Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.5196 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5-12-2024 e vertente tra
(c.f. ), elett.te dom.to in Roma, via Vito Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
Galati n.100/C, presso lo studio dell'avv. Enzo Giardiello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), elett.te dom.ta in Velletri (Roma), piazza Controparte_1 CodiceFiscale_2
Cairoli n.11, presso lo studio dell'avv. Lamberto Pagnotta che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.176/2018 emessa dal Tribunale di Velletri
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellata: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione di un giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di
Velletri conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, Parte_1 Controparte_1
per sentir condannare la convenuta alla manutenzione della strada vicinale denominata via
Pedica dell'Olmo nel tratto confinante con il muro di cinta della sua proprietà ed al pagamento della somma di €.1.000,00 quali spese anticipate per la pulizia;
chiedeva altresì che venisse dichiarato l'obbligo della convenuta alla manutenzione e potatura dei rami che si protendono sulla strada vicinale.
Resisteva . Controparte_1
La causa, istruita con l'espletamento di prova per testimoni, veniva definita con sentenza n.176/18: il Tribunale di Velletri rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che dalla prova espletata non emergeva la sussistenza dei danni subiti dall'attore né veniva offerta dimostrazione dell'esatta ubicazione della pianta di quercia che avrebbe necessitato di interventi di manutenzione.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva . Controparte_1 3
La causa all'udienza del 5-12-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionale e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
In via preliminare occorre pronunciarsi circa l'eccezione, sollevata dall' appellata, di inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dell'art.342 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
Il novellato art. 342 c.p.c. ha introdotto requisiti di contenuto-forma dell'appello, individuando quali elementi della motivazione, a pena d'inammissibilità:
1. l'indicazione delle parti, del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice;
2. l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In particolare si è affermato che occorra, da parte dell'appellante, l'indicazione dei passi della sentenza non condivisi (ma non necessariamente attraverso una trascrizione completa),
l'esposizione dei motivi specifici per i quali la decisione viene contestata attraverso l'indicazione degli errori di fatto e diritto e la proposizione di un ragionato progetto alternativo di decisione.
Nel caso di specie dalla lettura complessiva dell'atto di appello e degli specifici motivi di gravame emergono con immediatezza le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni di fatto e diritto che sorreggono le richieste ed il risultato finale che si intende ottenere.
E' necessario, dunque, procedere all'esame del merito della controversia.
Con unico motivo di gravame l'appellante lamenta una omessa ed erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze probatorie. 4
Deduce che i testimoni escussi, tutti perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto frequentanti la strada vicinale, avevano confermato che a partire dal 2010 si era provveduto ad effettuare lavori di potatura delle querce e di pulizia del muro di cinta di proprietà dell'appellata, la quale aveva omesso qualsiasi intervento di manutenzione.
Assume che il testimone aveva confermato la circostanza delle difficoltà Testimone_1
di transito per i mezzi pesanti sul tratto viario in ragione degli ingombri sporgenti dal muro e che il teste individuava l'ubicazione degli alberi i cui rami si protendevano sulla strada Testimone_2
vicinale.
Le censure appaiono prive di pregio.
Osserva la Corte che la domanda avanzata in primo grado dall'appellante era finalizzata in primo luogo ad ottenere una pronuncia che accertasse l'obbligo di alla Controparte_1
manutenzione della strada vicinale via Pedica dell'Olmo e sotto tale profilo nell'atto di impugnazione alcuna specifica censura veniva mossa in riferimento al rigetto pronunciato, seppur implicitamente, dal giudice di primo grado.
Le contestazioni sollevate nell'atto di gravame in realtà riguardano la questione relativa alla mancata potatura dei rami delle piante di quercia poste a confine e protesi sulla strada vicinale, alla pulizia del muro di cinta di proprietà dell'appellata nonché alla richiesta di rimborso delle spese che avrebbe affrontato per lo svolgimento di tali attività. Parte_1
Ciò premesso va rilevato che le prove raccolte in primo grado, generiche e non sufficientemente circostanziate, non appaiono sufficienti ed idonee a acclarare la fondatezza delle pretese.
in sede di deposizione testimoniale dichiarava: “Ci sono due querce ma non Testimone_2
posso dire con esattezza se stanno al confine, posso dire che il muro è spezzato dalla presenza delle querce…… Le querce sono state tagliate dal a non c'è stata alcuna invasione”; il teste Pt_1
affermava “ho visto a non so di preciso quante volte” e Testimone_3 Parte_2 Tes_1
pur dichiarando che l'appellante aveva provveduto alla pulizia non era in grado di
[...]
riferire circa la frequenza degli interventi e le ore impegnate. 5
Tale quadro probatorio non consente di affermare con certezza che gli alberi in questione necessitassero degli interventi di potatura richiesti dall'appellante e che i rami protesi sulla strada vicinale costituissero effettivo ostacolo al transito veicolare.
Quanto al muro di cinta di proprietà esclusiva di in mancanza di qualsiasi Controparte_1
deduzione e riscontro probatorio in riferimento a danni anche potenziali che potrebbero derivare dalla mancata pulizia la domanda è insuscettibile di accoglimento.
Medesima sorte va riservata a quella relativa al ristoro delle spese non avendo peraltro l'appellante documentato il pagamento di somme di denaro a titolo di retribuzione a terzi per la potatura degli alberi né la richiesta potrebbe trovare positivo riscontro nella ipotesi in cui l'iniziativa fossa stata posta in essere personalmente dall'appellante.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M.55/2014), con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n.176/2018, emessa dal Tribunale di Velletri, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello; 6
b) condanna l' appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano