. 25, giusta procura in atti
ATTORI OPPONENTI
e
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
di Roma ), in nome e per conto della quale agisce oggi P.IVA_1 CP_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo (C.F. Controparte_3
) ed elettivamente domiciliata in Roma via A. Bertoloni n. 29, giusta procura C.F._5
in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 3.05.2024 (quanto all'opponente) e il 30.04.2024 (quanto all'opposta).
*****************************
Breve excursus processuale
In data 22.10.2021 notificava, a e , atto di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
precetto con il quale veniva intimato, a questi ultimi, il pagamento, in favore della creditrice,
dell'importo di € 62.976,49 oltre interessi successivi al tasso contrattualmente stabilito sul residuo debito capitale e la quota capitale delle rate scadute e impagate, nonché compensi legali indicati ex
D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 in euro 405,00, CAP 4% ed IVA 22%, sino all'effettivo saldo.
Il titolo esecutivo a fondamento del precetto intimato era costituito dal contratto di finanziamento stipulato in data 16.12.2002, dagli odierni opponenti, con per atto Notaio Controparte_4
dott.ssa in San Miniato, Rep. nr. 4526; Racc. nr. 1542, con il quale era stato Persona_1
concesso a , in qualità di mutuatario e datore di ipoteca (mentre Parte_1 Parte_2
rivestiva la qualità di garante), la somma di € 60.000,00, finalizzata all'acquisto di un immobile per civile abitazione sito nel Comune di Montopoli in Val d'Arno. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c., notificato a mezzo PEC il
26.11.2021, e adivano l'intestato Tribunale chiedendo che fossero Parte_1 Parte_2
accolte le seguenti conclusioni: “ Piaccia all' Ecc.mo Giudice del Tribunale adito, contraris reiectis:
accogliere la domanda e per l'effetto: a) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
b) Nel merito dichiarare nullo il contratto di finanziamento costituente titolo esecutivo in forza del
quale è stato notificato l'atto di precetto opposto ex art. 615 cpc, per i motivi nn. 2 e 3 della premessa,
e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 22.10.2021, con
vittoria di spese e competenze legali da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari;
c)
Sempre nel merito, in via subordinata, dichiarare la nullità della clausola sugli interessi moratori,
illegittima per usura, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data
22.10.2021, in quanto richiedente una somma non dovuta, con vittoria di spese e competenze legali
da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.”
Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle richieste di controparte Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché, in particolare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) in via preliminare ed in accoglimento di apposita eccezione all'uopo sollevata,
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione e/o compensazione di
qualsiasi somma corrisposta da parte opponente in attuazione del contratto di mutuo fondiario del
16 dicembre 2002, ai rogiti del Notaio Rep. n. 4526 Racc. n. 11542, di originari € Persona_2
60.000,00=, munito di formula esecutiva il 16 gennaio 2002, per il periodo anteriore al decennio da
computarsi dalla notifica dell'atto di citazione, e precisamente per tutto quanto corrisposto dal 16
dicembre 2002 al 25 novembre 2011, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) in
ogni caso, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita all'eccezione di cui a punto 1), nel
merito: A) rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata in questa sede dai sigg.ri e Parte_1
perché inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, con ogni Parte_2
consequenziale pronuncia di ragione e di legge e, in subordine, nella denegata e contestata ipotesi
di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto e del contratto di mutuo fondiario del 16 dicembre 2002, ai rogiti
del Notaio Rep. n. 4526 Racc. n. 11542, di originari € 60.000,00=, munito di Persona_2
formula esecutiva il 16 gennaio 2002, sia pure nei limiti del credito della società convenuta opposta
che risulterà all'esito del presente giudizio, disponendo la compensazione tra le parti per quantità
corrispondenti delle loro reciproche ragioni di debito-credito, con ogni consequenziale pronuncia di
ragione e di legge;
sempre con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge CAP
4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%.”
All'esito dell'udienza di prima comparizione il G.I., con ordinanza del 25.10.2022, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dagli opponenti e rinviava all'udienza del 6.4.2023 per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova, concedendo alle parti i termini ex art 183 comma 6 c.p.c..
In esito alla suddetta udienza del 6.4.2023, il GOP designato in sostituzione del G.I. in congedo per motivi di salute, lette le memorie rispettivamente depositate dai difensori, si pronunciava come segue:
“ritenuta la ctu esplorativa, riportando il contratto di mutuo garantito da ipoteca tutte le condizioni
economiche applicate e il piano di ammortamento allegato, non ammette la richiesta ctu e pertanto
la causa matura per la decisione, rimette il fascicolo al giudice assegnatario per i provvedimenti
opportuni”.
Quindi, fissata da questo giudice -cui medio tempore il procedimento era stato riassegnato- l'udienza del 12.10.2023 per l'assunzione dei provvedimenti del caso, in tale sede veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.5.2024, in esito alla quale, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 27.5.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
*** ***
Motivi in fatto e in diritto della decisione Come esposto in premessa, e con la spiegata opposizione hanno inteso Parte_1 Parte_2
contestare, sotto plurimi profili, la validità del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto impugnato, titolo costituito dal contratto di finanziamento stipulato in data 16.12.2002 con
[...]
e con il quale è stato concesso a , in qualità di mutuatario e datore di CP_4 Parte_1
ipoteca (mentre rivestiva, come detto, la qualità di garante), la somma di euro Parte_2
60,000,00, finalizzata all'acquisto di un appartamento per civile abitazione;
In particolare, gli opponenti hanno dedotto, a sostegno della propria domanda,:
- la non debenza degli interessi moratori richiesti nel contratto di finanziamento in quanto usurari;
- la nullità del contratto di finanziamento per assenza dei requisiti minimi di trasparenza;
- la nullità del contratto di finanziamento per contestuale obbligo di sottoscrizione del piano finanziario “4 YOU”;
Sulla scorta di tali premesse hanno chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità del suindicato contratto di finanziamento nonché la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato.
Ciò posto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'opposizione
all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha
veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare
le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione
e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore
ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa” (cfr. Cass. 20 marzo
2012 n. 4380) e che “il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di
accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte
opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del
credito” (cfr. Cass. Sez. 3 n. 5635 del 7.3.2017). È l'opponente, dunque, che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
Orbene, rapportando detti principi al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie in atti, ritiene questo giudice che, mentre la convenuta opposta ha fornito riscontro del credito azionato, gli opponenti non abbiano assolto all'onere probatorio sugli stessi incombenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c..
E, invero, deve notarsi, nel venire ad esaminare la prima delle eccezioni sollevate dagli attori, ovvero quella relativa all'asserita nullità degli interessi moratori applicati al finanziamento oggetto di vertenza per superamento del tasso soglia, che gli opponenti nulla hanno allegato, a sostegno di detta doglianza, al di là di una mera perizia contabile di parte.
Ora, è principio consolidato quello secondo cui la perizia di parte non può essere posta a fondamento della decisione del Giudice alla stregua di una “prova” strictu senso intesa, in quanto la stessa
“costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il
contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo.
Ne consegue che non ha pregio la pretesa di considerarla un documento sul quale disporre una
consulenza tecnica d'ufficio” (Cassazione, Sezione Prima, sentenza n. 16552 del 06.08.2015; Cass.
civ., sez. un., 03.06.2013, n. 13902).
Ad abundantiam, sempre sotto il profilo dell'onere probatorio, va evidenziato che, come rettamente rilevato dalla difesa di parte opposta, secondo giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. sez.
III, 30 gennaio 2019, n. 2543), ai fini della prova del superamento del cd. tasso di usura, incombe all'attore il deposito in giudizio dei decreti ministeriali che stabiliscono le soglie cd. usurarie, cioè i limiti entro cui il tasso d'interesse fissato dalla CA (e, in generale, il TAEG effettivo) deve rientrare ai fini di legittimità.
Orbene, parte opponente non ha provveduto in tal senso, talchè “La mancata produzione in giudizio
dei decreti ministeriali rilevanti per la determinazione del TEGM, necessario per la determinazione del tasso soglia, non consente al giudicante di accertare la fondatezza o meno dell'eccezione di
usurarietà. (Tribunale di Castrovillari, sent. n. 564/2021).
I principi sopra richiamati in tema di onere probatorio devono ritenersi applicabili anche alle ulteriori doglianze espresse dagli opponenti (segnatamente: quella di nullità del contratto di finanziamento per assenza dei requisiti minimi di trasparenza e quella di nullità dello stesso contratto per contestuale obbligo di sottoscrizione del piano finanziario “4 YOU”), le quali, siccome rimaste sfornite di specifici elementi di riscontro, devono essere considerate alla stregua di meri generici assunti non suscettibili di integrare la prova di quanto asserito.
Va pertanto condiviso quanto deciso dal GOP designato per la trattazione dell'udienza del 6.4.2023,
là dove ha statuito nei seguenti termini “Letti gli atti e i documenti, ritenuta la ctu esplorativa
riportando il contratto di mutuo garantito da ipoteca tutte le condizioni economiche applicate e il
piano di ammortamento allegato, non ammette la richiesta ctu e pertanto la causa matura per la
decisione, rimette il fascicolo al giudice assegnatario per i provvedimenti opportuni.”
Tale decisione appare, del resto, in linea con quanto ribadito, a più riprese, dalla Suprema Corte (cfr.,
tra le altre, Cass, Ordinanza 26048 del 7 settembre 2023) in punto di inutilizzabilità della consulenza tecnica al fine di supplire al mancato assolvimento, da parte del soggetto che ne sia gravato, all'onere di provare i fatti da lui addotti, e cioè che: “La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non
può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
la
consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la
finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni
che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di
indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,
e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle
proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di
elementi, fatti o circostanze non provati”. Ne discende che l'opposizione a precetto di cui trattasi deve essere disattesa, con conseguente condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) RESPINGE l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c. proposta da e Parte_1
; Parte_2
2) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 4.217,00 per competenze, oltre 15% per spese generali nonché IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Pisa, 30.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4585 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021,
trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 27.05.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Federico Vincenti (C.F. C.F._2
) congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Valentina Centi (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Empoli (Firenze) C.F._4
viale Giotto, n. 25, giusta procura in atti
ATTORI OPPONENTI
e
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
di Roma ), in nome e per conto della quale agisce oggi P.IVA_1 CP_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo (C.F. Controparte_3
) ed elettivamente domiciliata in Roma via A. Bertoloni n. 29, giusta procura C.F._5
in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 3.05.2024 (quanto all'opponente) e il 30.04.2024 (quanto all'opposta).
*****************************
Breve excursus processuale
In data 22.10.2021 notificava, a e , atto di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
precetto con il quale veniva intimato, a questi ultimi, il pagamento, in favore della creditrice,
dell'importo di € 62.976,49 oltre interessi successivi al tasso contrattualmente stabilito sul residuo debito capitale e la quota capitale delle rate scadute e impagate, nonché compensi legali indicati ex
D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 in euro 405,00, CAP 4% ed IVA 22%, sino all'effettivo saldo.
Il titolo esecutivo a fondamento del precetto intimato era costituito dal contratto di finanziamento stipulato in data 16.12.2002, dagli odierni opponenti, con per atto Notaio Controparte_4
dott.ssa in San Miniato, Rep. nr. 4526; Racc. nr. 1542, con il quale era stato Persona_1
concesso a , in qualità di mutuatario e datore di ipoteca (mentre Parte_1 Parte_2
rivestiva la qualità di garante), la somma di € 60.000,00, finalizzata all'acquisto di un immobile per civile abitazione sito nel Comune di Montopoli in Val d'Arno. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c., notificato a mezzo PEC il
26.11.2021, e adivano l'intestato Tribunale chiedendo che fossero Parte_1 Parte_2
accolte le seguenti conclusioni: “ Piaccia all' Ecc.mo Giudice del Tribunale adito, contraris reiectis:
accogliere la domanda e per l'effetto: a) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
b) Nel merito dichiarare nullo il contratto di finanziamento costituente titolo esecutivo in forza del
quale è stato notificato l'atto di precetto opposto ex art. 615 cpc, per i motivi nn. 2 e 3 della premessa,
e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 22.10.2021, con
vittoria di spese e competenze legali da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari;
c)
Sempre nel merito, in via subordinata, dichiarare la nullità della clausola sugli interessi moratori,
illegittima per usura, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data
22.10.2021, in quanto richiedente una somma non dovuta, con vittoria di spese e competenze legali
da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.”
Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle richieste di controparte Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché, in particolare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) in via preliminare ed in accoglimento di apposita eccezione all'uopo sollevata,
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione e/o compensazione di
qualsiasi somma corrisposta da parte opponente in attuazione del contratto di mutuo fondiario del
16 dicembre 2002, ai rogiti del Notaio Rep. n. 4526 Racc. n. 11542, di originari € Persona_2
60.000,00=, munito di formula esecutiva il 16 gennaio 2002, per il periodo anteriore al decennio da
computarsi dalla notifica dell'atto di citazione, e precisamente per tutto quanto corrisposto dal 16
dicembre 2002 al 25 novembre 2011, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) in
ogni caso, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita all'eccezione di cui a punto 1), nel
merito: A) rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata in questa sede dai sigg.ri e Parte_1
perché inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, con ogni Parte_2
consequenziale pronuncia di ragione e di legge e, in subordine, nella denegata e contestata ipotesi
di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto e del contratto di mutuo fondiario del 16 dicembre 2002, ai rogiti
del Notaio Rep. n. 4526 Racc. n. 11542, di originari € 60.000,00=, munito di Persona_2
formula esecutiva il 16 gennaio 2002, sia pure nei limiti del credito della società convenuta opposta
che risulterà all'esito del presente giudizio, disponendo la compensazione tra le parti per quantità
corrispondenti delle loro reciproche ragioni di debito-credito, con ogni consequenziale pronuncia di
ragione e di legge;
sempre con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge CAP
4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%.”
All'esito dell'udienza di prima comparizione il G.I., con ordinanza del 25.10.2022, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dagli opponenti e rinviava all'udienza del 6.4.2023 per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova, concedendo alle parti i termini ex art 183 comma 6 c.p.c..
In esito alla suddetta udienza del 6.4.2023, il GOP designato in sostituzione del G.I. in congedo per motivi di salute, lette le memorie rispettivamente depositate dai difensori, si pronunciava come segue:
“ritenuta la ctu esplorativa, riportando il contratto di mutuo garantito da ipoteca tutte le condizioni
economiche applicate e il piano di ammortamento allegato, non ammette la richiesta ctu e pertanto
la causa matura per la decisione, rimette il fascicolo al giudice assegnatario per i provvedimenti
opportuni”.
Quindi, fissata da questo giudice -cui medio tempore il procedimento era stato riassegnato- l'udienza del 12.10.2023 per l'assunzione dei provvedimenti del caso, in tale sede veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.5.2024, in esito alla quale, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 27.5.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
*** ***
Motivi in fatto e in diritto della decisione Come esposto in premessa, e con la spiegata opposizione hanno inteso Parte_1 Parte_2
contestare, sotto plurimi profili, la validità del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto impugnato, titolo costituito dal contratto di finanziamento stipulato in data 16.12.2002 con
[...]
e con il quale è stato concesso a , in qualità di mutuatario e datore di CP_4 Parte_1
ipoteca (mentre rivestiva, come detto, la qualità di garante), la somma di euro Parte_2
60,000,00, finalizzata all'acquisto di un appartamento per civile abitazione;
In particolare, gli opponenti hanno dedotto, a sostegno della propria domanda,:
- la non debenza degli interessi moratori richiesti nel contratto di finanziamento in quanto usurari;
- la nullità del contratto di finanziamento per assenza dei requisiti minimi di trasparenza;
- la nullità del contratto di finanziamento per contestuale obbligo di sottoscrizione del piano finanziario “4 YOU”;
Sulla scorta di tali premesse hanno chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità del suindicato contratto di finanziamento nonché la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato.
Ciò posto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'opposizione
all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha
veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare
le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione
e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore
ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa” (cfr. Cass. 20 marzo
2012 n. 4380) e che “il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di
accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte
opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del
credito” (cfr. Cass. Sez. 3 n. 5635 del 7.3.2017). È l'opponente, dunque, che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
Orbene, rapportando detti principi al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie in atti, ritiene questo giudice che, mentre la convenuta opposta ha fornito riscontro del credito azionato, gli opponenti non abbiano assolto all'onere probatorio sugli stessi incombenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c..
E, invero, deve notarsi, nel venire ad esaminare la prima delle eccezioni sollevate dagli attori, ovvero quella relativa all'asserita nullità degli interessi moratori applicati al finanziamento oggetto di vertenza per superamento del tasso soglia, che gli opponenti nulla hanno allegato, a sostegno di detta doglianza, al di là di una mera perizia contabile di parte.
Ora, è principio consolidato quello secondo cui la perizia di parte non può essere posta a fondamento della decisione del Giudice alla stregua di una “prova” strictu senso intesa, in quanto la stessa
“costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il
contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo.
Ne consegue che non ha pregio la pretesa di considerarla un documento sul quale disporre una
consulenza tecnica d'ufficio” (Cassazione, Sezione Prima, sentenza n. 16552 del 06.08.2015; Cass.
civ., sez. un., 03.06.2013, n. 13902).
Ad abundantiam, sempre sotto il profilo dell'onere probatorio, va evidenziato che, come rettamente rilevato dalla difesa di parte opposta, secondo giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. sez.
III, 30 gennaio 2019, n. 2543), ai fini della prova del superamento del cd. tasso di usura, incombe all'attore il deposito in giudizio dei decreti ministeriali che stabiliscono le soglie cd. usurarie, cioè i limiti entro cui il tasso d'interesse fissato dalla CA (e, in generale, il TAEG effettivo) deve rientrare ai fini di legittimità.
Orbene, parte opponente non ha provveduto in tal senso, talchè “La mancata produzione in giudizio
dei decreti ministeriali rilevanti per la determinazione del TEGM, necessario per la determinazione del tasso soglia, non consente al giudicante di accertare la fondatezza o meno dell'eccezione di
usurarietà. (Tribunale di Castrovillari, sent. n. 564/2021).
I principi sopra richiamati in tema di onere probatorio devono ritenersi applicabili anche alle ulteriori doglianze espresse dagli opponenti (segnatamente: quella di nullità del contratto di finanziamento per assenza dei requisiti minimi di trasparenza e quella di nullità dello stesso contratto per contestuale obbligo di sottoscrizione del piano finanziario “4 YOU”), le quali, siccome rimaste sfornite di specifici elementi di riscontro, devono essere considerate alla stregua di meri generici assunti non suscettibili di integrare la prova di quanto asserito.
Va pertanto condiviso quanto deciso dal GOP designato per la trattazione dell'udienza del 6.4.2023,
là dove ha statuito nei seguenti termini “Letti gli atti e i documenti, ritenuta la ctu esplorativa
riportando il contratto di mutuo garantito da ipoteca tutte le condizioni economiche applicate e il
piano di ammortamento allegato, non ammette la richiesta ctu e pertanto la causa matura per la
decisione, rimette il fascicolo al giudice assegnatario per i provvedimenti opportuni.”
Tale decisione appare, del resto, in linea con quanto ribadito, a più riprese, dalla Suprema Corte (cfr.,
tra le altre, Cass, Ordinanza 26048 del 7 settembre 2023) in punto di inutilizzabilità della consulenza tecnica al fine di supplire al mancato assolvimento, da parte del soggetto che ne sia gravato, all'onere di provare i fatti da lui addotti, e cioè che: “La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non
può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
la
consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la
finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni
che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di
indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,
e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle
proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di
elementi, fatti o circostanze non provati”. Ne discende che l'opposizione a precetto di cui trattasi deve essere disattesa, con conseguente condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) RESPINGE l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 1 c.p.c. proposta da e Parte_1
; Parte_2
2) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 4.217,00 per competenze, oltre 15% per spese generali nonché IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Pisa, 30.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza