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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12808 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 8000/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/1172025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
, nato a [...] il [...] (cf. ) residente in Parte_1 C.F._1
Roma in via di Villa Lauricella 37, elettivamente domiciliato in Roma via Pinerolo 22 presso lo studio dell'Avv. Paolo Pericoli che lo rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
e
CF PI in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma via Ostiense 92
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: si riporta integralmente al ricorso introduttivo e alle note difensive depositate insistendo per la condanna di parte resistente al pagamento della complessiva somma di €
€ 34.909,19 (di cui € 11.224,20 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetario, con condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto: - di essere stato assunto con contratto sottoscritto il 30/03/2021 quale lavoratore subordinato a far data dal 06/04/2021 dalla (all'epoca denominata;
Controparte_1 Parte_2
- che al rapporto era espressamente applicato il CCNL Commercio Terziario e Servizi –
Confcommercio – Distribuzione e Servizi ed il ricorrente era inquadrato quale impiegato di 1° livello con la mansione di Operation Service Manager, con orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00;
- che il trattamento retributivo era stato pattuito pattuito in € 47.000,00 annui, per 14 mensilità, comprensiva di superminimo assorbibile, poi aumentato nel febbraio 2022 ad € 49.000,00;
- che in data 13/03/2024, in continuità con il precedente contratto, fu fatto sottoscrivere al ricorrente dalla un nuovo contratto di lavoro quale lavoratore con disabilità ai sensi dell'art. 1 CP_1 della L. 68/1999, con retribuzione annua lorda di € 49.656,88 per 14 mensilità, pari ad € 3.546,92 mensili;
- che dal mese di ottobre 2024 la società non aveva più corrisposto la retribuzione sino al mese di dicembre 2024 né era corrisposta la tredicesima mensilità, per cui il 19/12/2024 il ricorrente aveva inviato tramite legale una diffida;
- che il era costretto a recedere dal contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c. Parte_1 rassegnando le proprie dimissioni per giusta causa con decorrenza 07/01/2025, data in cui il rapporto era cessato;
- che il non aveva percepito la retribuzione per le mensilità di ottobre, novembre, Parte_1 dicembre 2024, né quanto spettante per i 21 giorni di ferie maturati e non goduti e 30 ore di permessi retribuiti a titolo di festività abolite e ROL ai sensi dell'art. 158 CCNL;
- che al ricorrente spettava ai sensi dell'art. 2119 c.c., in considerazione della circostanza che il recesso operato è stato formulato per grave inadempimento della datrice di lavoro, spetterà
l'indennità di mancato preavviso quantificabile, come concordata nel contratto art. 10 e art. 247
CCNL, in due mensilità di retribuzione (60 giorni) nonché il TFR come risultante dal CUD 2023 cui aggiungere il TFR per il 2024;
- che le richieste di pagamento erano risultate prive di riscontro.
Concludeva, dunque, chiedendo il pagamento delle somme indicate in epigrafe come da conteggio allegato.
Fissata l'udienza di discussione parte convenuta non compariva, parte ricorrente produceva buste paga e CUD 2025 ricevuti dalla società e la domanda iniziale veniva ridotta ad € 34.909,19 oltre accessori come confermato dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'udienza del 11/11/2025., che viene trattata e decisa da questo Giudice a seguito di assegnazione del ruolo dell'originario titolare. 2.- Parte ricorrente ha chiesto, dunque, il riconoscimento di € 34.909,19 a titolo di differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società Controparte_1
(già dapprima con contratto del 30/3/2021 cui era seguito il contratto del 13/3/2024. Parte_2
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, come noto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Il ricorrente ha documentato l'intercorso rapporto di lavoro e lamentato il mancato pagamento delle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2024, tredicesima, ferie e permessi retribuiti non goduti,
TFR.
A ciò va aggiunta l' indennità di preavviso, prevista in misura pari a 60 giorni stante la risoluzione del contratto per giusta causa ex art. 2119 c.c. e 242 CCNL di settore, per reiterato mancato pagamento della retribuzione.
L'art.2119 c.c. stabilisce che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza “.
Per consolidato orientamento, l'immediatezza fra fatto legittimante il recesso per giusta causa del dipendente e le dimissioni, a fronte della quale va riconosciuto il credito da indennità da mancato preavviso, va intesa in senso relativo e può essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, da valutarsi con riferimento al caso concreto (Cass. 31999/2018, 3222/1980, 21438/2023).
La Suprema Corte ha precisato che “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di preavviso il giudice
è infatti tenuto ad accertare, sulla scorta di tutte le circostanze del caso concreto, quando sia definitivamente venuto meno il rapporto fiduciario che lega il dipendente al datore di lavoro, posto che il periodo di tempo ragionevole, ovvero rientrante nella nozione di immediatezza, entro il quale le dimissioni devono essere rassegnate non può iniziare a decorrere prima di tale momento. Ciò tanto più in una fattispecie in cui la giusta causa del recesso del dipendente è costituita dal mancato pagamento delle retribuzioni, in presenza della quale è evidente che la nozione di immediatezza non può essere intesa in senso così restrittivo da dover essere valutata con riguardo esclusivo al primo inadempimento del datore di lavoro, quasi che il dipendente sia tenuto a dimettersi, e così rinunciare in via definitiva alla retribuzione, senza neppure avere il tempo di verificare se detto inadempimento costituisca segnale irreversibile dell'incapacità datoriale di assolvere alle proprie obbligazioni o non sia invece dovuto ad avvenimenti contingenti
(un'improvvisa crisi di liquidità, un temporaneo calo del fatturato ecc.), che, ove superati nel breve periodo, gli consentano di mantenere il posto di lavoro.” (Cass.21438/2023 cit,)
Nel caso di specie la reazione del lavoratore risulta immediata: dapprima è stata inviato atto di diffida datato 17/12/2024 dopo il mancato pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2024), indi il lavoratore ha rassegnato le dimissioni all'ulteriore inadempimento del mese di dicembre e della tredicesima, che ha confermato il perdurante inadempimento della società.
Dall'esame delle buste paga consegnate e dei CUD risultano gli importi dovuti per le mensilità di ottobre e novembre 2024 (€ 3.510,24 e 3.329,30.) dal contratto si desume quando dovuto mensilmente e, dunque, per il mese di dicembre 2024 (€ 3.546,92) per un totale di € 10.386,46, tredicesima come da art. 6 del contratto (€ 3.546,92), dalla busta paga di novembre 2024 il dovuto per i giorni ferie residui = 20,93x137,37= € 2.875,15 e le Ore permessi = - 12,66x17,17= - € 217,37, in totale a titolo di tali indennità ferie e permessi risulta dovuta la differenza tra le due voci= €
2.657,77, preavviso come da contratto e CCNL (60 giorni di lavoro, pari ad € 7.093,84).
Infine, compete al ricorrente il TFR che, da CUD 2025 risulta trattenuto in azienda in misura pari ad
€ 11.224,20 e non risulta parimenti corrisposto.
Parte ricorrente ha ricondotto la propria domanda a tali evidenze documentali, mentre la società resistente, rimasta contumace, non ha forbito prova di aver provveduto al relativo pagamento.
Applicato, infatti, il principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in ragione del quale incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di fatti estintivi o modificativi delle pretese vantate dal lavoratore, devono ritenersi comprovati, i fatti posti a fondamento delle richieste relative alle predette voci retributive.
All'importo accertato di € 34.909,19 deve aggiungersi quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata applicando l'indice ISTAT del mese del saldo), oltre a quella dovuta a titolo di interessi legali, computati sulle frazioni del capitale, anno per anno rivalutato, dalle scadenze al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la a pagare nei confronti di la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 34.909,19 a titolo di retribuzione mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, indennità di ferie e permessi, 13^ ^ mensilità, indennità di preavviso e TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 4.500,00 a titolo di compenso professionale ed € 259 per spese vive. oltre IVA e
CPA nella misura di legge e spese generali al 15%.
