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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11468/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.11468 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 21/01/2025
TRA
(C.F.: nata il [...] a Parte_1 C.F._1
RV LL (SA), residente in [...], rapp. ta e difesa dall'avv. Gennaro Loffredo, presso il cui studio elett.te domicilia in
Nocera Superiore (SA) alla Via G. Garibaldi n.139, come da mandato apposto in calce all'atto introduttivo, pec: Email_1
ATTRICE
pagina 1 di 10 E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rapp.to e difeso dall'avv. Camillo Speltra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Napoli, Vicoletto Tarallo n.6, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, Pec: Email_2
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Prestazione d'opera professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al tribunale di Salerno il dott. al fine di sentir Controparte_1
accertare e dichiarare la sua responsabilità professionale medica e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un intervento di implantologia dentaria cui la stessa si era sottoposta.
Parte attrice deduceva che l'intervento di implantologia dentaria, eseguito dal dott.
aveva causato lesioni e pregiudizi alla propria salute, chiedendo la condanna del CP_1
convenuto al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 10.000,00 per spese erogate, oltre al danno biologico determinato in 15 giorni di I.T.A. e 30 giorni di I.T.P. al 50%, e al danno morale, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'accertata responsabilità (anno 2009) e fino al soddisfo, nonché la condanna alle spese e competenze di lite.
pagina 2 di 10 In data 21/05/2019 si costituiva in giudizio il dott. rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Camillo Speltra, contestando integralmente le pretese attoree. Il convenuto eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto della sig.ra a richiedere il risarcimento, stante la mancanza di tempestivi e validi Parte_1
atti interruttivi. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, negando ogni propria responsabilità professionale. In via subordinata, in caso di ammissione di CTU, chiedeva che i quesiti fossero volti a verificare l'anteriore stato di salute dell'attrice, soprattutto in correlazione con le sue patologie pregresse e la loro diretta riconducibilità al presunto danno. Chiedeva, infine, la condanna dell'attrice alla refusione delle spese e competenze di lite.
In data 24/06/2019 si celebrava la prima udienza di trattazione, il giudicante concedeva i termini di cui all'art 183, sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Il giudicante ammetteva la prova orale come richiesta da parte attrice e fissava l'udienza del 08/11/21 per l'assunzione.
Parte attrice chiedeva inoltre che venisse disposta la consulenza medico-legale, che il giudice ammetteva e disponeva l'accertamento peritale nominando i dott.ri Per_1
e e fissava per il conferimento dell'incarico l'udienza del
[...] Persona_2
3/10/2022.
I periti chiedevano ed ottenevano una proroga per il deposito della relazione peritale, che avveniva in data 30/10/2023.
Nel termine come concesso del 14/01/2025 le parti precisavano le conclusioni ed in data
21/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 109 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 10 La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto.
In materia di responsabilità medica, il rapporto tra paziente e medico libero professionista si inquadra nell'ambito del contratto d'opera professionale di cui agli artt.
2229 c.c. e ss. Di conseguenza, si applica il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per la responsabilità contrattuale.
L'intervento di implantologia dentaria configura un contratto d'opera professionale tra la sig.ra e il dott.
Considerato che
l'evento lesivo si collocherebbe nel Parte_1 CP_1
periodo compreso tra il 2007 e il 2008;
considerato che
l'attrice in data 4/11/2013, al fine di ottenere il risarcimento del danno, esperiva un tentativo di conciliazione ex d.lgs.
28/2010 presso l'organismo di mediazione Concilia Qui S.r.l. di Battipaglia, che ha avuto esito negativo;
considerato che
a mezzo di altro difensore l'attrice inviava lettera a/r del 23/03/2017 al convenuto con richiesta di risarcimento danni e che l'atto di citazione è stato notificato nell'anno 2018, il termine decennale non risulta essere decorso, stanti tutti gli atti interruttivi della prescrizione, pertanto l'eccezione è da intendersi rigettata.
Nel merito, la qualificazione della responsabilità del medico ha conosciuto una significativa evoluzione giurisprudenziale. Sebbene in passato fosse talvolta ricondotta all'ambito extracontrattuale (art. 2043 c.c.), la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato l'orientamento che la inquadra nella responsabilità di natura contrattuale. Questo approdo si basa sul riconoscimento che tra il paziente e il medico libero professionista si instaura un vero e proprio contratto d'opera professionale
(art. 2229 c.c. e ss.), avente ad oggetto l'esecuzione di una prestazione d'opera pagina 4 di 10 intellettuale. Tale inquadramento è stato ribadito, inequivocabilmente, anche dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppure in un contesto che riguardava anche la responsabilità della struttura sanitaria, i principi espressi in tema di diligenza e onere della prova sono pienamente applicabili al rapporto diretto medico-paziente, con le sentenze che hanno riaffermato la natura contrattuale della responsabilità del medico per inadempimento della prestazione professionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 577/2008).
Le implicazioni di tale qualificazione sono rilevanti, in particolare per quanto concerne l'onere della prova. In virtù del regime della responsabilità contrattuale, si applica il principio generale per cui spetta al creditore (paziente) allegare l'inesatto o il mancato adempimento e il relativo titolo. È poi onere del debitore (medico) provare che la prestazione è stata eseguita diligentemente e che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Ciò significa che il paziente dovrà provare:
1. L'esistenza del contratto d'opera professionale con il medico, 2. l'aggravamento della propria situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, ovvero il mancato raggiungimento del risultato curativo atteso, che sia qualificabile come evento dannoso, 3. il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso lamentato.
Una volta provati questi elementi, si presume l'inadempimento imputabile al medico, e sarà quest'ultimo a dover dimostrare di aver agito con la diligenza professionale richiesta e che l'evento dannoso è dipeso da una causa a lui non imputabile (ad es., imprevedibilità della reazione del paziente, insorgenza di una patologia non dipendente dall'intervento, caso fortuito, forza maggiore, ovvero di aver eseguito la prestazione secondo le leges artis senza che si sia verificato alcun inadempimento).
La diligenza richiesta al medico è quella qualificata, di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., ovvero la diligenza del buon padre di famiglia riferita all'esercizio di un'attività pagina 5 di 10 professionale. Ciò implica il rispetto delle leges artis, cioè delle regole tecnico- scientifiche proprie della professione medica, aggiornate al momento dell'intervento.
Un aspetto fondamentale nella valutazione della diligenza è l'applicazione dell'art. 2236
c.c., il quale dispone che "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave".
L'interpretazione di questa norma è stata oggetto di un'importante opera di affinamento giurisprudenziale. La Corte di Cassazione ha progressivamente chiarito che l'applicazione dell'art. 2236 c.c. è limitata ai casi di imperizia, ovvero l'erronea applicazione delle leges artis per mancanza di preparazione o per errore diagnostico/terapeutico, in contesti di speciale complessità tecnica, ad es., interventi chirurgici particolarmente complessi, diagnosi di patologie rare o atipiche. Anche in tali circostanze, la norma limita la responsabilità del medico alla sola colpa grave. Tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'art. 2236 c.c. non si applica alla negligenza o all'imprudenza. Questo significa che il medico risponde per colpa lieve, quindi con la diligenza piena di cui all'art. 1176 c.c., quando l'errore deriva da una disattenzione, dalla mancanza di cautela, dalla mancata adozione di misure preventive, o dalla violazione di protocolli standard, anche se la prestazione sia in sé complessa. Non si applica inoltre quando l'errore riguardi la fase esecutiva dell'intervento o la scelta del tipo di intervento, ma solo per la fase intellettiva di risoluzione del problema tecnico.
Nel caso di specie, la sig.ra ha allegato l'esistenza di un contratto d'opera Parte_1
professionale con il dott. per un intervento di implantologia dentaria. Ha altresì CP_1
dedotto l'insorgenza di lesioni a seguito di tale intervento. A supporto delle sue allegazioni, è stata disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) per accertare pagina 6 di 10 l'operato del convenuto e l'entità delle lesioni. La relazione peritale, redatta da professionisti qualificati, ha evidenziato in modo chiaro ed esaustivo che l'intervento di implantologia dentaria eseguito dal dott. ha causato alla sig.ra CP_1 Parte_1
un danno biologico oggettivamente quantificato in 15 giorni di Invalidità Temporanea
Assoluta (I.T.A.) e 30 giorni di Invalidità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 50%.
La CTU ha, dunque, accertato il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e le lesioni subite dall'attrice. Le conclusioni peritali, in quanto frutto di un'analisi tecnico- scientifica approfondita condotta da professionisti qualificati, sono motivate e immuni da vizi logici e metodologici, e pertanto devono essere recepite da questo giudice.
Il dott. pur avendo nella sua comparsa conclusionale genericamente contestato CP_1
le risultanze della CTU e richiesto in subordine una verifica sull'anteriore stato di salute dell'attrice, non ha fornito elementi probatori o specifiche critiche alla perizia d'ufficio che potessero validamente inficiarne le conclusioni. Le allegazioni difensive del convenuto sono rimaste a livello di mera contestazione, senza riuscire a dimostrare che l'esito infausto dell'intervento non fosse riconducibile ad un errore, negligenza o imprudenza nella fase esecutiva o nella valutazione preoperatoria, bensì a fattori imprevedibili o imputabili alla paziente. In definitiva, il convenuto non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante circa la diligentia ex lege della prestazione o la non imputabilità dell'evento.
Per la tipologia di intervento (implantologia dentaria) e per la natura del danno accertato
(lesioni temporanee), non si configura una prestazione che implicasse la soluzione di problemi tecnici di "speciale difficoltà" ai sensi dell'art. 2236 c.c. tale da limitare la responsabilità del medico alla sola colpa grave. L'implantologia, pur richiedendo competenza e precisione, rientra nella prassi odontoiatrica comune e gli errori che ne pagina 7 di 10 derivano sono suscettibili di valutazione secondo la diligenza ordinaria qualificata.
Pertanto, la responsabilità del dott. sorge per la semplice colpa (anche lieve) CP_1
nell'esecuzione dell'intervento che ha determinato il danno. In assenza di prova liberatoria da parte del convenuto, e in presenza delle risultanze della CTU che attestano l'esistenza di un danno e il nesso causale con l'intervento, deve ritenersi accertata la colpa professionale del dott. per l'inadempimento delle proprie Controparte_1
obbligazioni professionali, avendo il suo operato causato un pregiudizio alla salute della sig.ra Parte_1
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, l'attrice ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale per spese erogate, quantificato in € 10.000,00, il danno biologico e il danno morale.
Risulta documentato l'esborso di euro 10.000,00 in favore del dott. da parte CP_1
della sig. ra quale corrispettivo per le prestazioni professionali erogate. Parte_1
Atteso l'accertato inadempimento dello specialista, e la circostanza che l'impianto risulta essere stato rimosso attese le conseguenze dannose attribuibili all'accertata imperizia, la somma corrisposta dovrà essere fatta oggetto di restituzione in favore dell'attrice.
Il danno biologico, come accertato dalla CTU, è stato quantificato in 15 giorni di I.T.A.
e 30 giorni di I.T.P. al 50%. Ai fini della liquidazione del danno biologico temporaneo, si applicano i criteri di cui agli artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni Private) per le lesioni di lieve entità, pertanto la somma liquidabile risulterà pari ad euro 2.210,00, adeguatamente personalizzata.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla pagina 8 di 10 data della prima messa in mora (settembre 2010) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal mese di agosto 2010 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, dott.
unitamente alle spese della CTU, già liquidate con separato decreto. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
- Rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
- Accerta e dichiara la responsabilità professionale del dott. per i Controparte_1
fatti di cui in motivazione.
- Condanna il dott. a pagare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di € 2.210,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo e del danno morale, oltre interessi e rivalutazione nei sensi di cui in motivazione.
- Condanna il dott. al pagamento della somma di euro 10.000,00 a Controparte_1
titolo del risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora.
- Condanna il dott. alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
sig.ra , che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 5077,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Loffredo per dichiarazione di antistatarietà. pagina 9 di 10 - Pone definitivamente a carico del dott. le spese di consulenza Controparte_1
medico legale come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 24 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.11468 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 21/01/2025
TRA
(C.F.: nata il [...] a Parte_1 C.F._1
RV LL (SA), residente in [...], rapp. ta e difesa dall'avv. Gennaro Loffredo, presso il cui studio elett.te domicilia in
Nocera Superiore (SA) alla Via G. Garibaldi n.139, come da mandato apposto in calce all'atto introduttivo, pec: Email_1
ATTRICE
pagina 1 di 10 E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rapp.to e difeso dall'avv. Camillo Speltra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Napoli, Vicoletto Tarallo n.6, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, Pec: Email_2
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Prestazione d'opera professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al tribunale di Salerno il dott. al fine di sentir Controparte_1
accertare e dichiarare la sua responsabilità professionale medica e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un intervento di implantologia dentaria cui la stessa si era sottoposta.
Parte attrice deduceva che l'intervento di implantologia dentaria, eseguito dal dott.
aveva causato lesioni e pregiudizi alla propria salute, chiedendo la condanna del CP_1
convenuto al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 10.000,00 per spese erogate, oltre al danno biologico determinato in 15 giorni di I.T.A. e 30 giorni di I.T.P. al 50%, e al danno morale, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'accertata responsabilità (anno 2009) e fino al soddisfo, nonché la condanna alle spese e competenze di lite.
pagina 2 di 10 In data 21/05/2019 si costituiva in giudizio il dott. rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Camillo Speltra, contestando integralmente le pretese attoree. Il convenuto eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto della sig.ra a richiedere il risarcimento, stante la mancanza di tempestivi e validi Parte_1
atti interruttivi. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, negando ogni propria responsabilità professionale. In via subordinata, in caso di ammissione di CTU, chiedeva che i quesiti fossero volti a verificare l'anteriore stato di salute dell'attrice, soprattutto in correlazione con le sue patologie pregresse e la loro diretta riconducibilità al presunto danno. Chiedeva, infine, la condanna dell'attrice alla refusione delle spese e competenze di lite.
In data 24/06/2019 si celebrava la prima udienza di trattazione, il giudicante concedeva i termini di cui all'art 183, sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Il giudicante ammetteva la prova orale come richiesta da parte attrice e fissava l'udienza del 08/11/21 per l'assunzione.
Parte attrice chiedeva inoltre che venisse disposta la consulenza medico-legale, che il giudice ammetteva e disponeva l'accertamento peritale nominando i dott.ri Per_1
e e fissava per il conferimento dell'incarico l'udienza del
[...] Persona_2
3/10/2022.
I periti chiedevano ed ottenevano una proroga per il deposito della relazione peritale, che avveniva in data 30/10/2023.
Nel termine come concesso del 14/01/2025 le parti precisavano le conclusioni ed in data
21/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 109 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 10 La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto.
In materia di responsabilità medica, il rapporto tra paziente e medico libero professionista si inquadra nell'ambito del contratto d'opera professionale di cui agli artt.
2229 c.c. e ss. Di conseguenza, si applica il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per la responsabilità contrattuale.
L'intervento di implantologia dentaria configura un contratto d'opera professionale tra la sig.ra e il dott.
Considerato che
l'evento lesivo si collocherebbe nel Parte_1 CP_1
periodo compreso tra il 2007 e il 2008;
considerato che
l'attrice in data 4/11/2013, al fine di ottenere il risarcimento del danno, esperiva un tentativo di conciliazione ex d.lgs.
28/2010 presso l'organismo di mediazione Concilia Qui S.r.l. di Battipaglia, che ha avuto esito negativo;
considerato che
a mezzo di altro difensore l'attrice inviava lettera a/r del 23/03/2017 al convenuto con richiesta di risarcimento danni e che l'atto di citazione è stato notificato nell'anno 2018, il termine decennale non risulta essere decorso, stanti tutti gli atti interruttivi della prescrizione, pertanto l'eccezione è da intendersi rigettata.
Nel merito, la qualificazione della responsabilità del medico ha conosciuto una significativa evoluzione giurisprudenziale. Sebbene in passato fosse talvolta ricondotta all'ambito extracontrattuale (art. 2043 c.c.), la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato l'orientamento che la inquadra nella responsabilità di natura contrattuale. Questo approdo si basa sul riconoscimento che tra il paziente e il medico libero professionista si instaura un vero e proprio contratto d'opera professionale
(art. 2229 c.c. e ss.), avente ad oggetto l'esecuzione di una prestazione d'opera pagina 4 di 10 intellettuale. Tale inquadramento è stato ribadito, inequivocabilmente, anche dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppure in un contesto che riguardava anche la responsabilità della struttura sanitaria, i principi espressi in tema di diligenza e onere della prova sono pienamente applicabili al rapporto diretto medico-paziente, con le sentenze che hanno riaffermato la natura contrattuale della responsabilità del medico per inadempimento della prestazione professionale (cfr. Cass. SS.UU. n. 577/2008).
Le implicazioni di tale qualificazione sono rilevanti, in particolare per quanto concerne l'onere della prova. In virtù del regime della responsabilità contrattuale, si applica il principio generale per cui spetta al creditore (paziente) allegare l'inesatto o il mancato adempimento e il relativo titolo. È poi onere del debitore (medico) provare che la prestazione è stata eseguita diligentemente e che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Ciò significa che il paziente dovrà provare:
1. L'esistenza del contratto d'opera professionale con il medico, 2. l'aggravamento della propria situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, ovvero il mancato raggiungimento del risultato curativo atteso, che sia qualificabile come evento dannoso, 3. il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso lamentato.
Una volta provati questi elementi, si presume l'inadempimento imputabile al medico, e sarà quest'ultimo a dover dimostrare di aver agito con la diligenza professionale richiesta e che l'evento dannoso è dipeso da una causa a lui non imputabile (ad es., imprevedibilità della reazione del paziente, insorgenza di una patologia non dipendente dall'intervento, caso fortuito, forza maggiore, ovvero di aver eseguito la prestazione secondo le leges artis senza che si sia verificato alcun inadempimento).
La diligenza richiesta al medico è quella qualificata, di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., ovvero la diligenza del buon padre di famiglia riferita all'esercizio di un'attività pagina 5 di 10 professionale. Ciò implica il rispetto delle leges artis, cioè delle regole tecnico- scientifiche proprie della professione medica, aggiornate al momento dell'intervento.
Un aspetto fondamentale nella valutazione della diligenza è l'applicazione dell'art. 2236
c.c., il quale dispone che "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave".
L'interpretazione di questa norma è stata oggetto di un'importante opera di affinamento giurisprudenziale. La Corte di Cassazione ha progressivamente chiarito che l'applicazione dell'art. 2236 c.c. è limitata ai casi di imperizia, ovvero l'erronea applicazione delle leges artis per mancanza di preparazione o per errore diagnostico/terapeutico, in contesti di speciale complessità tecnica, ad es., interventi chirurgici particolarmente complessi, diagnosi di patologie rare o atipiche. Anche in tali circostanze, la norma limita la responsabilità del medico alla sola colpa grave. Tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'art. 2236 c.c. non si applica alla negligenza o all'imprudenza. Questo significa che il medico risponde per colpa lieve, quindi con la diligenza piena di cui all'art. 1176 c.c., quando l'errore deriva da una disattenzione, dalla mancanza di cautela, dalla mancata adozione di misure preventive, o dalla violazione di protocolli standard, anche se la prestazione sia in sé complessa. Non si applica inoltre quando l'errore riguardi la fase esecutiva dell'intervento o la scelta del tipo di intervento, ma solo per la fase intellettiva di risoluzione del problema tecnico.
Nel caso di specie, la sig.ra ha allegato l'esistenza di un contratto d'opera Parte_1
professionale con il dott. per un intervento di implantologia dentaria. Ha altresì CP_1
dedotto l'insorgenza di lesioni a seguito di tale intervento. A supporto delle sue allegazioni, è stata disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) per accertare pagina 6 di 10 l'operato del convenuto e l'entità delle lesioni. La relazione peritale, redatta da professionisti qualificati, ha evidenziato in modo chiaro ed esaustivo che l'intervento di implantologia dentaria eseguito dal dott. ha causato alla sig.ra CP_1 Parte_1
un danno biologico oggettivamente quantificato in 15 giorni di Invalidità Temporanea
Assoluta (I.T.A.) e 30 giorni di Invalidità Temporanea Parziale (I.T.P.) al 50%.
La CTU ha, dunque, accertato il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e le lesioni subite dall'attrice. Le conclusioni peritali, in quanto frutto di un'analisi tecnico- scientifica approfondita condotta da professionisti qualificati, sono motivate e immuni da vizi logici e metodologici, e pertanto devono essere recepite da questo giudice.
Il dott. pur avendo nella sua comparsa conclusionale genericamente contestato CP_1
le risultanze della CTU e richiesto in subordine una verifica sull'anteriore stato di salute dell'attrice, non ha fornito elementi probatori o specifiche critiche alla perizia d'ufficio che potessero validamente inficiarne le conclusioni. Le allegazioni difensive del convenuto sono rimaste a livello di mera contestazione, senza riuscire a dimostrare che l'esito infausto dell'intervento non fosse riconducibile ad un errore, negligenza o imprudenza nella fase esecutiva o nella valutazione preoperatoria, bensì a fattori imprevedibili o imputabili alla paziente. In definitiva, il convenuto non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante circa la diligentia ex lege della prestazione o la non imputabilità dell'evento.
Per la tipologia di intervento (implantologia dentaria) e per la natura del danno accertato
(lesioni temporanee), non si configura una prestazione che implicasse la soluzione di problemi tecnici di "speciale difficoltà" ai sensi dell'art. 2236 c.c. tale da limitare la responsabilità del medico alla sola colpa grave. L'implantologia, pur richiedendo competenza e precisione, rientra nella prassi odontoiatrica comune e gli errori che ne pagina 7 di 10 derivano sono suscettibili di valutazione secondo la diligenza ordinaria qualificata.
Pertanto, la responsabilità del dott. sorge per la semplice colpa (anche lieve) CP_1
nell'esecuzione dell'intervento che ha determinato il danno. In assenza di prova liberatoria da parte del convenuto, e in presenza delle risultanze della CTU che attestano l'esistenza di un danno e il nesso causale con l'intervento, deve ritenersi accertata la colpa professionale del dott. per l'inadempimento delle proprie Controparte_1
obbligazioni professionali, avendo il suo operato causato un pregiudizio alla salute della sig.ra Parte_1
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, l'attrice ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale per spese erogate, quantificato in € 10.000,00, il danno biologico e il danno morale.
Risulta documentato l'esborso di euro 10.000,00 in favore del dott. da parte CP_1
della sig. ra quale corrispettivo per le prestazioni professionali erogate. Parte_1
Atteso l'accertato inadempimento dello specialista, e la circostanza che l'impianto risulta essere stato rimosso attese le conseguenze dannose attribuibili all'accertata imperizia, la somma corrisposta dovrà essere fatta oggetto di restituzione in favore dell'attrice.
Il danno biologico, come accertato dalla CTU, è stato quantificato in 15 giorni di I.T.A.
e 30 giorni di I.T.P. al 50%. Ai fini della liquidazione del danno biologico temporaneo, si applicano i criteri di cui agli artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni Private) per le lesioni di lieve entità, pertanto la somma liquidabile risulterà pari ad euro 2.210,00, adeguatamente personalizzata.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla pagina 8 di 10 data della prima messa in mora (settembre 2010) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal mese di agosto 2010 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, dott.
unitamente alle spese della CTU, già liquidate con separato decreto. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
- Rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
- Accerta e dichiara la responsabilità professionale del dott. per i Controparte_1
fatti di cui in motivazione.
- Condanna il dott. a pagare in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di € 2.210,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo e del danno morale, oltre interessi e rivalutazione nei sensi di cui in motivazione.
- Condanna il dott. al pagamento della somma di euro 10.000,00 a Controparte_1
titolo del risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora.
- Condanna il dott. alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
sig.ra , che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 5077,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Loffredo per dichiarazione di antistatarietà. pagina 9 di 10 - Pone definitivamente a carico del dott. le spese di consulenza Controparte_1
medico legale come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 24 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
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