Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01620/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2025, proposto da -OMISSIS- e da -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, i quali hanno assunto la difesa in proprio ex art. 23 c.p.a., con domicilio digitale come da PEC indicata nell’atto di ricorso;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia - Istituto Istruzione -OMISSIS- nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, tutti non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
del diritto all’ostensione della copia della bozza del PEI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. SO SB e udite le parti ricorrenti come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 694 del 2025 di cui all’epigrafe, le parti ricorrenti hanno domandato “l’annullamento del diniego all’accesso e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione della bozza del verbale di GLO anelato” .
2. In data 26.11.2025, le parti ricorrenti hanno depositato il provvedimento favorevole con cui la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso amministrativo presentato dalle stesse e ha invitato l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso ab origine presentata.
3. All’udienza camerale del 19.12.2025, le parti ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dalle parti ricorrenti. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
5. Peraltro, nella specie, è effettivamente venuto meno l’interesse al ricorso, posto che l’Amministrazione intimata non ha emanato – entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione per l’accesso – il provvedimento confermativo del diniego motivato e, pertanto, l’accesso ai documenti anelati dalle parti ricorrenti è consentito ex lege , come emerge pacificamente dal dettato dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (“ Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito ”), di modo che sussiste oramai un obbligo legale di ostensione cui l’Amministrazione scolastica deve necessariamente conformarsi.
6. In conclusione, e anche per quanto appena esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
ET CA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
SO SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO SB | ET CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.