Roma 11 dicembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/1172025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
, nato a [...] il [...] (cf. ) residente in Parte_1 C.F._1
Roma in via di Villa Lauricella 37, elettivamente domiciliato in Roma via Pinerolo 22 presso lo studio dell'Avv. Paolo Pericoli che lo rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
e
CF PI in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma via Ostiense 92
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: si riporta integralmente al ricorso introduttivo e alle note difensive depositate insistendo per la condanna di parte resistente al pagamento della complessiva somma di €
€ 34.909,19 (di cui € 11.224,20 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetario, con condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto: - di essere stato assunto con contratto sottoscritto il 30/03/2021 quale lavoratore subordinato a far data dal 06/04/2021 dalla (all'epoca denominata;
Controparte_1 Parte_2
- che al rapporto era espressamente applicato il CCNL Commercio Terziario e Servizi –
Confcommercio – Distribuzione e Servizi ed il ricorrente era inquadrato quale impiegato di 1° livello con la mansione di Operation Service Manager, con orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00;
- che il trattamento retributivo era stato pattuito pattuito in € 47.000,00 annui, per 14 mensilità, comprensiva di superminimo assorbibile, poi aumentato nel febbraio 2022 ad € 49.000,00;
- che in data 13/03/2024, in continuità con il precedente contratto, fu fatto sottoscrivere al ricorrente dalla un nuovo contratto di lavoro quale lavoratore con disabilità ai sensi dell'art. 1 CP_1 della L. 68/1999, con retribuzione annua lorda di € 49.656,88 per 14 mensilità, pari ad € 3.546,92 mensili;
- che dal mese di ottobre 2024 la società non aveva più corrisposto la retribuzione sino al mese di dicembre 2024 né era corrisposta la tredicesima mensilità, per cui il 19/12/2024 il ricorrente aveva inviato tramite legale una diffida;
- che il era costretto a recedere dal contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c. Parte_1 rassegnando le proprie dimissioni per giusta causa con decorrenza 07/01/2025, data in cui il rapporto era cessato;
- che il non aveva percepito la retribuzione per le mensilità di ottobre, novembre, Parte_1 dicembre 2024, né quanto spettante per i 21 giorni di ferie maturati e non goduti e 30 ore di permessi retribuiti a titolo di festività abolite e ROL ai sensi dell'art. 158 CCNL;
- che al ricorrente spettava ai sensi dell'art. 2119 c.c., in considerazione della circostanza che il recesso operato è stato formulato per grave inadempimento della datrice di lavoro, spetterà
l'indennità di mancato preavviso quantificabile, come concordata nel contratto art. 10 e art. 247
CCNL, in due mensilità di retribuzione (60 giorni) nonché il TFR come risultante dal CUD 2023 cui aggiungere il TFR per il 2024;
- che le richieste di pagamento erano risultate prive di riscontro.
Concludeva, dunque, chiedendo il pagamento delle somme indicate in epigrafe come da conteggio allegato.
Fissata l'udienza di discussione parte convenuta non compariva, parte ricorrente produceva buste paga e CUD 2025 ricevuti dalla società e la domanda iniziale veniva ridotta ad € 34.909,19 oltre accessori come confermato dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'udienza del 11/11/2025., che viene trattata e decisa da questo Giudice a seguito di assegnazione del ruolo dell'originario titolare. 2.- Parte ricorrente ha chiesto, dunque, il riconoscimento di € 34.909,19 a titolo di differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società Controparte_1
(già dapprima con contratto del 30/3/2021 cui era seguito il contratto del 13/3/2024. Parte_2
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, come noto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Il ricorrente ha documentato l'intercorso rapporto di lavoro e lamentato il mancato pagamento delle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2024, tredicesima, ferie e permessi retribuiti non goduti,
TFR.
A ciò va aggiunta l' indennità di preavviso, prevista in misura pari a 60 giorni stante la risoluzione del contratto per giusta causa ex art. 2119 c.c. e 242 CCNL di settore, per reiterato mancato pagamento della retribuzione.
L'art.2119 c.c. stabilisce che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza “.
Per consolidato orientamento, l'immediatezza fra fatto legittimante il recesso per giusta causa del dipendente e le dimissioni, a fronte della quale va riconosciuto il credito da indennità da mancato preavviso, va intesa in senso relativo e può essere compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, da valutarsi con riferimento al caso concreto (Cass. 31999/2018, 3222/1980, 21438/2023).
La Suprema Corte ha precisato che “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di preavviso il giudice
è infatti tenuto ad accertare, sulla scorta di tutte le circostanze del caso concreto, quando sia definitivamente venuto meno il rapporto fiduciario che lega il dipendente al datore di lavoro, posto che il periodo di tempo ragionevole, ovvero rientrante nella nozione di immediatezza, entro il quale le dimissioni devono essere rassegnate non può iniziare a decorrere prima di tale momento. Ciò tanto più in una fattispecie in cui la giusta causa del recesso del dipendente è costituita dal mancato pagamento delle retribuzioni, in presenza della quale è evidente che la nozione di immediatezza non può essere intesa in senso così restrittivo da dover essere valutata con riguardo esclusivo al primo inadempimento del datore di lavoro, quasi che il dipendente sia tenuto a dimettersi, e così rinunciare in via definitiva alla retribuzione, senza neppure avere il tempo di verificare se detto inadempimento costituisca segnale irreversibile dell'incapacità datoriale di assolvere alle proprie obbligazioni o non sia invece dovuto ad avvenimenti contingenti
(un'improvvisa crisi di liquidità, un temporaneo calo del fatturato ecc.), che, ove superati nel breve periodo, gli consentano di mantenere il posto di lavoro.” (Cass.21438/2023 cit,)
Nel caso di specie la reazione del lavoratore risulta immediata: dapprima è stata inviato atto di diffida datato 17/12/2024 dopo il mancato pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2024), indi il lavoratore ha rassegnato le dimissioni all'ulteriore inadempimento del mese di dicembre e della tredicesima, che ha confermato il perdurante inadempimento della società.
Dall'esame delle buste paga consegnate e dei CUD risultano gli importi dovuti per le mensilità di ottobre e novembre 2024 (€ 3.510,24 e 3.329,30.) dal contratto si desume quando dovuto mensilmente e, dunque, per il mese di dicembre 2024 (€ 3.546,92) per un totale di € 10.386,46, tredicesima come da art. 6 del contratto (€ 3.546,92), dalla busta paga di novembre 2024 il dovuto per i giorni ferie residui = 20,93x137,37= € 2.875,15 e le Ore permessi = - 12,66x17,17= - € 217,37, in totale a titolo di tali indennità ferie e permessi risulta dovuta la differenza tra le due voci= €
2.657,77, preavviso come da contratto e CCNL (60 giorni di lavoro, pari ad € 7.093,84).
Infine, compete al ricorrente il TFR che, da CUD 2025 risulta trattenuto in azienda in misura pari ad
€ 11.224,20 e non risulta parimenti corrisposto.
Parte ricorrente ha ricondotto la propria domanda a tali evidenze documentali, mentre la società resistente, rimasta contumace, non ha forbito prova di aver provveduto al relativo pagamento.
Applicato, infatti, il principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in ragione del quale incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di fatti estintivi o modificativi delle pretese vantate dal lavoratore, devono ritenersi comprovati, i fatti posti a fondamento delle richieste relative alle predette voci retributive.
All'importo accertato di € 34.909,19 deve aggiungersi quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata applicando l'indice ISTAT del mese del saldo), oltre a quella dovuta a titolo di interessi legali, computati sulle frazioni del capitale, anno per anno rivalutato, dalle scadenze al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la a pagare nei confronti di la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 34.909,19 a titolo di retribuzione mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, indennità di ferie e permessi, 13^ ^ mensilità, indennità di preavviso e TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito sino al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 4.500,00 a titolo di compenso professionale ed € 259 per spese vive. oltre IVA e
CPA nella misura di legge e spese generali al 15%.
Roma 11 dicembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca