Art. 7. Contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi
Alle imprese di cui al precedente articolo 5 e' concesso, negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, un contributo nella misura pari al 5 per cento sugli immobilizzi in materiali, semi-lavorati e prodotti finiti, indicati negli articoli 8 e 9 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101 , pertinenti all'attivita' di costruzione e riparazione di navi mercantili.
Il contributo di cui al comma precedente e' concesso anche sugli immobilizzi in navi da demolire.
Le imprese interessate devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente, per il controllo e la liquidazione del contributo.
Per la concessione del contributo di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.
Le somme non impegnate in un anno finanziario sono portate in aumento allo stanziamento per l'anno successivo.
Alle imprese di cui al precedente articolo 5 e' concesso, negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, un contributo nella misura pari al 5 per cento sugli immobilizzi in materiali, semi-lavorati e prodotti finiti, indicati negli articoli 8 e 9 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101 , pertinenti all'attivita' di costruzione e riparazione di navi mercantili.
Il contributo di cui al comma precedente e' concesso anche sugli immobilizzi in navi da demolire.
Le imprese interessate devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente, per il controllo e la liquidazione del contributo.
Per la concessione del contributo di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.
Le somme non impegnate in un anno finanziario sono portate in aumento allo stanziamento per l'anno successivo.